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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/05/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1170/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1170/2022 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in MODICA c.da Cozzo Rotondo n. 12/A, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COSIMO CARMELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: ritenere e dichiarare che la convenuta in persona del leg. rappr. pro tempore, ha CP_2 esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 5 del contratto professionale stipulato con il ricorrente, per cui è contrattualmente obbligata al pagamento in suo favore dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto del 31 ottobre 2022, pari ad € 37.500,00, oltre interessi moratori maturati e maturandi fino al soddisfo.
Con le spese di giudizio.
pagina 1 di 7 CONVENUTA
Piaccia al Tribunale, in via preliminare, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda dell'attore – volta a ritenere che la convenuta abbia Parte_1 Controparte_2 esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 5 del contratto professionale del 25.10.2017, stipulato con il ricorrente, ed a ritenerla obbligata al pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto contrattuale, 31.10.2022, pari ad €. 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), oltre interessi moratori maturati e maturandi fino al soddisfo, nonché alla restituzione degli effetti personali – e di conseguenza ritenere e dichiarare, al contrario, che, quella operata dalla convenuta sia Controparte_2 risoluzione del contratto de quo del 29/31.12.2021, efficacemente operata con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 29/31.12.2022, di cui all'art. 7 del suddetto contratto professionale stipulato tra le parti, per gravi inadempienze e violazioni di legge, ed altresì condannare in via riconvenzionale il ricorrente dott. al risarcimento dei danni diretti ed indiretti in favore della Controparte_1 subiti in conseguenza del comprovato comportamento inadempiente, nella Controparte_2 misura di €. 200.000,00, o in quell'altra somma ritenuta equa dal Giudice, nonché dare atto della avvenuta restituzione al ricorrente degli effetti personali come da inventario del 25.01.2022, ed in ossequio alla ordinanza ingiunzione di consegna ex art. 186 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'1/04/2022, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo di dichiarare che la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso Controparte_2 di cui all'art. 5 del contratto professionale del 25/10/2017 intercorrente tra le parti, ritenendola obbligata al pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto contrattuale (31.10.2022) pari ad €. 37.500,00, oltre interessi moratori maturati fino al soddisfo;
chiedeva altresì la restituzione degli effetti personali elencati in ricorso. si costituiva in giudizio, contestando la domanda del ricorrente, eccependo di Controparte_2 avere operato la risoluzione del contratto, effettuata con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 29/31.12.2021, ai sensi dell'art.7) del contratto, per gravi inadempienze e violazioni di legge e chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare efficace la risoluzione del contratto e di condannare il ricorrente al risarcimento dei danni nella misura di €. 200.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa dal Giudice;
quanto alla richiesta di restituzione degli effetti personali, eccepiva di non averne negato la restituzione, anzi di aver invitato il ricorrente, prima verbalmente, poi formalmente con pec del 21.01.2022, al ritiro degli stessi, ad eccezione del
“tappeto sotto la scrivania”, elencato nella lista del ricorrente, perché non di sua proprietà, ma del legale rappresentante della società convenuta, dott. ; tuttavia, nonostante Persona_1 la disponibilità, il ricorrente non aveva ritirato tali effetti personali. Disposto il mutamento del rito, con ordinanza dell'8/03/2023, il Giudice, in accoglimento dell'istanza di ordinanza ingiunzione di consegna ex art. 186-ter c.p.c. del ricorrente, ordinava la consegna degli effetti personali come da inventario del 25/01/2022 ed ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti. Assunte le prove orali, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Tanto premesso, nessuna pronuncia deve essere adottata sulla domanda del ricorrente di restituzione degli effetti personali di sua proprietà, in quanto la convenuta ha riconosciuto la proprietà in capo al dott. degli oggetti elencati nell'inventario del 25/1/2022 e ha CP_1 ottemperato all'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., come da ricevuta di consegna del 24/03/2023 in atti. È infondata e deve pertanto essere rigettata la domanda dell'attore volta a dichiarare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte della convenuta con conseguente condanna al pagamento dei compensi fino alla scadenza del rapporto. Risulta dagli atti che in data 25 ottobre 2017 il dott. ha stipulato con Controparte_1 un contratto di “attività libero professionale”, obbligandosi a fornire la sua Controparte_2 prestazione professionale di neuropsichiatra nella Comunità Terapeutica Assistita Villa Margherita, di Comiso nella Via A.Righi n. 1/D; si è pattuita una durata annuale a far data dal 26/10/2017 con facoltà per entrambi i contraenti di recedere con comunicazione scritta almeno 30 gg. prima, prevedendo, in difetto, il rinnovo automatico, per il compenso di “€ 45.000,00 al lordo della ritenuta…da corrispondersi mensilmente previa presentazione della relativa fattura”. All'art. 2 del contratto si è previsto l'esercizio da parte del dott. dell'attività libero- CP_1 professionale di responsabile medico, in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della società, stabilendo che nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il professionista doveva rispettare “il fine istituzionale della Comunità Terapeutica Assistita, pagina 3 di 7 nonché la normativa vigente in materia di accreditamento con gli organi e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale coerentemente con i criteri direttivi indicati dalla Direzione Sanitaria, tenendo conto delle necessità organizzative della struttura sanitaria”. All'art. 7 del contratto le parti hanno previsto la facoltà per la società di “risolvere il contratto, anche prima della scadenza fissata, nel caso in cui siano sopravvenute cause di incompatibilità ovvero nel caso in cui si verificassero gravi e comprovati episodi di trascuratezza, negligenza
o violazione di norme di legge o deontologiche da parte del libero professionista nell'espletamento della propria attività. In tali casi la Società comunicherà a mezzo raccomandata con a/r al libero professionista l'avvenuta risoluzione del rapporto che opererà ipso iure, con effetto immediato”. Con lettera inviata per raccomandata il 29/12/2021 la convenuta si è avvalsa della facoltà di risoluzione immediata del contratto prevista dal suddetto art. 7, contestando all'attore gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività professionale oggetto di rilievi da parte del Direttore del DSM di Ragusa con nota del 24/12/2021 riferita alle criticità riguardanti la CTA Villa Margherita segnalate dai Dirigenti medici U.O.C. di Psichiatria di Ragusa-Vittoria. Venivano in particolare segnalate le seguenti criticità:
- “Sono pervenute alla nostra attenzione proposte di Trattamento Sanitario Obbligatorio non ricevibili perché formalmente non corrette, ad esempio non firmate e/o timbrate dal medico della CTA o addirittura compilate senza aver nemmeno visitato il paziente”;
- “Recentemente, durante un servizio di reperibilità, un nostro dirigente medico è stato minacciato di ritorsioni legali, qualora non avesse effettuato un intervento sul territorio, nonostante quanto riportato dal protocollo T.S.O. della nostra ASP e nelle “Raccomandazioni in merito all'applicazione di Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori per malattia mentale”;
- “Non è chiaro come sia organizzato il sistema di disponibilità ad accogliere nuovi pazienti, in particolare sarebbe opportuno valutare e concertare con i Case Manager (medici psichiatri invianti) eventuali incompatibilità cliniche e/o ambientali con i nostri pazienti già ricoverati”;
- “Sono stati accolti in CTA numerosi pazienti sottoposti a misura di sicurezza provenienti da altre A.S.P., senza una preliminare valutazione clinica, con conseguenti gravissime difficoltà di gestione all'interno della CTA, che poi si ripercuotono inevitabilmente sul nostro territorio comportando emergenze psichiatriche e sociali difficilissime da gestire e numerosi ricoveri”;
- “La richiesta di un ricovero volontario viene effettuata da figure non sanitarie (es. psicologo, pedagogista) anziché dal medico della CTA, il quale per altro spesso non si trova presente durante la valutazione dello stato psicopatologico del paziente, con le conseguenti difficoltà ad ottenere le opportune informazioni cliniche”;
- “Durante i ricoveri di pazienti provenienti da altre A.S.P., si è verificato che l'utente venisse inspiegabilmente dimesso dalla CTA, lasciando al DSM l'onere di trovare una soluzione”. La nota del DSM concludeva che “la CTA Villa Margherita non rispecchia gli standard qualitativi per la gestione riabilitativa dei pazienti in carico”. L'odierno attore con mail inviate alla convenuta tra ottobre e dicembre 2021 aveva segnalato una serie di criticità nella gestione della struttura e, in particolare:
- la carenza di infermieri nel numero minimo previsto di cinque, mentre solitamente erano presenti solo due con conseguenti turni infernali;
- la sostituzione di infermieri professionali, soprattutto di notte, con personale OSA o comunque personale che non può rivestire funzioni di infermiere;
pagina 4 di 7 - la possibilità di introdurre stupefacenti all'interno della struttura per l'omessa vigilanza e l'omessa realizzazione di accorgimenti, quali l'innalzamento delle inferriate perimetrali e l'apposizione di una rete alle inferriate, nonché un sistema di video-sorveglianza adeguato;
- l'omessa assunzione di un secondo medico, visto che la convenzione prevede un medico responsabile ed un secondo medico subordinato, che in realtà, salvo un periodo di copertura da parte del dott. non era mai stato presente in struttura, tanto che il dott. Parte_2
era stato costretto da più di un anno a lavorare da solo. CP_1
Dalle prove testimoniali è emersa una grave irregolarità relativa alla gestione di un TSO nel novembre 2021 da parte del dott. che ha omesso di recarsi in struttura e di visitare il CP_1 paziente, chiedendo all'infermiera di compilare lei stessa il modulo per la proposta, irregolarità che veniva riscontrata dal DSM (cfr. dichiarazioni delle testimoni e Testimone_1 Tes_2
verbale d'udienza del 26/09/2023).
[...]
Dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni della testimone di parte attrice Tes_3
che ha lavorato presso Villa Margherita come assistente sociale dal 2014 al 2021, è
[...] emerso che “il dott. ha lavorato presso Villa Margherita prima insieme alla dott.ssa CP_1
e poi insieme al dott. , con i quali si alternavano nei turni;
Persona_2 Parte_2 non ricordo con precisione i periodi di tempo in cui i medici sopra indicati hanno lavorato insieme, ma comunque erano sempre in due ad alternarsi”; il testimone che ha Testimone_4 lavorato come pedagogista presso Villa Margherita nel 2018-2019, ha riferito che “per un anno il dott. ha prestato servizio da solo prima che arrivasse il dott. , del quale non CP_1 Pt_2 so precisare il mese di arrivo;
non ricordo chi prestava servizio insieme al dott. nel CP_1 periodo antecedente” (cfr. verbale d'udienza del 26/09/2023). Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che siano emersi i “gravi e comprovati episodi di trascuratezza, negligenza o violazione di norme di legge o deontologiche da parte del libero professionista nell'espletamento della propria attività” che giustificano la risoluzione immediata del contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art.
7. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (Cass. Sez. unite n. 13533/2001 e successive conformi). Precisa ancora la Suprema Corte che “Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c.,
pagina 5 di 7 deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.” (Cass. n. 27702/2024). Nel caso di specie gli inadempimenti dedotti dalla convenuta sono quelli segnalati dal DSM di Ragusa che riguardano, per la maggior parte, proprio il responsabile medico della CTA Villa Margherita e precisamente:
- le proposte di Trattamento Sanitario Obbligatorio non ricevibili perché formalmente non corrette, ad esempio non firmate e/o timbrate dal medico della CTA o addirittura compilate senza aver nemmeno visitato il paziente;
quest'ultimo episodio ha trovato conferma anche nella prova testimoniale;
- l'accoglienza in CTA di numerosi pazienti sottoposti a misura di sicurezza provenienti da altre A.S.P., senza una preliminare valutazione clinica, con conseguenti gravissime difficoltà di gestione all'interno della CTA;
- la richiesta di ricovero volontario effettuata da figure non sanitarie (es. psicologo, pedagogista) anziché dal medico della CTA, il quale spesso non si trova presente durante la valutazione dello stato psicopatologico del paziente, con le conseguenti difficoltà ad ottenere le opportune informazioni cliniche;
- le dimissioni dalla CTA durante i ricoveri di pazienti provenienti da altre A.S.P., con conseguente onere per il DSM di trovare una soluzione. L'attore non ha provato di avere adempiuto correttamente la prestazione dimostrando l'insussistenza delle condotte contestate, ma ha dedotto una disorganizzazione della struttura, con particolare riferimento al numero insufficiente di infermieri e alla presenza di un solo medico tra il 2018 e il 2019, circostanze che non escludono la negligenza nello svolgimento della sua prestazione professionale di responsabile medico della struttura rispetto a quanto segnalato dal DSM. L'inadempimento va considerato grave tanto che è lo stesso DSM a rilevare la mancanza nella CTA Villa Margherita degli standard qualitativi per la gestione riabilitativa dei pazienti in carico, in conseguenza delle criticità segnalate dai medici psichiatri del territorio. Non può infine trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall'attore che riguarda il licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato, mentre è pacifico che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera professionale. Deve pertanto essere rigettata la domanda dell'attore, dichiarando legittima l'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva dell'art. 7 invocata dalla convenuta, come richiesto da in via riconvenzionale. Controparte_2
Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il calo del fatturato tra il 2018 e il 2021, stante l'assoluta mancanza di prova del danno dedotto. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento pagina 6 di 7 equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). La convenuta si è limitata ad allegare la circostanza della diminuzione del fatturato, senza fornire la minima prova della stessa e del nesso di causalità tra le inadempienze contestate all'attore e la diminuzione dei ricavi. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1170/2022: Rigetta la domanda di . Controparte_1
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara legittima l'avvenuta risoluzione del contratto del 25/10/2017 intercorso tra le parti. Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 16/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1170/2022 avente ad oggetto prestazione d'opera intellettuale, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. RUSSOTTO GIUSEPPE, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO con sede in MODICA c.da Cozzo Rotondo n. 12/A, C.F. , con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. COSIMO CARMELA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
ATTORE
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: ritenere e dichiarare che la convenuta in persona del leg. rappr. pro tempore, ha CP_2 esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 5 del contratto professionale stipulato con il ricorrente, per cui è contrattualmente obbligata al pagamento in suo favore dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto del 31 ottobre 2022, pari ad € 37.500,00, oltre interessi moratori maturati e maturandi fino al soddisfo.
Con le spese di giudizio.
pagina 1 di 7 CONVENUTA
Piaccia al Tribunale, in via preliminare, rigettare perché infondata in fatto ed in diritto, la domanda dell'attore – volta a ritenere che la convenuta abbia Parte_1 Controparte_2 esercitato il diritto di recesso di cui all'art. 5 del contratto professionale del 25.10.2017, stipulato con il ricorrente, ed a ritenerla obbligata al pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto contrattuale, 31.10.2022, pari ad €. 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), oltre interessi moratori maturati e maturandi fino al soddisfo, nonché alla restituzione degli effetti personali – e di conseguenza ritenere e dichiarare, al contrario, che, quella operata dalla convenuta sia Controparte_2 risoluzione del contratto de quo del 29/31.12.2021, efficacemente operata con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 29/31.12.2022, di cui all'art. 7 del suddetto contratto professionale stipulato tra le parti, per gravi inadempienze e violazioni di legge, ed altresì condannare in via riconvenzionale il ricorrente dott. al risarcimento dei danni diretti ed indiretti in favore della Controparte_1 subiti in conseguenza del comprovato comportamento inadempiente, nella Controparte_2 misura di €. 200.000,00, o in quell'altra somma ritenuta equa dal Giudice, nonché dare atto della avvenuta restituzione al ricorrente degli effetti personali come da inventario del 25.01.2022, ed in ossequio alla ordinanza ingiunzione di consegna ex art. 186 ter c.p.c.
pagina 2 di 7 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'1/04/2022, conveniva in giudizio Controparte_1
chiedendo di dichiarare che la convenuta aveva esercitato il diritto di recesso Controparte_2 di cui all'art. 5 del contratto professionale del 25/10/2017 intercorrente tra le parti, ritenendola obbligata al pagamento dei compensi dovuti fino alla scadenza del rapporto contrattuale (31.10.2022) pari ad €. 37.500,00, oltre interessi moratori maturati fino al soddisfo;
chiedeva altresì la restituzione degli effetti personali elencati in ricorso. si costituiva in giudizio, contestando la domanda del ricorrente, eccependo di Controparte_2 avere operato la risoluzione del contratto, effettuata con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 29/31.12.2021, ai sensi dell'art.7) del contratto, per gravi inadempienze e violazioni di legge e chiedendo, in via riconvenzionale, di dichiarare efficace la risoluzione del contratto e di condannare il ricorrente al risarcimento dei danni nella misura di €. 200.000,00 o in quell'altra somma ritenuta equa dal Giudice;
quanto alla richiesta di restituzione degli effetti personali, eccepiva di non averne negato la restituzione, anzi di aver invitato il ricorrente, prima verbalmente, poi formalmente con pec del 21.01.2022, al ritiro degli stessi, ad eccezione del
“tappeto sotto la scrivania”, elencato nella lista del ricorrente, perché non di sua proprietà, ma del legale rappresentante della società convenuta, dott. ; tuttavia, nonostante Persona_1 la disponibilità, il ricorrente non aveva ritirato tali effetti personali. Disposto il mutamento del rito, con ordinanza dell'8/03/2023, il Giudice, in accoglimento dell'istanza di ordinanza ingiunzione di consegna ex art. 186-ter c.p.c. del ricorrente, ordinava la consegna degli effetti personali come da inventario del 25/01/2022 ed ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti. Assunte le prove orali, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. Tanto premesso, nessuna pronuncia deve essere adottata sulla domanda del ricorrente di restituzione degli effetti personali di sua proprietà, in quanto la convenuta ha riconosciuto la proprietà in capo al dott. degli oggetti elencati nell'inventario del 25/1/2022 e ha CP_1 ottemperato all'ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., come da ricevuta di consegna del 24/03/2023 in atti. È infondata e deve pertanto essere rigettata la domanda dell'attore volta a dichiarare l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte della convenuta con conseguente condanna al pagamento dei compensi fino alla scadenza del rapporto. Risulta dagli atti che in data 25 ottobre 2017 il dott. ha stipulato con Controparte_1 un contratto di “attività libero professionale”, obbligandosi a fornire la sua Controparte_2 prestazione professionale di neuropsichiatra nella Comunità Terapeutica Assistita Villa Margherita, di Comiso nella Via A.Righi n. 1/D; si è pattuita una durata annuale a far data dal 26/10/2017 con facoltà per entrambi i contraenti di recedere con comunicazione scritta almeno 30 gg. prima, prevedendo, in difetto, il rinnovo automatico, per il compenso di “€ 45.000,00 al lordo della ritenuta…da corrispondersi mensilmente previa presentazione della relativa fattura”. All'art. 2 del contratto si è previsto l'esercizio da parte del dott. dell'attività libero- CP_1 professionale di responsabile medico, in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti della società, stabilendo che nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto il professionista doveva rispettare “il fine istituzionale della Comunità Terapeutica Assistita, pagina 3 di 7 nonché la normativa vigente in materia di accreditamento con gli organi e le strutture del Servizio Sanitario Nazionale coerentemente con i criteri direttivi indicati dalla Direzione Sanitaria, tenendo conto delle necessità organizzative della struttura sanitaria”. All'art. 7 del contratto le parti hanno previsto la facoltà per la società di “risolvere il contratto, anche prima della scadenza fissata, nel caso in cui siano sopravvenute cause di incompatibilità ovvero nel caso in cui si verificassero gravi e comprovati episodi di trascuratezza, negligenza
o violazione di norme di legge o deontologiche da parte del libero professionista nell'espletamento della propria attività. In tali casi la Società comunicherà a mezzo raccomandata con a/r al libero professionista l'avvenuta risoluzione del rapporto che opererà ipso iure, con effetto immediato”. Con lettera inviata per raccomandata il 29/12/2021 la convenuta si è avvalsa della facoltà di risoluzione immediata del contratto prevista dal suddetto art. 7, contestando all'attore gravi inadempienze nello svolgimento dell'attività professionale oggetto di rilievi da parte del Direttore del DSM di Ragusa con nota del 24/12/2021 riferita alle criticità riguardanti la CTA Villa Margherita segnalate dai Dirigenti medici U.O.C. di Psichiatria di Ragusa-Vittoria. Venivano in particolare segnalate le seguenti criticità:
- “Sono pervenute alla nostra attenzione proposte di Trattamento Sanitario Obbligatorio non ricevibili perché formalmente non corrette, ad esempio non firmate e/o timbrate dal medico della CTA o addirittura compilate senza aver nemmeno visitato il paziente”;
- “Recentemente, durante un servizio di reperibilità, un nostro dirigente medico è stato minacciato di ritorsioni legali, qualora non avesse effettuato un intervento sul territorio, nonostante quanto riportato dal protocollo T.S.O. della nostra ASP e nelle “Raccomandazioni in merito all'applicazione di Accertamenti e Trattamenti Sanitari Obbligatori per malattia mentale”;
- “Non è chiaro come sia organizzato il sistema di disponibilità ad accogliere nuovi pazienti, in particolare sarebbe opportuno valutare e concertare con i Case Manager (medici psichiatri invianti) eventuali incompatibilità cliniche e/o ambientali con i nostri pazienti già ricoverati”;
- “Sono stati accolti in CTA numerosi pazienti sottoposti a misura di sicurezza provenienti da altre A.S.P., senza una preliminare valutazione clinica, con conseguenti gravissime difficoltà di gestione all'interno della CTA, che poi si ripercuotono inevitabilmente sul nostro territorio comportando emergenze psichiatriche e sociali difficilissime da gestire e numerosi ricoveri”;
- “La richiesta di un ricovero volontario viene effettuata da figure non sanitarie (es. psicologo, pedagogista) anziché dal medico della CTA, il quale per altro spesso non si trova presente durante la valutazione dello stato psicopatologico del paziente, con le conseguenti difficoltà ad ottenere le opportune informazioni cliniche”;
- “Durante i ricoveri di pazienti provenienti da altre A.S.P., si è verificato che l'utente venisse inspiegabilmente dimesso dalla CTA, lasciando al DSM l'onere di trovare una soluzione”. La nota del DSM concludeva che “la CTA Villa Margherita non rispecchia gli standard qualitativi per la gestione riabilitativa dei pazienti in carico”. L'odierno attore con mail inviate alla convenuta tra ottobre e dicembre 2021 aveva segnalato una serie di criticità nella gestione della struttura e, in particolare:
- la carenza di infermieri nel numero minimo previsto di cinque, mentre solitamente erano presenti solo due con conseguenti turni infernali;
- la sostituzione di infermieri professionali, soprattutto di notte, con personale OSA o comunque personale che non può rivestire funzioni di infermiere;
pagina 4 di 7 - la possibilità di introdurre stupefacenti all'interno della struttura per l'omessa vigilanza e l'omessa realizzazione di accorgimenti, quali l'innalzamento delle inferriate perimetrali e l'apposizione di una rete alle inferriate, nonché un sistema di video-sorveglianza adeguato;
- l'omessa assunzione di un secondo medico, visto che la convenzione prevede un medico responsabile ed un secondo medico subordinato, che in realtà, salvo un periodo di copertura da parte del dott. non era mai stato presente in struttura, tanto che il dott. Parte_2
era stato costretto da più di un anno a lavorare da solo. CP_1
Dalle prove testimoniali è emersa una grave irregolarità relativa alla gestione di un TSO nel novembre 2021 da parte del dott. che ha omesso di recarsi in struttura e di visitare il CP_1 paziente, chiedendo all'infermiera di compilare lei stessa il modulo per la proposta, irregolarità che veniva riscontrata dal DSM (cfr. dichiarazioni delle testimoni e Testimone_1 Tes_2
verbale d'udienza del 26/09/2023).
[...]
Dall'istruttoria orale, in particolare dalle dichiarazioni della testimone di parte attrice Tes_3
che ha lavorato presso Villa Margherita come assistente sociale dal 2014 al 2021, è
[...] emerso che “il dott. ha lavorato presso Villa Margherita prima insieme alla dott.ssa CP_1
e poi insieme al dott. , con i quali si alternavano nei turni;
Persona_2 Parte_2 non ricordo con precisione i periodi di tempo in cui i medici sopra indicati hanno lavorato insieme, ma comunque erano sempre in due ad alternarsi”; il testimone che ha Testimone_4 lavorato come pedagogista presso Villa Margherita nel 2018-2019, ha riferito che “per un anno il dott. ha prestato servizio da solo prima che arrivasse il dott. , del quale non CP_1 Pt_2 so precisare il mese di arrivo;
non ricordo chi prestava servizio insieme al dott. nel CP_1 periodo antecedente” (cfr. verbale d'udienza del 26/09/2023). Tanto premesso in punto di fatto, ritiene questo Giudice che siano emersi i “gravi e comprovati episodi di trascuratezza, negligenza o violazione di norme di legge o deontologiche da parte del libero professionista nell'espletamento della propria attività” che giustificano la risoluzione immediata del contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art.
7. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione.” (Cass. Sez. unite n. 13533/2001 e successive conformi). Precisa ancora la Suprema Corte che “Ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ex art. 1453 c.c., non è sufficiente un inadempimento connotato da gravità, ma occorre altresì che esso sia imputabile a dolo o a colpa del debitore, il quale, per andare esente da responsabilità, dovrà superare la presunzione di colpevolezza ex art. 1218 c.c.,
pagina 5 di 7 deducendo e provando che, nonostante l'uso della normale diligenza, non è stato in grado di eseguire tempestivamente le prestazioni per cause a lui non imputabili.” (Cass. n. 27702/2024). Nel caso di specie gli inadempimenti dedotti dalla convenuta sono quelli segnalati dal DSM di Ragusa che riguardano, per la maggior parte, proprio il responsabile medico della CTA Villa Margherita e precisamente:
- le proposte di Trattamento Sanitario Obbligatorio non ricevibili perché formalmente non corrette, ad esempio non firmate e/o timbrate dal medico della CTA o addirittura compilate senza aver nemmeno visitato il paziente;
quest'ultimo episodio ha trovato conferma anche nella prova testimoniale;
- l'accoglienza in CTA di numerosi pazienti sottoposti a misura di sicurezza provenienti da altre A.S.P., senza una preliminare valutazione clinica, con conseguenti gravissime difficoltà di gestione all'interno della CTA;
- la richiesta di ricovero volontario effettuata da figure non sanitarie (es. psicologo, pedagogista) anziché dal medico della CTA, il quale spesso non si trova presente durante la valutazione dello stato psicopatologico del paziente, con le conseguenti difficoltà ad ottenere le opportune informazioni cliniche;
- le dimissioni dalla CTA durante i ricoveri di pazienti provenienti da altre A.S.P., con conseguente onere per il DSM di trovare una soluzione. L'attore non ha provato di avere adempiuto correttamente la prestazione dimostrando l'insussistenza delle condotte contestate, ma ha dedotto una disorganizzazione della struttura, con particolare riferimento al numero insufficiente di infermieri e alla presenza di un solo medico tra il 2018 e il 2019, circostanze che non escludono la negligenza nello svolgimento della sua prestazione professionale di responsabile medico della struttura rispetto a quanto segnalato dal DSM. L'inadempimento va considerato grave tanto che è lo stesso DSM a rilevare la mancanza nella CTA Villa Margherita degli standard qualitativi per la gestione riabilitativa dei pazienti in carico, in conseguenza delle criticità segnalate dai medici psichiatri del territorio. Non può infine trovare applicazione la giurisprudenza invocata dall'attore che riguarda il licenziamento nel rapporto di lavoro subordinato, mentre è pacifico che le parti abbiano stipulato un contratto d'opera professionale. Deve pertanto essere rigettata la domanda dell'attore, dichiarando legittima l'avvenuta risoluzione del contratto in base alla clausola risolutiva dell'art. 7 invocata dalla convenuta, come richiesto da in via riconvenzionale. Controparte_2
Deve infine essere rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per il calo del fatturato tra il 2018 e il 2021, stante l'assoluta mancanza di prova del danno dedotto. Invero, nella responsabilità contrattuale, come in quella extracontrattuale, incombe sul danneggiato l'onere di provare il danno del quale chiede il risarcimento, la cui prova costituisce presupposto necessario anche per chiedere la liquidazione in via equitativa. Come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche per ottenere la liquidazione del danno in via equitativa, sono comunque necessarie la specifica allegazione e la prova dell'esistenza del danno e della sua concreta natura, considerato che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa non ricomprende anche l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare sia la sussistenza sia l'entità materiale del danno, né esonera la parte stessa dal fornire gli elementi probatori e i dati di fatto dei quali possa ragionevolmente disporre, affinché l'apprezzamento pagina 6 di 7 equitativo sia per quanto possibile ricondotto alla sua funzione di colmare solo le lacune insuperabili nell'iter della determinazione dell'equivalente pecuniario del danno stesso (cfr. Cass. Sez. II n. 16202/02, n. 6329/03, n. 13761/04). La convenuta si è limitata ad allegare la circostanza della diminuzione del fatturato, senza fornire la minima prova della stessa e del nesso di causalità tra le inadempienze contestate all'attore e la diminuzione dei ricavi. In considerazione della soccombenza reciproca, le spese tra le parti vanno compensate integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1170/2022: Rigetta la domanda di . Controparte_1
In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, dichiara legittima l'avvenuta risoluzione del contratto del 25/10/2017 intercorso tra le parti. Rigetta per il resto la domanda riconvenzionale. Compensa integralmente le spese tra le parti. Ragusa, 16/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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