CA
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 830 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo Costantino DE Pt_1
POMPEIS, Silvia PARISI, Carmela FILICE, Marcello CARNOVALE e Umberto FERRATO ---- appellante
E appellato/non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante: riformare nel capo impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza n.325/2022, emessa il 28 febbraio 2022 nel giudizio ivi intentato con n. R.G. 3036/2017, rigettando le richieste tutte avanzate in primo grado dall'odierna appellata con conferma della legittimità dell'iscrizione alla gestione separata effettuata per l'anno 2009 ex art. 2 c. 26 L.n. 335/95 e, conseguentemente, dell'obbligo di pagamento della relativa contribuzione previdenziale, con annesse somme aggiuntive, quantificata con il provvedimento impugnato che va quindi confermato e dichiarato legittimo e congruo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 5/7/2017 l'Avvocato si opponeva all'avviso bonario, CP_1
notificatogli addì 30/6/2015 (racc. a/r n° 65032493409-5), con cui l' gli comunicava di Pt_1
averlo iscritto d'ufficio, con decorrenza 1°/1/2009, alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto che nell'anno 2009 aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Cassa previdenziale
Forense pari ad € 4.387,00, e gli chiedeva il versamento della somma di euro 1.972,79 a titolo di contribuzione, interessi e sanzioni. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni in favore della gestione separata per i redditi da lavoro autonomo anno 2009.
2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza accoglieva Pt_1
il ricorso dell'Avv. per l'effetto dichiarando non dovuta la contribuzione per l'anno CP_1
2009, giacché il credito doveva intendersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
3) In particolare, il tribunale: a) ha affermato la sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della gestione separata richiamando sul punto la pronuncia di legittimità n° 3799/19;
b) ha, tuttavia, accertato che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario del 30.6.15, era stato notificato oltre il quinquennio decorrente dal 16.6.10, data di scadenza per il versamento della contribuzione dell'anno 2009. Sotto tale profilo il tribunale ha aggiunto che il dies a quo della prescrizione era appunto il 16 giugno e non altri.
4) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del giudice per Pt_1
aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto: a) che la prescrizione era sospesa stante il dolo in cui versava la contribuente che, nel presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2009, aveva omesso di compilare il quadro RR relativo alla contribuzione dovuta;
b) che la prescrizione non era maturata perché il termine iniziale doveva individuarsi nel giorno in cui la dichiarazione dei redditi era stata presentata all'amministrazione finanziaria;
e poiché tale presentazione era avvenuta il 1°/9/2010, la prescrizione era stata utilmente interrotta il 30/6/2015 con la notifica dell'avviso bonario;
c) che la prescrizione non era in ogni caso maturata perché il relativo termine iniziale era stato prorogato, per l'anno 2009, dal 16 giugno al 6 luglio 2010. Ciò era avvenuto con DPCM del 10.6.10, con la conseguenza che prescrizione era stata, in ogni caso, tempestivamente interrotta con l'avviso bonario notificato il 2.7.15.
5) L'originario ricorrente non si è costituito in secondo grado.
6) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado e constatato il mancato deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza del 5/6/2025, non è comparso, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza del 26/6/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348
c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, fissata anch'essa con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno
2025, l'appellante è rimasto assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio>>.
Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
III.-Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 16 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n°
325/2022, resa in data 28 febbraio 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al numero 830 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno
2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante in carica, con gli Avv.ti Carlo Costantino DE Pt_1
POMPEIS, Silvia PARISI, Carmela FILICE, Marcello CARNOVALE e Umberto FERRATO ---- appellante
E appellato/non costituita Controparte_1
Avente ad oggetto: appello avverso sentenze del Tribunale di Cosenza, Giudice del Lavoro.
Iscrizione gestione separata avvocati.
Conclusioni per l'appellante: riformare nel capo impugnato la sentenza del Tribunale di Cosenza n.325/2022, emessa il 28 febbraio 2022 nel giudizio ivi intentato con n. R.G. 3036/2017, rigettando le richieste tutte avanzate in primo grado dall'odierna appellata con conferma della legittimità dell'iscrizione alla gestione separata effettuata per l'anno 2009 ex art. 2 c. 26 L.n. 335/95 e, conseguentemente, dell'obbligo di pagamento della relativa contribuzione previdenziale, con annesse somme aggiuntive, quantificata con il provvedimento impugnato che va quindi confermato e dichiarato legittimo e congruo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio>>.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 5/7/2017 l'Avvocato si opponeva all'avviso bonario, CP_1
notificatogli addì 30/6/2015 (racc. a/r n° 65032493409-5), con cui l' gli comunicava di Pt_1
averlo iscritto d'ufficio, con decorrenza 1°/1/2009, alla gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della l. 335/1995, in ragione del fatto che nell'anno 2009 aveva prodotto un reddito da attività professionale non assoggettato a contribuzione pensionistica dalla Cassa previdenziale
Forense pari ad € 4.387,00, e gli chiedeva il versamento della somma di euro 1.972,79 a titolo di contribuzione, interessi e sanzioni. Concludeva chiedendo di annullare il suddetto provvedimento e di riconoscere non dovute le somme richieste a titolo di contributi e sanzioni in favore della gestione separata per i redditi da lavoro autonomo anno 2009.
2) Nella resistenza dell' con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza accoglieva Pt_1
il ricorso dell'Avv. per l'effetto dichiarando non dovuta la contribuzione per l'anno CP_1
2009, giacché il credito doveva intendersi estinto per intervenuta prescrizione quinquennale.
3) In particolare, il tribunale: a) ha affermato la sussistenza dell'obbligo contributivo in favore della gestione separata richiamando sul punto la pronuncia di legittimità n° 3799/19;
b) ha, tuttavia, accertato che il credito contributivo era estinto per prescrizione quinquennale perché il primo atto interruttivo della stessa, costituito dall'avviso bonario del 30.6.15, era stato notificato oltre il quinquennio decorrente dal 16.6.10, data di scadenza per il versamento della contribuzione dell'anno 2009. Sotto tale profilo il tribunale ha aggiunto che il dies a quo della prescrizione era appunto il 16 giugno e non altri.
4) Avverso tale sentenza l' ha proposto appello denunciando l'errore del giudice per Pt_1
aver ritenuto maturata la prescrizione quinquennale. Ha sul punto sostenuto: a) che la prescrizione era sospesa stante il dolo in cui versava la contribuente che, nel presentare la dichiarazione dei redditi percepiti nel 2009, aveva omesso di compilare il quadro RR relativo alla contribuzione dovuta;
b) che la prescrizione non era maturata perché il termine iniziale doveva individuarsi nel giorno in cui la dichiarazione dei redditi era stata presentata all'amministrazione finanziaria;
e poiché tale presentazione era avvenuta il 1°/9/2010, la prescrizione era stata utilmente interrotta il 30/6/2015 con la notifica dell'avviso bonario;
c) che la prescrizione non era in ogni caso maturata perché il relativo termine iniziale era stato prorogato, per l'anno 2009, dal 16 giugno al 6 luglio 2010. Ciò era avvenuto con DPCM del 10.6.10, con la conseguenza che prescrizione era stata, in ogni caso, tempestivamente interrotta con l'avviso bonario notificato il 2.7.15.
5) L'originario ricorrente non si è costituito in secondo grado.
6) All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno 2025, acquisito il fascicolo di primo grado e constatato il mancato deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.
I.1 L'appellante, all'udienza del 5/6/2025, non è comparso, vedendosi così differito l'incardinato procedimento all'udienza del 26/6/2025, ai sensi e per gli effetti dell'art. 348
c.p.c., comma secondo, prima parte, con coeva ordinanza, regolarmente comunicata dalla cancelleria.
I.2 All'odierna udienza, fissata anch'essa con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 20 giugno
2025, l'appellante è rimasto assente.
I.3 Conseguentemente, si sono venute a creare le condizioni di cui al secondo comma del predetto art. 348 c.p.c., ultima parte, secondo cui: non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio>>.
Sicché, l'appello deve essere dichiarato, per l'appunto, improcedibile.
II.- Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell'appellato.
III.-Stante la declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato Pt_1
in data 16 agosto 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, n°
325/2022, resa in data 28 febbraio 2022, così provvede:
1. Dichiara improcedibile l'appello;
2. Nulla sulle spese del grado;
3. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, il 18 luglio 2025.
Il Consigliere estensore dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale