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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 24/11/2025, n. 1561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1561 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. GI IN Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa IA ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2236 del Ruolo Generale degli
Affari civili non contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a Termini Imerese (PA), in [...] Parte_1
26/10/1975, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino n. 55, presso lo studio dell'avv. MERLINO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a TERMINI IMERESE (PA), in [...] Controparte_1
09/11/1975, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Palermo n.
34, presso lo studio dell'avv. PASSAFIUME TANIA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n.
- interveniente necessario -
OGGETTO: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 25/09/2025 le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non si oppoenva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo e delle note integrative depositate in data 27/06/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico, nè all'interesse della prole minorenne e possono essere adottate dal Tribunale ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la seprazione consensuale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] in data [...] e
[...] CP_1
- 2 -
R.G. n.
nata a [...] in data [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio concordatario in Termini Imerese, in data
23/09/2003, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ON GI IN
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. GI IN Presidente
dr.ssa Rossana Musumeci Giudice
dr.ssa IA ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2236 del Ruolo Generale degli
Affari civili non contenziosi dell'anno 2024
PROMOSSO DA
, nato a Termini Imerese (PA), in [...] Parte_1
26/10/1975, elettivamente domiciliato in Termini Imerese, via Falcone e
Borsellino n. 55, presso lo studio dell'avv. MERLINO CLAUDIO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
nata a TERMINI IMERESE (PA), in [...] Controparte_1
09/11/1975, elettivamente domiciliata in Termini Imerese, via Palermo n.
34, presso lo studio dell'avv. PASSAFIUME TANIA , che la rappresenta e difende per mandato in atti;
- ricorrenti -
E CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
R.G. n.
- interveniente necessario -
OGGETTO: separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 25/09/2025 le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non si oppoenva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di separazione consensuale dei coniugi merita di essere accolta ricorrendone le condizioni di legge.
I coniugi hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione nell'ambito del ricorso introduttivo e delle note integrative depositate in data 27/06/2025, da ritenere in questa sede integralmente richiamate.
Le suddette condizioni non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico, nè all'interesse della prole minorenne e possono essere adottate dal Tribunale ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla separazione tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
dichiara la seprazione consensuale tra i coniugi Parte_1
, nato a [...] in data [...] e
[...] CP_1
- 2 -
R.G. n.
nata a [...] in data [...], i quali hanno CP_1
contratto matrimonio concordatario in Termini Imerese, in data
23/09/2003, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni riportate in parte motiva;
dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 18.11.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IA ON GI IN
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