Sentenza breve 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza breve 08/04/2025, n. 6984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6984 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06984/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3550 del 2025, proposto da Partenope e So S.r.l.s, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Faragasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Taurasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, per l’annullamento
a) del provvedimento prot. N. CA/3074/2024 del 17.12.2024, comunicato a mezzo PEC in data 17.12.2024, a mezzo della quale viene comunicata l’inibizione degli effetti della SCIA prot. N. CA/131799 del 01.08.2024 e Divieto di prosecuzione attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta nei locali siti in Via di Panico n. 15/a Esercente: Partenope e So Srls, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto alla ricorrente al momento di presentazione del presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 la dott.ssa Francesca Mariani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con cui Roma Capitale ha inibito la prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
Rilevato che in data 3.04.2025 la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso introduttivo del giudizio e che tale dichiarazione è stata debitamente notificata – in data 26.03.2025 – alla resistente Amministrazione, nei termini di cui all’art. 84, comma 3, c.p.a.;
Rilevato che l’Amministrazione, costituita in giudizio con formula di rito, non si è opposta alla rinuncia;
Considerato che in esito ai descritti intendimenti, regolarmente formalizzati, al Collegio non rimane che darne atto, imponendosi una declaratoria in conformità, che può essere resa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone all’odierna camera di consiglio;
Ritenuto che, alla luce di tutte le circostanze, le spese del giudizio possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando ai sensi dell’art. 60 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere
Francesca Mariani, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Mariani | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO