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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/04/2025, n. 3510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3510 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25857 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. MAIONE LUCA, domicilio eletto presso il suo studio CP_1 P.IVA_1 in Milano, via Flavio Baracchini n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MANCUSO MARCO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Curtatone n. 6;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 90.394,39, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di saldo del corrispettivo per l'opera di c.d. ristrutturazione compiuta nel ristorante gestito dall'opponente in Milano, via Ugo Foscolo n. 4.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo la presenza di vizi e difetti dell'opera, riconosciuti dal convenuto opposto, il quale promise di eliminarli ma fallì nel tentativo. Su tali basi parte opponente ha domandato, in via riconvenzionale, che il prezzo d'appalto sia ridotto o che comunque il convenuto opposto sia condannato a risarcire il danno pari al costo delle opere rimediali e dei materiali necessari per compierle. L'opponente ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno pregiudizio economico che subirà per il tempo in cui il ristorante
1 dovrà rimanere chiuso al pubblico per consentire il compimento delle opere rimediali, danno indicato pari al fatturato che andrà perduto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella pretesa creditoria, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'ausiliare Arch. . Persona_1
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
*
2. Sulle domande riconvenzionali dell'attore opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente.
Non è contestato, ed è documentato, che fra le parti intercorse un contratto d'appalto avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione del locale adibito a ristorante sito in via Ugo Foscolo n. 4 a Milano
(doc. 1 opponente).
Risulta fondata e documentata l'allegazione dell'opponente in punto di avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti che affliggono l'opera consegnata e di impegno al rimedio: ciò si evince dal testo delle comunicazioni prodotte come doc. 3 e 4 opponente. È significativo come, in uno con l'impegno al rimedio, in tali comunicazioni l'opposto abbia spontaneamente accordato uno “sconto incondizionato”, “causa imperfezioni”, della somma di € 46.644,48 oltre IVA, sconto di cui l'opposto ha pacificamente tenuto conto nel computare la somma azionata in via monitoria.
La verifica dell'adempimento dell'opposto all'impegno di eliminazione dei vizi, e più in generale la verifica della presenza dei vizi e difformità lamentati, è stata condotta, in causa, a mezzo di CTU.
Dalle conclusioni del consulente Arch. non si ha motivo di dissentire, in quanto Persona_1
l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
2 Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Il CTU ha dunque riscontrato l'effettiva presenza dei vizi e delle difformità lamentate dal committente, individuando, per il rimedio, la somma di € 57.283,73 oltre IVA.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria che consegue all'inadempimento dell'obbligazione, assunta dall'appaltatore, di spontanea eliminazione dei vizi, essa risulta correttamente azionata dall'opponente quale posta risarcitoria. In ogni caso, la domanda di riduzione del prezzo d'appalto ben può essere formulata con riferimento al costo per portare l'opera alla regola d'arte (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3051 del 06/02/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008).
Sono evidentemente infondate le difese del convenuto opposto: l'indicazione di un termine breve, in contratto, per il compimento dell'opera non lo esonera certo dalla garanzia ai sensi dell'art. 1668 c.c..
Come visto, l'opponente ha altresì azionato il danno per il pregiudizio economico che dovrà subire a causa delle temporanea chiusura del ristorante, indicato pari al fatturato che andrà perduto.
Questa domanda risarcitoria è infondata per le ragioni seguenti.
In primo luogo, in tema di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di mancato guadagno, è stato affermato che «Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Il riferimento alla nozione di “utilità patrimoniale” rende evidente che, coerentemente con il dato di interpretazione letterale dell'art. 1223 c.c., il risarcimento possa avere ad oggetto il solo guadagno perduto a causa dell'inadempimento; nel caso di specie esso costituisce entità economica evidentemente diversa del mancato ricavo, dovendosi da questo sottrarre i costi necessari perché
l'imprenditore possa portare avanti l'attività economica organizzata.
Di fatto, ove il mancato guadagno oggetto di azione costituisca, come nella presente causa, lo sperato utile dell'attività d'impresa, esso può sussistere solo in quanto risulti che l'impresa esercitata sia effettivamente profittevole e generi quindi positive marginalità per l'imprenditore.
Come detto, spetta al danneggiato dare la prova, se del caso indiziaria, che l'altrui inadempimento vanifichi la prospettiva concreta, e non ipotetica, di un'utilità patrimoniale.
3 Nel caso di specie l'attore opponente ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, di avere subito un danno in termini di perdita di utile, avendo allegato in maniera gravemente deficitaria la profittabilità della propria impresa. Basti solo menzionare il fatto che, fra i costi dell'attività di ristorazione, l'opponente abbia persino mancato di allegare alcunché per l'acquisto degli alimenti da somministrare al pubblico.
Da ultimo, si rileva che nemmeno sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno:
l'esercizio del potere officioso prescinderebbe in questo caso da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (profili che sarebbero indagabili solo ove fossero presenti in atti tutte le allegazioni e tutti i documenti a disposizione dell'attore opponente, potenzialmente rilevanti per la prova, ed essi risultassero, di fatto, incolpevolmente insufficienti per una precisa determinazione del guadagno perso), e andrebbe piuttosto a colmare lacune di allegazione e prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
A ciò si aggiunga che il CTU ha accertato che le opere rimediali potranno essere compiute in venti giorni lavorativi. Considerando la settimana di sei giorni lavorativi, si tratta dunque di un periodo di circa tre settimane, che può essere ulteriormente ridotto ricorrendo, nel rispetto delle disposizioni lavoristiche, a lavoro notturno o festivo.
Lavori siffatti possono dunque essere compiuti approfittando della chiusura aziendale estiva del ristorante, così come peraltro scelto dal committente già nel contratto d'appalto (doc. 1 opponente), così scongiurando in radice il rischio di perdite di guadagni.
*
3. Sul credito per corrispettivo d'appalto azionato in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le domande riconvenzionali dell'opponente, nulla osta a che il convenuto opposto si veda riconosciuto il residuo prezzo d'appalto.
Vanno dunque computate le reciproche poste di credito.
La somma imponibile individuata dal CTU, indicata “IVA esclusa”, va decurtata dalla somma imponibile, IVA esclusa, ancora dovuta al convenuto opposto quale prezzo d'appalto.
Al riguardo, è pacifico fra le parti che, anche a cagione di opere aggiuntive commissionate in corso d'opera, il prezzo d'appalto complessivo risulta essere di € 196.644,48 oltre IVA. È pacifico altresì
l'avvenuto pagamento, in acconto, di € 88.281,24 oltre IVA. Dal saldo del prezzo d'appalto di €
108.363,24 oltre IVA (€ 196.644,48 meno € 88.281,24) occorre dunque sottrarre il necessario per opere rimediali sì come quantificato dal CTU;
e così per € 51.079,51 oltre IVA (€ 108.363,24 meno
€ 57.283,73).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'attore opponente, il
4 decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di € 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione al decisum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'attore opponente.
Parte opposta ha altresì diritto alla rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte: la somma esposta, di € 3.000,00, va tuttavia ridotta ex art. 92 c.p.c., in quanto eccessiva, alla somma, ritenuta congrua, pari ai due terzi del compenso liquidato in favore del CTU per compensi;
e così per €
2.113,08 (due terzi di € 3.169,63).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 30 giugno 2023, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 9535/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 24 maggio
[...]
2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della CTU;
5) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 2.113,08;
6) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto,
che si liquidano in € 12.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Giovanni GRASSI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
CF/PI: , con l'avv. MAIONE LUCA, domicilio eletto presso il suo studio CP_1 P.IVA_1 in Milano, via Flavio Baracchini n. 1;
-attore opponente-
CONTRO
, CF/PI: , con l'avv. Controparte_2 P.IVA_2
MANCUSO MARCO, domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Curtatone n. 6;
-convenuto opposto-
Conclusioni: come precisate entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024 fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
§ § §
Concise ragioni della decisione
1. Sui fatti di causa.
L'odierno opposto ha agito in via monitoria nei confronti dell'opponente chiedendo e ottenendo ingiunzione di pagamento della somma di € 90.394,39, oltre interessi e spese di ingiunzione, a titolo di saldo del corrispettivo per l'opera di c.d. ristrutturazione compiuta nel ristorante gestito dall'opponente in Milano, via Ugo Foscolo n. 4.
Parte opponente ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposto eccependo la presenza di vizi e difetti dell'opera, riconosciuti dal convenuto opposto, il quale promise di eliminarli ma fallì nel tentativo. Su tali basi parte opponente ha domandato, in via riconvenzionale, che il prezzo d'appalto sia ridotto o che comunque il convenuto opposto sia condannato a risarcire il danno pari al costo delle opere rimediali e dei materiali necessari per compierle. L'opponente ha inoltre formulato domanda di risarcimento del danno pregiudizio economico che subirà per il tempo in cui il ristorante
1 dovrà rimanere chiuso al pubblico per consentire il compimento delle opere rimediali, danno indicato pari al fatturato che andrà perduto.
Parte opposta, tempestivamente costituitasi nel giudizio di opposizione, ha insistito nella pretesa creditoria, concludendo per la conferma del decreto ingiuntivo e il rigetto delle domande riconvenzionali.
La causa è stata istruita tramite CTU affidata alle cure dell'ausiliare Arch. . Persona_1
La causa giunge in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti entro il termine perentorio del 20 dicembre 2024, fissato ai sensi dell'art. 189 c.p.c., previo decorso dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica;
essa è stata trattenuta in decisione con provvedimento del 21 marzo 2025.
*
2. Sulle domande riconvenzionali dell'attore opponente.
Si prenderanno le mosse dalle domande riconvenzionali dell'opponente.
Non è contestato, ed è documentato, che fra le parti intercorse un contratto d'appalto avente a oggetto l'opera di c.d. ristrutturazione del locale adibito a ristorante sito in via Ugo Foscolo n. 4 a Milano
(doc. 1 opponente).
Risulta fondata e documentata l'allegazione dell'opponente in punto di avvenuto riconoscimento dei vizi e difetti che affliggono l'opera consegnata e di impegno al rimedio: ciò si evince dal testo delle comunicazioni prodotte come doc. 3 e 4 opponente. È significativo come, in uno con l'impegno al rimedio, in tali comunicazioni l'opposto abbia spontaneamente accordato uno “sconto incondizionato”, “causa imperfezioni”, della somma di € 46.644,48 oltre IVA, sconto di cui l'opposto ha pacificamente tenuto conto nel computare la somma azionata in via monitoria.
La verifica dell'adempimento dell'opposto all'impegno di eliminazione dei vizi, e più in generale la verifica della presenza dei vizi e difformità lamentati, è stata condotta, in causa, a mezzo di CTU.
Dalle conclusioni del consulente Arch. non si ha motivo di dissentire, in quanto Persona_1
l'elaborato peritale ha vagliato -con i dovuti approfondimenti, con ampia motivazione e rimettendo al giudice le decisioni di diritto- ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuale attenzione.
Il Tribunale dunque -aderendo alle conclusioni del CTU che ha tenuto conto dei rilievi dei CTP, replicandovi- «esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non è necessario che si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte» (cfr. Corte d'Appello di Milano, sentenza n. 2618/16, in cui si richiama Cass. sentenza n. 10222/2009).
2 Pertanto le motivazioni della CTU si intendono qui integralmente richiamate, attesa la legittimità della motivazione per relationem all'intero elaborato della CTU come affermato dalla Sentenza della
Corte di Appello di Milano, n. 2607/2017.
Il CTU ha dunque riscontrato l'effettiva presenza dei vizi e delle difformità lamentate dal committente, individuando, per il rimedio, la somma di € 57.283,73 oltre IVA.
Trattandosi di obbligazione risarcitoria che consegue all'inadempimento dell'obbligazione, assunta dall'appaltatore, di spontanea eliminazione dei vizi, essa risulta correttamente azionata dall'opponente quale posta risarcitoria. In ogni caso, la domanda di riduzione del prezzo d'appalto ben può essere formulata con riferimento al costo per portare l'opera alla regola d'arte (Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3051 del 06/02/2025; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008).
Sono evidentemente infondate le difese del convenuto opposto: l'indicazione di un termine breve, in contratto, per il compimento dell'opera non lo esonera certo dalla garanzia ai sensi dell'art. 1668 c.c..
Come visto, l'opponente ha altresì azionato il danno per il pregiudizio economico che dovrà subire a causa delle temporanea chiusura del ristorante, indicato pari al fatturato che andrà perduto.
Questa domanda risarcitoria è infondata per le ragioni seguenti.
In primo luogo, in tema di risarcimento del danno patrimoniale sub specie di mancato guadagno, è stato affermato che «Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito» (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5613 del 08/03/2018).
Il riferimento alla nozione di “utilità patrimoniale” rende evidente che, coerentemente con il dato di interpretazione letterale dell'art. 1223 c.c., il risarcimento possa avere ad oggetto il solo guadagno perduto a causa dell'inadempimento; nel caso di specie esso costituisce entità economica evidentemente diversa del mancato ricavo, dovendosi da questo sottrarre i costi necessari perché
l'imprenditore possa portare avanti l'attività economica organizzata.
Di fatto, ove il mancato guadagno oggetto di azione costituisca, come nella presente causa, lo sperato utile dell'attività d'impresa, esso può sussistere solo in quanto risulti che l'impresa esercitata sia effettivamente profittevole e generi quindi positive marginalità per l'imprenditore.
Come detto, spetta al danneggiato dare la prova, se del caso indiziaria, che l'altrui inadempimento vanifichi la prospettiva concreta, e non ipotetica, di un'utilità patrimoniale.
3 Nel caso di specie l'attore opponente ha mancato di allegare, prima ancora che di provare, di avere subito un danno in termini di perdita di utile, avendo allegato in maniera gravemente deficitaria la profittabilità della propria impresa. Basti solo menzionare il fatto che, fra i costi dell'attività di ristorazione, l'opponente abbia persino mancato di allegare alcunché per l'acquisto degli alimenti da somministrare al pubblico.
Da ultimo, si rileva che nemmeno sussistono i presupposti per una liquidazione equitativa del danno:
l'esercizio del potere officioso prescinderebbe in questo caso da qualsiasi profilo di impossibilità o particolare difficoltà della prova del danno nel suo preciso ammontare (profili che sarebbero indagabili solo ove fossero presenti in atti tutte le allegazioni e tutti i documenti a disposizione dell'attore opponente, potenzialmente rilevanti per la prova, ed essi risultassero, di fatto, incolpevolmente insufficienti per una precisa determinazione del guadagno perso), e andrebbe piuttosto a colmare lacune di allegazione e prova (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4310 del 22/02/2018).
A ciò si aggiunga che il CTU ha accertato che le opere rimediali potranno essere compiute in venti giorni lavorativi. Considerando la settimana di sei giorni lavorativi, si tratta dunque di un periodo di circa tre settimane, che può essere ulteriormente ridotto ricorrendo, nel rispetto delle disposizioni lavoristiche, a lavoro notturno o festivo.
Lavori siffatti possono dunque essere compiuti approfittando della chiusura aziendale estiva del ristorante, così come peraltro scelto dal committente già nel contratto d'appalto (doc. 1 opponente), così scongiurando in radice il rischio di perdite di guadagni.
*
3. Sul credito per corrispettivo d'appalto azionato in via monitoria.
Una volta esaminate e, per quanto di ragione, accolte le domande riconvenzionali dell'opponente, nulla osta a che il convenuto opposto si veda riconosciuto il residuo prezzo d'appalto.
Vanno dunque computate le reciproche poste di credito.
La somma imponibile individuata dal CTU, indicata “IVA esclusa”, va decurtata dalla somma imponibile, IVA esclusa, ancora dovuta al convenuto opposto quale prezzo d'appalto.
Al riguardo, è pacifico fra le parti che, anche a cagione di opere aggiuntive commissionate in corso d'opera, il prezzo d'appalto complessivo risulta essere di € 196.644,48 oltre IVA. È pacifico altresì
l'avvenuto pagamento, in acconto, di € 88.281,24 oltre IVA. Dal saldo del prezzo d'appalto di €
108.363,24 oltre IVA (€ 196.644,48 meno € 88.281,24) occorre dunque sottrarre il necessario per opere rimediali sì come quantificato dal CTU;
e così per € 51.079,51 oltre IVA (€ 108.363,24 meno
€ 57.283,73).
Ritenuto in conclusione che
In parziale accoglimento dell'opposizione e delle domande riconvenzionali dell'attore opponente, il
4 decreto ingiuntivo deve essere revocato e l'attore opponente deve essere condannato a pagare a favore del convenuto opposto la minore somma di € 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento.
Le spese processuali seguono la soccombenza, che si individua complessivamente nella posizione dell'opponente, e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta dei D.M. 55/14, 37/18 e 147/22, tenuto conto del valore della controversia (determinato in relazione al decisum) e dell'attività difensiva effettivamente compiuta.
Secondo analogo criterio le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico dell'attore opponente.
Parte opposta ha altresì diritto alla rifusione delle spese per il consulente tecnico di parte: la somma esposta, di € 3.000,00, va tuttavia ridotta ex art. 92 c.p.c., in quanto eccessiva, alla somma, ritenuta congrua, pari ai due terzi del compenso liquidato in favore del CTU per compensi;
e così per €
2.113,08 (due terzi di € 3.169,63).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta, con citazione notificata il 30 giugno 2023, da nei confronti di CP_1 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 9535/2023 emesso dal Tribunale di Milano il 24 maggio
[...]
2023, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
1) accoglie in parte l'opposizione;
2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 51.079,51 oltre IVA e oltre interessi al saggio di cui all'art. 5 d.lgs. 231/2002 da computarsi dalla scadenza delle singole fatture azionate sino al pagamento;
4) pone a carico dell'attore opponente le spese della CTU;
5) condanna l'attore opponente a pagare a favore del convenuto opposto la somma di € 2.113,08;
6) condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto opposto,
che si liquidano in € 12.433,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 29 aprile 2025.
Il Giudice
(Giovanni Grassi)
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