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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1457 /2024 promossa congiuntamente da:
c.f. e c,f Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 con l'avv. DE LUCA MICHELA, presso il cui Studio hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale e contestuale domanda congiunta di scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente e parte convenuta congiuntamente hanno adito il Tribunale di Prato affinché
Voglia:
“
1. dichiarare la separazione personale dei coniugi, alle condizioni che seguono, ordinando all'Ufficiale dello
Stato Civile le dovute trascrizioni;
2. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Il marito lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 31.03.2025, trasferendo in detto termine altrove la propria residenza: a fronte di ciò tutte le eventuali utenze domestiche eventualmente intestate al marito saranno volturate in favore della moglie che vi vivrà con il figlio, assumendosi ogni relativo onere di spesa comprese espressamente le utenze e la manutenzione dell'immobile;
1
3. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno i propri poteri in conformità Per_1 alla legge, fermo restando che per le questioni di ordinaria amministrazione essi decideranno separatamente allorché il figlio sarà presso di loro;
4. il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre entro il 15 di ogni mese a partire dalla cessazione della coabitazione, la somma di Euro 400,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT. Il padre provvederà anche a sostenere il 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo separazioni e divorzi del C.N.F.;
5. Quanto alle spese straordinarie sportive, effettuando il figlio uno sport costoso (ciclismo), il padre provvederà entro il 30 di ogni mese a versare la somma forfettaria pari ad Euro 150,00, fino a quando i genitori di comune accordo, asseconderanno le inclinazioni del figlio, riterranno opportuno proseguire detta attività sportiva;
nel caso in cui detta attività sia cessata, sarà in ogni caso dovuto il contributo del padre al rimborso del 50% di altra attività sportiva eventualmente praticata dal figlio;
6. l'assegno unico in relazione al minore spetterà integralmente alla madre;
7. disporre che, salva diversa volontà dei genitori, il Sig. starà con il figlio almeno un pomeriggio Pt_2 feriale dalle 17,30 con pernottamento sino alla mattina successiva quando il medesimo si occuperà di accompagnare il figlio a scuola. Il padre frequenterà, altresì, il figlio a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando il medesimo provvederà a portare a scuola il figlio. Il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno di Natale 2024 e il giorno del 01 Gennaio 2025 e per l'anno successivo il giorno di
Vigilia e quello del 31 Dicembre 2025 e così alternandosi per il futuro con la madre sino alla maggiore età del figlio. Il padre potrà, poi, tenere con sé il figlio la Pasquetta dell'anno 2025 e la Pasqua dell'anno 2026 e così alternandosi in futuro con la madre sino alla maggiore età del figlio. Per le vacanze estive, il tempo sarà comunque ripartito equamente tra i genitori, con obbligo delle parti di concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno;
8. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, i Signori e dandosi Parte_1 Parte_2 reciprocamente atto che il fondo patrimoniale cesserà come per legge al raggiungimento della maggiore età del figlio convengono che il Sig. si impegni a trasferire alla signora la quale promette di Per_1 Pt_2 Pt_1 accettare, la propria quota del 25% dell'immobile che costituisce la casa familiare posta in Poggio a Caiano,
Via Carmignanese, n. 169 entro il 31.03.2025. Il prezzo sarà costituito mediante accollo liberatorio del residuo mutuo alla moglie, con piena liberazione del marito.
9. La Sig.ra i impegna a sostenere le spese notarili e tecniche di detto trasferimento, facendo presente Pt_1 che, ai fini fiscali, gli impegni sopra assunti, rientrando nel quadro di un più ampio accordo di regolamentazione dei rapporti fra i coniugi ed essendo specificamente funzionali e indispensabili alle intese da essi raggiunte sugli aspetti patrimoniali conseguenti alla loro separazione, godono dei benefici di esenzione da qualunque imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 Legge n.74/1987 così come previsto dalla sentenza
2 della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e n. 176 del 15.4.1992, di cui i sigg.ri e Pt_1 Pt_2 chiedono l'applicazione al contratto definitivo notarile di trasferimento;
10. i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente a richieste in ordine al loro mantenimento;
11. con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione patrimoniale e non connessa all'intercorso matrimonio e che con il trasferimento delle quote dell'immobile da pare del Sig. a di cui sopra, i coniugi dichiarano che nulla avranno più Parte_2 Parte_1 reciprocamente da avere e/o pretendere l'uno dall'altro;
12. fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i coniugi concordano di dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni stabilite per la separazione
(ad eccezione del trasferimento immobiliare che avrà già avuto luogo) ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 22.1.2025.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.12.2024, e sposati con Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Carmignano (PO), il 14.04.2013- trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2013, Parte I, atto n.
5 - hanno proposto domanda congiunta volta ad ottenere cumulativamente, in primis, la pronuncia di separazione personale e, in secundis, la pronuncia di scioglimento del matrimonio, in combinato disposto degli artt. 473bis.51 e
473bis.49 c.p.c.
I coniugi hanno dedotto: (1) di aver optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
(2) che dal matrimonio è nato il figlio 15.05.2008; (3) che la comunione spirituale e materiale tra i Per_1 medesimi è venuta meno da molto tempo per incompatibilità caratteriali e la ricostituzione della convivenza appare allo stato impossibile.
Esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno confermato il ricorso chiedendo di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni concordate sopra trascritte.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al
Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti
3 manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento della prole – I coniugi hanno chiesto che il Tribunale disponga l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Collegio ritiene adeguato e condivisibile l'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa, accordo peraltro conforme alla normativa legislativa ed all'interesse dei minori ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del padre, in qualità di genitore non collocatario.
Mantenimento della prole - Anche in relazione al mantenimento dei figli, il Collegio ritiene che le modalità di mantenimento siano adeguate e che l'importo pattuito sia congruo, tenuto conto dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore. Non vi sono perciò ostacoli a che il
Collegio faccia proprio tale accordo, inglobandolo nel dispositivo dell'odierna pronuncia.
Stesse considerazioni in relazione alla ripartizione egualitaria delle spese straordinarie ed anche in relazione al contributo forfettario che il padre verserà mensilmente alla madre per far fronte alle spese sportive del figlio in ragione dell'indipendenza economica dei genitori e della rispettiva capacità reddituale.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti
- specificamente in ordine alla previsione del trasferimento delle quote di proprietà della casa coniugale- sottolineando che non vi sono motivi ostativi al recepimento delle medesime perché non appaiono in contrasto con norme imperative e di ordine pubblico.
Sulla proposizione cumulativa della domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio in via consensuale – In applicazione del disposto di cui all'art. 473bis.49 c.p.c., le parti hanno, altresì, demandato la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile contratto tra le medesime, formulando in tal senso conclusioni congiunte. Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli all'ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio, sebbene la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata ex lege all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione previsto dalla legge
– di sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi innanzi al Giudice Relatore e, quindi, ai sensi dell'art. 127ter, c. 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
- ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473bis.51 c.p.c. (cfr. Cass. n. 28727 del 16/10/2023).
Dunque, non essendo la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dai coniugi ancora
4 procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. B) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore - come da separata ordinanza - affinché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 898/1970, e la conferma delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio, se del caso mediante deposito di note scritte.
A tal proposito, il Collegio ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale delle suddette condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in ipotesi di allegazione di fatti nuovi, ai sensi dell'art. 473bis.19, comma 2, c.p.c. (che condiziona l'ammissibilità della modifica o della introduzione ex novo, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente al verificarsi di “mutamenti nelle circostanze”). In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda di scioglimento del matrimonio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti ai rapporti economici di cui all'art. 473bis.51, comma 2, c.p.c.
Sulle spese di lite – La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- omologa la separazione personale tra e sposati con Parte_1 Parte_2 matrimonio civile in Carmignano (PO), il 14.04.2013- trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2013, Parte II, atto n. 53
– alle condizioni sopra riportate e di seguite integralmente trascritte:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. Il marito lascerà la casa coniugale entro e non oltre il 31.03.2025, trasferendo in detto termine altrove la propria residenza: a fronte di ciò tutte le eventuali utenze domestiche eventualmente intestate al marito saranno volturate in favore della moglie che vi vivrà con il figlio, assumendosi ogni relativo onere di spesa comprese espressamente le utenze e la manutenzione dell'immobile;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno i propri poteri Per_1 in conformità alla legge, fermo restando che per le questioni di ordinaria amministrazione essi decideranno separatamente allorché il figlio sarà presso di loro;
3. il padre contribuirà al mantenimento del figlio minore corrispondendo alla madre entro il
15 di ogni mese a partire dalla cessazione della coabitazione, la somma di Euro 400,00 mensili
5 oltre rivalutazione ISTAT. Il padre provvederà anche a sostenere il 50% delle spese straordinarie come individuate e disciplinate dal protocollo separazioni e divorzi del C.N.F.;
4. Quanto alle spese straordinarie sportive, effettuando il figlio uno sport costoso (ciclismo), il padre provvederà entro il 30 di ogni mese a versare la somma forfettaria pari ad Euro
150,00, fino a quando i genitori di comune accordo, asseconderanno le inclinazioni del figlio, riterranno opportuno proseguire detta attività sportiva;
nel caso in cui detta attività sia cessata, sarà in ogni caso dovuto il contributo del padre al rimborso del 50% di altra attività sportiva eventualmente praticata dal figlio;
5. l'assegno unico in relazione al minore spetterà integralmente alla madre;
6. disporre che, salva diversa volontà dei genitori, il Sig. starà con il figlio almeno Pt_2 un pomeriggio feriale dalle 17,30 con pernottamento sino alla mattina successiva quando il medesimo si occuperà di accompagnare il figlio a scuola. Il padre frequenterà, altresì, il figlio a fine settimana alternati dal sabato alle ore 10.00 fino al lunedì mattina quando il medesimo provvederà a portare a scuola il figlio. Il padre potrà tenere con sé il figlio il giorno di Natale
2024 e il giorno del 01 Gennaio 2025 e per l'anno successivo il giorno di Vigilia e quello del
31 Dicembre 2025 e così alternandosi per il futuro con la madre sino alla maggiore età del figlio. Il padre potrà, poi, tenere con sé il figlio la Pasquetta dell'anno 2025 e la Pasqua dell'anno 2026 e così alternandosi in futuro con la madre sino alla maggiore età del figlio. Per le vacanze estive, il tempo sarà comunque ripartito equamente tra i genitori, con obbligo delle parti di concordare il periodo di loro spettanza entro e non oltre la fine del mese di maggio di ogni anno;
7. i coniugi si danno atto di essere economicamente indipendenti e rinunciano, pertanto, reciprocamente a richieste in ordine al loro mantenimento;
- prende altresì atto delle seguenti circostanze:
8. nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale della famiglia, funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi familiare, i Signori Parte_1 [...]
dandosi reciprocamente atto che il fondo patrimoniale cesserà come per legge al Pt_2 raggiungimento della maggiore età del figlio convengono che il Sig. si Per_1 Pt_2 impegni a trasferire alla signora la quale promette di accettare, la propria quota del Pt_1
25% dell'immobile che costituisce la casa familiare posta in Poggio a Caiano, Via
Carmignanese, n. 169 entro il 31.03.2025. Il prezzo sarà costituito mediante accollo liberatorio del residuo mutuo alla moglie, con piena liberazione del marito.
6 9. La Sig.ra i impegna a sostenere le spese notarili e tecniche di detto trasferimento, Pt_1 facendo presente che, ai fini fiscali, gli impegni sopra assunti, rientrando nel quadro di un più ampio accordo di regolamentazione dei rapporti fra i coniugi ed essendo specificamente funzionali e indispensabili alle intese da essi raggiunte sugli aspetti patrimoniali conseguenti alla loro separazione, godono dei benefici di esenzione da qualunque imposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19 Legge n.74/1987 così come previsto dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 154 del 10.05.1999 e n. 176 del 15.4.1992, di cui i sigg.ri Pt_1 Pt_2 chiedono l'applicazione al contratto definitivo notarile di trasferimento;
10. con la sottoscrizione del presente accordo i coniugi dichiarano di aver definito ogni loro questione patrimoniale e non connessa all'intercorso matrimonio e che con il trasferimento delle quote dell'immobile da pare del Sig. a di cui sopra, i Parte_2 Parte_1 coniugi dichiarano che nulla avranno più reciprocamente da avere e/o pretendere l'uno dall'altro;
- spese di lite al definitivo;
- manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Carmignano (PO) affinché proceda all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Relatore.
Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 22.01.2025.
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dr.ssa Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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