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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 163/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio PAte_1 C.F._1 dell'Avv. IASCI DANILO, con domicilio eletto in Via Serroni 93/A 66034
Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv.. DE MICHELE GIUSEPPE con domicilio eletto in
Termoli alla Via Molise n. 19 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
- in via principale, accertare e dichiarare la non debenza degli importi richiesti a titolo di spese straordinarie, pari a complessivi € 13.439,00 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di tutti gli eventuali atti esecutivi conseguenti, con condanna del beneficiario alla restituzione degli importi eventualmente percepiti;
pagina1 di 7 - accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in atti;
- nella denegata ipotesi del rigetto della opposizione, tenuto conto della restituzione alla sig.ra del deposito cauzionale relativo al CP_1 contratto di locazione, ridurre nella misura di € 2.250,00 l'importo del precetto gravante sul Sig. a titolo di spese straordinarie, PAte_1 pertanto risultante pari ad € 11.189,00.
Con il favore di spese e compensi di causa, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario e le successive occorrende, I.V.A., se dovuta, e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito:
rigettare le domande dell'attrice poiché del tutto infondate in punto di fatto e di diritto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha notificato a l'atto di Controparte_1 PAte_1
precetto su basato sul decreto n. 983/2010 del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila, che aveva ratificato su ricorso congiunto dei sigg. e Pt_1 [...]
, le condizioni per l'affidamento del figlio . CP_1 Per_1
Con il precetto è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.935,24, di cui € 2.032,46, per assegno (rivalutato) di mantenimento nel periodo di gennaio e di febbraio 2024; € 5.975,00 relative alla iscrizione e frequenza al corso di diploma BTEC in tecnologia ed audio – primo anno (A.A. 2023/2024) presso l'Accademia del suono s.r.l. di Milano (MI); € 2.250,00 a titolo di deposito cauzionale per il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (Milano, Via Padova,
pagina2 di 7 177), reg. il 12/10/2023, n. 4215-serie 3T; € 1.464,00 a titolo di provvigione all'Agenzia per la predetta locazione;
€ 3.750,00 a titolo di canoni di locazione (n.5 mensilità).
ha opposto il precetto, limitatamente all'importo di PAte_1
€ 13.439,00, corrispondente al totale delle somme richieste a titolo di rimborso spese straordinarie, quindi non ha contestato l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
ha sostenuto l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata perché pendente il giudizio di revisione delle disposizioni concernenti il contributo di mantenimento, introdotto su ricorso dello stesso sul presupposto della sopravvenuta Pt_1
autosufficienza del figlio.
La si è costituita contestando la domanda e deducendo CP_1
che nelle more del giudizio il Tribunale di Lanciano aveva rigettato la richiesta del di revoca o riduzione del contributo al mantenimento Pt_1 del figlio, ed aveva innalzato l'importo del mantenimento ad € 1.500,00 mensili.
Ha dedotto che le spese di cui è chiesto rimborso rientrano tra quelle sorte per i bisogni ordinari del figlio, quali lo studio, che non necessitano di un'autonoma azione di accertamento né di previo accordo.
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 30.30.2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, sia in via assoluta, ove si neghi l'esistenza del credito, la sussistenza o originaria validità del titolo o la sua sopravvenuta inefficacia, sia in via relativa ove si sostenga l'impignorabilità di determinati beni o crediti.
II. Può quindi essere contestata esclusivamente la regolarità formale o pagina3 di 7 l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, oppure possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi al titolo stesso, mentre qualsivoglia questione di merito afferente il titolo medesimo è inammissibile in quanto è da proporsi in via esclusiva nel processo di merito a quo: il giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione) non ha sindacato sul contenuto del titolo già formato in altra sede. Siffatto principio non soffre eccezione alcuna.
III. L'indagine sul diritto a procedere all'esecuzione forzata, in assenza di rilevi di carattere formale sul titolo esecutivo e sul precetto, è quindi rivolta a valutare se le somme richieste rientrano tra quelle alla cui ripetizione il titolo legittima il richiedente.
IV. Il decreto del Tribunale dei Minorenni, nel punto relativo al mantenimento, richiama le modalità stabilite dalle parti nel loro ricorso congiunto, quindi il versamento da parte del a titolo Pt_1 di concorso per il mantenimento del figlio di € 800,00 Per_1 mensili, somma annualmente rivalutabile, e l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie sanitarie non riconosciute dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, da concordare tra i genitori.
V. Le spese precettate per cui è contesa sono interamente riconducibili alla scelta di seguire studi universitari nella città di
Milano, quindi contemplano la ricerca e tenuta dell'alloggio, oltre alle spese inerenti l'iscrizione al corso di studi.
VI. Agli atti non v'è prova del previo concerto tra i genitori circa le scelte della sede, dell'indirizzo di studio e dell'alloggio, ed entrambe le parti deducono in termini contrari a tale ipotesi, perché l'attrice fa richiamo al dissenso del , contrario a tali scelte, e Pt_1 quest'ultimo eccepisce che l'attrice non abbia dato prova del previo concerto.
VII. Da ciò le parti raggiungono condizioni diametralmente opposte, la richiamando il decreto del Tribunale dei minori nella parte CP_1 in cui pone a carico del l'importo totale delle spese Pt_1
straordinarie, il , invece, sostenendo che tali spese devono Pt_1
restare interamente a carico di chi le ha sostenute, in quanto egli pagina4 di 7 non vi ha consentito.
VIII. Secondo le condizioni di contribuzione al mantenimento restano a carico integrale del le spese straordinarie “da concordare Pt_1 tra i genitori”.
IX. Quindi l'assunto sostenuto dalla secondo cui ella avrebbe CP_1 diritto al rimborso integrale non risponde al termine dell'accordo, che le riconosce questo diritto solo a fronte di spese consensualmente decise.
X. D'altro canto lo stesso Tribunale di Lanciano, nel decidere in ordine alla revisione delle condizioni di mantenimento ha preso atto dell'incremento di spese dipendente dalla scelta del trasferimento a
Milano, e le ha ritenute in gran parte qualificabili come costi fissi ed ordinari per il completamento del ciclo di studio, in parte come spese straordinarie alle quali il padre è tenuto nella misura del 50%.
Su tale presupposto, è stato determinato l'incremento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
XI. Se dunque il provvedimento del tribunale si limita a modificare l'importo dell'assegno, restano invariate le ulteriori condizioni disposte dal titolo in esecuzione, la cui portata viene anzi chiarita dall'intervenuta sentenza: in particolare circa i destinatari degli oneri connessi alla scelta dell'indirizzo di studi, e gli oneri contributivi del padre in misura del 50%, per spese riconosciute utili, benché non concordate;
resta quindi indubitabile che pur potendosi riconoscere che le spese connesse all'indirizzo di studi siano da ritenersi assunte nell'interesse del figlio, le permanenti condizioni concordate nel decreto del Tribunale per i Minorenni non consentono di riversare ad esclusivo carico del spese Pt_1
assunte senza il suo consenso, o come pare nel caso in esame, addirittura contro il suo parere.
XII. E' chiaro inoltre che l'avere il Tribunale valutato l'incremento di spesa dipendente dalla scelta dell'indirizzo di studi come ragione per aumentare l'assegno di mantenimento, implica che le spese dipendenti dall'indirizzo di studio scelto sono da ritenersi almeno in pagina5 di 7 parte comprese nell'importo dell'assegno di mantenimento, e questo esclude in radice la possibilità di addebitarle integralmente al , salvo, ovviamente, il caso in cui esse abbiano formato Pt_1
oggetto di scelta concordata, a tal fine necessaria secondo le condizioni pattuite.
XIII. Ne consegue che va ritenuto non sussistente il diritto della CP_1
alla ripetizione integrale , cioè nella misura precettata, delle somme esborsate, che in difetto di accordo vanno ritenute a suo carico nella misura del 50% ed il precetto andrà proporzionalmente ridotto del pari importo, anche in considerazione del fatto che l'intervenuto aumento dell''assegno decorre retroattivamente dalla data di proposizione del ricorso, quindi concorre a tali spese da epoca precedente la notifica del precetto.
XIV. Vanno previamente defalcati gli importi ricevuti in restituzione da di
(cauzione per locazione immobile € 2.250,00), e le rimanenti CP_1
somme richieste per rimborso tasse universitarie e spese riconducibili alla locazione (€ 11.189,00) vanno ridotte nella misura del 50%, in quanto da ripartire in tale misura tra i genitori. Resta invece confermato l'importo delle mensilità scadute e contenute in precetto il cui pagamento, benché non contestate, non risulta effettuato in corso di giudizio
PA
. Le spese sono liquidate per l'intero come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, e vanno poste parzialmente a carico della precettante per l'intervenuta riduzione dell'importo indicato:
Fase studio 900
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 1200
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina6 di 7 1. In parziale accoglimento della domanda, ridetermina la sorte azionabile in precetto in € 7.626,96
2. Condanna a rimborsare a il Controparte_1 PAte_1
50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 264,00 per esborsi, € 3640,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 7 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in persona del Giudice On. Avv. Cesare D'Annunzio in esito all'udienza di discussione del tenuta mediante trattazione scritta, letti gli scritti conclusionali e le note d'udienza in atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 163/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio PAte_1 C.F._1 dell'Avv. IASCI DANILO, con domicilio eletto in Via Serroni 93/A 66034
Lanciano presso il difensore.
ATTORE contro
(C.F. ) con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'Avv.. DE MICHELE GIUSEPPE con domicilio eletto in
Termoli alla Via Molise n. 19 presso il difensore.
CONVENUTO
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni.
CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE
- in via principale, accertare e dichiarare la non debenza degli importi richiesti a titolo di spese straordinarie, pari a complessivi € 13.439,00 e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia di tutti gli eventuali atti esecutivi conseguenti, con condanna del beneficiario alla restituzione degli importi eventualmente percepiti;
pagina1 di 7 - accertare e dichiarare che la sig.ra non ha diritto Controparte_1
di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in atti;
- nella denegata ipotesi del rigetto della opposizione, tenuto conto della restituzione alla sig.ra del deposito cauzionale relativo al CP_1 contratto di locazione, ridurre nella misura di € 2.250,00 l'importo del precetto gravante sul Sig. a titolo di spese straordinarie, PAte_1 pertanto risultante pari ad € 11.189,00.
Con il favore di spese e compensi di causa, ex D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario e le successive occorrende, I.V.A., se dovuta, e CPA come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lanciano, contrariis reiectis,
In via principale e nel merito:
rigettare le domande dell'attrice poiché del tutto infondate in punto di fatto e di diritto.
In ogni caso:
con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, CPA come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
ha notificato a l'atto di Controparte_1 PAte_1
precetto su basato sul decreto n. 983/2010 del Tribunale per i minorenni di
L'Aquila, che aveva ratificato su ricorso congiunto dei sigg. e Pt_1 [...]
, le condizioni per l'affidamento del figlio . CP_1 Per_1
Con il precetto è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 15.935,24, di cui € 2.032,46, per assegno (rivalutato) di mantenimento nel periodo di gennaio e di febbraio 2024; € 5.975,00 relative alla iscrizione e frequenza al corso di diploma BTEC in tecnologia ed audio – primo anno (A.A. 2023/2024) presso l'Accademia del suono s.r.l. di Milano (MI); € 2.250,00 a titolo di deposito cauzionale per il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (Milano, Via Padova,
pagina2 di 7 177), reg. il 12/10/2023, n. 4215-serie 3T; € 1.464,00 a titolo di provvigione all'Agenzia per la predetta locazione;
€ 3.750,00 a titolo di canoni di locazione (n.5 mensilità).
ha opposto il precetto, limitatamente all'importo di PAte_1
€ 13.439,00, corrispondente al totale delle somme richieste a titolo di rimborso spese straordinarie, quindi non ha contestato l'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento;
ha sostenuto l'assenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata perché pendente il giudizio di revisione delle disposizioni concernenti il contributo di mantenimento, introdotto su ricorso dello stesso sul presupposto della sopravvenuta Pt_1
autosufficienza del figlio.
La si è costituita contestando la domanda e deducendo CP_1
che nelle more del giudizio il Tribunale di Lanciano aveva rigettato la richiesta del di revoca o riduzione del contributo al mantenimento Pt_1 del figlio, ed aveva innalzato l'importo del mantenimento ad € 1.500,00 mensili.
Ha dedotto che le spese di cui è chiesto rimborso rientrano tra quelle sorte per i bisogni ordinari del figlio, quali lo studio, che non necessitano di un'autonoma azione di accertamento né di previo accordo.
La causa è stata istruita mediante i documenti allegati dalle parti.
All'esito il giudizio è stato rinviato ai sensi dell'art. 281 quinquies co.1 cpc per la decisione all'udienza del 30.30.2025 tenuta mediante trattazione scritta, con assegnazione dei termini per scritti conclusionali, e definita con sentenza resa ex art.429 cpc e 127 ter cpc
DIRITTO
I. L'opposizione all'esecuzione ha per oggetto la controversia relativa al diritto della parte istante a procedere all'esecuzione forzata, sia in via assoluta, ove si neghi l'esistenza del credito, la sussistenza o originaria validità del titolo o la sua sopravvenuta inefficacia, sia in via relativa ove si sostenga l'impignorabilità di determinati beni o crediti.
II. Può quindi essere contestata esclusivamente la regolarità formale o pagina3 di 7 l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, oppure possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi al titolo stesso, mentre qualsivoglia questione di merito afferente il titolo medesimo è inammissibile in quanto è da proporsi in via esclusiva nel processo di merito a quo: il giudice dell'esecuzione (e dell'opposizione) non ha sindacato sul contenuto del titolo già formato in altra sede. Siffatto principio non soffre eccezione alcuna.
III. L'indagine sul diritto a procedere all'esecuzione forzata, in assenza di rilevi di carattere formale sul titolo esecutivo e sul precetto, è quindi rivolta a valutare se le somme richieste rientrano tra quelle alla cui ripetizione il titolo legittima il richiedente.
IV. Il decreto del Tribunale dei Minorenni, nel punto relativo al mantenimento, richiama le modalità stabilite dalle parti nel loro ricorso congiunto, quindi il versamento da parte del a titolo Pt_1 di concorso per il mantenimento del figlio di € 800,00 Per_1 mensili, somma annualmente rivalutabile, e l'obbligo al rimborso delle spese straordinarie sanitarie non riconosciute dal SSN, scolastiche, sportive, ricreative, da concordare tra i genitori.
V. Le spese precettate per cui è contesa sono interamente riconducibili alla scelta di seguire studi universitari nella città di
Milano, quindi contemplano la ricerca e tenuta dell'alloggio, oltre alle spese inerenti l'iscrizione al corso di studi.
VI. Agli atti non v'è prova del previo concerto tra i genitori circa le scelte della sede, dell'indirizzo di studio e dell'alloggio, ed entrambe le parti deducono in termini contrari a tale ipotesi, perché l'attrice fa richiamo al dissenso del , contrario a tali scelte, e Pt_1 quest'ultimo eccepisce che l'attrice non abbia dato prova del previo concerto.
VII. Da ciò le parti raggiungono condizioni diametralmente opposte, la richiamando il decreto del Tribunale dei minori nella parte CP_1 in cui pone a carico del l'importo totale delle spese Pt_1
straordinarie, il , invece, sostenendo che tali spese devono Pt_1
restare interamente a carico di chi le ha sostenute, in quanto egli pagina4 di 7 non vi ha consentito.
VIII. Secondo le condizioni di contribuzione al mantenimento restano a carico integrale del le spese straordinarie “da concordare Pt_1 tra i genitori”.
IX. Quindi l'assunto sostenuto dalla secondo cui ella avrebbe CP_1 diritto al rimborso integrale non risponde al termine dell'accordo, che le riconosce questo diritto solo a fronte di spese consensualmente decise.
X. D'altro canto lo stesso Tribunale di Lanciano, nel decidere in ordine alla revisione delle condizioni di mantenimento ha preso atto dell'incremento di spese dipendente dalla scelta del trasferimento a
Milano, e le ha ritenute in gran parte qualificabili come costi fissi ed ordinari per il completamento del ciclo di studio, in parte come spese straordinarie alle quali il padre è tenuto nella misura del 50%.
Su tale presupposto, è stato determinato l'incremento dell'assegno di mantenimento in favore del figlio.
XI. Se dunque il provvedimento del tribunale si limita a modificare l'importo dell'assegno, restano invariate le ulteriori condizioni disposte dal titolo in esecuzione, la cui portata viene anzi chiarita dall'intervenuta sentenza: in particolare circa i destinatari degli oneri connessi alla scelta dell'indirizzo di studi, e gli oneri contributivi del padre in misura del 50%, per spese riconosciute utili, benché non concordate;
resta quindi indubitabile che pur potendosi riconoscere che le spese connesse all'indirizzo di studi siano da ritenersi assunte nell'interesse del figlio, le permanenti condizioni concordate nel decreto del Tribunale per i Minorenni non consentono di riversare ad esclusivo carico del spese Pt_1
assunte senza il suo consenso, o come pare nel caso in esame, addirittura contro il suo parere.
XII. E' chiaro inoltre che l'avere il Tribunale valutato l'incremento di spesa dipendente dalla scelta dell'indirizzo di studi come ragione per aumentare l'assegno di mantenimento, implica che le spese dipendenti dall'indirizzo di studio scelto sono da ritenersi almeno in pagina5 di 7 parte comprese nell'importo dell'assegno di mantenimento, e questo esclude in radice la possibilità di addebitarle integralmente al , salvo, ovviamente, il caso in cui esse abbiano formato Pt_1
oggetto di scelta concordata, a tal fine necessaria secondo le condizioni pattuite.
XIII. Ne consegue che va ritenuto non sussistente il diritto della CP_1
alla ripetizione integrale , cioè nella misura precettata, delle somme esborsate, che in difetto di accordo vanno ritenute a suo carico nella misura del 50% ed il precetto andrà proporzionalmente ridotto del pari importo, anche in considerazione del fatto che l'intervenuto aumento dell''assegno decorre retroattivamente dalla data di proposizione del ricorso, quindi concorre a tali spese da epoca precedente la notifica del precetto.
XIV. Vanno previamente defalcati gli importi ricevuti in restituzione da di
(cauzione per locazione immobile € 2.250,00), e le rimanenti CP_1
somme richieste per rimborso tasse universitarie e spese riconducibili alla locazione (€ 11.189,00) vanno ridotte nella misura del 50%, in quanto da ripartire in tale misura tra i genitori. Resta invece confermato l'importo delle mensilità scadute e contenute in precetto il cui pagamento, benché non contestate, non risulta effettuato in corso di giudizio
PA
. Le spese sono liquidate per l'intero come segue secondo tabella allegata al DM 147/2022, per il valore della domanda, e vanno poste parzialmente a carico della precettante per l'intervenuta riduzione dell'importo indicato:
Fase studio 900
Fase introduttiva 700
Fase istruttoria - trattazione 840
Fase decisionale 1200
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina6 di 7 1. In parziale accoglimento della domanda, ridetermina la sorte azionabile in precetto in € 7.626,96
2. Condanna a rimborsare a il Controparte_1 PAte_1
50% delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 264,00 per esborsi, € 3640,00 per compensi, oltre 15 % per spese generali, oltre CPA ed IVA.
3. Sentenza provvisoriamente esecutiva (art.282 cpc)
Sentenza resa ex art. 429 cpc e 127 ter cpc pubblicata mediante deposito con esonero da lettura per trattazione scritta dell'udienza di discussione
Lanciano, 7 marzo 2025
Il Giudice On.
Avv. Cesare D'Annunzio
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