Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/01/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 5516/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord – II Sezione Civile in persona del giudice unico onorario Dott.ssa Carmela Esposito pronunzia la presente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 5516 dell'anno 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili vertente tra
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Napoli alla
Via Toledo n. 156 presso lo studio dell'Avv. Turturiello Sergio, C.F. , che C.F._2
la rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente e
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._3
02.07.1954 e residente in Casapesenna (CE) alla via Dante Alighieri, elettivamente domiciliata in Sessa Aurunca (CE) alla Via Seggetiello n. 20, presso lo Studio dell'Avv. Gianluca Sasso,
C.F. , che la rappresenta e difende come da procura in atti C.F._4
- resistente
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 281decies c.p.c., l'avvocato agiva per il Parte_1
riconoscimento dei compensi professionali maturati nei confronti di titolare CP_1 della omonima ditta individuale, per l'attività professionale svolta in nome, per conto ed a favore di quest'ultima, chiedendo le venisse riconosciuto “l'importo di Euro 99.749,55, oltre iva e cpa
a titolo di onorari e/o competenze professionali maturate per l'attività svolta innanzi al TAR
Lazio -Roma ed al Consiglio di Stato”.
della omonima ditta individuale con codice con sede in Cancello ed Arnone (CE), per P.IVA_1
l'annullamento dell'ordine di abbattimento di capi bufalini dell'azienda, notificato in data
28.09.2020; che tale giudizio presentava particolare urgenza, atteso che l'abbattimento per legge deve avvenire entro 15 gg dalla notifica dell'ordine; che, pertanto, la ricorrente riusciva a redigere ricorso, notificarlo al Ministero della Salute, alla Regione Campania, all'Istituto
e all' e depositarlo al TAR Lazio-Roma il Controparte_2 CP_3
3.10.2020, ottenendo immediatamente decreto cautelare di sospensione degli abbattimenti;
che in data 27.10.2020 l'avv. , si recava a Roma per celebrare l'udienza in camera di Parte_1
consiglio; che, con tale ricorso venivano impugnati, non solo gli ordini di abbattimento, ma altresì le normative regionali e nazionali regolanti la materia, per violazione dei regolamenti delle direttive e delle decisioni europee, per la qual cosa veniva richiesto anche rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia Europea e venivano già individuate le violazioni della CEDU, ponendo le basi per il ricorso innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo in caso di esito negativo dei giudizi davanti alle giurisdizioni nazionali;
che l' CP_3 impugnava innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza sospensiva n. 6736 del TAR emessa in data
20.10.2020; che anche per tale giudizio di appello l'avv. , depositava memorie e Parte_1
documenti a fronte di oltre 200 pagine di atti e documenti di controparte depositati due giorni prima della camera di consiglio;
che anche il giudizio di appello, a seguito di camera di consiglio dell'11.2.2021, si concludeva con ordinanza n. 771 del 17.2.2021 che confermava la sospensione degli abbattimenti ottenuta dal TAR Lazio in favore della sig.ra che, nel frattempo, a CP_1
seguito del deposito innanzi al TAR di ulteriore documentazione da parte delle controparti, si rendeva necessario depositare, in data 13.11.2020, ricorso per motivi aggiunti;
che, a seguito di
Cont ispezione dei funzionari dell' presso l'allevamento, si rendeva necessario redigere, notificare e depositare in data 20.12.2020 ulteriore ricorso per motivi aggiunti;
che l'udienza di merito del giudizio innanzi al TAR veniva fissata per il 16.2.2021; che il TAR Roma pronunciava sentenza n. 2720 del 4.3.2021 di rigetto dei ricorsi fondandosi esclusivamente sull'orientamento del TAR Napoli in materia e, pertanto, onde scongiurare gli abbattimenti da eseguirsi entro i successivi 15 gg, il giorno del 5.3.2021 veniva notificato e depositato, l'appello innanzi al Consiglio di Stato con istanza di misure cautelari monocratiche e collegiali;
che il
Consiglio di Stato concedeva decreto cautelare n. 1104 del 6.3.2021 di sospensione della sentenza e degli abbattimenti, regolarmente notificato alle controparti, sebbene poi rigettasse l'istanza cautelare a seguito della camera di consiglio del 30.3.2021 con ordinanza collegiale n.
1752 del 31.3.2021; che, in ogni caso, nonostante la conferma del rigetto del TAR, la sig.ra
2 beneficiava del blocco della procedura di abbattimento evitando l'abbattimento di tutti i CP_1 restanti capi dell'allevamento benché sani;
ciò, difatti, avrebbe comportato la chiusura dell'allevamento stesso, costringendo alla complicatissima e costosissima procedura di risanamento e ripopolamento, con enormi difficoltà di positiva conclusione in ragione del cluster di allevamenti infetti;
che la ricorrente di volta in volta informava con email del compenso dovuto per ciascuno dei cinque giudizi, sino all'invio in data 22.4.2021 di una email riepilogativa dei compensi versati, pari ad € 4.000,00, e di quelli ancora da versare alla quella data, pari ad €
9.000,00 + € 360,00 per c.p.a., rendendosi disponibile anche al rateizzo con email del 7.5.2021; che, stante il mancato riscontro non solo alle email, ma anche ai messaggi whatsapp, ai quali veniva sistematicamente risposto che il pagamento sarebbe stato effettuato in pochi giorni, la ricorrente, con pec del 13.5.2021 inviava formale costituzione in mora, avvisando che in mancanza di pagamento e di conseguente inadempimento dell'accordo, si sarebbe provveduto al recupero degli importi secondo le tariffe di legge e a tal fine venivano allegate le notule dei 5 giudizi innanzi al TAR Lazio ed al Consiglio di Stato per un importo pari ad € 103.749,55, oltre cpa e a detrarre € 4.000,00 già versati;
che, con pec del 28.5.2021, essendo decorso invano l'ultimo termine di 7 gg per il pagamento, la ricorrente rinunciava ai mandati conferiti e confermava la richiesta di compensi secondo le tariffe di legge allegate alla precedente pec del
28.5.2021; che, stante il protrarsi dell'inadempimento, la ricorrente inviava pec del 5.11.2021 di invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 con allegate parcelle dovute secondo parametri di legge;
che a seguito di tale invito, il sig. , figlio della CP_4
resistente, chiedeva un appuntamento in studio, in data 9.11.2021, e veniva raggiunto un accordo bonario secondo cui la somma a titolo transattivo di € 10.000,00 avrebbe dovuto essere versata entro il giorno 5 di ogni mese sino al soddisfo;
che i successivi pagamenti sono avvenuti in data
11.11.2021, 7.12.2021, 21.12.2021, 19.1.2022 per un importo pari ad € 2.300,00, per poi interrompersi;
che si rendeva necessaria ulteriore pec di costituzione in mora del 2.7.2022 con la quale veniva richiesto nuovamente l'importo di € 99.749,55 che, detratti gli ulteriori acconti versati, era pari ad € 97.449,55, oltre oneri di legge ed interessi legali nonché interessi moratori calcolati all'8% BCE per i compensi professionali;
che con messaggio whatsapp del 22.6.2022 il sig. rassicurava per il pagamento, rassicurazione reiterata a seguito di ulteriore sollecito CP_4
del 27 giugno;
che, in data 29.9.2022, veniva inviata email con gli importi versati, quelli da versare per le ulteriori attività (allegando anche le parcelle dovute secondo tariffe ministeriali) e si quantificava la somma dovuta in € 20.000,00, a titolo di nuovo accordo transattivo, omnicomprensivo anche delle ulteriori attività per il recupero degli indennizzi nonché degli interessi legali e moratori;
che in data 5.10.2022 veniva effettuato bonifico per l'importo di €
3 2.500,00; che in data 17.11.2022 veniva inviata pec di costituzione in mora per il saldo dei compensi dovuti, ancora una volta avvertendo che il mancato pagamento avrebbe comportato il recupero dei compensi secondo le tariffe ministeriali già inviate.
Costituitasi in giudizio la sig.ra eccepiva l'inammissibilità ed improcedibilità della CP_1
domanda introduttiva del giudizio, considerato che la stessa era stata introdotta ex art. . 14
D.Lgs. 150/2011 in relazione all'art. 28 della legge n. 794/1942, atteso che “i compensi di cui la ricorrente chiede il pagamento con il suddetto procedimento sono riferibili ad opera di patrocinio resa in giudizi amministrativi o in via stragiudiziale, o comunque risultante da atti di transazione”; eccepiva, ancora, l'infondatezza della domanda e chiedeva, in via gradata e subordinata, accertarsi che i compensi dovuti alla ricorrente dovevano quantomeno essere ridotti alla somma originariamente richiesta di €. 9.000, al netto dei pagamenti già eseguiti, o quella diversa maggiore e/o minore somma ritenuta di giustizia in applicazione dell'art. 4 e 28 del D.M.
55/2014 e s.m.i., con spese compensate.
La causa petendi della pretesa della ricorrente si fonda sull'aver svolto attività professionale in favore della sig.ra , titolare della omonima ditta innanzi al Tar Lazio – Roma ed CP_1
al Consiglio di Stato, come sopra precisata e come, altresì, risultante dalla documentazione depositata in atti.
Va ribadito, in merito alle contestazioni sul rito sollevate da parte resistente circa la proposizione del ricorso nelle forme di cui all'artt. 28 e ss. della L. 794/1942 per crediti professionali maturati dalla ricorrente per giudizi in materia amministrativa, quanto già rilevato dal Tribunale con ordinanza del 13.06.2024. Difatti, atteso che l'art. 14 del D. Lgs. n. 150/2011 prevede che il procedimento sommario speciale ivi dettato si applichi alle sole controversie di cui all'art. 28 della legge n. 794/1942, che attiene ai soli compensi per prestazioni giudiziali in materia civile e che la Suprema Corte con orientamento ormai consolidato ritiene che “La speciale procedura camerale prevista dalla legge 13 giugno 1942, n. 794 per la liquidazione delle competenze di avvocato e procuratore si riferisce esclusivamente ai compensi in materia giudiziale civile, e non può, pertanto, trovare applicazione nel caso di prestazioni rese dal legale dinanzi al giudice amministrativo, caso nel quale la liquidazione deve seguire le forme ordinarie previste dal codice di procedura civile, sicché il provvedimento conclusivo del procedimento, anche se adottato in forma di ordinanza, costituisce a tutti gli effetti una sentenza che, come tale, è soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione (ossia, propriamente, all'appello) (Cfr.: Cass. Civ.,
Sez. 2, Sentenza n. 14394 del 29/07/2004); principio ribadito anche nella più recente sentenza resa a Sezioni Unite n. 25938/2018 con la quale la Suprema Corte ha avuto modo di statuire che l'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, norma sulla competenza e non sulla giurisdizione, è relativa
4 alle sole attività professionali svolte nel processo civile, con esclusione di quello penale, amministrativo o davanti ai giudici speciali.
Nella richiamata ordinanza, è stato rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 150/2011 le controversie di cui all'art. 28 della L. 13.06.1942 n. 794, come modificato dall'art. 15 co 3 lett.
e) n. 1) del D.L.vo 10.10.2022 n. 149 a decorrere dal 28.02.2023, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, di cui all'art. 281 decies c.p.c. applicabile “Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa”, come il giudizio de qua, pertanto, ritenuto che le difese delle parti non richiedevano un'istruzione complessa, il Tribunale non disponeva la conversione del rito da semplificato di cognizione ex art. 281 decies c.p.c. a ordinario, e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Passando al merito, deve richiamarsi il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 2001 che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, hanno statuito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (e salvo il limite derivante dall' inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento (Cfr.: S.U, Sentenza n.
13533 del 30/10/2001), ricordando, altresì, che tale onere probatorio non viene attenuato dalla contumacia della controparte, la quale non introduce deroghe al principio dell'onere della prova,
5 non consentendo pertanto di ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti ma non provati dall'attore (Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 10947 del 11/07/2003).
Orbene, il creditore avvocata ha allegato la fonte negoziale del diritto di credito e le Parte_1
altre circostanze fattuali e documentali fondanti la pretesa creditoria, producendo la relativa documentazione e così dimostrando di aver svolto l'attività prospettata.
Il diritto al compenso scaturisce dal contratto di mandato professionale, non soggetto a vincoli di forma (Cfr.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021, Rv. 660993) e dall'effettivo svolgimento della prestazione professionale, non oggetto, nel caso di specie, ad alcuna contestazione delle parti.
Infatti, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale, sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 23893 del
23/11/2016, Rv. 642193).
Pertanto, la domanda di pagamento dei compensi professionali nei confronti della resistente può essere accolta.
Quest'ultima nulla ha dedotto in relazione alla estinzione dell'altrui pretesa, e va, altresì, precisato che tra le parti non è mai stato formalizzato, né sottoscritto dagli interessati, alcun accordo transattivo, trattandosi, nel caso di specie di mere trattative di bonario componimento, svoltesi a mezzo mail e messaggi whatsapp, tra l'altro pacificamente disattese dalla resistente.
Passando alla determinazione del quantum, con riferimento alla liquidazione dei compensi professionali, e considerato che tale attività professionale si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del D.M. del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37, consegue che devono trovare applicazione i criteri ed i parametri previsti da quest'ultimo decreto.
In merito ai criteri di determinazione del compenso, l'art. 2233 c. c. fornisce una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso alla convenzione intervenuta fra le parti, prevedendo che, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, si faccia riferimento alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass., Sez. L, Sentenza n. 1900 del 25/01/2017, Rv. 642785; Cass., Sez. 2, Ordinanza n.
14293 del 04/06/2018, Rv. 648839), il quale dovrà far riferimento ai parametri stabiliti con
Decreto ministeriale.
Sulla stessa linea l'art. 13 co 6 Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il quale dispone che “I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o
6 successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n.55 del 2014, come novellato dal D.M. n. 37 del 2018, nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda;
si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.
Orbene, la professionista ha richiesto le competenze in applicazione dei parametri massimi e medi dello scaglione riferito ai giudizi di valore indeterminato complessità alta.
Pertanto, nel rispetto dei criteri di determinazione dei compensi previsti dalla disciplina richiamata, e valutando, peraltro, l'attività concretamente prestata dalla professionista, il compenso va liquidato in riferimento ai parametri medi richiamati dall'art. 4 del D.M. 55/2014 per i giudizi di complessità media.
Pertanto, in considerazione del pregio dell'opera, dei risultati conseguiti e del valore delle diverse domande, vanno riconosciuti alla professionista i seguenti importi calcolati, appunto sul valore medio dello scaglione di riferimento (giudizi di valore indeterminato complessità media):
€ 12.311,00 per il ricorso introduttivo innanzi al Tar Lazio -Roma; € 20.172,00 per i due ricorsi per motivi aggiunti depositati innanzi al Tar Lazio – Roma;
€ 11.899,00 per la costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato;
€ 11.899,00 per l'appello proposto innanzi al
Consiglio di Stato;
per complessivi € 56.281,00, detratti €. 6.300,00 ricevuti in acconto, quindi €
49.981,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.a.
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, in assenza di nota spese di parte, secondo il valore della domanda ed i valori (medi per la fase di studio ed introduttiva e minimi per la fase istruttoria e decisionale) di cui al D.M. 10.03.2014 n.
55, come novellato dal D.M. 13.08.2022, n. 147, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Esposito, definitivamente provvedendo sulla domanda proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- Accoglie la domanda e per l'effetto, condanna al pagamento nei confronti CP_1 dell'Avv. della somma di € 49.981,00 per compensi professionali oltre Parte_1
rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
7 - Condanna la resistente al pagamento, nei confronti della parte ricorrente Avv. Parte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 411,50 per esborsi ed € 5.261,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.a. se dovute come per legge.
Così deciso in VE, 28/01/2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Carmela Esposito
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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