Articolo 40 della Legge 11 gennaio 1979, n. 12
Articolo 39Articolo 41
Versione
4 febbraio 1979
Art. 40. Consulenti gia' iscritti nell'albo

I consulenti del lavoro gia' iscritti nell'albo al momento dell'entrata in vigore della presente legge acquisiscono il diritto di permanervi o reiscriversi in deroga al requisito del titolo di studio e del certificato di abilitazione all'esercizio della professione.
Resta fermo l'espletamento dell'esame gia' regolarmente fissato o in corso di svolgimento presso gli ispettorati provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conseguimento dell'abilitazione da parte dei candidati che avranno superato le prove di esame.
Entrata in vigore il 4 febbraio 1979
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