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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/05/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE DI PARMA
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2912/2023 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa AR dall'Avv. Evelina Magnani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
nato in [...] in data [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 25 marzo 2025 laddove si è riportata nei seguenti termini alla memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c. del 23 novembre 2023: “1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, IGa , con la formula del _1 AR
c.d. “affidamento esclusivo rinforzato”, con mantenimento della residenza della minore presso quella della madre;
in denegato subordine, disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...]
, alla madre, IGa , con mantenimento della residenza _1 AR della minore presso quella della madre;
2) Disporre che il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia ogni weekend, dal sabato all'ora di pranzo (con prelevamento a Moletolo durante il periodo scolastico o dall'abitazione della madre) con riaccompagnamento a casa la domenica successiva entro le ore 18:00, pernottamento compreso, con espressa previsione che detta modalità di visita tra padre/figlia avvenga esclusivamente presso l'abitazione del nonno paterno, IG , alla sua necessaria e costante presenza;
esclusa, pertanto, Persona_2 qualsivoglia possibilità di pernottamento della minore con il padre in luogo ed in modalità diverse da quella espressamente prevista;
solo nell'ipotesi in cui la nuova frequentazione con il padre presso l'abitazione del nonno paterno non arrechi alcun turbamento alla minore e, anzi, fosse dalla stessa manifestata con chiarezza la volontà di trascorrere maggior tempo insieme al padre, prevedere che il IG possa tenere con sé la figlia un pomeriggio alla settimana, con Per_1 prelevamento all'uscita di scuola e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00; ad ogni modo, con l'espressa previsione di immediata sospensione degli incontri e/o dei pernottamenti in caso di manifesto od anche solo potenziale avvertito pregiudizio per la minore;
3) Dichiarare tenuto il IG corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2 contributo nel mantenimento della figlia minore ed a far tempo dalla domanda, una somma mensile non inferiore ad € 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della ricorrente;
4) Dichiarare tenuto il padre, IG , a provvedere nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , entro 10 giorni dalla Per_1 presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa o comunque giustificativa dell'esborso relativo (ricevute, certificazioni o simili)…5) Dichiarare sin da ora tenuto il IG
[...]
a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o di altri Controparte_1 documenti validi per l'espatrio per l'altro genitore e per la figlia minore;
6) In caso di opposizione, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 4 agosto 2023 esponeva di avere AR intrattenuto, a far tempo dall'anno 2013, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che dalla loro unione è nata (il 18 luglio 2014) la figlia Controparte_1 Per_1
.
[...]
Allegava ancora che, a causa dei comportamenti maltrattanti del compagno, aveva fatto ricorso alle competenti Autorità e ai Servizi Sociali ed era stata inserita con la figlia di tenera età in un progetto di assistenza del Centro Antiviolenza.
Precisava che, per un anno, padre e figlia si erano incontrati una volta alla settimana nelle forme di cautela predisposte dai Servizi Sociali e che, in seguito, il convenuto aveva tenuto la minore con sé per alcune ore due volte alla settimana.
La medesima ricorrente spiegava ancora che, a causa di nuovi agiti violenti dell'uomo e dei suoi comportamenti incongrui tenuti anche nei confronti dei Servizi Sociali, le frequentazioni con erano divenute del tutto saltuarie a far tempo dall'anno 2017 e fino al 2023. _1
Soggiungeva nondimeno che, da pochi mesi soltanto prima della presentazione del ricorso, grazie al contributo dei genitori del convenuto, la minore aveva iniziato a stare nuovamente con il padre, dal sabato alla domenica di ogni settimana, pernottando presso l'abitazione del nonno paterno.
In ragione di siffatte premesse, fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche e lamentando il costante inadempimento paterno dell'obbligo di assistere materialmente la prole, chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo”, ovvero esclusivo, e la collocazione presso sé medesima di , disciplinarsi gli incontri con il padre quanto meno nei termini delle _1 suddette visite nei week end e porsi a carico dello stesso l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione celebrata il 13 dicembre 2023, nel corso della quale la ricorrente confermava le allegazioni illustrate nel ricorso introduttivo, era dichiarata la contumacia del convenuto ed erano adottati (con ordinanza depositata il seguente 21 dicembre 2023) provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all'affidamento, alla collocazione preferenziale, alle visite paterne e al mantenimento della minorenne . _1
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione lavorativa e reddituale di , oltre che mediante complete indagini psicosociali. Controparte_1
Alle udienze del 16 aprile 2024 e del 19 novembre 2024 N'Gbo Sopie Flora De AI rilasciava personalmente ulteriori dichiarazioni.
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ritiene il Collegio che, in punto di affidamento e di collocazione preferenziale della minorenne
[...]
, gli esiti istruttori abbiano confermato la fondatezza dei provvedimenti _1 temporanei e urgenti già emessi con l'ordinanza del 13-21 dicembre 2023 le cui argomentazioni vanno qui richiamate, salva la necessità di aggiornarle alla luce degli elementi successivamente emersi.
Con riguardo ai suddetti temi, invero, si era argomentato osservando che “ AR
e sono genitori della minorenne , nata a
[...] Controparte_1 _1
Parma il 18 luglio 2014, residente e dimorante unitamente alla madre e alla sorella unilaterale di soli due anni.
Tenuto conto delle documentate allegazioni di cui al ricorso introduttivo, si ha fondata ragione per ritenere che, in seguito alla cessazione della relazione sentimentale tra le parti, la stessa ricorrente
– che ha anche fatto ricorso nel tempo all'ausilio dei Servizi Sociali e all'assistenza del Centro Antiviolenza – abbia rappresentato costantemente la figura di riferimento per la figlia e si sia occupata in via sostanzialmente esclusiva all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza, anche materiale, della figlia.
Benché difettino in atti elementi tali da poter ponderare le attuali capacità genitoriali di madre e padre e sebbene non sia emersa dalle leali parole della ricorrente una condizione di esasperata conflittualità reciproca, si ritiene che il quadro descritto, attestante una perdurante cura della madre nella crescita della figlia al pari di un insufficiente interesse del padre, giustifichi allo stato l'affidamento esclusivo della minore a , nel _1 AR senso che, per ora e in attesa di approfondimenti istruttori, quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale”.
Dalla relazione pervenuta dai Servizi Sociali il 17 aprile 2024 si è avuta conferma della presa in carico del nucleo familiare e della minorenne fin dall'anno 2014, oltre che dell'inserimento della ricorrente con la figlia in una Comunità madre-bambino dal 2014 al 2017.
Sotto altri profili, ancora, ha continuato a vivere con la madre presso l'alloggio _1
ACER di via Passo di Badignana n. 16, in Parma.
, che ha avuto una seconda figlia nel corso dell'anno 2021 ed è in AR attesa del terzo figlio, ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia di origine che le offre supporto e sostegno nella gestione della prole. La medesima ricorrente ha mantenuto costanti relazioni con la scuola frequentata dalla figlia primogenita partecipando attivamente al suo inserimento in diversi contesti educativi e nel
“laboratorio compiti”.
Il padre è invece irregolare sul territorio dello Stato, ovviamente privo Controparte_1 di stabile attività di lavoro e dimorante presso cittadini connazionali.
Egli non si è presentato alla convocazione dei Servizi Sociali, ma è emersa comunque la continuità del suo legame affettivo con la figlia . _1
I genitori, pur in rapporti senz'altro migliorabili, hanno sempre collaborato per disciplinare in autonomia le visite della figlia al padre.
Alle udienze del 16 aprile 2024 e del 19 novembre 2024, nondimeno, AR ha dato conto delle manifestazioni di insofferenza di rispetto alle frequentazioni _1 paterne del sabato pomeriggio, ridottesi a due sole ore per volta e senza alcun pernottamento né ulteriori permanenze nelle giornate coincidenti con la domenica.
Si ritiene pertanto che, alla luce del quadro così complessivamente compendiato, attestante una perdurante cura della ricorrente nella crescita della figlia al pari di una presenza tuttora insufficiente del padre, debba inevitabilmente disporsi l'affidamento esclusivo di
[...]
a , nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva _1 AR la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia).
Non v'è dubbio, ancora, che debba mantenere residenza e collocazione _1 preferenziale presso la madre.
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre, ancora, se agli esordi del procedimento sembrava avere trovato applicazione sistemica e ripetitiva uno schema di frequentazioni concentrate nei fine settimana, con pernottamenti presso l'abitazione del nonno paterno, gli sviluppi processuali hanno invece registrato una sensibile riduzione di tali visite al genitore.
In ogni caso, in ragione della comprovata capacità delle parti di collaborare sul tema d'interesse e dell'esigenza comune di definire una calendarizzazione metodica delle visite, si ritiene che, salvi diversi accordi e salvi diversi bisogni di , possa tenerla _1 Controparte_1 con sé quanto meno a fine settimana alternati, dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, con pernottamento da tenersi esclusivamente presso l'abitazione del nonno paterno.
Con riguardo, poi, al mantenimento ordinario della minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, si era posto, in via temporanea, a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere importi mensili pari ad Euro 200,00, tenuto conto – pur nell'incompletezza degli elementi allora suscettibili di valutazione – della permanenza di presso la madre in _1 misura assorbente, delle plausibili esigenze correlate precipuamente alla sua età (e dei costi per la mensa, per le attività ricreative e di sostegno allo studio) e delle condizioni economiche di
[...]
(all'epoca percettrice di reddito di cittadinanza in misura ridotta, occupata al AR lavoro in forza di un contratto di collaborazione dalla proficuità modesta e irregolare, madre di altra figlia di soli due anni di età ed esposta a costi locatizi agevolati per Euro 200,00 mensili).
Ebbene, la ricorrente ha riferito di avere conservato, nel corso dell'anno 2024, l'occupazione minima dell'anno precedente (la cui irrisoria remuneratività è stata dimostrata documentalmente con la certificazione unica per l'anno 2023), beneficia integralmente dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 430,00 al mese circa e i redditi del nucleo familiare indicati nell'attestazione ISEE per l'anno 2024 sono pari ad Euro 11.073,00 (con ogni verosimiglianza, comprensivi delle provvidenze previdenziali).
I costi locatizi sono rimasti pari ad Euro 200,00 al mese.
Quanto a , non si dispone di alcuna dichiarazione dei redditi, l'estratto Controparte_1 contributivo INPS riporta, per gli anni 2023 e 2024, quattro mensilità circa lavorate con impegni a tempo parziale e, al 27 gennaio 2025, risulta il suo stato di inoccupazione lavorativa.
Tenuto conto dei superiori elementi e delle compendiate sopravvenienze, si ritiene allora di poter confermare, a carico del medesimo convenuto, l'obbligo di contribuzione mensile di Euro 200,00 (sostanzialmente assestata sul “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
E ciò, a ben vedere, anche sul presupposto che dovrà essere , AR affidataria della minore, a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace, rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre _1 AR
, nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale
[...] limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale);
2) dispone che la suddetta minorenne abbia residenza e collocazione privilegiata presso la madre;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori e salvi diversi bisogni di , _1 [...] possa tenerla con sé quanto meno a fine settimana alternati, dal pomeriggio Controparte_1 del sabato alla sera della domenica, con pernottamento esclusivamente da tenersi presso l'abitazione del nonno paterno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minorenne mediante il versamento a , entro _1 AR il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da
[...]
; AR
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 6 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Paola Belvedere Giudice dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2912/2023 R.G. vertente tra
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa AR dall'Avv. Evelina Magnani del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
Parte ammessa in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato ricorrente e
nato in [...] in data [...] Controparte_1
convenuto contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate da parte ricorrente, unica parte costituita, all'udienza del 25 marzo 2025 laddove si è riportata nei seguenti termini alla memoria ex art. 473 bis.17 comma 1 c.p.c. del 23 novembre 2023: “1) Disporre l'affidamento esclusivo della minore alla madre, IGa , con la formula del _1 AR
c.d. “affidamento esclusivo rinforzato”, con mantenimento della residenza della minore presso quella della madre;
in denegato subordine, disporre l'affidamento esclusivo della minore
[...]
, alla madre, IGa , con mantenimento della residenza _1 AR della minore presso quella della madre;
2) Disporre che il padre avrà il diritto/dovere di vedere e tenere con sé la figlia ogni weekend, dal sabato all'ora di pranzo (con prelevamento a Moletolo durante il periodo scolastico o dall'abitazione della madre) con riaccompagnamento a casa la domenica successiva entro le ore 18:00, pernottamento compreso, con espressa previsione che detta modalità di visita tra padre/figlia avvenga esclusivamente presso l'abitazione del nonno paterno, IG , alla sua necessaria e costante presenza;
esclusa, pertanto, Persona_2 qualsivoglia possibilità di pernottamento della minore con il padre in luogo ed in modalità diverse da quella espressamente prevista;
solo nell'ipotesi in cui la nuova frequentazione con il padre presso l'abitazione del nonno paterno non arrechi alcun turbamento alla minore e, anzi, fosse dalla stessa manifestata con chiarezza la volontà di trascorrere maggior tempo insieme al padre, prevedere che il IG possa tenere con sé la figlia un pomeriggio alla settimana, con Per_1 prelevamento all'uscita di scuola e riaccompagnamento presso l'abitazione della madre entro le ore 21:00; ad ogni modo, con l'espressa previsione di immediata sospensione degli incontri e/o dei pernottamenti in caso di manifesto od anche solo potenziale avvertito pregiudizio per la minore;
3) Dichiarare tenuto il IG corrispondere alla ricorrente, a titolo di Controparte_2 contributo nel mantenimento della figlia minore ed a far tempo dalla domanda, una somma mensile non inferiore ad € 300,00, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, o di quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, somma da versarsi entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese direttamente sul conto corrente della ricorrente;
4) Dichiarare tenuto il padre, IG , a provvedere nella misura del 50% alle spese Controparte_1 straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia , entro 10 giorni dalla Per_1 presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa o comunque giustificativa dell'esborso relativo (ricevute, certificazioni o simili)…5) Dichiarare sin da ora tenuto il IG
[...]
a prestare il proprio consenso al rinnovo/rilascio del passaporto e/o di altri Controparte_1 documenti validi per l'espatrio per l'altro genitore e per la figlia minore;
6) In caso di opposizione, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 4 agosto 2023 esponeva di avere AR intrattenuto, a far tempo dall'anno 2013, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con e che dalla loro unione è nata (il 18 luglio 2014) la figlia Controparte_1 Per_1
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Allegava ancora che, a causa dei comportamenti maltrattanti del compagno, aveva fatto ricorso alle competenti Autorità e ai Servizi Sociali ed era stata inserita con la figlia di tenera età in un progetto di assistenza del Centro Antiviolenza.
Precisava che, per un anno, padre e figlia si erano incontrati una volta alla settimana nelle forme di cautela predisposte dai Servizi Sociali e che, in seguito, il convenuto aveva tenuto la minore con sé per alcune ore due volte alla settimana.
La medesima ricorrente spiegava ancora che, a causa di nuovi agiti violenti dell'uomo e dei suoi comportamenti incongrui tenuti anche nei confronti dei Servizi Sociali, le frequentazioni con erano divenute del tutto saltuarie a far tempo dall'anno 2017 e fino al 2023. _1
Soggiungeva nondimeno che, da pochi mesi soltanto prima della presentazione del ricorso, grazie al contributo dei genitori del convenuto, la minore aveva iniziato a stare nuovamente con il padre, dal sabato alla domenica di ogni settimana, pernottando presso l'abitazione del nonno paterno.
In ragione di siffatte premesse, fornendo indicazioni sulle proprie risorse economiche e lamentando il costante inadempimento paterno dell'obbligo di assistere materialmente la prole, chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo”, ovvero esclusivo, e la collocazione presso sé medesima di , disciplinarsi gli incontri con il padre quanto meno nei termini delle _1 suddette visite nei week end e porsi a carico dello stesso l'obbligo di Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minorenne mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
Depositata la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'esito dell'udienza di comparizione celebrata il 13 dicembre 2023, nel corso della quale la ricorrente confermava le allegazioni illustrate nel ricorso introduttivo, era dichiarata la contumacia del convenuto ed erano adottati (con ordinanza depositata il seguente 21 dicembre 2023) provvedimenti temporanei e urgenti in ordine all'affidamento, alla collocazione preferenziale, alle visite paterne e al mantenimento della minorenne . _1
Il processo era quindi istruito mediante l'acquisizione di informazioni sulla condizione lavorativa e reddituale di , oltre che mediante complete indagini psicosociali. Controparte_1
Alle udienze del 16 aprile 2024 e del 19 novembre 2024 N'Gbo Sopie Flora De AI rilasciava personalmente ulteriori dichiarazioni.
Senza ulteriori incombenti, parte ricorrente precisava le conclusioni nei termini di cui in epigrafe e la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ritiene il Collegio che, in punto di affidamento e di collocazione preferenziale della minorenne
[...]
, gli esiti istruttori abbiano confermato la fondatezza dei provvedimenti _1 temporanei e urgenti già emessi con l'ordinanza del 13-21 dicembre 2023 le cui argomentazioni vanno qui richiamate, salva la necessità di aggiornarle alla luce degli elementi successivamente emersi.
Con riguardo ai suddetti temi, invero, si era argomentato osservando che “ AR
e sono genitori della minorenne , nata a
[...] Controparte_1 _1
Parma il 18 luglio 2014, residente e dimorante unitamente alla madre e alla sorella unilaterale di soli due anni.
Tenuto conto delle documentate allegazioni di cui al ricorso introduttivo, si ha fondata ragione per ritenere che, in seguito alla cessazione della relazione sentimentale tra le parti, la stessa ricorrente
– che ha anche fatto ricorso nel tempo all'ausilio dei Servizi Sociali e all'assistenza del Centro Antiviolenza – abbia rappresentato costantemente la figura di riferimento per la figlia e si sia occupata in via sostanzialmente esclusiva all'accudimento, all'educazione, all'istruzione e all'assistenza, anche materiale, della figlia.
Benché difettino in atti elementi tali da poter ponderare le attuali capacità genitoriali di madre e padre e sebbene non sia emersa dalle leali parole della ricorrente una condizione di esasperata conflittualità reciproca, si ritiene che il quadro descritto, attestante una perdurante cura della madre nella crescita della figlia al pari di un insufficiente interesse del padre, giustifichi allo stato l'affidamento esclusivo della minore a , nel _1 AR senso che, per ora e in attesa di approfondimenti istruttori, quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale”.
Dalla relazione pervenuta dai Servizi Sociali il 17 aprile 2024 si è avuta conferma della presa in carico del nucleo familiare e della minorenne fin dall'anno 2014, oltre che dell'inserimento della ricorrente con la figlia in una Comunità madre-bambino dal 2014 al 2017.
Sotto altri profili, ancora, ha continuato a vivere con la madre presso l'alloggio _1
ACER di via Passo di Badignana n. 16, in Parma.
, che ha avuto una seconda figlia nel corso dell'anno 2021 ed è in AR attesa del terzo figlio, ha riallacciato i rapporti con la sua famiglia di origine che le offre supporto e sostegno nella gestione della prole. La medesima ricorrente ha mantenuto costanti relazioni con la scuola frequentata dalla figlia primogenita partecipando attivamente al suo inserimento in diversi contesti educativi e nel
“laboratorio compiti”.
Il padre è invece irregolare sul territorio dello Stato, ovviamente privo Controparte_1 di stabile attività di lavoro e dimorante presso cittadini connazionali.
Egli non si è presentato alla convocazione dei Servizi Sociali, ma è emersa comunque la continuità del suo legame affettivo con la figlia . _1
I genitori, pur in rapporti senz'altro migliorabili, hanno sempre collaborato per disciplinare in autonomia le visite della figlia al padre.
Alle udienze del 16 aprile 2024 e del 19 novembre 2024, nondimeno, AR ha dato conto delle manifestazioni di insofferenza di rispetto alle frequentazioni _1 paterne del sabato pomeriggio, ridottesi a due sole ore per volta e senza alcun pernottamento né ulteriori permanenze nelle giornate coincidenti con la domenica.
Si ritiene pertanto che, alla luce del quadro così complessivamente compendiato, attestante una perdurante cura della ricorrente nella crescita della figlia al pari di una presenza tuttora insufficiente del padre, debba inevitabilmente disporsi l'affidamento esclusivo di
[...]
a , nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva _1 AR la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia).
Non v'è dubbio, ancora, che debba mantenere residenza e collocazione _1 preferenziale presso la madre.
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il padre, ancora, se agli esordi del procedimento sembrava avere trovato applicazione sistemica e ripetitiva uno schema di frequentazioni concentrate nei fine settimana, con pernottamenti presso l'abitazione del nonno paterno, gli sviluppi processuali hanno invece registrato una sensibile riduzione di tali visite al genitore.
In ogni caso, in ragione della comprovata capacità delle parti di collaborare sul tema d'interesse e dell'esigenza comune di definire una calendarizzazione metodica delle visite, si ritiene che, salvi diversi accordi e salvi diversi bisogni di , possa tenerla _1 Controparte_1 con sé quanto meno a fine settimana alternati, dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, con pernottamento da tenersi esclusivamente presso l'abitazione del nonno paterno.
Con riguardo, poi, al mantenimento ordinario della minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, si era posto, in via temporanea, a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere importi mensili pari ad Euro 200,00, tenuto conto – pur nell'incompletezza degli elementi allora suscettibili di valutazione – della permanenza di presso la madre in _1 misura assorbente, delle plausibili esigenze correlate precipuamente alla sua età (e dei costi per la mensa, per le attività ricreative e di sostegno allo studio) e delle condizioni economiche di
[...]
(all'epoca percettrice di reddito di cittadinanza in misura ridotta, occupata al AR lavoro in forza di un contratto di collaborazione dalla proficuità modesta e irregolare, madre di altra figlia di soli due anni di età ed esposta a costi locatizi agevolati per Euro 200,00 mensili).
Ebbene, la ricorrente ha riferito di avere conservato, nel corso dell'anno 2024, l'occupazione minima dell'anno precedente (la cui irrisoria remuneratività è stata dimostrata documentalmente con la certificazione unica per l'anno 2023), beneficia integralmente dell'assegno unico universale per i figli nella misura di Euro 430,00 al mese circa e i redditi del nucleo familiare indicati nell'attestazione ISEE per l'anno 2024 sono pari ad Euro 11.073,00 (con ogni verosimiglianza, comprensivi delle provvidenze previdenziali).
I costi locatizi sono rimasti pari ad Euro 200,00 al mese.
Quanto a , non si dispone di alcuna dichiarazione dei redditi, l'estratto Controparte_1 contributivo INPS riporta, per gli anni 2023 e 2024, quattro mensilità circa lavorate con impegni a tempo parziale e, al 27 gennaio 2025, risulta il suo stato di inoccupazione lavorativa.
Tenuto conto dei superiori elementi e delle compendiate sopravvenienze, si ritiene allora di poter confermare, a carico del medesimo convenuto, l'obbligo di contribuzione mensile di Euro 200,00 (sostanzialmente assestata sul “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie.
E ciò, a ben vedere, anche sul presupposto che dovrà essere , AR affidataria della minore, a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, e la mancata opposizione del convenuto, rimasto contumace, rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c. e 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) affida la minorenne , nata il [...], alla madre _1 AR
, nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale
[...] limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale);
2) dispone che la suddetta minorenne abbia residenza e collocazione privilegiata presso la madre;
3) dispone che, salvi diversi accordi tra i genitori e salvi diversi bisogni di , _1 [...] possa tenerla con sé quanto meno a fine settimana alternati, dal pomeriggio Controparte_1 del sabato alla sera della domenica, con pernottamento esclusivamente da tenersi presso l'abitazione del nonno paterno;
4) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento Controparte_1 della figlia minorenne mediante il versamento a , entro _1 AR il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 200,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
5) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da
[...]
; AR
6) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 6 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto