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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 04/02/2025, n. 182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 182 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 1815/2020
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/02/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per e , l'avv. PA PA
MORANA ELISA;
per , l'avv. VITALE VINCENZA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte opponente insiste nelle formulate eccezioni e discute la causa riportandosi ai suoi atti, si oppone alle richieste di controparte e si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi ai verbali e atti di causa da intendersi trascritti e ripetuti, si oppone alle avverse richieste e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1815/2020 pendente tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e nella PA C.F._1 qualità di legale rappresentante di PA PA pagina 1 di 9 (p. iva , elettivamente domiciliato in Ragusa, nello studio dell'avv. Elisa Morana, Pt_1 P.IVA_1 che lo rappresenta difende giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
p.i.v.a. con il patrocinio dell'avv. Vincenza Vitale, ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 suo studio sito in Ragusa nella via Leonardo Da Vinci n. 2;
RESISTENTE/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO preliminarmente adottato ogni provvedimento idoneo alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, in accoglimento del presente ricorso e rigettata ogni contraria eccezione, domanda e difesa, in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi meglio superiormente esposti. Nel merito, si chiede disporre con qualunque statuizione utile al fine,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata all'odierno ricorrente e di ogni atto alla stessa connesso e/o consequenziale, in quanto illegittima oltre che infondata, ingiustificata e giuridicamente errata. Dichiarare, pertanto, che il ricorrente nulla deve alla Camera di Commercio in virtù dell'ordinanza notificata. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di conferma delle violazioni contestate, si chiede di ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con la dott.ssa res. a Ragusa (RG) in via Alberto Tes_1
Mattei n.8 e dott.ssa res. a Ragusa (RG) in via Del Pioppo n. 52, sui Testimone_2 seguenti articolati: 1. “Vero o no che a seguito della consegna delle mascherine di cui alla fattura che mi viene mostrata dal Giudice (doc. 2) il ricorrente affermava che le stesse non dovevano essere destinate alla vendita” 2. “Vero o no che nel mese di marzo 2020 è risultato impossibile reperire mascherine dai canali ufficiali di fornitura e che la richiesta da parte dell'utenza, nonché da parte di amici e parenti, era continua ed incessabile” 3. “Vero o no che dal mese di marzo 2020 ad oggi e durante il corso dell'emergenza COVID il personale di farmacia fa un uso medio complessivo giornaliero di 7/8 mascherine” Salvo ogni altro diritto”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: chiede dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Giudice di Pace di Ragusa per i motivi esposti in narrativa, in subordine dichiarare inammissibile il ricorso presentato pagina 2 di 9 dal dott. e dalla perché depositato PA Parte_2 oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione 155/2020 e conseguentemente accertare come definitiva e non più impugnabile la sanzione amministrativa ingiunta dalla Camera di
Commercio del Sus Est della pari ad € 1.064,00. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si CP_1 procede per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sanzione amministrativa ingiunta pari ad €
1.064,00 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 205/2006 e D.Lgs. 54/2011. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende. Chiede ammettersi prova contraria a mezzo dei testi segnati da parte ricorrente sul seguente articolato: “ Vero
è, che veniva battuto lo scontrino a corrispettivo zero e segnato nello stesso scontrino la cessione gratuita delle mascherine Cod. L01 facciale filtrante?”. Si chiede altresì l'esibizione degli scontrini i quali devono rimanere per 10 anni nella disponibilità dell'esercizio commerciale”.
Svolgimento del processo
Parte opponente ha proposto opposizione con ricorso del 19/6/2020 nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2020/155, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.032,00, oltre spese e confisca della merce sequestrata, riferita alla presunta violazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
206/2005.
In particolare, in data 17/3/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ragusa eseguivano un controllo mediante accesso ai locali della farmacia gestita dalla PA al fine di rinvenire le mascherine acquistate dal dott. presso la
[...] PA Pt_2 CP_2
oggetto di precedente verifica nell'ambito dei servizi di prevenzione finalizzati a contrastare
[...]
l'indebito uso di dispositivi di protezione individuali non conformi e/o speculazioni connesse alla vendita.
Parte opponente deduceva che, stante l'impossibilità di reperire mascherine mediche e dispositivi di protezione individuali anticontagio durante la pandemia in corso, si era approvvigionato dal dott. , CP_2 acquistando giusta fattura di acquisto n. 91/E emessa in data 16/3/2020 n. 200 mascherine, delle quali solamente n. 5 pezzi si trovavano all'interno della farmacia per uso personale, mentre le restanti erano in parte detenute all'interno della propria autovettura (n. 43 pezzi) ed in parte custodite presso la propria abitazione (n. 44 pezzi), mentre n. 50 pezzi erano stati restituiti all'originario cedente in quanto per le caratteristiche intrinseche le mascherine non potevano considerarsi DPI, ma al più ritenersi idonee alla limitazione della diffusione delle emissioni salivari.
L'opponente eccepiva, altresì:
- di essere un mero “consumatore” non avendo né commercializzato, né posto in vendita le mascherine, pagina 3 di 9 di aver agito quale privato cittadino e non quale titolare di farmacia;
- di aver presentato alla Camera di Commercio scritti difensivi chiedendo l'esonero da ogni forma di responsabilità in forza dell'art. 16, comma 2, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, norma derogatoria dettata dall'eccezionale stato di emergenza, cui seguiva il rigetto delle argomentazioni difensive e la notifica dell'atto opposto, con il quale veniva disposta la confisca della merce sequestrata, nonostante il ricorrente ne avesse chiesto il dissequestro con gli scritti difensivi;
- che stante l'emergenza in corso e la vigenza della disciplina derogatoria ut supra menzionata, la mancanza del marcio CE doveva considerarsi consentita senza alcun limite;
- i verbalizzanti hanno proceduto alle contestazioni elevate omettendo di considerare che le mascherine non sono state vendute ma offerte con spirito di altruismo, a livello personale e non quale titolare di farmacia, a chi ne aveva bisogno e ne aveva fatto richiesta, e che ad ogni modo le stesse erano idonee ad impedire l'emissione nell'aria delle particelle salivari.
L'opponente contestava, infine, la determinazione della sanzione ingiunta di cui chiedeva la rideterminazione nel minimo edittale, oltreché l'illegittimità delle spese di notifica sostenute e pretese dall'opposta con l'atto opposto, quest'ultimo notificato a mezzo pec.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo dichiararsi, in via preliminare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, l'annullamento dell'atto opposto, stante l'illegittimità della contestata ingiunzione;
in via subordinata, la rideterminazione della sanzione irrogata nel minimo edittale;
in via istruttoria, chiedeva essere ammessa alla prova testimoniale sugli articolati indicati in seno all'opposizione.
La , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la Controparte_1 legittimità della contestata ingiunzione, previa dichiarazione di incompetenza del tribunale di Ragusa in favore del giudice di pace di Ragusa e di inammissibilità del ricorso, per essere stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto opposto;
chiedeva, infine, di essere ammesso alla prova contraria con i testi indicati dall'opponente sull'unico articolato indicato in comparsa, ed altresì
l'esibizione degli scontrini da cui si evincevano battute le mascherine cedute gratuitamente con corrispettivo zero.
Con ordinanza del 9/2/2021, il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ammetteva la prova per testi articolata dall'opponente.
Escussi i testi e e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa Testimone_2 Tes_1 veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione pagina 4 di 9 L'opposizione non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va affermata la competenza del tribunale di Ragusa, trattandosi di violazione punita nel massimo con la sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 25.000,00 euro (v. artt. 11-12 d.lgs.
206/2005 e 6, co. 5, lett. a, d.lgs. 150/2011).
Inoltre, per quanto concerne l'eccezione di tardività del ricorso per proposizione dello stesso oltre il termine di 30 giorni, deve accertarsi la tempestività del deposito, avvenuto in data 19/6/2020 (il trentesimo giorno spirava il 20/6/2020, considerato che l'ordinanza è del 21/5/2020).
Ciò premesso, in punto di diritto, occorre precisare che la norma violata, alla base dell'ordinanza ingiunzione, rubricata “[d]ivieti di commercializzazione”, stabilisce testualmente che “[è] vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo”. Sono quindi richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- l'art. 6 rubricato “[c]ontenuto minimo delle informazioni” il quale dispone che “[i] prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni
e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”;
- l'art. 7 che disciplina le modalità di segnalazione delle informazioni, prevedendo all'uopo che “[i]e indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore”;
- l'art. 9, il quale sancisce che “[t]utte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana”.
Orbene, parte opponente sostiene che la cessione, asseritamente di natura gratuita, delle mascherine, pacificamente rinvenute nella farmacia e all'interno della propria autovettura e dell'abitazione, tutte Co senza indicazione sulla caratteristica del prodotto e del marchio è stata dettata dallo stato di necessità connesso alla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, nel caso di specie, nessuna contestazione poteva essergli mossa dall'opposta stante la mancata commercializzazione/vendita delle stesse, dovendo egli stesso essere considerato un mero “consumatore”, anche in forza della disposizione derogatoria di cui all'art. 16 del d.l. n. 18/2020 secondo la quale “
1.Per contenere il diffondersi del virus pagina 5 di 9 COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma
1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.
Questa difesa, tuttavia, non è fondata.
In primo luogo, la qualifica imprenditoriale dello stesso, titolare della farmacia e non dipendente della stessa, la presenza di alcune mascherine anche all'interno della farmacia, la confessione circa l'intervenuta cessione di una parte di esse, ancorché asseritamente a titolo gratuito, unitamente all'emissione di fattura commerciale nei confronti della società PA
(n. 91/E del 16/3/2020), e non un semplice scontrino fiscale e, infine, il
[...] riferimento in fattura dell'esistenza di documento di trasporto di accompagnamento (“D.d.T.num. 136 del 16/03/2020”), contrastano con l'asserita qualità di consumatore rivendicata da PA
, opponente in proprio e legale rappresentante della società (secondo la definizione di cui all'art.
[...]
3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), e offrono gravi indici, precisi e concordanti, circa l'acquisto da parte della farmacia delle mascherine e la destinazione delle stesse alla circolazione giuridica nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale esercitata.
A ciò si aggiunga che il giorno dopo l'acquisto, il 17/3/2020, giorno dell'accertamento della Guardia di
Finanza, alcuni pezzi risultavano “già ceduti”, anche se, a detta dello stesso, “a titolo gratuito, ai propri parenti/familiari”.
Nel verbale di accertamento e contestazione del 17/3/2020 si legge testualmente “ […] si rileva che gli stessi erano contenuti in n. 2 scatole aperte (dalle quali erano stati prelevati alcuni pezzi), oltre che alcuni contenuti in sacchetti non sigillati e privi di indicazioni sulle qualità del prodotto … i militari procedevano alla analitica catalogazione della merce in argomento: n. 92 mascherine Cod. L01 Facciale
Filtrante 2100, rinvenute con le modalità sopra descritte. Atteso che lo stesso ha dichiarato di averne comperate n. 200 e che oltre quelle rinvenute, circa 50 sono state restituite, ne deriva che n. 58 sono
pagina 6 di 9 risultate cedute, secondo quanto asserito dalla parte, a titolo gratuito, in violazione delle norme richiamate ai fini della sicurezza dei prodotti”.
Orbene, già di per sé, la cessione di mascherine, quand'anche a titolo gratuito, da parte di una farmacia, nell'ambito della sua organizzazione, non costituisce un atto estraneo alla sua attività commerciale, anche dal punto di vista della ratio di tutela dei consumatori che con tale attività imprenditoriale entrano in contatto, atteso che tale comportamento conferma la presenza della farmacia su quel mercato all'epoca, come ricordato dall'opponente, caratterizzato da penuria di dispositivi di sicurezza, offre visibilità e fidelizza attuali o potenziali clienti, anche tra amici e parenti.
Nel caso di specie, la cessione delle mascherine è pacificamente avvenuta violando le prescrizioni volte alla sicurezza dei consumatori cessionari, essendo nel caso di specie prive delle istruzioni ed informazioni previste dagli art. 6, 7 e 9 del d.lgs. n. 2062/005.
In materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore (Cass. 18171/2016). Per prodotto si intende, infatti, “qualsiasi prodotto destinato al consumatore […] fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale […]” (art. 3, co. 1, lett. e, d.lgs. 205/2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'asserita gratuita della circolazione secondaria delle mascherine non rinvenute, che sarebbero state cedute solo a parenti e familiari, non è nemmeno stata corroborata dalle prove assunte, non essendo stati articolati specifici mezzi di prova sul punto.
Di conseguenza, le testimonianze assunte non sono in grado di contrastare l'accertamento della violazione contestata.
Non può, a tal fine, esser valorizzata, per inammissibilità e irrilevanza, la dichiarazione di Testimone_2
su informazioni de relato provenienti dallo stesso legale rappresentante della farmacia e
[...] personalmente parte del giudizio (quindi, in ultima analisi, dichiarazioni di parte), secondo cui lo stesso le avrebbe riferito che tali mascherine non erano dirette alla “vendita” (sull'irrilevanza che la circolazione avvenga tramite contratto di compravendita o a titolo gratuito ci si riporta a quanto sopra chiarito).
Inoltre, tale teste ha potuto riferire solo delle mascherine di cui la stessa era a conoscenza, avendo ammesso che “non vidi tutte le mascherine”, circostanza coerente con la confessione dello stesso Pt_1
pagina 7 di 9 il quale aveva dichiarato di averle fatte circolare, in virtù dell'acquisto operato tramite la PA farmacia (v. fatturazione), tra i suoi parenti e familiari (p. 2).
Quanto alle dichiarazioni di , le stesse risultano inattendibili, in quanto, anche a voler ritenere Tes_1 superabile il legame soggettivo di 13 anni che la legava come dipendente alla società opponente, le stesse risultano oggettivamente incompatibili con quanto lo stesso ha confessato il giorno PA
17/3/2020 ai militari della Guardia di Finanza: la teste ha infatti sostenuto che la “fornitura era destinata ai dipendenti della farmacia” e che solo “qualcuna la portammo a casa noi dipendenti per uso personale”; e tuttavia, è lo stesso ad aver ammesso che almeno 1/4 dell'intera partita PA di 200 mascherine è stata dallo stesso ceduta a parenti e familiari (“58 pezzi circa”); un'ulteriore incongruenza tra tali dichiarazioni e il materiale probatorio acquisito è infine l'ubicazione di quasi 1/2 delle restanti mascherine (“43 pezzi erano riposti all'interno della propria autovettura mentre ulteriori
44 erano detenuti presso la propria abitazione”, di;
PA
Di conseguenza, deve esser confermata la sanzione irrogata.
Per quanto concerne la eccepita eccessività della sanzione amministrativa irrogata con l'atto opposto e la richiesta di riduzione della stessa al minimo edittale, occorre rilevare che l'importo ingiunto dall'opposta è stato correttamente quantificato e ciò in quanto l'art. 12 d. lgs. n. 206/2005 espressamente stabilisce che “ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro”, sicché la sanzione irrogata è quasi aderente al minimo edittale, un venticinquesimo del massimo edittale, è emessa all'esito di un accertamento in diversi luoghi (farmacia, autovettura e abitazione) e all'esito di un'ulteriore attività interlocutoria a fronte delle osservazioni di parte opponente.
Anche le spese di notifica e d'ufficio, lungi dal rappresentare una voce eccessiva, appaiono congrue e coerenti con l'attività istruttoria e notificatoria espletata.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di PA
e E in solido tra loro, data la
[...] PA PA comunanza della condotta contestata. Considerato il valore della domanda (euro 1.064,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, tabella 3 in ragione del rito, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 641,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 • rigetta l'opposizione proposta da e PA PA contro e nei confronti
[...] Controparte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 2020/155;
• condanna, altresì, e PA PA in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 641,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella
[...] misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/02/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 9 di 9
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
VERBALE DI CAUSA
Oggi 4/02/2025, alle ore 09:45, innanzi al dott. Antonio Pianoforte, sono comparsi: per e , l'avv. PA PA
MORANA ELISA;
per , l'avv. VITALE VINCENZA. Controparte_1
Il giudice invita le parti a precisare le rispettive conclusioni e a discutere la causa, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c..
L'avv. di parte opponente insiste nelle formulate eccezioni e discute la causa riportandosi ai suoi atti, si oppone alle richieste di controparte e si riporta alle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'avv. di parte convenuta precisa le conclusioni riportandosi ai verbali e atti di causa da intendersi trascritti e ripetuti, si oppone alle avverse richieste e chiede che la causa venga posta in decisione.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Uscito dalla camera di consiglio, pronuncia sentenza dandone lettura, con relativa stesura a verbale:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 1815/2020 pendente tra:
, nato a [...] il [...] (c.f. ), in proprio e nella PA C.F._1 qualità di legale rappresentante di PA PA pagina 1 di 9 (p. iva , elettivamente domiciliato in Ragusa, nello studio dell'avv. Elisa Morana, Pt_1 P.IVA_1 che lo rappresenta difende giusta procura in atti;
RICORRENTE/OPPONENTE contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
p.i.v.a. con il patrocinio dell'avv. Vincenza Vitale, ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_2 suo studio sito in Ragusa nella via Leonardo Da Vinci n. 2;
RESISTENTE/OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente: “PIACCIA AL TRIBUNALE ADITO preliminarmente adottato ogni provvedimento idoneo alla regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta, in accoglimento del presente ricorso e rigettata ogni contraria eccezione, domanda e difesa, in via preliminare, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, per i motivi meglio superiormente esposti. Nel merito, si chiede disporre con qualunque statuizione utile al fine,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata all'odierno ricorrente e di ogni atto alla stessa connesso e/o consequenziale, in quanto illegittima oltre che infondata, ingiustificata e giuridicamente errata. Dichiarare, pertanto, che il ricorrente nulla deve alla Camera di Commercio in virtù dell'ordinanza notificata. In subordine, nella denegata e non temuta ipotesi di conferma delle violazioni contestate, si chiede di ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. Con condanna della resistente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti sui compensi. In via istruttoria chiede ammettersi prova testimoniale con la dott.ssa res. a Ragusa (RG) in via Alberto Tes_1
Mattei n.8 e dott.ssa res. a Ragusa (RG) in via Del Pioppo n. 52, sui Testimone_2 seguenti articolati: 1. “Vero o no che a seguito della consegna delle mascherine di cui alla fattura che mi viene mostrata dal Giudice (doc. 2) il ricorrente affermava che le stesse non dovevano essere destinate alla vendita” 2. “Vero o no che nel mese di marzo 2020 è risultato impossibile reperire mascherine dai canali ufficiali di fornitura e che la richiesta da parte dell'utenza, nonché da parte di amici e parenti, era continua ed incessabile” 3. “Vero o no che dal mese di marzo 2020 ad oggi e durante il corso dell'emergenza COVID il personale di farmacia fa un uso medio complessivo giornaliero di 7/8 mascherine” Salvo ogni altro diritto”.
Parte opposta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Ragusa contrariis rejectis così giudicare. In via preliminare: chiede dichiararsi l'incompetenza del Tribunale di Ragusa in favore del Giudice di Pace di Ragusa per i motivi esposti in narrativa, in subordine dichiarare inammissibile il ricorso presentato pagina 2 di 9 dal dott. e dalla perché depositato PA Parte_2 oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione 155/2020 e conseguentemente accertare come definitiva e non più impugnabile la sanzione amministrativa ingiunta dalla Camera di
Commercio del Sus Est della pari ad € 1.064,00. Nel merito: rigettare l'opposizione per cui si CP_1 procede per i motivi dedotti in narrativa, confermando la sanzione amministrativa ingiunta pari ad €
1.064,00 per violazione dell'art. 11 D.Lgs. 205/2006 e D.Lgs. 54/2011. In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso all'avvocato determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, e successive spese occorrende. Chiede ammettersi prova contraria a mezzo dei testi segnati da parte ricorrente sul seguente articolato: “ Vero
è, che veniva battuto lo scontrino a corrispettivo zero e segnato nello stesso scontrino la cessione gratuita delle mascherine Cod. L01 facciale filtrante?”. Si chiede altresì l'esibizione degli scontrini i quali devono rimanere per 10 anni nella disponibilità dell'esercizio commerciale”.
Svolgimento del processo
Parte opponente ha proposto opposizione con ricorso del 19/6/2020 nei confronti dell'ordinanza- ingiunzione n. 2020/155, con cui gli era stata irrogata la sanzione amministrativa di euro 1.032,00, oltre spese e confisca della merce sequestrata, riferita alla presunta violazione dell'art. 11 del d.lgs. n.
206/2005.
In particolare, in data 17/3/2020 i militari della Guardia di Finanza – Compagnia di Ragusa eseguivano un controllo mediante accesso ai locali della farmacia gestita dalla PA al fine di rinvenire le mascherine acquistate dal dott. presso la
[...] PA Pt_2 CP_2
oggetto di precedente verifica nell'ambito dei servizi di prevenzione finalizzati a contrastare
[...]
l'indebito uso di dispositivi di protezione individuali non conformi e/o speculazioni connesse alla vendita.
Parte opponente deduceva che, stante l'impossibilità di reperire mascherine mediche e dispositivi di protezione individuali anticontagio durante la pandemia in corso, si era approvvigionato dal dott. , CP_2 acquistando giusta fattura di acquisto n. 91/E emessa in data 16/3/2020 n. 200 mascherine, delle quali solamente n. 5 pezzi si trovavano all'interno della farmacia per uso personale, mentre le restanti erano in parte detenute all'interno della propria autovettura (n. 43 pezzi) ed in parte custodite presso la propria abitazione (n. 44 pezzi), mentre n. 50 pezzi erano stati restituiti all'originario cedente in quanto per le caratteristiche intrinseche le mascherine non potevano considerarsi DPI, ma al più ritenersi idonee alla limitazione della diffusione delle emissioni salivari.
L'opponente eccepiva, altresì:
- di essere un mero “consumatore” non avendo né commercializzato, né posto in vendita le mascherine, pagina 3 di 9 di aver agito quale privato cittadino e non quale titolare di farmacia;
- di aver presentato alla Camera di Commercio scritti difensivi chiedendo l'esonero da ogni forma di responsabilità in forza dell'art. 16, comma 2, D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020, norma derogatoria dettata dall'eccezionale stato di emergenza, cui seguiva il rigetto delle argomentazioni difensive e la notifica dell'atto opposto, con il quale veniva disposta la confisca della merce sequestrata, nonostante il ricorrente ne avesse chiesto il dissequestro con gli scritti difensivi;
- che stante l'emergenza in corso e la vigenza della disciplina derogatoria ut supra menzionata, la mancanza del marcio CE doveva considerarsi consentita senza alcun limite;
- i verbalizzanti hanno proceduto alle contestazioni elevate omettendo di considerare che le mascherine non sono state vendute ma offerte con spirito di altruismo, a livello personale e non quale titolare di farmacia, a chi ne aveva bisogno e ne aveva fatto richiesta, e che ad ogni modo le stesse erano idonee ad impedire l'emissione nell'aria delle particelle salivari.
L'opponente contestava, infine, la determinazione della sanzione ingiunta di cui chiedeva la rideterminazione nel minimo edittale, oltreché l'illegittimità delle spese di notifica sostenute e pretese dall'opposta con l'atto opposto, quest'ultimo notificato a mezzo pec.
Tanto premesso, l'opponente concludeva chiedendo dichiararsi, in via preliminare, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, l'annullamento dell'atto opposto, stante l'illegittimità della contestata ingiunzione;
in via subordinata, la rideterminazione della sanzione irrogata nel minimo edittale;
in via istruttoria, chiedeva essere ammessa alla prova testimoniale sugli articolati indicati in seno all'opposizione.
La , costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione stante la Controparte_1 legittimità della contestata ingiunzione, previa dichiarazione di incompetenza del tribunale di Ragusa in favore del giudice di pace di Ragusa e di inammissibilità del ricorso, per essere stato presentato oltre il termine di 30 giorni dalla notifica dell'atto opposto;
chiedeva, infine, di essere ammesso alla prova contraria con i testi indicati dall'opponente sull'unico articolato indicato in comparsa, ed altresì
l'esibizione degli scontrini da cui si evincevano battute le mascherine cedute gratuitamente con corrispettivo zero.
Con ordinanza del 9/2/2021, il giudice istruttore rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ammetteva la prova per testi articolata dall'opponente.
Escussi i testi e e, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa Testimone_2 Tes_1 veniva rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna, all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, veniva pronunciata la presente sentenza.
Motivi della decisione pagina 4 di 9 L'opposizione non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va affermata la competenza del tribunale di Ragusa, trattandosi di violazione punita nel massimo con la sanzione amministrativa pecuniaria di oltre 25.000,00 euro (v. artt. 11-12 d.lgs.
206/2005 e 6, co. 5, lett. a, d.lgs. 150/2011).
Inoltre, per quanto concerne l'eccezione di tardività del ricorso per proposizione dello stesso oltre il termine di 30 giorni, deve accertarsi la tempestività del deposito, avvenuto in data 19/6/2020 (il trentesimo giorno spirava il 20/6/2020, considerato che l'ordinanza è del 21/5/2020).
Ciò premesso, in punto di diritto, occorre precisare che la norma violata, alla base dell'ordinanza ingiunzione, rubricata “[d]ivieti di commercializzazione”, stabilisce testualmente che “[è] vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo”. Sono quindi richiamate le seguenti disposizioni di legge:
- l'art. 6 rubricato “[c]ontenuto minimo delle informazioni” il quale dispone che “[i] prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni
e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto”;
- l'art. 7 che disciplina le modalità di segnalazione delle informazioni, prevedendo all'uopo che “[i]e indicazioni di cui all'articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore”;
- l'art. 9, il quale sancisce che “[t]utte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana”.
Orbene, parte opponente sostiene che la cessione, asseritamente di natura gratuita, delle mascherine, pacificamente rinvenute nella farmacia e all'interno della propria autovettura e dell'abitazione, tutte Co senza indicazione sulla caratteristica del prodotto e del marchio è stata dettata dallo stato di necessità connesso alla straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19 e che, nel caso di specie, nessuna contestazione poteva essergli mossa dall'opposta stante la mancata commercializzazione/vendita delle stesse, dovendo egli stesso essere considerato un mero “consumatore”, anche in forza della disposizione derogatoria di cui all'art. 16 del d.l. n. 18/2020 secondo la quale “
1.Per contenere il diffondersi del virus pagina 5 di 9 COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale(DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. 2. Ai fini del comma
1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio”.
Questa difesa, tuttavia, non è fondata.
In primo luogo, la qualifica imprenditoriale dello stesso, titolare della farmacia e non dipendente della stessa, la presenza di alcune mascherine anche all'interno della farmacia, la confessione circa l'intervenuta cessione di una parte di esse, ancorché asseritamente a titolo gratuito, unitamente all'emissione di fattura commerciale nei confronti della società PA
(n. 91/E del 16/3/2020), e non un semplice scontrino fiscale e, infine, il
[...] riferimento in fattura dell'esistenza di documento di trasporto di accompagnamento (“D.d.T.num. 136 del 16/03/2020”), contrastano con l'asserita qualità di consumatore rivendicata da PA
, opponente in proprio e legale rappresentante della società (secondo la definizione di cui all'art.
[...]
3, co. 1, lett. a), d.lgs. 206/2005: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”), e offrono gravi indici, precisi e concordanti, circa l'acquisto da parte della farmacia delle mascherine e la destinazione delle stesse alla circolazione giuridica nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale esercitata.
A ciò si aggiunga che il giorno dopo l'acquisto, il 17/3/2020, giorno dell'accertamento della Guardia di
Finanza, alcuni pezzi risultavano “già ceduti”, anche se, a detta dello stesso, “a titolo gratuito, ai propri parenti/familiari”.
Nel verbale di accertamento e contestazione del 17/3/2020 si legge testualmente “ […] si rileva che gli stessi erano contenuti in n. 2 scatole aperte (dalle quali erano stati prelevati alcuni pezzi), oltre che alcuni contenuti in sacchetti non sigillati e privi di indicazioni sulle qualità del prodotto … i militari procedevano alla analitica catalogazione della merce in argomento: n. 92 mascherine Cod. L01 Facciale
Filtrante 2100, rinvenute con le modalità sopra descritte. Atteso che lo stesso ha dichiarato di averne comperate n. 200 e che oltre quelle rinvenute, circa 50 sono state restituite, ne deriva che n. 58 sono
pagina 6 di 9 risultate cedute, secondo quanto asserito dalla parte, a titolo gratuito, in violazione delle norme richiamate ai fini della sicurezza dei prodotti”.
Orbene, già di per sé, la cessione di mascherine, quand'anche a titolo gratuito, da parte di una farmacia, nell'ambito della sua organizzazione, non costituisce un atto estraneo alla sua attività commerciale, anche dal punto di vista della ratio di tutela dei consumatori che con tale attività imprenditoriale entrano in contatto, atteso che tale comportamento conferma la presenza della farmacia su quel mercato all'epoca, come ricordato dall'opponente, caratterizzato da penuria di dispositivi di sicurezza, offre visibilità e fidelizza attuali o potenziali clienti, anche tra amici e parenti.
Nel caso di specie, la cessione delle mascherine è pacificamente avvenuta violando le prescrizioni volte alla sicurezza dei consumatori cessionari, essendo nel caso di specie prive delle istruzioni ed informazioni previste dagli art. 6, 7 e 9 del d.lgs. n. 2062/005.
In materia di sicurezza ed etichettatura delle merci, il dettagliante che immette sul mercato prodotti privi delle informazioni prescritte è sanzionabile, alla stregua di un'interpretazione sistematica della relativa disciplina, per la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 206 del 2005, senza che possa invocare la propria buona fede per aver acquistato i prodotti da rivenditori autorizzati o grossisti, trattandosi di errore di diritto non scusabile, stante la semplicità degli adempimenti richiesti, basati su una conoscenza minima e necessaria della legislazione nazionale ed europea, tanto più che il suo operato si colloca nella fase in cui è maggiore l'esigenza di tutelare la libera autodeterminazione del consumatore (Cass. 18171/2016). Per prodotto si intende, infatti, “qualsiasi prodotto destinato al consumatore […] fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale […]” (art. 3, co. 1, lett. e, d.lgs. 205/2006).
Peraltro, nel caso di specie, l'asserita gratuita della circolazione secondaria delle mascherine non rinvenute, che sarebbero state cedute solo a parenti e familiari, non è nemmeno stata corroborata dalle prove assunte, non essendo stati articolati specifici mezzi di prova sul punto.
Di conseguenza, le testimonianze assunte non sono in grado di contrastare l'accertamento della violazione contestata.
Non può, a tal fine, esser valorizzata, per inammissibilità e irrilevanza, la dichiarazione di Testimone_2
su informazioni de relato provenienti dallo stesso legale rappresentante della farmacia e
[...] personalmente parte del giudizio (quindi, in ultima analisi, dichiarazioni di parte), secondo cui lo stesso le avrebbe riferito che tali mascherine non erano dirette alla “vendita” (sull'irrilevanza che la circolazione avvenga tramite contratto di compravendita o a titolo gratuito ci si riporta a quanto sopra chiarito).
Inoltre, tale teste ha potuto riferire solo delle mascherine di cui la stessa era a conoscenza, avendo ammesso che “non vidi tutte le mascherine”, circostanza coerente con la confessione dello stesso Pt_1
pagina 7 di 9 il quale aveva dichiarato di averle fatte circolare, in virtù dell'acquisto operato tramite la PA farmacia (v. fatturazione), tra i suoi parenti e familiari (p. 2).
Quanto alle dichiarazioni di , le stesse risultano inattendibili, in quanto, anche a voler ritenere Tes_1 superabile il legame soggettivo di 13 anni che la legava come dipendente alla società opponente, le stesse risultano oggettivamente incompatibili con quanto lo stesso ha confessato il giorno PA
17/3/2020 ai militari della Guardia di Finanza: la teste ha infatti sostenuto che la “fornitura era destinata ai dipendenti della farmacia” e che solo “qualcuna la portammo a casa noi dipendenti per uso personale”; e tuttavia, è lo stesso ad aver ammesso che almeno 1/4 dell'intera partita PA di 200 mascherine è stata dallo stesso ceduta a parenti e familiari (“58 pezzi circa”); un'ulteriore incongruenza tra tali dichiarazioni e il materiale probatorio acquisito è infine l'ubicazione di quasi 1/2 delle restanti mascherine (“43 pezzi erano riposti all'interno della propria autovettura mentre ulteriori
44 erano detenuti presso la propria abitazione”, di;
PA
Di conseguenza, deve esser confermata la sanzione irrogata.
Per quanto concerne la eccepita eccessività della sanzione amministrativa irrogata con l'atto opposto e la richiesta di riduzione della stessa al minimo edittale, occorre rilevare che l'importo ingiunto dall'opposta è stato correttamente quantificato e ciò in quanto l'art. 12 d. lgs. n. 206/2005 espressamente stabilisce che “ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro”, sicché la sanzione irrogata è quasi aderente al minimo edittale, un venticinquesimo del massimo edittale, è emessa all'esito di un accertamento in diversi luoghi (farmacia, autovettura e abitazione) e all'esito di un'ulteriore attività interlocutoria a fronte delle osservazioni di parte opponente.
Anche le spese di notifica e d'ufficio, lungi dal rappresentare una voce eccessiva, appaiono congrue e coerenti con l'attività istruttoria e notificatoria espletata.
In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di PA
e E in solido tra loro, data la
[...] PA PA comunanza della condotta contestata. Considerato il valore della domanda (euro 1.064,00), visti i parametri di cui al d.m. 55/2014, tabella 3 in ragione del rito, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano euro 641,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: pagina 8 di 9 • rigetta l'opposizione proposta da e PA PA contro e nei confronti
[...] Controparte_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 2020/155;
• condanna, altresì, e PA PA in solido tra loro, a rimborsare a
[...] Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in euro 641,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella
[...] misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 4/02/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
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