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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/07/2025, n. 2974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2974 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 5669/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5669 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in RA di OL (NA) al Corso Italia n. 15, presso lo studio dell'avvocato Francesco Basile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Bulgaria) il 04.10.1971, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 17.06.2025, chiedeva la separazione con assegnazione della casa coniugale.
1 Il Pubblico Ministero, in data 23.06.2025, apponeva il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.07.2024, parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio con la resistente in RA di OL (NA) il giorno
21.08.2017 e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
In merito alla situazione economica delle parti, il ricorrente dichiarava che la moglie svolgeva attività di badante e che esso ricorrente, invece, risultava disoccupato e percettore di una pensione di invalidità.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente chiedeva: “
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
2. ordinare alla cancelleria di trasmettere all'ente competente la sentenza di separazione affinché sia annotata nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA di OL dell'anno 2017 al n.48 - uff.01 - parte I;
3. assegnare il domicilio domestico con tutto quanto in esso contenuto al signor Parte_1 ad eccezione degli effetti personali della convenuta;
4. nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti;
5. emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
La resistente, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17.06.2025 compariva esclusivamente il ricorrente ed il Giudice delegato, dopo averlo ascoltato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e rilevata l'insussistenza di provvedimenti provvisori da assumere in via urgente, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM il quale, in data 23.06.2025, apponeva il visto.
Questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1
la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio (cfr. doc
[...] in atti).
2. Sulla domanda di separazione giudiziale.
2 Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse il ricorrente ha mosso nei confronti della resistente e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domanda di addebito.
3. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, sita in RA di OL (NA) alla via Cupa Castello Scilla n. 19, atteso che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione.
4. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
b) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] - Bulgaria il 04.10.1971); Controparte_1
c) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale come indicato in parte motiva;
d) compensa le spese di lite tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di OL
(NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 48, Parte I, Serie -, uff. 01,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di OL Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5669 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 17.06.2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in RA di OL (NA) al Corso Italia n. 15, presso lo studio dell'avvocato Francesco Basile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(Bulgaria) il 04.10.1971, residente in [...];
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di OL Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente, all'udienza del 17.06.2025, chiedeva la separazione con assegnazione della casa coniugale.
1 Il Pubblico Ministero, in data 23.06.2025, apponeva il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 04.07.2024, parte ricorrente, sulla premessa di aver contratto matrimonio con la resistente in RA di OL (NA) il giorno
21.08.2017 e che dalla loro unione non erano nati figli, deduceva che il rapporto coniugale si era progressivamente deteriorato per incompatibilità caratteriale tra i coniugi.
In merito alla situazione economica delle parti, il ricorrente dichiarava che la moglie svolgeva attività di badante e che esso ricorrente, invece, risultava disoccupato e percettore di una pensione di invalidità.
Alla luce di tutto quanto esposto, il ricorrente chiedeva: “
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati;
2. ordinare alla cancelleria di trasmettere all'ente competente la sentenza di separazione affinché sia annotata nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RA di OL dell'anno 2017 al n.48 - uff.01 - parte I;
3. assegnare il domicilio domestico con tutto quanto in esso contenuto al signor Parte_1 ad eccezione degli effetti personali della convenuta;
4. nulla disporre a titolo di mantenimento dei coniugi essendo entrambi autosufficienti;
5. emettere ogni altro provvedimento necessario e consequenziale.
6. Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
La resistente, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
All'udienza del 17.06.2025 compariva esclusivamente il ricorrente ed il Giudice delegato, dopo averlo ascoltato, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione e rilevata l'insussistenza di provvedimenti provvisori da assumere in via urgente, rimetteva la causa in decisione al Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM il quale, in data 23.06.2025, apponeva il visto.
Questioni preliminari.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della resistente CP_1
la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio (cfr. doc
[...] in atti).
2. Sulla domanda di separazione giudiziale.
2 Il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di una insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse il ricorrente ha mosso nei confronti della resistente e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La separazione tra i coniugi va pronunciata ai sensi dell'art. 151, comma 1, comma c.c., in assenza di domanda di addebito.
3. Sulla domanda di assegnazione della casa familiare.
Nulla va disposto in merito alla casa coniugale, sita in RA di OL (NA) alla via Cupa Castello Scilla n. 19, atteso che, in assenza di figli minorenni o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 337 sexies c.c. per disporne l'assegnazione.
4. Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Attesa la materia trattata, con necessità di ricorso al giudice, e stante la mancata costituzione di parte resistente, ricorrono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) dichiara la contumacia della resistente;
Controparte_1
b) pronuncia ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c., la separazione personale dei coniugi (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] - Bulgaria il 04.10.1971); Controparte_1
c) nulla dispone in merito all'assegnazione della casa coniugale come indicato in parte motiva;
d) compensa le spese di lite tra le parti;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RA di OL
(NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
3 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 48, Parte I, Serie -, uff. 01,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017);
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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