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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2632/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra TONONI (C.F. ) e dell'Avv. Eugenio Antonio CORREALE C.F._2
(C.F. ), presso il cui studio sito in NO, Viale Campania 26/A, è C.F._3
elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabio SERGI (C.F.
), presso il cui studio sito in NO, Corso di Porta Nuova 20 è C.F._4
elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 6729/2023, pubblicata il
09/08/2023, notificata il 06/09/2023, in materia di “altri rapporti condominiali”.
Conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia al Giudice adito, in accoglimento dello spiegato gravame e riformata la sentenza impugnata, dato atto che l'appellante richiama e conferma ogni precedente deduzione, dato atto che il convenuto eccepisce l'infondatezza della domanda, respingere l'avversaria pagina 1 di 9 domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e mandare assolto il convenuto da ogni avversaria pretesa.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“In via pregiudiziale e preliminare:
- confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di
NO Giudice dott.ssa Roberta Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 35512/2021;
In via principale e nel merito:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di NO Giudice dott.ssa Roberta Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G.
35512/2021;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di NO Giudice dott.ssa Roberta
Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 35512/2021; con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, anche del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 02/08/2021 il , NO (in Controparte_1 seguito, per brevità, “ ) conveniva in giudizio , già CP_1 Parte_1
Amministratore condominiale dal 1980 al 2019, al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità in relazione al disavanzo contabile riguardante gli esercizi 2017/2018 e
2018/2019 con conseguente condanna al rimborso della somma di € 23.809,79, oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del grado.
1.1 A fondamento delle domande formulate, il deduceva che: i) a seguito delle CP_1 dimissioni del rassegnate nel corso dell'assemblea del 9.7.2019, si erano resi Parte_1
necessari vari solleciti del nuovo Amministratore affinché il convenuto effettuasse il passaggio di consegne;
ii) in ragione dell'imprecisa tenuta delle scritture contabili, il nuovo
Amministratore aveva affidato l'incarico a un revisore contabile al fine di poter verificare lo stato patrimoniale del ricostruendone la contabilità e cercando di riconciliare le CP_1
pagina 2 di 9 poste del rendiconto con la movimentazione bancaria registrata sul conto corrente condominiale;
iii) dal raffronto tra i movimenti finanziari riportati nei rendiconti consuntivi relativi agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 e gli estratti conto bancari, il revisore contabile aveva accertato un disavanzo di complessivi € 23.809,79 (ovvero, entrate per € 14.558,79 ed uscite per € 38.368,58 non riscontrate nei rendiconti, come da prospetto contabile prodotto dal sub doc. 3); iv) acclarato il disavanzo contabile, l'assemblea del in CP_1 CP_1
convocazione straordinaria del 23/07/2020, aveva preso atto del nuovo rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 2018/2019 rielaborato in funzione della revisione contabile eseguita (doc.
4), approvato il 28/01/2021, unitamente al consuntivo 2019/2020 e al relativo piano di riparto che evidenziava uno sbilanciamento contabile e finanziario di € 23.809,79 (doc. 6); v) chieste delucidazioni al in merito all'ammanco di cassa, quest'ultimo non aveva reso i Parte_1
necessari chiarimenti, né aveva rimborsato alcunché al Condominio.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed eccependo l'inutilizzabilità del prospetto contabile posto a fondamento della domanda, attesane la formazione unilaterale e la mancata allegazione della documentazione di supporto. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di NO, qualificato il rapporto tra Amministratore e Condominio quale mandato con rappresentanza e richiamati il disposto di cui all'art. 1129, c. 7 c.c. in tema di obblighi dell'Amministratore condominiale e i principi in punto di onere della prova in materia d'inadempimento contrattuale, accoglieva le domande attoree, atteso che il convenuto si era limitato ad eccepire genericamente l'infondatezza circa il suo inesatto adempimento agli obblighi su lui gravanti in base all'incarico conferito, senza assolvere al proprio onere probatorio producendo due fatture (docc. 10 e 11) non approvate né contabilizzate dall'assemblea condominiale, come risultava dall'esame del consuntivo stesso (nella versione prodotta dallo stesso . Parte_1
In conclusione, il Tribunale rilevava come gli ammanchi rivendicati da parte attrice non trovassero alcuna giustificazione e come, quindi, le relative movimentazioni da parte del convenuto dovessero ritenersi del tutto illegittime.
Pertanto, condannava il convenuto alla restituzione in favore del della somma di CP_1
€ 23.809,79, senza alcuna maggiorazione di interessi, non avendone l'attore fatto richiesta.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 29/09/2023, chiedendone la riforma.
pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendosi -in tesi- l'appellante “limitato a riproporre le difese e le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, senza la benché minima enunciazione degli errori di diritto e di fatto asseritamente attribuibili alla sentenza impugnata
e senza alcuna ragione argomentativa nuova in grado di confutare le ragioni del Tribunale”; nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione sollevata dalla difesa del ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere CP_1 accolta. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L.
22/06/2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
5. In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante non contesta la qualificazione del rapporto tra Amministratore e quale mandato con CP_1
rappresentanza e nemmeno la normativa o i principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in tema di obbligo dell'Amministratore condominiale di corretta gestione delle risorse finanziarie condominiali e di regolare tenuta delle scritture contabili (art. 1129, c. 7 c.c.) e in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (Cass. SS.UU. n.
13533/2001), aspetti sui quali si è quindi formato il giudicato. Piuttosto, l'appellante si limita a pagina 4 di 9 dedurre genericamente di aver assolto correttamente a tale obbligo, come sarebbe dimostrato dalla documentazione contabile prodotta in giudizio e consegnata al momento del passaggio di consegne e, in particolare, dalle fatture prodotte sub docc. 10 e 11.
Ciò premesso, i motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi fra loro.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante censura l'“estrema ed insostenibile genericità degli addebiti affermati dal giudice di prime cure debordando dalle ragioni fatte valere dall'attore”.
Secondo la prospettazione d'appello, il non avrebbe provato la sussistenza di CP_1
assegni versati da condomini ed “intascati” dall'Amministratore, avendo prodotto solo una relazione di parte ed avendo articolato prove ritenute inammissibili dallo stesso Tribunale.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura “la mancata affermazione della irrilevanza della relazione di parte prodotta dal;
la mancata disamina dei documenti prodotti CP_1 dal convenuto;
la mancata disamina della scheletrica ed inefficiente produzione attorea”.
Sul punto, l'appellante richiama la documentazione prodotta in giudizio e consegnata al momento del passaggio di consegne (“a. il libro giornale con l'annotazione di ogni movimento;
b. il rendiconto, redatto nel più assoluto rispetto della riforma del condominio e del dettato dell'art. 1130 c.c.; c. i prospetti periodici del conto corrente condominiale”), dalla quale si dovrebbe evincere la corretta gestione delle casse condominiali.
Al riguardo, sempre secondo la tesi dell'appellante, stante l'approvazione del consuntivo da parte dell'Assemblea in data 09/07/2019, risulterebbe “davvero incredibile che
l'amministratore che presenta un rendiconto che viene approvato sia addirittura onerato di fornire dimostrazioni volte a smentire quanto il genericamente contesti;
avendo CP_1
approvato il conto, è il rappresentato a dover fornire prova minuziosa e completa di nuove circostanze emerse successivamente e non può limitarsi a chiedere che chi ha già assolto al proprio dovere soggiaccia a duplicata indagine”.
Infine, il prospetto contabile elaborato dal revisore incaricato dal (doc. 3) CP_1
costituirebbe comunque una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di alcuna valenza probatoria.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la “mancata disamina della documentazione versata dal convenuto”.
Sul punto, l'appellante si limita a richiamare, a pag. 16 dell'atto d'appello, tutta la documentazione prodotta in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, “non contestata e non contestabile”, che “merita di essere esaminata” perché dimostrerebbe,
pagina 5 di 9 contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la corretta gestione finanziaria della cassa del da parte del CP_1 Parte_1
Piuttosto, secondo l'appellante, il non avrebbe specificato, come prescritto CP_1 dall'art. 164 c.p.c., l'oggetto della domanda e le ragioni di diritto che intende far valere, talché il primo Giudice avrebbe accolto pretese generiche, “travalicando” la stessa impostazione attorea. Al riguardo, sostiene che “l'assemblea del 28 gennaio 2021 ha approvato il rendiconto
2018/2019 rielaborato sulla base della nuova contabilità confezionata dal nuovo amministratore, proponendo ulteriore ricostruzione contabile, ancora inaccettabile ed indimostrata, ma comunque nettamente inferiore a quella indicata nell'atto di citazione, a conferma della assoluta confusione e genericità degli avversari rilievi”.
Inoltre, il prospetto contabile prodotto dal sarebbe del tutto “incomprensibile”, CP_1
come (asseritamente) dimostrato dalle esemplificazioni esposte alle pagg. 18 e 19 dell'atto d'appello.
In conclusione, secondo l'appellante risulterebbe: “
1. che la domanda attorea è stata espressamente riferita a 'non riconciliazioni contabili', che evidentemente non hanno nulla in comune con quanto indicato dal giudice di prime cure;
2. che l'ex amministratore aveva puntualmente assolto al proprio onere di presentazione del rendiconto, sia durante l'incarico che in occasione del passaggio delle consegne;
3. che l'assemblea aveva approvato tutti i rendiconti e, con riferimento all'ultimo periodo ha esposto contestazioni relative alla riconciliazione contabile, alla mancata evidenziazione dell'Iva ed alla inelegante allocazione di talune poste contabili;
4. che le accuse avversarie si sono sempre mantenute su livelli di assoluta genericità ed imprecisione;
5. che il convenuto ha prodotto i prospetti periodici del conto corrente, dal quale risultano tutti i movimenti in entrata ed in uscita;
6. che il convenuto ha prodotto altresì i rendiconti nei quali sono descritte le causali di ogni spesa e le motivazioni di ogni esborso”.
5.4 Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento della somma di € 23.809,79, nonostante “l'assemblea ave[sse] tardivamente indicato unque approvato il consuntivo con un disavanzo di € 18.969,27 e non di 23.809,79”.
L'appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto valutare “se potevano espungersi circa diecimila euro (n.d.r. oggetto delle fatture prodotte sub doc. 10 e 11)”, trattandosi di fatture
“non contestate e criticate soltanto per la mancanza della ritenuta d'acconto” e, per altro verso, ritiene “più che incomprensibile” e comunque inutilizzabile ai fini probatori il prospetto contabile prodotto dal sub doc. 3. CP_1
6. I motivi sono infondati e non meritano, pertanto, accoglimento. pagina 6 di 9 6.1 Premesso che al contratto tipico di amministrazione di condominio, al di là dello statuto dei poteri e degli obblighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., può trovare residuale applicazione la disciplina in tema di contratto di mandato, come peraltro previsto dal penultimo comma dell'art. 1129 (Cass. n. 7874/2021), l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare, con riferimento alle somme detenute per conto del , può dirsi adempiuto - come CP_1
correttamente indicato dal primo giudice - quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (Cass. n. 1186/2019).
Ne discende che le osservazioni svolte dall'appellante in merito alla “genericità degli addebiti”
e alla inutilizzabilità “degli avversari documenti e, in particolare, del documento tre”, sono prive di pregio, avendo il giudice statuito nel rispetto dei principi che regolano gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte.
Invero, facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale, rimasti del tutto incontestati nel presente giudizio, a fronte dell'allegato inadempimento del Parte_1 all'obbligazione su di esso gravante di corretta gestione delle risorse finanziarie condominiali e di regolare tenuta delle scritture contabili, l'odierno appellante non ha provato di aver eseguito correttamente la propria obbligazione.
6.1.1 Invero, è del tutto generico il richiamo a tutta la documentazione contabile prodotta in giudizio senza, tuttavia, alcuna esposizione delle ragioni da cui si dovrebbe evincere l'infondatezza dello specifico inadempimento allegato dal rappresentato dal CP_1 disavanzo di complessivi € 23.809,79 riscontrato tra i movimenti finanziari riportati nei rendiconti consuntivi relativi agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 e quelli riportati negli estratti conto bancari.
6.1.2 In relazione, invece, alle fatture prodotte sub docc. 10 e 11, l'appellante si è limitato ad assumere che avrebbero dovute essere esaminate dal Tribunale, senza, ancora una volta, confutare i passaggi motivazionali della sentenza secondo cui, dall'esame del consuntivo stesso
(nella versione prodotta dallo stesso , tali fatture non risultavano essere state Parte_1 approvate dall'Assemblea condominiale né ivi contabilizzate.
6.1.3 Inoltre, è del tutto infondata l'eccezione secondo cui, dall'esame del rendiconto
2018/2019 rielaborato sulla base della ricostruzione contabile, risulterebbe un ammanco di €
pagina 7 di 9 18.969,27, anziché di € 23.809,79, considerato che nel verbale d'assemblea del 28/01/2021 si dava atto, nell'affrontare il punto 1 all'ordine del giorno “Approvazione contabilità aggiornata esercizio 2018-2019 revisionata”, di un disavanzo di € 23.809,79 (cfr. pag. 2 verbale assemblea del 28/01/2021), somma che viene puntualmente indicata anche nel “Consuntivo ordinario gestione 01/10/2019-30/09/2020” sotto la voce “Ammanchi Gommarasca-Movimenti non riconciliati” (doc. 6 fascicolo di primo grado). CP_1
7. Sulla base delle suesposte considerazioni, l'odierno appellante non ha fornito alcuna giustificazione circa i disallineamenti contestati dal cosicché deve essere CP_1
integralmente confermata la sentenza di primo grado e, quindi, la condanna di CP_2
alla restituzione in favore del della somma di € 23.809,79, senza alcuna
[...] CP_1
maggiorazione di interessi, non avendone mai l'odierno appellato fatto richiesta.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere al le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, CP_1 ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(€ 23.809,79) e con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione, liquidata nei valori minimi, in assenza di istruttoria.
8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 6729/2023, pubblicata il Parte_1
09/08/2023 e notificata il 06/09/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del Parte_1 grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 21/01/2025.
pagina 8 di 9 Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei magistrati: dr.ssa Laura Sara Tragni Presidente relatore dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Alessandra TONONI (C.F. ) e dell'Avv. Eugenio Antonio CORREALE C.F._2
(C.F. ), presso il cui studio sito in NO, Viale Campania 26/A, è C.F._3
elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Fabio SERGI (C.F.
), presso il cui studio sito in NO, Corso di Porta Nuova 20 è C.F._4
elettivamente domiciliato, giusta delega in atti
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 6729/2023, pubblicata il
09/08/2023, notificata il 06/09/2023, in materia di “altri rapporti condominiali”.
Conclusioni:
Per l'appellante : Parte_1
“Piaccia al Giudice adito, in accoglimento dello spiegato gravame e riformata la sentenza impugnata, dato atto che l'appellante richiama e conferma ogni precedente deduzione, dato atto che il convenuto eccepisce l'infondatezza della domanda, respingere l'avversaria pagina 1 di 9 domanda perché inammissibile ed infondata in fatto e in diritto e mandare assolto il convenuto da ogni avversaria pretesa.
Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato : Controparte_1
“In via pregiudiziale e preliminare:
- confermare la provvisoria esecutorietà della sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di
NO Giudice dott.ssa Roberta Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 35512/2021;
In via principale e nel merito:
- dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal signor Parte_1 per tutti i motivi ex ante rappresentati e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di NO Giudice dott.ssa Roberta Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G.
35512/2021;
- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 6729/2023 emessa dal Tribunale di NO Giudice dott.ssa Roberta
Sperati in data 31/07/2023 e pubblicata in data 09/08/2023 con repert. n. 7238/2023 nell'ambito del giudizio n. R.G. 35512/2021; con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, anche del presente grado di giudizio”.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 02/08/2021 il , NO (in Controparte_1 seguito, per brevità, “ ) conveniva in giudizio , già CP_1 Parte_1
Amministratore condominiale dal 1980 al 2019, al fine di far accertare e dichiarare la sua responsabilità in relazione al disavanzo contabile riguardante gli esercizi 2017/2018 e
2018/2019 con conseguente condanna al rimborso della somma di € 23.809,79, oltre alle spese del procedimento di mediazione obbligatoria e del grado.
1.1 A fondamento delle domande formulate, il deduceva che: i) a seguito delle CP_1 dimissioni del rassegnate nel corso dell'assemblea del 9.7.2019, si erano resi Parte_1
necessari vari solleciti del nuovo Amministratore affinché il convenuto effettuasse il passaggio di consegne;
ii) in ragione dell'imprecisa tenuta delle scritture contabili, il nuovo
Amministratore aveva affidato l'incarico a un revisore contabile al fine di poter verificare lo stato patrimoniale del ricostruendone la contabilità e cercando di riconciliare le CP_1
pagina 2 di 9 poste del rendiconto con la movimentazione bancaria registrata sul conto corrente condominiale;
iii) dal raffronto tra i movimenti finanziari riportati nei rendiconti consuntivi relativi agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 e gli estratti conto bancari, il revisore contabile aveva accertato un disavanzo di complessivi € 23.809,79 (ovvero, entrate per € 14.558,79 ed uscite per € 38.368,58 non riscontrate nei rendiconti, come da prospetto contabile prodotto dal sub doc. 3); iv) acclarato il disavanzo contabile, l'assemblea del in CP_1 CP_1
convocazione straordinaria del 23/07/2020, aveva preso atto del nuovo rendiconto consuntivo relativo all'esercizio 2018/2019 rielaborato in funzione della revisione contabile eseguita (doc.
4), approvato il 28/01/2021, unitamente al consuntivo 2019/2020 e al relativo piano di riparto che evidenziava uno sbilanciamento contabile e finanziario di € 23.809,79 (doc. 6); v) chieste delucidazioni al in merito all'ammanco di cassa, quest'ultimo non aveva reso i Parte_1
necessari chiarimenti, né aveva rimborsato alcunché al Condominio.
1.2 Si costituiva in giudizio il convenuto, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni ed eccependo l'inutilizzabilità del prospetto contabile posto a fondamento della domanda, attesane la formazione unilaterale e la mancata allegazione della documentazione di supporto. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
2. Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, con la pronuncia impugnata il
Tribunale di NO, qualificato il rapporto tra Amministratore e Condominio quale mandato con rappresentanza e richiamati il disposto di cui all'art. 1129, c. 7 c.c. in tema di obblighi dell'Amministratore condominiale e i principi in punto di onere della prova in materia d'inadempimento contrattuale, accoglieva le domande attoree, atteso che il convenuto si era limitato ad eccepire genericamente l'infondatezza circa il suo inesatto adempimento agli obblighi su lui gravanti in base all'incarico conferito, senza assolvere al proprio onere probatorio producendo due fatture (docc. 10 e 11) non approvate né contabilizzate dall'assemblea condominiale, come risultava dall'esame del consuntivo stesso (nella versione prodotta dallo stesso . Parte_1
In conclusione, il Tribunale rilevava come gli ammanchi rivendicati da parte attrice non trovassero alcuna giustificazione e come, quindi, le relative movimentazioni da parte del convenuto dovessero ritenersi del tutto illegittime.
Pertanto, condannava il convenuto alla restituzione in favore del della somma di CP_1
€ 23.809,79, senza alcuna maggiorazione di interessi, non avendone l'attore fatto richiesta.
3. Avverso detta sentenza ha interposto appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 29/09/2023, chiedendone la riforma.
pagina 3 di 9 Si è costituito in giudizio il , eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. essendosi -in tesi- l'appellante “limitato a riproporre le difese e le argomentazioni già svolte nel giudizio di primo grado, senza la benché minima enunciazione degli errori di diritto e di fatto asseritamente attribuibili alla sentenza impugnata
e senza alcuna ragione argomentativa nuova in grado di confutare le ragioni del Tribunale”; nel merito, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello per infondatezza in fatto e in diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
All'esito dell'udienza del 14/01/2025, il Presidente istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
4. L'eccezione sollevata dalla difesa del ai sensi dell'art. 342 c.p.c. non può essere CP_1 accolta. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L.
22/06/2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nel presente atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
5. In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'appellante non contesta la qualificazione del rapporto tra Amministratore e quale mandato con CP_1
rappresentanza e nemmeno la normativa o i principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale in tema di obbligo dell'Amministratore condominiale di corretta gestione delle risorse finanziarie condominiali e di regolare tenuta delle scritture contabili (art. 1129, c. 7 c.c.) e in tema di onere della prova in materia di inadempimento contrattuale (Cass. SS.UU. n.
13533/2001), aspetti sui quali si è quindi formato il giudicato. Piuttosto, l'appellante si limita a pagina 4 di 9 dedurre genericamente di aver assolto correttamente a tale obbligo, come sarebbe dimostrato dalla documentazione contabile prodotta in giudizio e consegnata al momento del passaggio di consegne e, in particolare, dalle fatture prodotte sub docc. 10 e 11.
Ciò premesso, i motivi d'appello possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi fra loro.
5.1 Con il primo motivo, l'appellante censura l'“estrema ed insostenibile genericità degli addebiti affermati dal giudice di prime cure debordando dalle ragioni fatte valere dall'attore”.
Secondo la prospettazione d'appello, il non avrebbe provato la sussistenza di CP_1
assegni versati da condomini ed “intascati” dall'Amministratore, avendo prodotto solo una relazione di parte ed avendo articolato prove ritenute inammissibili dallo stesso Tribunale.
5.2 Con il secondo motivo, l'appellante censura “la mancata affermazione della irrilevanza della relazione di parte prodotta dal;
la mancata disamina dei documenti prodotti CP_1 dal convenuto;
la mancata disamina della scheletrica ed inefficiente produzione attorea”.
Sul punto, l'appellante richiama la documentazione prodotta in giudizio e consegnata al momento del passaggio di consegne (“a. il libro giornale con l'annotazione di ogni movimento;
b. il rendiconto, redatto nel più assoluto rispetto della riforma del condominio e del dettato dell'art. 1130 c.c.; c. i prospetti periodici del conto corrente condominiale”), dalla quale si dovrebbe evincere la corretta gestione delle casse condominiali.
Al riguardo, sempre secondo la tesi dell'appellante, stante l'approvazione del consuntivo da parte dell'Assemblea in data 09/07/2019, risulterebbe “davvero incredibile che
l'amministratore che presenta un rendiconto che viene approvato sia addirittura onerato di fornire dimostrazioni volte a smentire quanto il genericamente contesti;
avendo CP_1
approvato il conto, è il rappresentato a dover fornire prova minuziosa e completa di nuove circostanze emerse successivamente e non può limitarsi a chiedere che chi ha già assolto al proprio dovere soggiaccia a duplicata indagine”.
Infine, il prospetto contabile elaborato dal revisore incaricato dal (doc. 3) CP_1
costituirebbe comunque una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di alcuna valenza probatoria.
5.3 Con il terzo motivo, l'appellante censura la “mancata disamina della documentazione versata dal convenuto”.
Sul punto, l'appellante si limita a richiamare, a pag. 16 dell'atto d'appello, tutta la documentazione prodotta in primo grado con la comparsa di costituzione e risposta, “non contestata e non contestabile”, che “merita di essere esaminata” perché dimostrerebbe,
pagina 5 di 9 contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, la corretta gestione finanziaria della cassa del da parte del CP_1 Parte_1
Piuttosto, secondo l'appellante, il non avrebbe specificato, come prescritto CP_1 dall'art. 164 c.p.c., l'oggetto della domanda e le ragioni di diritto che intende far valere, talché il primo Giudice avrebbe accolto pretese generiche, “travalicando” la stessa impostazione attorea. Al riguardo, sostiene che “l'assemblea del 28 gennaio 2021 ha approvato il rendiconto
2018/2019 rielaborato sulla base della nuova contabilità confezionata dal nuovo amministratore, proponendo ulteriore ricostruzione contabile, ancora inaccettabile ed indimostrata, ma comunque nettamente inferiore a quella indicata nell'atto di citazione, a conferma della assoluta confusione e genericità degli avversari rilievi”.
Inoltre, il prospetto contabile prodotto dal sarebbe del tutto “incomprensibile”, CP_1
come (asseritamente) dimostrato dalle esemplificazioni esposte alle pagg. 18 e 19 dell'atto d'appello.
In conclusione, secondo l'appellante risulterebbe: “
1. che la domanda attorea è stata espressamente riferita a 'non riconciliazioni contabili', che evidentemente non hanno nulla in comune con quanto indicato dal giudice di prime cure;
2. che l'ex amministratore aveva puntualmente assolto al proprio onere di presentazione del rendiconto, sia durante l'incarico che in occasione del passaggio delle consegne;
3. che l'assemblea aveva approvato tutti i rendiconti e, con riferimento all'ultimo periodo ha esposto contestazioni relative alla riconciliazione contabile, alla mancata evidenziazione dell'Iva ed alla inelegante allocazione di talune poste contabili;
4. che le accuse avversarie si sono sempre mantenute su livelli di assoluta genericità ed imprecisione;
5. che il convenuto ha prodotto i prospetti periodici del conto corrente, dal quale risultano tutti i movimenti in entrata ed in uscita;
6. che il convenuto ha prodotto altresì i rendiconti nei quali sono descritte le causali di ogni spesa e le motivazioni di ogni esborso”.
5.4 Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui lo ha condannato al pagamento della somma di € 23.809,79, nonostante “l'assemblea ave[sse] tardivamente indicato unque approvato il consuntivo con un disavanzo di € 18.969,27 e non di 23.809,79”.
L'appellante assume che il Tribunale avrebbe dovuto valutare “se potevano espungersi circa diecimila euro (n.d.r. oggetto delle fatture prodotte sub doc. 10 e 11)”, trattandosi di fatture
“non contestate e criticate soltanto per la mancanza della ritenuta d'acconto” e, per altro verso, ritiene “più che incomprensibile” e comunque inutilizzabile ai fini probatori il prospetto contabile prodotto dal sub doc. 3. CP_1
6. I motivi sono infondati e non meritano, pertanto, accoglimento. pagina 6 di 9 6.1 Premesso che al contratto tipico di amministrazione di condominio, al di là dello statuto dei poteri e degli obblighi esplicitamente dettato negli artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., può trovare residuale applicazione la disciplina in tema di contratto di mandato, come peraltro previsto dal penultimo comma dell'art. 1129 (Cass. n. 7874/2021), l'obbligo di rendiconto che, quale mandatario con rappresentanza dei condomini, l'amministratore è tenuto a osservare, con riferimento alle somme detenute per conto del , può dirsi adempiuto - come CP_1
correttamente indicato dal primo giudice - quando egli abbia fornito la prova, attraverso i necessari documenti giustificativi, non soltanto della somma incassata e dell'entità e causale degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi funzionali all'individuazione e al vaglio delle modalità di esecuzione dell'incarico, onde stabilire se il suo operato si sia adeguato, o meno, a criteri di buona amministrazione (Cass. n. 1186/2019).
Ne discende che le osservazioni svolte dall'appellante in merito alla “genericità degli addebiti”
e alla inutilizzabilità “degli avversari documenti e, in particolare, del documento tre”, sono prive di pregio, avendo il giudice statuito nel rispetto dei principi che regolano gli oneri probatori gravanti su ciascuna parte.
Invero, facendo applicazione di tali principi giurisprudenziali richiamati dal Tribunale, rimasti del tutto incontestati nel presente giudizio, a fronte dell'allegato inadempimento del Parte_1 all'obbligazione su di esso gravante di corretta gestione delle risorse finanziarie condominiali e di regolare tenuta delle scritture contabili, l'odierno appellante non ha provato di aver eseguito correttamente la propria obbligazione.
6.1.1 Invero, è del tutto generico il richiamo a tutta la documentazione contabile prodotta in giudizio senza, tuttavia, alcuna esposizione delle ragioni da cui si dovrebbe evincere l'infondatezza dello specifico inadempimento allegato dal rappresentato dal CP_1 disavanzo di complessivi € 23.809,79 riscontrato tra i movimenti finanziari riportati nei rendiconti consuntivi relativi agli esercizi 2017/2018 e 2018/2019 e quelli riportati negli estratti conto bancari.
6.1.2 In relazione, invece, alle fatture prodotte sub docc. 10 e 11, l'appellante si è limitato ad assumere che avrebbero dovute essere esaminate dal Tribunale, senza, ancora una volta, confutare i passaggi motivazionali della sentenza secondo cui, dall'esame del consuntivo stesso
(nella versione prodotta dallo stesso , tali fatture non risultavano essere state Parte_1 approvate dall'Assemblea condominiale né ivi contabilizzate.
6.1.3 Inoltre, è del tutto infondata l'eccezione secondo cui, dall'esame del rendiconto
2018/2019 rielaborato sulla base della ricostruzione contabile, risulterebbe un ammanco di €
pagina 7 di 9 18.969,27, anziché di € 23.809,79, considerato che nel verbale d'assemblea del 28/01/2021 si dava atto, nell'affrontare il punto 1 all'ordine del giorno “Approvazione contabilità aggiornata esercizio 2018-2019 revisionata”, di un disavanzo di € 23.809,79 (cfr. pag. 2 verbale assemblea del 28/01/2021), somma che viene puntualmente indicata anche nel “Consuntivo ordinario gestione 01/10/2019-30/09/2020” sotto la voce “Ammanchi Gommarasca-Movimenti non riconciliati” (doc. 6 fascicolo di primo grado). CP_1
7. Sulla base delle suesposte considerazioni, l'odierno appellante non ha fornito alcuna giustificazione circa i disallineamenti contestati dal cosicché deve essere CP_1
integralmente confermata la sentenza di primo grado e, quindi, la condanna di CP_2
alla restituzione in favore del della somma di € 23.809,79, senza alcuna
[...] CP_1
maggiorazione di interessi, non avendone mai l'odierno appellato fatto richiesta.
8. Al rigetto dell'appello consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere al le spese di lite che si liquidano, come da dispositivo, CP_1 ex D.M. 55/2014 (modificato con D.M. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia
(€ 23.809,79) e con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase di trattazione, liquidata nei valori minimi, in assenza di istruttoria.
8.1 Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 6729/2023, pubblicata il Parte_1
09/08/2023 e notificata il 06/09/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del Parte_1 grado che liquida, ai sensi del D.M. 147/2022, in complessivi € 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio della controversia, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1- quater.
Così deciso in NO, nella camera di consiglio del 21/01/2025.
pagina 8 di 9 Il Presidente estensore
Laura Sara Tragni
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