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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 21/10/2025, n. 4892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4892 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 2677/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Tania Vettore Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice Est.
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
, Parte_1 con l'avv. TIZIANI ENRICO e NA US, ricorrente contro
, Controparte_1
Con l'avv. GIORDANO DANIELA, resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Modifica delle condizioni di affidamento dei figli minori ex art. 473 bis 47 e ss. c.p.c.
Conclusioni di parte ricorrente:
“In via preliminare: sia confermata in via definitiva l'autorizzazione per a continuare ad Parte_2 essere iscritta al Liceo Linguistico statale DAL PIAZ di LT (BL), istituto e indirizzo dalla stessa prescelto (liceo linguistico con la scelta delle tre lingue inglese, tedesco e francese); nel merito in via principale:
a) Sia confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con la Parte_2 collocazione prevalente presso il padre nella residenza del medesimo a LT (BL). b) Sia statuito che, nel caso in cui mantenga un alloggio a LT (BL) ove ospitare la figlia durante la Controparte_1 settimana, la madre potrà tenere con sé la figlia alternando le settimane, una dal giovedì Parte_2 pomeriggio al termine della scuola fino alla domenica sera alle 18,00 e la successiva dal mercoledì Pt pomeriggio al termine della scuola fino al sabato alle 18,00, in modo da garantire che possa trascorrere un week-end alternato con il padre, mentre le vacanze estive saranno invece equamente suddivise tra i genitori;
in diversa ipotesi, vale a dire nel caso in cui non mantenga un alloggio a LT Controparte_1
Pt (BL) o dintorni, la madre potrà tenere con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera alle 19,30 a week-end alternati, con periodi compensativi in estate, che la minore potrà trascorrere per due mesi con la madre e per un mese con il padre;
in ogni caso, durante le vacanze natalizie e pasquali e i ponti Pt scolastici, trascorrerà un pari periodo di tempo con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro e viceversa l'anno successivo, ugualmente per il giorno di Pasqua con un genitore il giorno di Pasquetta con l'altro e viceversa l'anno successivo;
gli spostamenti saranno a carico del genitore che ha con sé la figlia tra le dimore stabilmente prescelte per la stessa. c) Sia stabilito a carico della madre l'obbligazione di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, in considerazione delle elevate capacità reddituali e patrimoniali di CP_1
Pt
, per la somma che vorrà quantificare il Tribunale adito, al fine di consentire ad di mantenere
[...] un adeguato tenore di vita;
tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie di e verrà rivalutata annualmente secondo Parte_1 gli indici ISTAT. d) Sia disposto che le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative da sostenersi per la figlia – concordate preventivamente per iscritto e regolarmente documentate – siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 70% a carico della madre e del 30% a carico del padre o nella misura che quantificherà il Tribunale, in base alle effettive capacità economiche e patrimoniali delle parti. e) Pt Sia statuito che l'AUU (l'Assegno Unico Universale) per la figlia venga integralmente percepito dal padre quale genitore convivente e collocatario della medesima. f) Con vittoria di spese e Parte_1 compensi professionali”.
Conclusioni parte resistente:
“1) Sia confermato il cambiamento della residenza di in LT con collocamento prevalente Parte_2 presso l'abitazione del padre e frequentazione settimanale con la madre dal giovedì uscita da scuola fino alla domenica sera dopo cena, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie , pasquali e di carnevale e tutti i ponti scolastici , prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riaccompagnandola al padre alla fine Pt del “ ponte” dopo cena, ma che almeno durante le vacanze scolastiche estive il padre accompagni presso l'abitazione della madre in San Donà di Piave e la madre la riaccompagni a LT dal padre, nei rispettivi periodi di competenza, ciò alla luce delle diverse e nuove richieste formulate dal nelle sue Parte_2 precisate conclusioni, e cioè gli spostamenti saranno a carico del genitore che ha con sé la figlia tra le dimore stabilmente prescelte per la stessa. Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale valuti di modificare la Pt frequentazione genitori-figlia , disporsi che la madre possa tenere con sé dal giovedì, uscita da scuola, al Pt lunedì mattina;
2) sia disposta la iscrizione di presso il liceo linguistico di LT per i successivi anni scolastici;
3) sia confermato il disposto affido condiviso;
4) sia confermato che, come disposto con il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia in data 11.12.2012 e confermato dal provvedimento pronunciato dalla Corte d'appello di Venezia in data 13. 7/ 28. 7. 2018, ogni genitore provveda al mantenimento diretto della figlia;
5) a parziale modifica del provvedimento della Corte
d'appello di Venezia pronunciato in data 13. 7/ 28. 7. 2018 disporsi che ciascuno dei genitori provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie (come fatto sinora) ma con la precisazione: “come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia”; 6) all'esito delle risultanze processuali e della ferma opposizione paterna ad un percorso di sostegno per la figlia , in quanto sostiene che alcun problema costei ha (cfr. p. 9 memoria difensiva di controparte ex art. 473-bis 17 co 3 c.p.c.), tanto che di un percorso non vi è traccia nelle sue precisate conclusioni, valuti il Tribunale se disporre che la minore svolga un percorso di supporto psicoterapeutico presso la AULSS 1 Dolomiti o, in caso di Pt impossibilità da parte del servizio di svolgere tale attività, indichi per la psicoterapia di un neuropsichiatra infantile, anche libero professionista, a cui i genitori debbano rivolgersi. In subordine: letta la relazione del 25 giugno 2025 dell' AULSS 1 Dolomiti, considerato che il padre, diversamente dalla Pt Autorità Giudiziaria e da tutti gli specialisti che hanno valutato le condizioni di , non rileva alcuna Pt fragilità nella figlia e si è fermamente opposto a tale percorso, sostenendo che non ha alcun problema, che Pt in virtù del disposto affido condiviso, può opporre il veto a che la minore inizi un percorso Pt psicoterapeutico o di sostegno psicologico, si confida che, qualora senta l' esigenza di iniziare un percorso psicoterapico o di supporto psicologico, venga concessa autorizzazione alla di lei madre - che sin d'ora si dichiara disponibile a supportare la figlia in questi percorsi facendosi carico dei necessari costi anche per Pt specialisti liberi professionisti- a far iniziare ad il percorso psicoterapeutico o psicologico;
7) A parziale modifica del provvedimento della Corte d'appello di Venezia pronunciato in data 13. 7/ 28. 7. 2018 revocarsi l'obbligo in capo alla di stipulare o comunque mantenere un contratto di locazione di un CP_1
Pt appartamento in San Donà di Piave affinché il padre di lo occupi nei periodi in cui starà con la figlia Pt
”.
Il P.M. è intervenuto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.2.2024, ha chiesto la modifica del Parte_1 provvedimento della Corte d'Appello di Venezia, pronunciato in data 13.7-28.7.2018, di regolazione della responsabilità genitoriale nei confronti della minore , nata Parte_2 in data 19.7.2010 a LT (BL) dalla relazione fuori dal matrimonio con e Controparte_1 riconosciuta da entrambi i genitori, formulando le seguenti conclusioni di merito: “a) Sia confermato l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore con la Parte_2 collocazione prevalente presso il padre nella residenza del medesimo a LT (BL). b) Sia statuito che la madre potrà tenere con sé la figlia dal giovedì pomeriggio alle 13,30 fino alla domenica Parte_2 sera, nel caso in cui decida di reperire un alloggio a LT ove ospitare la figlia durante Controparte_1
Pt la settimana;
in diversa ipotesi la madre potrà tenere con sé la figlia dal sabato all'uscita da scuola alla domenica sera per tre fine settimana al mese, con periodi compensativi in estate, che la minore potrà trascorrere per due mesi con la madre e per un mese con il padre;
durante le vacanze natalizie e pasquali e i Pt ponti scolastici, trascorrerà un pari periodo di tempo con la madre e con il padre, alternando annualmente il giorno di Natale con un genitore e il giorno di capodanno con l'altro e viceversa l'anno successivo, ugualmente per il giorno di Pasqua con un genitore il giorno di Pasquetta con l'altro e viceversa l'anno successivo. c) Sia stabilito a carico della madre l'obbligazione di contribuire al mantenimento ordinario della figlia, in considerazione delle elevate capacità reddituali e patrimoniali di CP_1
Pt
, per la somma che vorrà quantificare il Tribunale adito, al fine di consentire ad di mantenere
[...] un adeguato tenore di vita;
tale somma dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese a mezzo di bonifico bancario sulle coordinate bancarie di e verrà rivalutata annualmente secondo Parte_1 gli indici ISTAT. d) Sia disposto che le spese straordinarie, scolastiche, mediche, sportive e ricreative da sostenersi per la figlia – concordate preventivamente per iscritto e regolarmente documentate – siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura che quantificherà il Tribunale, in base alle effettive capacità economiche e patrimoniali delle parti. e) Sia statuito che l'AUU (l'Assegno Unico Universale) per la figlia Pt
venga integralmente percepito dal padre quale genitore convivente e collocatario Parte_1 della medesima. f) Con vittoria di spese e compensi professionali”.
In data 4.6.2024 si è costituita in giudizio , così concludendo: “1) Controparte_1
Confermare, come disposto dal Provvedimento della Corte d'appello di Venezia 13.7-28.7.2018 , l'affido Pt condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza presso la madre in San Donà di Piave e collocazione prevalente presso di lei. 2) Confermarsi, come disposto con il provvedimento del Tribunale per i minorenni di Venezia in data 11.12.2012 e confermato dal provvedimento pronunciato della Corte
d'appello di Venezia in data 13.7-28.7.2018 , che ogni genitore provveda al mantenimento diretto della figlia. 3) a parziale modifica del provvedimento della Corte d'appello di Venezia pronunciato in data 13.7-
28.7.2018 revocarsi l'obbligo in capo alla di stipulare o comunque mantenere un contratto di CP_1 locazione di un appartamento in San Donà di Piave che il padre potrà e dovrà occupare nei periodi in cui Pt starà con la figlia . 4) a parziale modifica del provvedimento della Corte d'appello di Venezia pronunciato in data 13.7-28.7.2018 disporsi che ciascuno dei genitori provveda al pagamento del 50% delle spese straordinarie ( come fatto sinora) ma con la precisazione : “ come individuate e regolamentate dal protocollo del Tribunale di Venezia”. 5) a parziale modifica del provvedimento della Corte d'appello di
Venezia pronunciato in data 13.7-28.7.2018 disporsi che il padre che vuole vivere in LT frequenti la figlia con le seguenti modalità: -il giovedì pomeriggio dalla fine della scuola al dopo cena;
due fine settimana consecutivi da sabato uscita di scuola alla domenica sera dopo cena a cui seguirà il fine settimana di competenza della madre e così via. -durante i “ponti” scolastici prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riconsegnandola alla fine del “ ponte” dopo cena. -15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto nel rispetto del principio dell'alternanza, nonché metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali, sempre nel rispetto del principio dell'alternanza. 6) Disporsi che la minore svolga un percorso di supporto psicoterapico presso la Aulss 4 di San Donà di Piave se verrà confermata la sua residenza in tale cittadina o presso la Aulss 1 Dolomiti di LT se verrà disposta la sua residenza in tale cittadina , ed anche che, in Pt caso di impossibilità , l'Aulss di competenza indichi per la psicoterapia di un neuropsichiatra infantile, anche libero professionista, a cui i genitori debbono rivolgersi. Nel merito in via subordinata : qualora venga Pt disposta la residenza di in LT presso l'abitazione del padre, disporsi che, come chiesto dal ricorrente, la madre, tenga con sé la figlia settimanalmente dal giovedì , uscita da scuola, fino a domenica sera dopo cena, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie , pasquali di carnevale e tutti i “ ponti scolastici” prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riconsegnandola alla fine del “ ponte” dopo cena”.
All'udienza del 18.7.2024, si è svolto l'ascolto della minore con l'ausilio della Parte_2 psicologa dott.ssa Dèsirèe Penna, la quale ha depositato una relazione su detto ascolto in data 24.7.2024.
Con Ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 31.7.2024, a parziale modifica del provvedimento della Corte d'Appello di Venezia pronunciato in data 13.7-28.7.2018, è stato disposto il cambiamento di residenza di a LT, con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione del padre ed è stata disposta la frequentazione con la madre secondo le seguenti modalità: “dal giovedì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo cena, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali di carnevale e tutti i “ponti scolastici”, prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riconsegnandola al padre alla fine del “ponte” dopo cena;
finché la madre non avrà reperito un appartamento da locare a LT, potrà tenere con sé la figlia due fine settimana consecutivi, il terzo lo trascorrerà con il padre, e così via, dal sabato fine scuola alla domenica sera ore 20, con spostamento a carico del genitore che l'ha con sé”; con il medesimo provvedimento è stata, inoltre, autorizzata l'iscrizione scolastica di al Liceo Linguistico statale Parte_2
Dal Piaz di LT (BL) per l'anno scolastico 2024-2025 e la presa in carico della minore da parte del Servizio di N.P.I dell'AULSS 1 Dolomiti di LT, per una valutazione della stessa e, se ritenuto necessario, per stabilire un percorso di supporto psicoterapico per la minore.
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte del
Servizio di N.P.I. su e all'udienza del 10 dicembre 2024, il Giudice delegato Parte_2 ha fissato davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione del 18 settembre
2025, disponendo la trattazione scritta della causa, concedendo alle parti temine sino alla medesima data per il deposito di note di trattazione scritta e assegnando alle parti un termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni, un termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e, infine, un termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica. Con Decreto del 18.9.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
******
Il punto nodale della domanda del ricorrente e dell'intero procedimento è costituito dalla richiesta modifica della residenza della minore da San Donà di Piave (VE), Parte_2 ove risiedeva con la madre sino all'Ordinanza del 31 luglio 2024, a LT (BL), ove ora risiede con il padre e ove la minore ha vissuto dalla nascita all'estate del 2018 e nel luogo la stessa frequenta la scuola superiore (liceo linguistico Dal Piaz) a partire dal mese di settembre del 2024.
Si deve ricordare, sul punto, che è stato disposto l'ascolto della minore , che Parte_2 esso si è svolto all'udienza del 18.7.2024 con l'ausilio della Psicologa dott.ssa Dèsirèe
Penna, la quale ha depositato una relazione in data 24.7.2024, e che dall'ascolto della minore è emerso che: Pt_
- ha argomentato il proprio punto di vista con determinazione e cercando di trasmettere, sia attraverso il linguaggio verbale che non verbale, quanto per lei sia importante che la propria richiesta di trasferirsi da San Donà a LT venga accolta;
Pt_
- sembra adottare quale sistema difensivo principale l'evitamento, che nel caso specifico si declina con il desiderio di allontanarsi dall'ambiente nel quale non si sente di essersi inserita adeguatamente e sente San Donà di Piave come luogo connotato esclusivamente da qualità negative, mentre LT è luogo chiaramente idealizzato;
- tale meccanismo appare non scevro da condizionamento da parte del padre.
- è emerso comunque un forte disagio della minore che adotta tale tipo di difesa per gestire le proprie difficoltà nel rapporto con il gruppo dei pari e con l'ambiente che la circonda. Pt_ Disposto il cambiamento di collocazione prevalente di a LT, la successiva presa in carico da parte del Servizio di N.P.I dell'AULSS 1 Dolomiti di LT ha confermato che tale scelta risponde al miglior interesse della minore.
Il percorso, ha avuto la frequenza di un incontro ogni due - tre settimane, da novembre Pt_ 2024 a inizio giugno 2025 ed è emerso che ha manifestato una crescente soddisfazione e benessere rispetto alle relazioni amicali con le coetanee, alla partecipazione alle attività extrascolastiche, nelle autonomie sociali e nelle interrelazione con i genitori e, in particolare, la ragazza ha riferito una significativa diminuzione della conflittualità con la madre e una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti della figlia. L'andamento scolastico è positivo ed ella ha raggiunto buoni risultati con dispendio minore di tempo e di energie.
Anche le osservazioni cliniche hanno confermato un'evoluzione positiva nel tono dell'umore, una maggiore consapevolezza dei propri stati d'animo e non si rilevano elementi d'ansia o di preoccupazione. Pertanto, all'esito del monitoraggio, si deve senz'altro confermare il collocamento abitativo Pt_ di a LT con residenza presso il padre e la continuazione della frequentazione scolastica del Liceo Linguistico statale Dal Piaz di LT (BL) ed in tal senso ha aderito anche la resistente nelle conclusioni rassegnate.
A parziale modifica del provvedimento della Corte d'appello di Venezia pronunciato in data
13. 7/ 28. 7. 2018, deve conseguentemente revocarsi l'obbligo in capo alla sig.ra CP_1 di stipulare o comunque mantenere un contratto di locazione di un appartamento in San Pt_ Donà di Piave affinché il padre di lo occupasse nei periodi in cui stava con la figlia, dato che tale statuizione non ha più fondamento.
Alla luce delle indicazioni del Servizio di N.P.I., non si ritiene necessario che la minore prosegua nella presa in carico da parte del Servizio pubblico, dato che quest'ultimo ha Pt_ rilevato che ha raggiunto gli obiettivi prefissati e ha manifestato un certo equilibrio e apertura relazionale.
Quanto alla frequentazione con la madre, si deve confermare quella già stabilita con l'Ordinanza del 31 luglio 2024 che prevede che ella terrà con sé la figlia settimanalmente, dal giovedì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo cena, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali di carnevale e tutti i “ponti scolastici”, prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riconsegnandola al padre alla fine del
“ponte” dopo cena.
Si tratta di una modalità sperimentata e sedimentata nel tempo, seppure a parti invertite, già con il provvedimento della Corte d'Appello di Venezia, pronunciato in data 13.7-28.7.2018
e, dopo l'inversione della collocazione prevalente, nel periodo che è decorso dall'applicazione dell'Ordinanza del 31 luglio 2024 ad oggi, senza che siano emerse criticità
o disagi segnalati dalla minore al Servizio che l'ha presa in carico. Peraltro, nelle conclusioni rassegnate con il ricorso, è stato proprio il ricorrente a chiedere questa modalità di Pt_ frequentazione tra la madre ed nel caso di cambio di residenza della minore a LT, mentre soltanto in sede di precisazione delle conclusioni il ricorrente ha proposto una diversa articolazione di detta frequentazione, senza che sulla stessa sia stato possibile svolgere un pieno contraddittorio e sia stato possibile sentire la stessa ragazza, istanza che neppure è stata avanzata dal ricorrente.
Anche la domanda proposta dal sig. di un contributo perequativo per il Parte_2 mantenimento della figlia e a carico della sig.ra deve essere rigettata. CP_1
Sul punto, si deve rilevare che tale contributo non è stato previsto a parti inverse, data anche la situazione di inoccupazione che caratterizzava il quando doveva recarsi Parte_2
Pt_ a San Donà per far visita alla figlia. Ora, con la collocazione residenziale di a LT, è la sig.ra a doversi fare carico degli oneri per permettere la frequentazione della figlia CP_1
a LT con le modalità sopra indicate, per cui ella sopporta oneri locatizi non trascurabili
(€750,00 mensili); inoltre, se nella situazione pregressa, il sopportava inevitabili Parte_2 oneri economici per recarsi a San Donà (vitto e trasporto) e non trovava un'occupazione per i tempi di permanenza a San Donà, oggi evidentemente gode di un risparmio di spesa ed è nelle condizioni di avere un lavoro stabile, tanto che è impiegato come supplente nella scuola.
Anche la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% tra i genitori va senz'altro mantenuta, dato che tale assetto trova conferma nei precedenti provvedimenti e non vi è sopravvenienza rilevante che possa fondare una diversa ripartizione, mentre appare opportuno per esse fare riferimento al Protocollo in uso a questo Tribunale per la loro individuazione e modalità di gestione e ciò per ragioni di certezza e prevedibilità della spesa ed evitare futuri contenziosi.
Nessuna ragione vi è, infine, per stabilire una allocazione dell'Assegno unico universale diversa da quella prevista dalla legge, dato che non si stabilisce una diversa modalità di Pt_ affidamento della prole ed i tempi di frequentazione di con i genitori non giustificano comunque la necessità di attribuire detta provvidenza esclusivamente ad uno dei genitori.
Considerata la soccombenza reciproca, le spese di lite possono essere integramente compensate.
P.Q.M.
- A parziale modifica del provvedimento della Corte d'Appello di Venezia pronunciato in data 13.7-28.7.2018, definitivamente pronunciando:
1) Dispone il cambiamento di residenza di a LT, con collocamento Parte_2 prevalente presso l'abitazione del padre, con autorizzazione a proseguire il percorso scolastico presso il Liceo Linguistico statale Dal Piaz di LT.
2) Revoca l'obbligo in capo a di stipulare o comunque mantenere un Controparte_1
Pt_ contratto di locazione di un appartamento in San Donà di Piave affinché il padre di Pt_ lo occupi nei periodi in cui starà con la figlia .
3) Dispone che la madre terrà con sé la figlia settimanalmente dal Controparte_1 giovedì, dall'uscita da scuola, fino alla domenica sera dopo cena, nonché la metà delle vacanze scolastiche estive, natalizie, pasquali di carnevale e tutti i “ponti scolastici”, prendendola con sé l'ultimo giorno di scuola e riconsegnandola al padre alla fine del
“ponte” dopo cena;
se la madre non avrà più a disposizione un immobile a LT, potrà tenere con sé la figlia due fine settimana consecutivi, il terzo lo trascorrerà con il padre, e così via, dal sabato fine scuola alla domenica sera ore 20, con spostamento a carico del genitore che l'ha con sé.
4) Dispone che per le spese cd. straordinarie si faccia riferimento al Protocollo del
Tribunale di Venezia del 20.9.2019.
5) Fermo il resto.
- Rigetta le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 9/10/2025
Il Giudice estensore dott. Alessandro Cabianca
La Presidente dott.ssa Tania Vettore