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Sentenza 18 luglio 2024
Sentenza 18 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/07/2024, n. 29285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29285 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: KA 3R nato a [...] il [...] MA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria del Procuratore generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, resa in data 15 giugno 2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Vicenza, emessa in data 8 marzo 2022, che ha ritenuto gli imputati ricorrenti KA AM e AM IS (in concorso con AM SL e UD TI) responsabili rispettivamente del reato di partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio ed il solo AM IS di una pluralità di furti aggravati, condannando il primo alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 4, mesi 2, giorni 10 di reclusione ed euro 3.340 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Venezia emessa il 14 marzo 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione KA AJ per il tramite del suo difensore avv. Elisabetta Costa. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per violazione dell'art. 649 cocl.proc.pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in principio ne bis in idem processuale. Deduce che il procedimento ha tratto origine da una indagine avviata dai ordine all'esclusione dell'applicazione del carabinieri di Cittadella volta ad individuare gli autori di una serie di furti perpetrati nelle province di Padova e Vicenza, fra il mese di agosto ed il mese di ottobre dell'anno 2017. Nell'ambito di tali indagini, l'imputato KA AJ è stato individuato quale soggetto facente parte di un'associazipne per delinquere orbitante attorno a due gruppi di cittadini albanesi, finalizzata alla commissione di furti, e tratto a giudizio con l'accusa di aver fatto parte della suddetta associazione, non venendogli invece mossa alcuna contestazione rispetto alla commissione dei singoli reati fine. L'imputato era stato già, tuttavia, giudicato davanti al Tribunale collegiale di Padova, con sentenza del 14 luglio 2022, in ordine al medesimo fatto delittuoso (come clesumibile dal confronto fra i relativi capi di imputazione delle due sentenze) ed assolto con sentenza definitiva. Sostiene la difesa, a fondamento della richiesta di proscioglimento ai sensi dell'ad 649 cod. proc. pen., che sarebbe identico il compendio probatorio posto a fondamento dell'ipotesi associativa e che la motivazione della sentenza impugnata, nel rigettare la relativa eccezione, risulta carente e sostanzialmente inesistente, non essendo chiaro sulla base di quali elementi si potrebbe ricavare la diversità dei fenomeni associativi. Le persone facenti parte dell'associazione sono le stesse (e soltanto alcune di esse giudicate separatamente) ed è identica la natura delle condotte criminose. Dalla sentenza di primo grado si evince che i gruppi di cittadini 2 albanesi, gravitanti tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, erano due ma il fenomeno associativo unico (in quanto "legati tra loro da vincolo di natura associativa"). L'associazione aveva programmato l'esecuzione di furti in due province diverse e l'instaurazione di due diversi procedimenti è stata conseguenza dell'applicazione delle regole di competenza territoriale. Dal confronto fra le due sentenze, del Tribunale di Padova e del Tribunale di Vicenza, si ricava l'identità delle prove acquisite, tuttavia oggetto di opposta valutazione. In particolare, relativamente al fatto di avere fornito ospitalità ai connazionali nel condominio di Carmignano di Brenta, il Tribunale di Padova, al contrario del Tribunale di Vicenza, ha ritenuto irrilevante il contenuto delle intercettazioni intercorse tra KA e OR VI ed il contenuto di altre intercettazioni con altri soggetti coinvolti nelle indagini. Anche relativamente all'asserita fornitura di strumenti da scasso, il Tribunale di Padova ha ritenuto che non vi fosse prova documentale in ordine al riferito acquisto di cacciaviti di grosse dimensioni che sarebbe stato effettuato il 31.8.2017 e, quanto all'acquisto di un martello effettuato nell'ottobre del 2017, la mancanza di prova che il martello rinvenuto all'interno di un'autovettura rubata fosse proprio quello visto tra le mani dell'imputato all'interno di un negozio di ferramenta. Il Tribunale di Vicenza ha, invece, ritenuto provato l'acquisto "di utensili adatti allo scasso e di guanti neri" oltre che di una "mazza da carpentiere" rinvenuta all'interno "della Ford TA utilizzata (dai correi) in un secondo momento". La difesa ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza di secondo grado ed il proscioglimento dell'imputato per bis in idem processuale ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen., essendo stato l'imputato già giudicato in via definitiva (ed assolto) per il medesimo fatto dal Tribunale di Padova. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine all'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di associazione per delinquere, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il contributo partecipativo del KA sarebbe consistito nell'avere fornito ospitalità agli autori dei furti in un appartamento nella località di Carmignano e tale conclusione è risultata fondata sul contenuto delle intercettazioni e sull'esito di un'attività diretta di osservazione compiuta dai carabinieri nel mese di ottobre 2017. Il teste di P.G. Pontillo ha riferito che il condominio era "in fase fallimentare" e "in giudiziale custodia" e gestito da un soggetto di nome OR VI il quale ne aveva affidato le chiavi all'imputato KA. Quest'ultimo "aveva 3 dato la possibilità ad alcuni suoi connazionali ad entrare in alcuni appartamenti che dovevano essere liberi". Già in sede di appello è stato rilevato come la messa a disposizione degli appartamenti non sia nata da una iniziativa unilaterale del KA in quanto quest'ultimo, mosso solo da solidarietà, agiva in stretta collaborazione con OR VI, il quale era l'unico ad avere la gestione del condominio. La mancata partecipazione ai singoli reati fine non può essere considerata come un dato irrilevante e, piuttosto, il contributo all'attività associativa deve essere più intenso in caso di mancata partecipazione ai singoli delitti fine, al fine di non ledere i principi di materialità ed offensività. È mancata, inoltre, una verifica sull'efficienza causale del contributo prestato e non è stato chiarito in che termini la condotta del KA avrebbe agevolato il sodalizio. Relativamente al secondo contributo presuntivamente offerto dal KA al sodalizio criminoso, consistito nella fornitura di strumenti da scasso, manca, inoltre, la prova che la mazza da carpentiere rinvenuta all'interno dell'autovettura Ford TA (rubata ed utilizzata per gli spostamenti dagli autori dei vari furti) fosse effettivamente proprio quella acquistata dall'imputato. Peraltro, il teste di P.G. Pontillo (sentito all'udienza del 21.12.2021), nel riferire in ordine all'acquisto della suddetta mazza, non aveva indicato il KA come presente in tale momento, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza. Era "probabile" che la mazza fosse stata acquistata in totale autonomia da altri soggetti, i quali poi se ne erano avvalsi per compiere i furti. Anche la sentenza del Tribunale di Padova aveva ritenuto che, sebbene l'attrezzo fosse stato acquistato presso la ferramenta in cui era stato fotografato il KA, non poteva ritenersi che si trattava proprio del martello maneggiato dall'imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizi di violazione dell'art. 416 cod. pen. e di motivazione in ordine all'individuazione dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere. La Corte di Appello ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del reato valorizzando la risposta data dall'imputato a OR VI, il quale gli aveva comunicato il fatto che il postino cercava tale LE DO ("quel nome non è dei nostri"). L'elemento psicologico del delitto di associazione per delinquere corrisponde alla coscienza di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente e la prova di esso deve essere fornita attraverso comportamenti significativi che si concretizzano in una partecipazione attiva e stabile (Sez. 2 19 ottobre 2020 n. 4 28868). Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza non può fondarsi sul tenore della risposta data dal KA al OR VI. L'uso degli aggettivi possessivi non indica il senso di appartenenza ad un sodalizio criminoso, essendo piuttosto indicativo del diverso gruppo di connazionali ai quali il KA, d'accordo con OR VI, offriva ospitalità. 2.4. Con il quarto motivo denuncia vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. L'art. 417 cod.pen., modificato dall'art. 5 della legge n. 936 del 1982, consente l'applicazione della misura soltanto in caso di condanna per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di scambio elettorale politico- mafioso e non più per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. In ogni caso, anche a volere ritenere applicabile la misura, la motivazione fornita dalla sentenza di appello è apparente essendo mancato un accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. Il risultato è stato quello di una applicazione automatica della misura di sicurezza derivante dalla riproduzione del giudizio di colpevolezza, come già lamentato in appello. 3. Anche l'imputato AM IS ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore avv. Stefania Pattarello. 3.1. Denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione non avendo il giudicante dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto sussistente l'associazione per delinquere nonché la volontà alla consapevolezza dell'imputato di far parte della stessa. Non sono stati individuati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il reato associativo. La circostanza che gli imputati avessero abitato nel medesimo complesso residenziale di Carmignano di Brenta, tra l'estate e l'autunno del 2017, condividendo in parte anche lo stesso appartamento messo a disposizione da KA AJ, è stata contraddetta dal teste di P.G. Pontillo, il quale ha confermato la circostanza per cui era stato AM ON a "mettere a disposizione di AM RI l'appartamento Via Roma 33, a Carmignano di Brenta dove la donna aveva ospitato anche i suoi parenti, AM IS e AM SL", e nel quale sono stati rinvenuti i documenti di identità e gli effetti personali di questi ultimi. KA aveva trovato un'abitazione ad altri connazionali. Sarebbe irrilevante il fatto che in una sola occasione KA AJ abbia accompagnato AM IS e UD GE presso il negozio di ferramenta Meneghetti, per l'acquisto di una mazza da carpentiere e alcuni cacciaviti, tanto più che gli stessi giudici di merito non avevano utilizzato tale elemento per motivare la loro decisione. Sulla base della superiore circostanza non poteva 5 affermarsi che KA AJ avesse fornito all'asserita associazione gli strumenti necessari alla perpetrazione dei furti. Inoltre, le modalità di commissione dei furti fanno ritenere che gli imputati agissero senza avere un piano chiaro e concordato fra di loro e la mancanza di organizzazione e programmazione si evince proprio dalla differente compagine soggettiva del gruppo che, di volta in volta ha agito. A parte AM IS e AM SL (fra di loro fraten gli altri imputati hanno come unico elemento in comune la nazionalità. Il programma criminoso era determinato e veniva deciso giorno per giorno. Manca la prova di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti e su un accordo relativo alla spartizione degli utili tra tutti gli imputati. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Aldo Ceniccola, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di KA AJ è infondato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che i fatti oggetto della imputazione sub A) (reato associativo commesso in Cittadella e Carmignano di Brenta dal mese di agosto 2017 all'inizio di novembre 2017) sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Padova, del 14 luglio 1992, divenuta irrevocabile. Sostiene il ricorrente la mancanza di motivazione non essendo individuabili gli elementi in base ai quali sarebbe stata desunta la diversità dei fenomeni associativi. Secondo la difesa l'associazione è stata unica ed ha programmato la messa in atto di furti in due diverse province. Le due sentenze sono pervenute a risultati differenti sulla base di un identico compendio probatorio. 1.2. Il motivo è infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo 6 alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv 231799). La preclusione ricorre ogni qualvolta il "fatto" oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili. Il divieto di bis in idem, stabilito dalrart. 649 cod.pro:-...pen., postula una preclusione derivante dal giudicato, formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona. Ne consegue che, quando la stessa persona sia coinvolta in due (o più) fatti - reato (anche se giuridicamente qualificabili sub specie della medesima ipotesi criminosa), detta identità non sussiste. Così, in tema di reati associativi, è stato chiarito che il medesimo agente ben possa (contemporaneamente) far parte di due (o più) associazioni delinquenziali, Il fatto che «alcuni soggetti facciano parte di più gruppi criminosi non sta, dunque, necessariamente a provare che si tratti di un'unica associazione, diversamente articolata sul territorio, ben essendo possibile, appunto, che lo stesso individuo sia al contempo attivo in più sodalizi malavitosi. Certamente, elementi di differenziazione possono essere integrati dalla diversa (anche parzialmente) composizione del sodalizio, dalla differente "zona di operazioni", dalla mancata coincidenza della tipologia di reati commessi o che ci si propone di commettere, dalla diversa struttura organizzativa e così via» (Sez. 5 n. 19008, 13/3/2014, Calamita e altri, Rv. 260002 - 01). L'apprezzamento circa la identità/diversità delle societates scelerum è questione di fatto che va affrontata e risolta dal giudice del merito e, nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato come nei due distinti processi KA sia stato "associato con persone diverse ed in relazione ad episodi furtivi ed associativi logicamente difformi". Il procedimento concluso davanti al Tribunale di Padova, con sentenza di assoluzione, ha avuto ad oggetto la condotta di partecipazione ad un'associazione criminale compiuta in concorso con soggetti del tutto diversi da quelli indicati come partecipi dell'associazione criminale giudicata dalla sentenza impugnata. Anche i singoli reati fine, attraverso i quali si è concretizzato il programma criminoso dell'associazione, risultano del tutto differenti. Stante la diversità delle due associazioni, per la differente compagine associativa ed il differente programma criminoso, deve escludersi la violazione della previsione dell'art. 649 cod.proc.pen., non avendo alcun rilievo il fatto che KA sia stato assolto nel processo dinanzi il Tribunale di Padova, stante anche 7 la diversità dei compendi probatori e l'irrilevanza delle valutazioni espresse nei due giudizi. 2. È aspecifico il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte di appello sul tema della efficienza causale del contributo all'associazione fornita da KA, in relazione al duplice profilo della messa a disposizione di un alloggio ai sociali e connazionali e della fornitura di strumenti da scasso da utilizzare per la perpetrazione dei furti. Va ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Peraltro, pure dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, attraverso una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. La Corte di appello ha ritenuto che sia stato l'imputato, e non OR VI, a dare ospitalità ai sodali e connazionali, AM IS e AM SL oltre che a UD TI, ribadendo come il suddetto OR avesse dato le chiavi degli appartamenti del condominio, di cui era custode giudiziario, all'imputato KA, il quale aveva personalmente dato ospitalità ai suoi connazionali, autori materiali dei furti. Le indagini hanno, altresì, evidenziato che: l'imputato era stato personalmente attenzionato dalle forze dell'ordine, a partire dal 12 settembre 2017, quando la vettura a lui intestata veniva segnalata in prossimità del luogo di un furto;
lo stesso KA, qualche giorno dopo, veniva visto recarsi in un negozio di ferramenta, "Meneghetti", per procedere all'acquisto di guanti, cacciaviti e di una mazza da carpentiere e, in data 29 settembre, veniva visto recarsi nuovamente nel medesimo negozio di ferramenta, in compagnia di AM 8 IS e di UD TI, per l'acquisto di un cacciavite e di una seconda mazza da carpentiere;
una mazza da carpentiere uguale a quella acquistata presso la ferramenta è stata rinvenuta, pochi giorni dopo, all'interno dell'autovettura (una Ford TA) utilizzata da AM IS e AM SL per commettere furti. Inoltre, a conferma del legame fra l'imputato e gli altri sodali, è stato rilevato che: in occasione della perquisizione presso l'abitazione del KA, è stata rinvenuta una ricetrasmittente identica a quella che UD e i suoi complici avevano con loro in occasione di un furto perpetrato precedentemente;
dalla deposizione del teste di P.G. Pontillo è emerso un ulteriore protagonismo del KA, consistito nel presentarsi negli uffici di polizia quando i complici venivano arrestati, nell'interessarsi dei rapporti con gli avvocati e nel fare bonifici per conto loro. Non sussiste, inoltre, il prospettato vizio di travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste di P.G. Pontillo all'udienza del 9.11.2021 (relativamente al dato della marcata presenza del KA, in data 29 settembre, all'interno del negozio di ferramenta "Meneghetti", in occasione dell'acquisto di una mazza da carpentiere da parte di AM IS e PA TI). Tale censura non ha costituito oggetto di doglianza in sede di appello nonostante anche i giudici di primo grado avessero ritenuto che KA, dopo una prima volta nella quale aveva acquistato presso il medesimo negozio di ferramenta alcuni utensili da scasso, si fosse recato anche una seconda volta presso lo stesso negozio, a distanza di pochi giorni, accompagnato da UD e AM IS "per comprare un'ulteriore mazza da carpentiere e altri cacciaviti". Va ribadito, sul punto, l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di cd. doppia conforme «il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probal:ori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado» (Sez. 5, n. 1297 del 20/12/2017 - dep.2018- Petrocelli, Rv. 272324). Inoltre, il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti ed è «decisivo quando la frattura logica tra premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile» (Sez. 4, n. 41898, 4/10/2019, Rv 277676-01). Nel caso in esame, non ricorre tale presupposto avendo le sentenze dei giudici di merito comunque evidenziato che anche in altre, diverse, occasioni, KA ha acquistato strumenti idonei allo scasso e un'altra mazza da carpentiere, 9 sicché non ricorre la decisività del dato rilevato in ordine alla presenza del suddetto all'interno del negozio di ferramenta proprio in data 29/09/2017. Non è dato ravvisare, inoltre, alcun difetto di motivazione in ordine alla definizione del contributo offerto dal
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREINA MARIA ANGELA OCCHIPINTI;
Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Letta la requisitoria del Procuratore generale, dott. Aldo Ceniccola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 29285 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: OCCHIPINTI ANDREINA MARIA ANGELA Data Udienza: 30/05/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, resa in data 15 giugno 2023, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Vicenza, emessa in data 8 marzo 2022, che ha ritenuto gli imputati ricorrenti KA AM e AM IS (in concorso con AM SL e UD TI) responsabili rispettivamente del reato di partecipazione ad associazione per delinquere dedita alla commissione di delitti contro il patrimonio ed il solo AM IS di una pluralità di furti aggravati, condannando il primo alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione ed il secondo alla pena di anni 4, mesi 2, giorni 10 di reclusione ed euro 3.340 di multa, previo riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati già giudicati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Venezia emessa il 14 marzo 2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione KA AJ per il tramite del suo difensore avv. Elisabetta Costa. 2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) ed e) per violazione dell'art. 649 cocl.proc.pen., nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione in principio ne bis in idem processuale. Deduce che il procedimento ha tratto origine da una indagine avviata dai ordine all'esclusione dell'applicazione del carabinieri di Cittadella volta ad individuare gli autori di una serie di furti perpetrati nelle province di Padova e Vicenza, fra il mese di agosto ed il mese di ottobre dell'anno 2017. Nell'ambito di tali indagini, l'imputato KA AJ è stato individuato quale soggetto facente parte di un'associazipne per delinquere orbitante attorno a due gruppi di cittadini albanesi, finalizzata alla commissione di furti, e tratto a giudizio con l'accusa di aver fatto parte della suddetta associazione, non venendogli invece mossa alcuna contestazione rispetto alla commissione dei singoli reati fine. L'imputato era stato già, tuttavia, giudicato davanti al Tribunale collegiale di Padova, con sentenza del 14 luglio 2022, in ordine al medesimo fatto delittuoso (come clesumibile dal confronto fra i relativi capi di imputazione delle due sentenze) ed assolto con sentenza definitiva. Sostiene la difesa, a fondamento della richiesta di proscioglimento ai sensi dell'ad 649 cod. proc. pen., che sarebbe identico il compendio probatorio posto a fondamento dell'ipotesi associativa e che la motivazione della sentenza impugnata, nel rigettare la relativa eccezione, risulta carente e sostanzialmente inesistente, non essendo chiaro sulla base di quali elementi si potrebbe ricavare la diversità dei fenomeni associativi. Le persone facenti parte dell'associazione sono le stesse (e soltanto alcune di esse giudicate separatamente) ed è identica la natura delle condotte criminose. Dalla sentenza di primo grado si evince che i gruppi di cittadini 2 albanesi, gravitanti tra Carmignano di Brenta e Fontaniva, erano due ma il fenomeno associativo unico (in quanto "legati tra loro da vincolo di natura associativa"). L'associazione aveva programmato l'esecuzione di furti in due province diverse e l'instaurazione di due diversi procedimenti è stata conseguenza dell'applicazione delle regole di competenza territoriale. Dal confronto fra le due sentenze, del Tribunale di Padova e del Tribunale di Vicenza, si ricava l'identità delle prove acquisite, tuttavia oggetto di opposta valutazione. In particolare, relativamente al fatto di avere fornito ospitalità ai connazionali nel condominio di Carmignano di Brenta, il Tribunale di Padova, al contrario del Tribunale di Vicenza, ha ritenuto irrilevante il contenuto delle intercettazioni intercorse tra KA e OR VI ed il contenuto di altre intercettazioni con altri soggetti coinvolti nelle indagini. Anche relativamente all'asserita fornitura di strumenti da scasso, il Tribunale di Padova ha ritenuto che non vi fosse prova documentale in ordine al riferito acquisto di cacciaviti di grosse dimensioni che sarebbe stato effettuato il 31.8.2017 e, quanto all'acquisto di un martello effettuato nell'ottobre del 2017, la mancanza di prova che il martello rinvenuto all'interno di un'autovettura rubata fosse proprio quello visto tra le mani dell'imputato all'interno di un negozio di ferramenta. Il Tribunale di Vicenza ha, invece, ritenuto provato l'acquisto "di utensili adatti allo scasso e di guanti neri" oltre che di una "mazza da carpentiere" rinvenuta all'interno "della Ford TA utilizzata (dai correi) in un secondo momento". La difesa ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza di secondo grado ed il proscioglimento dell'imputato per bis in idem processuale ai sensi dell'art. 649 cod.proc.pen., essendo stato l'imputato già giudicato in via definitiva (ed assolto) per il medesimo fatto dal Tribunale di Padova. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione, in ordine all'individuazione dell'elemento oggettivo del reato di associazione per delinquere, nonché illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il contributo partecipativo del KA sarebbe consistito nell'avere fornito ospitalità agli autori dei furti in un appartamento nella località di Carmignano e tale conclusione è risultata fondata sul contenuto delle intercettazioni e sull'esito di un'attività diretta di osservazione compiuta dai carabinieri nel mese di ottobre 2017. Il teste di P.G. Pontillo ha riferito che il condominio era "in fase fallimentare" e "in giudiziale custodia" e gestito da un soggetto di nome OR VI il quale ne aveva affidato le chiavi all'imputato KA. Quest'ultimo "aveva 3 dato la possibilità ad alcuni suoi connazionali ad entrare in alcuni appartamenti che dovevano essere liberi". Già in sede di appello è stato rilevato come la messa a disposizione degli appartamenti non sia nata da una iniziativa unilaterale del KA in quanto quest'ultimo, mosso solo da solidarietà, agiva in stretta collaborazione con OR VI, il quale era l'unico ad avere la gestione del condominio. La mancata partecipazione ai singoli reati fine non può essere considerata come un dato irrilevante e, piuttosto, il contributo all'attività associativa deve essere più intenso in caso di mancata partecipazione ai singoli delitti fine, al fine di non ledere i principi di materialità ed offensività. È mancata, inoltre, una verifica sull'efficienza causale del contributo prestato e non è stato chiarito in che termini la condotta del KA avrebbe agevolato il sodalizio. Relativamente al secondo contributo presuntivamente offerto dal KA al sodalizio criminoso, consistito nella fornitura di strumenti da scasso, manca, inoltre, la prova che la mazza da carpentiere rinvenuta all'interno dell'autovettura Ford TA (rubata ed utilizzata per gli spostamenti dagli autori dei vari furti) fosse effettivamente proprio quella acquistata dall'imputato. Peraltro, il teste di P.G. Pontillo (sentito all'udienza del 21.12.2021), nel riferire in ordine all'acquisto della suddetta mazza, non aveva indicato il KA come presente in tale momento, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza. Era "probabile" che la mazza fosse stata acquistata in totale autonomia da altri soggetti, i quali poi se ne erano avvalsi per compiere i furti. Anche la sentenza del Tribunale di Padova aveva ritenuto che, sebbene l'attrezzo fosse stato acquistato presso la ferramenta in cui era stato fotografato il KA, non poteva ritenersi che si trattava proprio del martello maneggiato dall'imputato. 2.3. Con il terzo motivo denuncia vizi di violazione dell'art. 416 cod. pen. e di motivazione in ordine all'individuazione dell'elemento soggettivo del reato di associazione per delinquere. La Corte di Appello ha ritenuto esistente l'elemento soggettivo del reato valorizzando la risposta data dall'imputato a OR VI, il quale gli aveva comunicato il fatto che il postino cercava tale LE DO ("quel nome non è dei nostri"). L'elemento psicologico del delitto di associazione per delinquere corrisponde alla coscienza di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente e la prova di esso deve essere fornita attraverso comportamenti significativi che si concretizzano in una partecipazione attiva e stabile (Sez. 2 19 ottobre 2020 n. 4 28868). Nel caso di specie, il giudizio di colpevolezza non può fondarsi sul tenore della risposta data dal KA al OR VI. L'uso degli aggettivi possessivi non indica il senso di appartenenza ad un sodalizio criminoso, essendo piuttosto indicativo del diverso gruppo di connazionali ai quali il KA, d'accordo con OR VI, offriva ospitalità. 2.4. Con il quarto motivo denuncia vizi di mancanza ed illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata. L'art. 417 cod.pen., modificato dall'art. 5 della legge n. 936 del 1982, consente l'applicazione della misura soltanto in caso di condanna per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso e di scambio elettorale politico- mafioso e non più per il delitto di cui all'art. 416 cod.pen. In ogni caso, anche a volere ritenere applicabile la misura, la motivazione fornita dalla sentenza di appello è apparente essendo mancato un accertamento in concreto della pericolosità sociale dell'imputato. Il risultato è stato quello di una applicazione automatica della misura di sicurezza derivante dalla riproduzione del giudizio di colpevolezza, come già lamentato in appello. 3. Anche l'imputato AM IS ha proposto ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore avv. Stefania Pattarello. 3.1. Denuncia, con unico motivo, violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizi di motivazione non avendo il giudicante dato conto degli elementi sulla base dei quali ha ritenuto sussistente l'associazione per delinquere nonché la volontà alla consapevolezza dell'imputato di far parte della stessa. Non sono stati individuati gli elementi sulla base dei quali è stato ritenuto sussistente il reato associativo. La circostanza che gli imputati avessero abitato nel medesimo complesso residenziale di Carmignano di Brenta, tra l'estate e l'autunno del 2017, condividendo in parte anche lo stesso appartamento messo a disposizione da KA AJ, è stata contraddetta dal teste di P.G. Pontillo, il quale ha confermato la circostanza per cui era stato AM ON a "mettere a disposizione di AM RI l'appartamento Via Roma 33, a Carmignano di Brenta dove la donna aveva ospitato anche i suoi parenti, AM IS e AM SL", e nel quale sono stati rinvenuti i documenti di identità e gli effetti personali di questi ultimi. KA aveva trovato un'abitazione ad altri connazionali. Sarebbe irrilevante il fatto che in una sola occasione KA AJ abbia accompagnato AM IS e UD GE presso il negozio di ferramenta Meneghetti, per l'acquisto di una mazza da carpentiere e alcuni cacciaviti, tanto più che gli stessi giudici di merito non avevano utilizzato tale elemento per motivare la loro decisione. Sulla base della superiore circostanza non poteva 5 affermarsi che KA AJ avesse fornito all'asserita associazione gli strumenti necessari alla perpetrazione dei furti. Inoltre, le modalità di commissione dei furti fanno ritenere che gli imputati agissero senza avere un piano chiaro e concordato fra di loro e la mancanza di organizzazione e programmazione si evince proprio dalla differente compagine soggettiva del gruppo che, di volta in volta ha agito. A parte AM IS e AM SL (fra di loro fraten gli altri imputati hanno come unico elemento in comune la nazionalità. Il programma criminoso era determinato e veniva deciso giorno per giorno. Manca la prova di un programma criminoso volto alla commissione di una serie indeterminata di delitti e su un accordo relativo alla spartizione degli utili tra tutti gli imputati. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, Aldo Ceniccola, ha concluso per l'inammissibilità di entrambi i ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto nell'interesse di KA AJ è infondato. 1.1. Con il primo motivo di ricorso si sostiene che i fatti oggetto della imputazione sub A) (reato associativo commesso in Cittadella e Carmignano di Brenta dal mese di agosto 2017 all'inizio di novembre 2017) sarebbero gli stessi per i quali è intervenuta sentenza di assoluzione definitiva per non aver commesso il fatto, con sentenza del Tribunale di Padova, del 14 luglio 1992, divenuta irrevocabile. Sostiene il ricorrente la mancanza di motivazione non essendo individuabili gli elementi in base ai quali sarebbe stata desunta la diversità dei fenomeni associativi. Secondo la difesa l'associazione è stata unica ed ha programmato la messa in atto di furti in due diverse province. Le due sentenze sono pervenute a risultati differenti sulla base di un identico compendio probatorio. 1.2. Il motivo è infondato. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, «ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo 6 alle circostanze di tempo, di luogo e di persona» (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv 231799). La preclusione ricorre ogni qualvolta il "fatto" oggetto di contestazione sostanziale (comprensivo di tutti gli elementi strutturali del reato: condotta, evento, nesso causale, circostanze di tempo e di luogo), nei due diversi procedimenti penali, promossi contro la stessa persona, presenta caratteri di identità nei suoi elementi costitutivi, sì che i contenuti delle due diverse contestazioni sono pienamente sovrapponibili. Il divieto di bis in idem, stabilito dalrart. 649 cod.pro:-...pen., postula una preclusione derivante dal giudicato, formatosi per lo stesso fatto e per la stessa persona. Ne consegue che, quando la stessa persona sia coinvolta in due (o più) fatti - reato (anche se giuridicamente qualificabili sub specie della medesima ipotesi criminosa), detta identità non sussiste. Così, in tema di reati associativi, è stato chiarito che il medesimo agente ben possa (contemporaneamente) far parte di due (o più) associazioni delinquenziali, Il fatto che «alcuni soggetti facciano parte di più gruppi criminosi non sta, dunque, necessariamente a provare che si tratti di un'unica associazione, diversamente articolata sul territorio, ben essendo possibile, appunto, che lo stesso individuo sia al contempo attivo in più sodalizi malavitosi. Certamente, elementi di differenziazione possono essere integrati dalla diversa (anche parzialmente) composizione del sodalizio, dalla differente "zona di operazioni", dalla mancata coincidenza della tipologia di reati commessi o che ci si propone di commettere, dalla diversa struttura organizzativa e così via» (Sez. 5 n. 19008, 13/3/2014, Calamita e altri, Rv. 260002 - 01). L'apprezzamento circa la identità/diversità delle societates scelerum è questione di fatto che va affrontata e risolta dal giudice del merito e, nel caso in esame, la Corte di appello ha evidenziato come nei due distinti processi KA sia stato "associato con persone diverse ed in relazione ad episodi furtivi ed associativi logicamente difformi". Il procedimento concluso davanti al Tribunale di Padova, con sentenza di assoluzione, ha avuto ad oggetto la condotta di partecipazione ad un'associazione criminale compiuta in concorso con soggetti del tutto diversi da quelli indicati come partecipi dell'associazione criminale giudicata dalla sentenza impugnata. Anche i singoli reati fine, attraverso i quali si è concretizzato il programma criminoso dell'associazione, risultano del tutto differenti. Stante la diversità delle due associazioni, per la differente compagine associativa ed il differente programma criminoso, deve escludersi la violazione della previsione dell'art. 649 cod.proc.pen., non avendo alcun rilievo il fatto che KA sia stato assolto nel processo dinanzi il Tribunale di Padova, stante anche 7 la diversità dei compendi probatori e l'irrilevanza delle valutazioni espresse nei due giudizi. 2. È aspecifico il secondo motivo di ricorso con il quale si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione fornita dalla Corte di appello sul tema della efficienza causale del contributo all'associazione fornita da KA, in relazione al duplice profilo della messa a disposizione di un alloggio ai sociali e connazionali e della fornitura di strumenti da scasso da utilizzare per la perpetrazione dei furti. Va ricordato che i motivi di impugnazione sono inammissibili quando risultano intrinsecamente indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile, come pure quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (nel primo caso, si tratta di "genericità intrinseca"; nel caso di mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, si tratta di "genericità estrinseca": Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, in motivazione). In tale ottica è inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito: esso, infatti, non assolve la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di impugnazione in sede di legittimità (Sez. 5, n. 3337 del 22/11/2022, dep. 2023, Maisto, n.m.; Sez. 5, n. 21469 del 08/03/2022, Muscolino, n.m.; Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708). Peraltro, pure dietro l'apparente denuncia di violazione di legge, il ricorso sollecita complessivamente un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, attraverso una rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. La Corte di appello ha ritenuto che sia stato l'imputato, e non OR VI, a dare ospitalità ai sodali e connazionali, AM IS e AM SL oltre che a UD TI, ribadendo come il suddetto OR avesse dato le chiavi degli appartamenti del condominio, di cui era custode giudiziario, all'imputato KA, il quale aveva personalmente dato ospitalità ai suoi connazionali, autori materiali dei furti. Le indagini hanno, altresì, evidenziato che: l'imputato era stato personalmente attenzionato dalle forze dell'ordine, a partire dal 12 settembre 2017, quando la vettura a lui intestata veniva segnalata in prossimità del luogo di un furto;
lo stesso KA, qualche giorno dopo, veniva visto recarsi in un negozio di ferramenta, "Meneghetti", per procedere all'acquisto di guanti, cacciaviti e di una mazza da carpentiere e, in data 29 settembre, veniva visto recarsi nuovamente nel medesimo negozio di ferramenta, in compagnia di AM 8 IS e di UD TI, per l'acquisto di un cacciavite e di una seconda mazza da carpentiere;
una mazza da carpentiere uguale a quella acquistata presso la ferramenta è stata rinvenuta, pochi giorni dopo, all'interno dell'autovettura (una Ford TA) utilizzata da AM IS e AM SL per commettere furti. Inoltre, a conferma del legame fra l'imputato e gli altri sodali, è stato rilevato che: in occasione della perquisizione presso l'abitazione del KA, è stata rinvenuta una ricetrasmittente identica a quella che UD e i suoi complici avevano con loro in occasione di un furto perpetrato precedentemente;
dalla deposizione del teste di P.G. Pontillo è emerso un ulteriore protagonismo del KA, consistito nel presentarsi negli uffici di polizia quando i complici venivano arrestati, nell'interessarsi dei rapporti con gli avvocati e nel fare bonifici per conto loro. Non sussiste, inoltre, il prospettato vizio di travisamento della prova, in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dal teste di P.G. Pontillo all'udienza del 9.11.2021 (relativamente al dato della marcata presenza del KA, in data 29 settembre, all'interno del negozio di ferramenta "Meneghetti", in occasione dell'acquisto di una mazza da carpentiere da parte di AM IS e PA TI). Tale censura non ha costituito oggetto di doglianza in sede di appello nonostante anche i giudici di primo grado avessero ritenuto che KA, dopo una prima volta nella quale aveva acquistato presso il medesimo negozio di ferramenta alcuni utensili da scasso, si fosse recato anche una seconda volta presso lo stesso negozio, a distanza di pochi giorni, accompagnato da UD e AM IS "per comprare un'ulteriore mazza da carpentiere e altri cacciaviti". Va ribadito, sul punto, l'insegnamento di questa Corte secondo cui, in caso di cd. doppia conforme «il limite del devolutum opera nel senso di precludere la deduzione con il ricorso per cassazione di travisamenti probal:ori non denunciati al giudice di appello: regola, questa, derogabile in presenza di una valorizzazione, da parte del giudice di appello, di dati probatori non posti a fondamento della pronuncia di primo grado» (Sez. 5, n. 1297 del 20/12/2017 - dep.2018- Petrocelli, Rv. 272324). Inoltre, il travisamento della prova consiste in un errore percettivo (e non valutativo) della prova stessa, tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell'affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti ed è «decisivo quando la frattura logica tra premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile» (Sez. 4, n. 41898, 4/10/2019, Rv 277676-01). Nel caso in esame, non ricorre tale presupposto avendo le sentenze dei giudici di merito comunque evidenziato che anche in altre, diverse, occasioni, KA ha acquistato strumenti idonei allo scasso e un'altra mazza da carpentiere, 9 sicché non ricorre la decisività del dato rilevato in ordine alla presenza del suddetto all'interno del negozio di ferramenta proprio in data 29/09/2017. Non è dato ravvisare, inoltre, alcun difetto di motivazione in ordine alla definizione del contributo offerto dal