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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 06/02/2026, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 721/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, LA
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2182/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13025/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 31/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ADM.MNUC.37990 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Ricorrente_1
s.p.a., con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del procuratore speciale, dott. Rappresentante_1, impugnava la sentenza n. 13025/16/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 27.10.2023, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di annullamento dell'avviso di pagamento n. 37990, emesso ai sensi dell'art. 15 d.lvo 504/1995 e notificato in data 11.4.2017, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 5.545.573,45 a titolo di accisa dovuta in ragione del contestato svincolo irregolare da regime sospensivo di tabacchi lavorati nel periodo
1.1.1999-30.9.2002.
A tal fine, premesso:
a) che, in data 6.8.2003, l'Ente Società_1 s.p.a. riceveva la comunicazione n. 2003/33933 da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con la quale veniva chiesto il pagamento delle accise in relazione alle mancanze di prodotto riscontrate nel periodo 1.1.1999- 30.9.2002;
b) che tale atto veniva impugnato dall'Ente Società_1 s.p.a. innanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale, con sentenza n. 462/13/06, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in ragione della ritenuta non sussumibilità della comunicazione tra gli atti impositivi;
c) che l'atto n. 2003/33933 veniva impugnato anche innanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n.
729/2017, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
d) che, nelle more, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inviava ulteriori richieste di pagamento delle accise, che, peraltro, venivano revocate in autotutela;
e) che l'Agenzia delle Dogane notificava l'avviso di pagamento n. 37990 ai sensi dell'art. 15 d.lvo 504/1995;
f) che l'avviso veniva impugnato innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma eccependo: 1) la carenza di legittimazione tributaria passiva in capo ad essa ricorrente;
2) la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dal potere di riscossione, per intervenuta prescrizione, per carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati, per carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare degli ammanchi contestati, per la infondatezza nel merito dell'atto impugnato, essendo dovuti gli ammanchi a caso fortuito o forza maggiore;
3) la sussistenza della fattispecie dell'abbuono ex artt. 5 d.l. 331/1993, 4 d.lvo 504/1995 e 59 l. 342/2000;
g) che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 19770/18/2017, rigettava il ricorso;
h) che la sentenza n. 19770/18/2017 veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio con sentenza n. 457/2022;
i) che, riassunta la causa in primo grado, la Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 13025/2023, accogliendo in parte il ricorso, rideterminava l'ammontare dell'accisa dovuta, compensando le spese di lite;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui rigettava i motivi di ricorso inerenti:
- la carenza di motivazione e di prove circa gli svincoli irregolari contestati ed i relativi ammanchi e l'omessa allegazione degli atti richiamati;
- la carenza di legittimazione tributaria passiva in capo ad essa ricorrente;
- la intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
- la prescrizione del credito;
- la sussistenza della fattispecie dell'abbuono ex artt. 5 d.l. 331/1993, 4 d.lvo 504/1995 e 59 l. 342/2000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale spiegava appello incidentale in ordine alla parte della sentenza n. 13025/16/2023, con la quale non veniva ritenuto adempiuto l'onere della prova relativamente agli ammanchi i cui estremi dei verbali di constatazione risultano sostituiti, nell'avviso di pagamento, con la dicitura “Elenco Società_2”.
Con memorie illustrative, entrambe le parti ribadivano quanto sostenuto nei rispettivi atti di appello.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante principale inerente la carenza di motivazione e di prove circa gli svincoli irregolari contestati ed i relativi ammanchi, nonché l'omessa allegazione degli atti richiamati.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
- che gli svincoli ritenuti irregolari si sarebbero verificati tra l'1.1.1999 ed il 30.9.2002, durante il trasporto di tabacchi dai depositi fiscali di produzione (ovvero da alcune manifatture di tabacchi di proprietà dell'Ente
Società_1 s.p.a.) ai “depositi di distribuzione” dei prodotti alle tabaccherie, che, a far tempo dall'anno 2001 (e fino al luglio del 2003), venivano gestiti dalla Società_2 s.p.a., una società controllata dall'Ente Società_1 s.p.a.[1];
- che l'Agenzia dei Monopoli interveniva per il recupero dell'accisa dovuta, una prima volta, con la nota n. COA/CDF/33933 del 31.7.2003, con cui comunicava all'Ente Società_1 s.p.a. che, “in relazione alle mancanze di prodotto riscontrate nel periodo 1° gennaio 1999 – 30 settembre 2002, all'atto dell'arrivo della merce”, era tenuta a corrispondere le accise gravanti sul quantitativo mancante;
- che la nota veniva impugnata dall'Ente Società_1 s.p.a. sia innanzi al Tar Lazio, sia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- che il Tar Lazio, con sentenza n. 4080/2010, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 462/13/06, dichiarava il ricorso inammissibile non riconoscendo natura di atto impositivo alla nota n. COA/CDF/33933 del 31.7.2003;
- che, nelle more, l'Agenzia dei Monopoli notificava alla odierna appellante principale, dapprima, la nota n. DAC/CTL/14946 del 22.9.2010, e, poi, in sostituzione di quest'ultima, la nota n. DAC/CTL/15478 dell'1.10.2010, con le quali chiedeva il pagamento dell'accisa già chiesta all'Ente Società_1 s.p.a. nel 2003, per un importo complessivo di euro 5.793.208,20;
- che l'Agenzia dei Monopoli reiterava la richiesta di pagamento dell'accisa dovuta sugli svincoli irregolari di tabacchi per il periodo 1.1.1999-30.9.2002, notificando alla Ricorrente_1 s.p.a., dapprima, la nota n. DAC/CTL/5334 del 7.4.2011 e, poi, l'avviso di pagamento n. 37990 del 6.4.2017.
Ebbene, ritiene la Corte che l'impugnato avviso di pagamento n. 37990 del 6.4.2017 sia affetto da insanabile invalidità, stante l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla rappresentazione (e, come si dirà, alla relativa allegazione documentale in chiave probatoria) dei fatti posti a fondamento della richiesta di pagamento dell'accisa dovuta sugli svincoli irregolari di tabacchi per il periodo 1.1.1999-30.9.2002.
Sul punto, come è noto, la Corte di Cassazione ha statuito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato a meno che non si tratti di atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa tributaria dedotta nell'avviso di pagamento impugnato è incentrata su una capillare elencazione riassuntiva degli asseriti ammanchi, la quale, peraltro, rimanda ad una documentazione giammai posta a disposizione dei soggetti ritenuti obbligati (come detto, dapprima, l'Ente Società_1 s.p.a. e, poi, la Ricorrente_1 s.p.a.) né nel corso della ultradecennale fase istruttoria, né, tanto meno, in sede giurisdizionale. Con ciò contravvenendo, ineluttabilmente, al richiamato principio, secondo cui, se gli atti richiamati nell'avviso di accertamento non sono mai stati in possesso del contribuente, perché non ne ha mai ricevuto la relativa notificazione, i medesimi devono essere allegati all'atto impositivo, pena l'invalidità della motivazione.
Non condivisibile, pertanto, deve ritenersi la sentenza gravata, nella parte in cui assume che sia validamente motivato l'atto impositivo, nonostante il fatto che non siano mai stati allegati al medesimo – né altrimenti resi conoscibili alla odierna appellata – i verbali di “carico”, i verbali di “scarico” e i documenti di accompagnamento della merce, in modo da poter riscontrare l'esistenza e l'ammontare dei contestati ammanchi ovvero la circostanza posta a fondamento dell'emissione del provvedimento impugnato. Né vi è prova che tali documenti siano stati, a suo tempo, notificati o comunque consegnati all'Ente Società_1 s.p.a. o alla stessa Ricorrente_1 s.p.a.. Ed allora, poiché il prospetto indicato nell'avviso, trattandosi di un mero riepilogo proveniente dallo stesso ente impositore, si appalesa del tutto sprovvisto dei necessari riscontri (segnatamente: i verbali di partenza e di arrivo della merce, in cui è identificata la quantità e la qualità della merce, nonché i documenti di accompagnamento accise ed i verbali di accertamento delle presunte mancanze), non può non pervenirsi ad una declaratoria di annullamento dell'atto dedotto in giudizio per mancanza di prova della pretesa tributaria. L'Agenzia, difatti, non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, in quanto, per sua stessa ammissione (sul punto, v. la comparsa di costituzione dell'ente appellato), non avendo reperito la relativa documentazione, ha ritenuto di sopperire a tale mancanza con la mera indicazione degli elenchi degli ammanchi, la quale, di per sé, non può essere posta a fondamento probatorio del recupero a tassazione del tributo.
Per le ragioni anzidette, va, pertanto, senz'altro accolto l'appello principale con conseguente rigetto del gravame incidentalmente sollevato dalla amministraziine finanziaria.
Stante la complessità della materia trattata, ritiene la Corte che le spese del presente grado di giudizio debbano essere dichiarate interamente compensate fra le parti.
[1] Successivamente, con d.P.C.d.M. del 19.7.2002, il Governo alienava la partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'Ente Società_1 s.p.a. mediante offerta pubblica di vendita, la cui procedura si concludeva nel luglio 2003 con l'individuazione, quale migliore offerente, della
Ricorrente_1 s.p.a. Nel 2004, poi, il capitale sociale di Società_2 s.p.a. veniva acquisito dalla spagnola Società_3 SA: da quel momento la Società_2 s.p.a. assumeva la denominazione di Logista Italia s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il relatore Marotta Il Presidente Pannullo
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente
AR GI, LA
AJELLO ROBERTA, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2182/2024 depositato il 06/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Legale E Contenzioso-Uff.contenz.
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13025/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
16 e pubblicata il 31/10/2023 Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. ADM.MNUC.37990 DOGANE-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 529/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Ricorrente_1
s.p.a., con sede in Roma alla Indirizzo_1, in persona del procuratore speciale, dott. Rappresentante_1, impugnava la sentenza n. 13025/16/2023 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma in data 27.10.2023, con la quale veniva parzialmente accolta la domanda di annullamento dell'avviso di pagamento n. 37990, emesso ai sensi dell'art. 15 d.lvo 504/1995 e notificato in data 11.4.2017, avente ad oggetto la richiesta di pagamento di euro 5.545.573,45 a titolo di accisa dovuta in ragione del contestato svincolo irregolare da regime sospensivo di tabacchi lavorati nel periodo
1.1.1999-30.9.2002.
A tal fine, premesso:
a) che, in data 6.8.2003, l'Ente Società_1 s.p.a. riceveva la comunicazione n. 2003/33933 da parte dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, con la quale veniva chiesto il pagamento delle accise in relazione alle mancanze di prodotto riscontrate nel periodo 1.1.1999- 30.9.2002;
b) che tale atto veniva impugnato dall'Ente Società_1 s.p.a. innanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale, con sentenza n. 462/13/06, dichiarava inammissibile il ricorso proposto in ragione della ritenuta non sussumibilità della comunicazione tra gli atti impositivi;
c) che l'atto n. 2003/33933 veniva impugnato anche innanzi al TAR Lazio, il quale, con sentenza n.
729/2017, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
d) che, nelle more, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato inviava ulteriori richieste di pagamento delle accise, che, peraltro, venivano revocate in autotutela;
e) che l'Agenzia delle Dogane notificava l'avviso di pagamento n. 37990 ai sensi dell'art. 15 d.lvo 504/1995;
f) che l'avviso veniva impugnato innanzi la Corte di Giustizia di Primo Grado di Roma eccependo: 1) la carenza di legittimazione tributaria passiva in capo ad essa ricorrente;
2) la illegittimità dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dal potere di riscossione, per intervenuta prescrizione, per carenza di motivazione, per omessa allegazione degli atti richiamati, per carenza di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare degli ammanchi contestati, per la infondatezza nel merito dell'atto impugnato, essendo dovuti gli ammanchi a caso fortuito o forza maggiore;
3) la sussistenza della fattispecie dell'abbuono ex artt. 5 d.l. 331/1993, 4 d.lvo 504/1995 e 59 l. 342/2000;
g) che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 19770/18/2017, rigettava il ricorso;
h) che la sentenza n. 19770/18/2017 veniva annullata dalla Commissione tributaria regionale per il Lazio con sentenza n. 457/2022;
i) che, riassunta la causa in primo grado, la Commissione tributaria di Roma, con sentenza n. 13025/2023, accogliendo in parte il ricorso, rideterminava l'ammontare dell'accisa dovuta, compensando le spese di lite;
tutto ciò premesso, eccepiva la illegittimità della sentenza impugnata, nella parte in cui rigettava i motivi di ricorso inerenti:
- la carenza di motivazione e di prove circa gli svincoli irregolari contestati ed i relativi ammanchi e l'omessa allegazione degli atti richiamati;
- la carenza di legittimazione tributaria passiva in capo ad essa ricorrente;
- la intervenuta decadenza dal potere di riscossione;
- la prescrizione del credito;
- la sussistenza della fattispecie dell'abbuono ex artt. 5 d.l. 331/1993, 4 d.lvo 504/1995 e 59 l. 342/2000.
Instauratosi il contraddittorio, provvedeva a costituirsi in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale spiegava appello incidentale in ordine alla parte della sentenza n. 13025/16/2023, con la quale non veniva ritenuto adempiuto l'onere della prova relativamente agli ammanchi i cui estremi dei verbali di constatazione risultano sostituiti, nell'avviso di pagamento, con la dicitura “Elenco Società_2”.
Con memorie illustrative, entrambe le parti ribadivano quanto sostenuto nei rispettivi atti di appello.
La controversia veniva, quindi, discussa all'udienza del 28.1.2026, all'esito della quale la Corte, sentite le parti e verificata la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, decideva come da dispositivo sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per il principio della ragione più liquida (Cass. SS.UU. n.26242-3/2014, Cass. SS.UU. n.9936/2014,
Cass.2909/2017, Cass. n.10839/2019, Cass. n.3049/2020, Cass. n.9309/2020, Cass. n.20555/2020, Cass.
n.2805/2022 e Cass. n.26214/2022) le domande possono essere esaminate sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre domande secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c.. In osservanza di tale principio viene esamina prima l'eccezione sollevata dalla appellante principale inerente la carenza di motivazione e di prove circa gli svincoli irregolari contestati ed i relativi ammanchi, nonché l'omessa allegazione degli atti richiamati.
L'eccezione è fondata.
Dalla documentazione prodotta dalle parti si evince:
- che gli svincoli ritenuti irregolari si sarebbero verificati tra l'1.1.1999 ed il 30.9.2002, durante il trasporto di tabacchi dai depositi fiscali di produzione (ovvero da alcune manifatture di tabacchi di proprietà dell'Ente
Società_1 s.p.a.) ai “depositi di distribuzione” dei prodotti alle tabaccherie, che, a far tempo dall'anno 2001 (e fino al luglio del 2003), venivano gestiti dalla Società_2 s.p.a., una società controllata dall'Ente Società_1 s.p.a.[1];
- che l'Agenzia dei Monopoli interveniva per il recupero dell'accisa dovuta, una prima volta, con la nota n. COA/CDF/33933 del 31.7.2003, con cui comunicava all'Ente Società_1 s.p.a. che, “in relazione alle mancanze di prodotto riscontrate nel periodo 1° gennaio 1999 – 30 settembre 2002, all'atto dell'arrivo della merce”, era tenuta a corrispondere le accise gravanti sul quantitativo mancante;
- che la nota veniva impugnata dall'Ente Società_1 s.p.a. sia innanzi al Tar Lazio, sia innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma;
- che il Tar Lazio, con sentenza n. 4080/2010, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario;
- che la Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 462/13/06, dichiarava il ricorso inammissibile non riconoscendo natura di atto impositivo alla nota n. COA/CDF/33933 del 31.7.2003;
- che, nelle more, l'Agenzia dei Monopoli notificava alla odierna appellante principale, dapprima, la nota n. DAC/CTL/14946 del 22.9.2010, e, poi, in sostituzione di quest'ultima, la nota n. DAC/CTL/15478 dell'1.10.2010, con le quali chiedeva il pagamento dell'accisa già chiesta all'Ente Società_1 s.p.a. nel 2003, per un importo complessivo di euro 5.793.208,20;
- che l'Agenzia dei Monopoli reiterava la richiesta di pagamento dell'accisa dovuta sugli svincoli irregolari di tabacchi per il periodo 1.1.1999-30.9.2002, notificando alla Ricorrente_1 s.p.a., dapprima, la nota n. DAC/CTL/5334 del 7.4.2011 e, poi, l'avviso di pagamento n. 37990 del 6.4.2017.
Ebbene, ritiene la Corte che l'impugnato avviso di pagamento n. 37990 del 6.4.2017 sia affetto da insanabile invalidità, stante l'assoluta carenza di motivazione in ordine alla rappresentazione (e, come si dirà, alla relativa allegazione documentale in chiave probatoria) dei fatti posti a fondamento della richiesta di pagamento dell'accisa dovuta sugli svincoli irregolari di tabacchi per il periodo 1.1.1999-30.9.2002.
Sul punto, come è noto, la Corte di Cassazione ha statuito che l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato a meno che non si tratti di atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa tributaria dedotta nell'avviso di pagamento impugnato è incentrata su una capillare elencazione riassuntiva degli asseriti ammanchi, la quale, peraltro, rimanda ad una documentazione giammai posta a disposizione dei soggetti ritenuti obbligati (come detto, dapprima, l'Ente Società_1 s.p.a. e, poi, la Ricorrente_1 s.p.a.) né nel corso della ultradecennale fase istruttoria, né, tanto meno, in sede giurisdizionale. Con ciò contravvenendo, ineluttabilmente, al richiamato principio, secondo cui, se gli atti richiamati nell'avviso di accertamento non sono mai stati in possesso del contribuente, perché non ne ha mai ricevuto la relativa notificazione, i medesimi devono essere allegati all'atto impositivo, pena l'invalidità della motivazione.
Non condivisibile, pertanto, deve ritenersi la sentenza gravata, nella parte in cui assume che sia validamente motivato l'atto impositivo, nonostante il fatto che non siano mai stati allegati al medesimo – né altrimenti resi conoscibili alla odierna appellata – i verbali di “carico”, i verbali di “scarico” e i documenti di accompagnamento della merce, in modo da poter riscontrare l'esistenza e l'ammontare dei contestati ammanchi ovvero la circostanza posta a fondamento dell'emissione del provvedimento impugnato. Né vi è prova che tali documenti siano stati, a suo tempo, notificati o comunque consegnati all'Ente Società_1 s.p.a. o alla stessa Ricorrente_1 s.p.a.. Ed allora, poiché il prospetto indicato nell'avviso, trattandosi di un mero riepilogo proveniente dallo stesso ente impositore, si appalesa del tutto sprovvisto dei necessari riscontri (segnatamente: i verbali di partenza e di arrivo della merce, in cui è identificata la quantità e la qualità della merce, nonché i documenti di accompagnamento accise ed i verbali di accertamento delle presunte mancanze), non può non pervenirsi ad una declaratoria di annullamento dell'atto dedotto in giudizio per mancanza di prova della pretesa tributaria. L'Agenzia, difatti, non ha adempiuto all'onere della prova sulla stessa gravante, in quanto, per sua stessa ammissione (sul punto, v. la comparsa di costituzione dell'ente appellato), non avendo reperito la relativa documentazione, ha ritenuto di sopperire a tale mancanza con la mera indicazione degli elenchi degli ammanchi, la quale, di per sé, non può essere posta a fondamento probatorio del recupero a tassazione del tributo.
Per le ragioni anzidette, va, pertanto, senz'altro accolto l'appello principale con conseguente rigetto del gravame incidentalmente sollevato dalla amministraziine finanziaria.
Stante la complessità della materia trattata, ritiene la Corte che le spese del presente grado di giudizio debbano essere dichiarate interamente compensate fra le parti.
[1] Successivamente, con d.P.C.d.M. del 19.7.2002, il Governo alienava la partecipazione detenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'Ente Società_1 s.p.a. mediante offerta pubblica di vendita, la cui procedura si concludeva nel luglio 2003 con l'individuazione, quale migliore offerente, della
Ricorrente_1 s.p.a. Nel 2004, poi, il capitale sociale di Società_2 s.p.a. veniva acquisito dalla spagnola Società_3 SA: da quel momento la Società_2 s.p.a. assumeva la denominazione di Logista Italia s.p.a.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, in parziale riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello principale e rigetta l'appello incidentale. Compensa le spese di lite del presente grado.
Così deciso in Roma il 28 gennaio 2026 Il relatore Marotta Il Presidente Pannullo