Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 02/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
RGL 2585/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
27/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2585 del R.G. per l'anno 2020,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale promossa
Da
, con l'avv. M. Costa Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. C. Lolli CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/11/2020 la ricorrente in epigrafe, premesso di essere la vedova ed erede di , (deceduto nel 2017), già titolare di Persona_1 pensione cat. IOART n° 88003265, contestava la sussistenza, la fondatezza e la ripetibilità del preteso indebito chiestole in ripetizione dall con nota del CP_2
20/02/2020, notificato in data 10/03/2020, asseritamente corrisposto in più sulla pensione del defunto marito nel periodo dal 1/02/2002 al 31/08/2004 per un importo complessivo di € 8.698,89. Esponeva altresì che con una ulteriore notifica avvenuta il
Interposto senza favorevole esito ricorso amministrativo, la ricorrente lamentava l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito,
l'irripetibilità dell'eventuale indebito, l'arbitrarietà e carenza di motivazione del provvedimento e concludeva per la nullità dello stesso. Con Si costituiva in giudizio l , insistendo nella legittimità del provvedimento di recupero e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La domanda dovrà essere accolta.
In una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la controversia può essere decisa con l'applicazione del principio della
“ragione più liquida”, il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di
Legittimità.
Invero, “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cassazione,
Sezione V, sentenza n. 363 del 9/1/2019, Cassazione, Sezione V, sentenza n. 11458 del 11/5/2018, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 12002 del 28/05/2014).
L'odierna ricorrente contesta il provvedimento di recupero trasmessole dall delle CP_1 somme corrisposte in più sul trattamento pensionistico della quale era titolare in vita il defunto coniuge.
L'eccezione di prescrizione è fondata e va accolta, in mancanza di dolo del pensionato non è applicabile la normativa generale sull'indebito oggettivo, che sottopone al termine prescrizionale decennale la relativa azione, ma è applicabile la normativa speciale prevista in materia di indebito pensionistico secondo la quale l deve CP_1 contestare l'indebito entro il termine di un anno dalla conoscenza dell'indebito, perdendo in caso contrario il diritto alla restituzione secondo il combinato disposto degli artt. 52, l. 09/03/1989, e Art. 13, l. 30/12/1991, n. 412 (art. 52: 1. Le pensioni a carico dell' assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché la pensione sociale, di cui all' articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. - 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave.
ART. 13: Norme di interpretazione autentica - 1. Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la CP_ ripetibilità delle somme indebitamente percepite. - 2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. - 2-bis. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate le fattispecie e i termini entro i CP_ quali, su proposta del Presidente dell' motivata da obiettive ragioni di carattere organizzativo e funzionale anche relative alla tempistica di acquisizione delle necessarie informazioni da parte dell' Amministrazione finanziaria, il termine del recupero di cui al comma
2 e' prorogato, in ogni caso, non oltre il secondo anno successivo a quello della verifica. (art. introdotto con DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 con v. in L. 4 aprile 2012, n. 35 ha disposto (con l'art. 16, comma 8, lettera a) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 13).
Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 412 pone in capo all , ai fini CP_1 dell'applicabilità del regime dell'indebito speciale, presuppone la mancanza di dolo dell'acciepiens, l'esistenza di un provvedimento definitivo dell , e la conoscibilità CP_1 di tutti gli elementi utili alla liquidazione dei ratei pensionistici, e prevede in capo all'ente l'onere di verifica annuale delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate. E solo a partire dalla sua entrata in vigore il comma 2 bis proroga il termine per il recupero dell'indebito a due anni a quello di verifica.
Da quanto precede emerge che l nella presente vicenda ha tardivamente avviato CP_1 la procedura di recupero delle somme che ritiene di avere erroneamente erogate in più al dante causa della ricorrente (nota del 10.12.2014 alligazione atti resistente), perdendo definitivamente il diritto alla ripetizione delle stesse. Dagli atti di causa non
è emerso alcun comportamento doloso dell'interessato che abbia indotto in errore l'Ente.
Ne consegue che a causa della tardiva contestazione dell'indebito le somme, qualora fossero state erogate indebitamente, non sono comunque più ripetibili. Il ricorso va accolto e per l'effetto va dichiarato che la ricorrente nulla deve restituire all per le causali e l'importo di cui alla diffida del 20/02/2020. CP_1 CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, vengono liquidate come da dispositivo, visto il DM 55/2014.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la richiesta di rimborso avanzata dall e CP_1 dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire all'ente in ordine alle causali e per gli importi indicati nella nota del 20/02/2020 e condanna l'istituto alla restituzione di quanto eventualmente già recuperato;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.300,00 oltre CP_1 accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del
Magistrato”, in data 01/02/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo