Articolo 67 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 68Articolo 68
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 67. (( 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o amministrative, purche' si indichino la fonte e, ove possibile, il nome dell'autore. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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