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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 04/08/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2025 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti Mario BARONI e Luisa Maria SANGIOVANNI
parte ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elisabetta QUADRI
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio l'11/10/2022 è nata in [...] la minore Persona_1
Terminata la loro relazione, con ricorso del 28/03/2025 la ha Pt_1 introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione del punti del contendere tra le parti erano l'ammontare di un assegno CP_1 mensile a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento della CP_1 IG e la definizione del periodo di vacanze estive da trascorrere in Per_1 modo esclusivo con la minore, mentre nessuna contestazione vi era sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, sulla percezione dell'assegno unico a parte ricorrente per l'intero, e sulle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Chiamata la prima udienza al 30/06/2025 le parti hanno raggiunto un accordo sui punti del contendere e all'udienza del 03/07/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti: - affidamento condiviso ad entrambi i genitori della IG minore con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 della madre in Casaletto Vaprio (CR), via della Speranza, 24/I;
- rimarrà presso il padre a fine-settimana alterni dal venerdì, Per_1 dall'uscita dall'asilo/scuola, fino alla domenica alle ore 21:00, quando verrà riaccompagnata all'abitazione materna;
inoltre, starà con il padre il martedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino al mercoledì mattina quando quest'ultimo la riporterà all'asilo/scuola per l'orario di inizio delle attività e, durante le vacanze estive, presso l'abitazione materna o al centro ricreativo estivo;
- la IG trascorrerà con il padre il giorno della Vigilia di Natale, dal mattino della stessa sino al mattino del giorno seguente, mentre il giorno di Natale lo trascorrerà con la madre;
trascorrerà altresì ad anni alterni il periodo che va dal 26 dicembre al 31 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 31 dicembre pomeriggio fino al 6 gennaio con l'altro e così anche per il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per le ulteriori festività civili e religiose verrà ugualmente seguito il criterio dell'alternanza;
- ciascun genitore potrà tenere con sé la IG nelle vacanze scolastiche estive per due settimane anche non consecutive a partire dall'estate
2026; tale periodo dovrà essere concordato e fissato entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'estate 2025 sarà di una sola settimana.
- le parti dovranno concordare tutte le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi relativi all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle corrette aspirazioni;
- le parti si impegnano altresì ad introdurre con gradualità nella vita della minore eventuali nuovi partners e a non metterla in contatto con partners occasionali;
- il signor verserà, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della IG , in via anticipata entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, la somma di € 275,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT FOI con prima indicizzazione al mese di luglio 2026; - le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate per la IG, sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
- l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora
Parte_1
- le parti si dichiarano reciprocamente obbligate a prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per la IG minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.)
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, composto dai seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Federica Meloni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 337bis e ss. cod. civ.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 602/2025 promossa da: nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio degli avv.ti Mario BARONI e Luisa Maria SANGIOVANNI
parte ricorrente e
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Elisabetta QUADRI
parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Dalla relazione more uxorio tra le parti del presente giudizio l'11/10/2022 è nata in [...] la minore Persona_1
Terminata la loro relazione, con ricorso del 28/03/2025 la ha Pt_1 introdotto il presente giudizio, cui è seguita la regolare costituzione del punti del contendere tra le parti erano l'ammontare di un assegno CP_1 mensile a carico del Sig. quale contributo per il mantenimento della CP_1 IG e la definizione del periodo di vacanze estive da trascorrere in Per_1 modo esclusivo con la minore, mentre nessuna contestazione vi era sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, sulla percezione dell'assegno unico a parte ricorrente per l'intero, e sulle modalità di esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario.
Chiamata la prima udienza al 30/06/2025 le parti hanno raggiunto un accordo sui punti del contendere e all'udienza del 03/07/2025 hanno precisato le conclusioni in modo conforme e congiunto, sicché la causa è stata trattenuta in decisione.
Visti gli artt. 337bis e ss. cod. civ., ritiene il Tribunale che le condizioni infine concordate fra le parti siano conformi a legge e rispondano all' interesse della prole, sicché le stesse possono essere omologate.
L'ascolto della prole è da ritenersi superfluo, stante l'età.
Le spese di lite vanno dichiarate compensate, come da concorde richiesta delle parti.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione,
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti: - affidamento condiviso ad entrambi i genitori della IG minore con residenza e collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 della madre in Casaletto Vaprio (CR), via della Speranza, 24/I;
- rimarrà presso il padre a fine-settimana alterni dal venerdì, Per_1 dall'uscita dall'asilo/scuola, fino alla domenica alle ore 21:00, quando verrà riaccompagnata all'abitazione materna;
inoltre, starà con il padre il martedì, dall'uscita dall'asilo/scuola, sino al mercoledì mattina quando quest'ultimo la riporterà all'asilo/scuola per l'orario di inizio delle attività e, durante le vacanze estive, presso l'abitazione materna o al centro ricreativo estivo;
- la IG trascorrerà con il padre il giorno della Vigilia di Natale, dal mattino della stessa sino al mattino del giorno seguente, mentre il giorno di Natale lo trascorrerà con la madre;
trascorrerà altresì ad anni alterni il periodo che va dal 26 dicembre al 31 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 31 dicembre pomeriggio fino al 6 gennaio con l'altro e così anche per il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo; per le ulteriori festività civili e religiose verrà ugualmente seguito il criterio dell'alternanza;
- ciascun genitore potrà tenere con sé la IG nelle vacanze scolastiche estive per due settimane anche non consecutive a partire dall'estate
2026; tale periodo dovrà essere concordato e fissato entro il 31 maggio di ogni anno;
per l'estate 2025 sarà di una sola settimana.
- le parti dovranno concordare tutte le scelte educative e gli interventi diretti a risolvere i problemi relativi all'istruzione, all'educazione ed alla salute della minore tenendo conto delle sue capacità, delle inclinazioni naturali e delle corrette aspirazioni;
- le parti si impegnano altresì ad introdurre con gradualità nella vita della minore eventuali nuovi partners e a non metterla in contatto con partners occasionali;
- il signor verserà, a titolo di contributo per il Controparte_1 mantenimento della IG , in via anticipata entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese, la somma di € 275,00, da rivalutarsi annualmente in base all'indice ISTAT FOI con prima indicizzazione al mese di luglio 2026; - le parti concorreranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie affrontate per la IG, sulla base del Protocollo in vigore presso il Tribunale di Cremona;
- l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla signora
Parte_1
- le parti si dichiarano reciprocamente obbligate a prestare il consenso a che ciascuno di essi possa richiedere il passaporto o un documento di riconoscimento per la IG minore effettuando ogni necessaria formalità presso le Autorità Amministrative competenti per ogni pratica che necessiti del reciproco consenso (passaporti, carte d'identità, licenze, autorizzazioni, ecc. ecc.)
DICHIARA le spese di lite compensate;
così deciso in Cremona, il 4.8.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria