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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 06/11/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 351/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30/03/2024, da
(C.F. ), nata in [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata in atti, dall'avv. Valeria Maria Gabbani (C.F. PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Verbania, Viale Azari n. 80, presso Email_1
e nello studio del suo difensore ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/01/1977, residente in [...], P.zza F.lli Di Dio, 23, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Pipicelli (C.F. PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliato in Verbania (VB), al C.so Mameli, n. 47, Email_2 presso e nello studio del suo difensore resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti condizioni congiunte volte alla definizione congiunta del procedimento di separazione in epigrafe indicato:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- affidare i tre figli minori in via super-esclusiva alla madre, con residenza abituale presso quest'ultima e con facoltà per la stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione dei minori;
- assegnare alla madre la casa coniugale, sita in AV (VB) in via dei Pescatori nr. 18;
- disporre che la valutazione dei presupposti in ordine ad eventuali richieste di incontri protetti padre/figli sia lasciata ai servizi sociali che, se del caso, determineranno modalità e tempi;
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Signora Parte_1
la somma di Euro 450 (quattrocentocinquanta/00 – Euro 150 per ciascun figlio) a titolo di
[...] concorso nel mantenimento dei figli minori , e e ciò sino al raggiungimento Per_1 Per_2 Per_3 dell'indipendenza economica di questi ultimi a prescindere dal conseguimento della maggiore età degli stessi, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga integralmente percepito dalla
Signora quale genitore affidatario della prole;
Parte_1
- porre a carico del padre la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie in genere, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Contr Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e Verbania;
- le parti concordano che l'autovettura Wolkswagen Golf tg EB308WE (attualmente intestata ad entrambi i coniugi) divenga di esclusiva proprietà della Signora la quale si farà Parte_1 carico del relativo passaggio di proprietà. Il Signor sin da ora si impegna a compiere tutti Pt_2 gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso.
- Il signor si obbliga a trasferire con atto notarile alla signora Controparte_1 Parte_1 la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) della casa coniugale - già di
[...] proprietà della signora per la restante quota indivisa di 1/2 (un mezzo) sito nel Parte_1 comune di AV TO (VB) alla via Pescatori n. 18 così catastalmente identificato:
A) - porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato "
[...]
", e precisamente: Controparte_3
- appartamento al piano terra composto da corridoio d'ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, balcone e piccolo ripostiglio posto nel sottoscala sul pianerottolo comune, con annessa cantina al piano seminterrato, distinti nella numerazione interna rispettivamente con la lettera "d" l'appartamento, il numero 14 (quattordici) il piccolo ripostiglio nel sottoscala e con il numero 12
(dodici) la cantina;
- pertinenziale autorimessa al piano seminterrato di circa mq. 12 (dodici) distinta nella numerazione interna con il numero 10 (dieci).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
* foglio 1, mappale 667, subalterno 41, via Pescatori n. 18, P. T, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. tot. 93 mq., sup. cat. escluse aree scoperte 90 mq., rc Euro 383,47 (l'appartamento con ripostiglio e cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 42, via Pescatori n. 18, P. S1, cat. C/2, cl. 1, mq. 3, sup. cat. 5 mq, rc Euro 4,34 (la cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 22, corso Sempione n.154, P. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 12, sup. cat.
12 mq, rc Euro 41,52 (l'autorimessa).
Confini:
- dell'appartamento: vano scala comune, appartamento distinto con la lettera "c" e cortile comune sui restanti lati;
- del ripostiglio nel sottoscala: vano scala comune e appartamento distinto con la lettera "c" sui restanti lati;
- della cantina: cortile comune, cantina distinta con il numero 13, autorimessa distinta con il numero
9 e autorimessa distinta con il numero 8;
- dell'autorimessa: cortile comune, autorimessa distinta con il numero 11, terrapieno e autorimessa distinta con il numero 9,
il tutto salvo errori e come in fatto.
B) - Piccolo appezzamento di terreno (orto), attiguo alle porzioni immobiliari di cui alla superiore descrizione, della superficie catastale di metri quadrati 30 (trenta).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Terreni del detto Comune come segue:
* foglio 9, mappale 428, prato, cl. 1, are 00.30, RD euro 0,12, RA euro 0,13.
Confini: mappali 415, 427, 542, 50 tutti del foglio 9 di Catasto Terreni e mappale 888 del foglio 8 di
Catasto Terreni, salvo errori e come in fatto. La signora quale corrispettivo di tale cessione si obbliga ad accollarsi la quota Parte_1 di spettanza del signor del debito residuo nascente dal contratto di mutuo Controparte_1 stipulato dai signori e con Banca Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 con atto a rogito Notaio di AV TO in data 22 marzo 2023, Rep.n. Persona_4
2200/1693.
L'accordo patrimoniale di cui sopra viene espressamente stipulato dai signori Controparte_1
e nella gestione e risoluzione della crisi coniugale ed è elemento all'uopo Parte_1 funzionale e indispensabile.
Il detto atto notarile di trasferimento immobiliare avverrà in esecuzione degli accordi nell'ambito della presente separazione dei coniugi e pertanto si richiederà l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21 luglio 2012. Esenzione di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale).
Le competenze e spese notarili ogni quant'altra connessa al trasferimento rimane ad esclusivo carico della moglie.
Le parti - personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale irrevocabile
- si impegnano alla stipula dell'atto notarile entro 45 giorni dalla pronuncia di sentenza di separazione.
Tale cessione è posta a regolazione dei rapporti patrimoniali ad oggi pendenti e maturati
(esclusivamente) tra i coniugi (fermo ogni altro diritto risarcitorio in capo ai figli minori per i fatti di cui alla sentenza 84/25 emessa il 25.3.2025 dal GIP presso il Tribunale di Verbania).
A fronte di tali trasferimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente più a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
La Signora si impegna altresì alla remissione della querela presentata in data 20/05/2024 Pt_1
- e successiva integrazione del 6/12/2024 – avanti la Stazione dei Carabinieri di AV TO
(VB), con rinuncia ad ogni pretesa civilistica per i fatti per i quali detta querela è stata proposta ed il Signor dichiara sin d'ora di accettare la remissione di querela. Controparte_1
Spese legali compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 30/03/2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 28.08.2006, nel comune di Koplik (Albania), che il matrimonio Controparte_1 era stato trascritto presso il Comune di AV TO (VB) nel Registro degli Atti dello Stato
Civile degli Atti di Matrimonio al n. 25 parte II serie B - anno 2020, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito evidenziando come dall'unione coniugale fossero nati i figli nata il [...] in [...], nato il [...] in [...] Persona_5 Persona_6
e , nata il [...] in [...], come negli ultimi anni la convivenza fosse divenuta Parte_3 intollerabile ed il rapporto coniugale si fosse inesorabilmente compromesso a causa dell'abuso di alcool da parte del marito e dell'atteggiamento umiliante, verbalmente violento e a volte anche fisicamente aggressivo dal medesimo posto in essere nei confronti di essa ricorrente e dei figli, circostanza che aveva, peraltro, condotto all'apertura a carico del medesimo di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
nell'atto introduttivo è stato evidenziato, inoltre, che la ricorrente, a causa delle imposizioni del marito, aveva da sempre avuto le possibilità lavorative compromesse, dovendo impiegare le proprie forze ed energie nella cura della casa e dei figli, che la stessa attualmente svolgeva attività di lavoro dipendente part-time per il complessivo importo annuo di circa € 8.500,00; la medesima risultava comproprietaria al 50%, insieme al marito, dell'unità immobiliare sita in AV TO (VB) Via Via Dei Pescatori, n. 18, dove la stessa viveva insieme ai figli, immobile gravato da mutuo con rate di importo pari ad € 460,00 mensili.
Tanto premesso chiedeva la ricorrente, preliminarmente, un provvedimento inaudita altera parte di affidamento esclusivo a sè dei figli, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un contributo al mantenimento dei stessi nella complessiva somma di € 750,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento del diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
chiedeva, in conclusione, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare e della autovettura Volkswagen in uso e piena proprietà
a sè, l'affidamento superesclusivo dei figli in suo favore, l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo al mantenimento dei figli mensile di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale di €
750,00, l'intero importo delle spese straordinarie per i figli a carico del padre, disponendo che l'Assegno Unico per i figli venisse da lei interamente percepito dalla madre.
In data 8.7.2024 si costituiva , contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 ricorrente, e, concordando sulla domanda di separazione, chiedeva dichiararsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza a fini anagrafici presso la madre stabilendo le modalità di visita da parte del padre non collocatario, prevedendo, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minorenni, la somma mensile di €
450,00, la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive da concordarsi, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e rigettare ogni altra domanda svolta CP_5 da controparte, con vittoria di spese e compensi della presente procedura.
Con ordinanza datata 24.1.2025 venivano i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori:
“affida i figli minori in via superesclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale con mobili ed arredi, con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali;
dispone la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale territorialmente competente al quale spetterà valutare se vi siano i presupposti per gli incontri protetti tra padre e figli e, se del caso, determinare le modalità e i tempi;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 600,00 mensili (euro
200,00 per figlio), annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”
All'udienza del 29 ottobre 2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato e la causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che le parti concordano che l'autovettura Wolkswagen Golf tg EB308WE (attualmente intestata ad entrambi i coniugi) divenga di esclusiva proprietà di la quale si farà Parte_1 carico del relativo passaggio di proprietà; il resistente sin da ora si impegna a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso.
Va dato atto, altrettanto, che si obbliga a trasferire con atto notarile a Controparte_1 la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) della casa Parte_1 coniugale - già di proprietà della signora per la restante quota indivisa di 1/2 Parte_1 (un mezzo) sito nel comune di AV TO (VB) alla via Pescatori n. 18 così catastalmente identificato:
A) - porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato "
[...]
", e precisamente: Controparte_3
- appartamento al piano terra composto da corridoio d'ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, balcone e piccolo ripostiglio posto nel sottoscala sul pianerottolo comune, con annessa cantina al piano seminterrato, distinti nella numerazione interna rispettivamente con la lettera "d"
l'appartamento, il numero 14 (quattordici) il piccolo ripostiglio nel sottoscala e con il numero 12
(dodici) la cantina;
- pertinenziale autorimessa al piano seminterrato di circa mq. 12 (dodici) distinta nella numerazione interna con il numero 10 (dieci).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
* foglio 1, mappale 667, subalterno 41, via Pescatori n. 18, P. T, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. tot.
93 mq., sup. cat. escluse aree scoperte 90 mq., rc Euro 383,47 (l'appartamento con ripostiglio e cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 42, via Pescatori n. 18, P. S1, cat. C/2, cl. 1, mq. 3, sup. cat. 5 mq, rc Euro 4,34 (la cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 22, corso Sempione n.154, P. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 12, sup. cat.
12 mq, rc Euro 41,52 (l'autorimessa).
Confini:
- dell'appartamento: vano scala comune, appartamento distinto con la lettera "c" e cortile comune sui restanti lati;
- del ripostiglio nel sottoscala: vano scala comune e appartamento distinto con la lettera "c" sui restanti lati;
- della cantina: cortile comune, cantina distinta con il numero 13, autorimessa distinta con il numero
9 e autorimessa distinta con il numero 8;
- dell'autorimessa: cortile comune, autorimessa distinta con il numero 11, terrapieno e autorimessa distinta con il numero 9, il tutto salvo errori e come in fatto.
B) - Piccolo appezzamento di terreno (orto), attiguo alle porzioni immobiliari di cui alla superiore descrizione, della superficie catastale di metri quadrati 30 (trenta).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Terreni del detto Comune come segue:
* foglio 9, mappale 428, prato, cl. 1, are 00.30, RD euro 0,12, RA euro 0,13.
Confini: mappali 415, 427, 542, 50 tutti del foglio 9 di Catasto Terreni e mappale 888 del foglio 8 di
Catasto Terreni, salvo errori e come in fatto. quale corrispettivo di tale cessione si obbliga ad accollarsi la quota di spettanza Parte_1 di del debito residuo nascente dal contratto di mutuo stipulato dai signori Controparte_1
e con con atto a rogito Controparte_1 Parte_1 Controparte_6
Notaio di AV TO in data 22 marzo 2023, Rep.n. 2200/1693. Persona_4
L'accordo patrimoniale di cui sopra viene espressamente stipulato dai signori Controparte_1
e nella gestione e risoluzione della crisi coniugale ed è elemento all'uopo Parte_1 funzionale e indispensabile;
il detto atto notarile di trasferimento immobiliare avverrà in esecuzione degli accordi nell'ambito della presente separazione dei coniugi e pertanto si richiederà l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 luglio 2012. Esenzione di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale). Le competenze e spese notarili ogni quant'altra connessa al trasferimento rimane ad esclusivo carico della moglie. Le parti - personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale irrevocabile - si impegnano alla stipula dell'atto notarile entro 45 giorni dalla pronuncia di sentenza di separazione. Tale cessione è posta a regolazione dei rapporti patrimoniali ad oggi pendenti e maturati (esclusivamente) tra i coniugi (fermo ogni altro diritto risarcitorio in capo ai figli minori per i fatti di cui alla sentenza 84/25 emessa il 25.3.2025 dal GIP presso il Tribunale di
Verbania).
A fronte di tali trasferimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente più a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Va dato atto, infine, che la Signora si impegna altresì alla remissione della querela Pt_1 presentata in data 20/05/2024 - e successiva integrazione del 6/12/2024 – avanti la Stazione dei
Carabinieri di AV TO (VB), con rinuncia ad ogni pretesa civilistica per i fatti per i quali detta querela è stata proposta ed il Signor dichiara sin d'ora di accettare la Controparte_1 remissione di querela.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 28.08.2006, nel comune di Koplik (Albania), matrimonio trascritto presso il
Comune di AV TO (VB) nel Registro degli Atti dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio al n. 25 parte II serie B - anno 2020;
affida i tre figli minori in via super-esclusiva alla madre, con residenza abituale presso quest'ultima e con facoltà per la stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione dei minori;
assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale, sita in AV (VB) in via dei Pescatori nr. 18;
pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a la somma di Parte_1
Euro 450 (quattrocentocinquanta/00 – Euro 150 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 Per_2 Pt_4 economica di questi ultimi a prescindere dal conseguimento della maggiore età degli stessi, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone che l'assegno unico e universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1 quale genitore affidatario in via (super)esclusiva della prole;
[...]
pone a carico del padre la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal
S.S.N. e straordinarie in genere, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e CP_5
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 03/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Monica Barco Presidente – Rel.
Dr. Claudio Michelucci Giudice
Dr. Maria Cristina Persico Giudice acquisito il parere del PM ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 30/03/2024, da
(C.F. ), nata in [...] l'[...], e Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata, assistita e difesa, giusta procura rilasciata in atti, dall'avv. Valeria Maria Gabbani (C.F. PEC C.F._2
ed elettivamente domiciliata in Verbania, Viale Azari n. 80, presso Email_1
e nello studio del suo difensore ricorrente
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
19/01/1977, residente in [...], P.zza F.lli Di Dio, 23, rappresentato, assistito e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Gabriele Pipicelli (C.F. PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliato in Verbania (VB), al C.so Mameli, n. 47, Email_2 presso e nello studio del suo difensore resistente
Oggetto: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“l'Ill.mo Tribunale adito voglia accogliere le seguenti condizioni congiunte volte alla definizione congiunta del procedimento di separazione in epigrafe indicato:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi;
- affidare i tre figli minori in via super-esclusiva alla madre, con residenza abituale presso quest'ultima e con facoltà per la stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione dei minori;
- assegnare alla madre la casa coniugale, sita in AV (VB) in via dei Pescatori nr. 18;
- disporre che la valutazione dei presupposti in ordine ad eventuali richieste di incontri protetti padre/figli sia lasciata ai servizi sociali che, se del caso, determineranno modalità e tempi;
- porre a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato alla Signora Parte_1
la somma di Euro 450 (quattrocentocinquanta/00 – Euro 150 per ciascun figlio) a titolo di
[...] concorso nel mantenimento dei figli minori , e e ciò sino al raggiungimento Per_1 Per_2 Per_3 dell'indipendenza economica di questi ultimi a prescindere dal conseguimento della maggiore età degli stessi, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga integralmente percepito dalla
Signora quale genitore affidatario della prole;
Parte_1
- porre a carico del padre la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie in genere, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Contr Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e Verbania;
- le parti concordano che l'autovettura Wolkswagen Golf tg EB308WE (attualmente intestata ad entrambi i coniugi) divenga di esclusiva proprietà della Signora la quale si farà Parte_1 carico del relativo passaggio di proprietà. Il Signor sin da ora si impegna a compiere tutti Pt_2 gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso.
- Il signor si obbliga a trasferire con atto notarile alla signora Controparte_1 Parte_1 la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) della casa coniugale - già di
[...] proprietà della signora per la restante quota indivisa di 1/2 (un mezzo) sito nel Parte_1 comune di AV TO (VB) alla via Pescatori n. 18 così catastalmente identificato:
A) - porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato "
[...]
", e precisamente: Controparte_3
- appartamento al piano terra composto da corridoio d'ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, balcone e piccolo ripostiglio posto nel sottoscala sul pianerottolo comune, con annessa cantina al piano seminterrato, distinti nella numerazione interna rispettivamente con la lettera "d" l'appartamento, il numero 14 (quattordici) il piccolo ripostiglio nel sottoscala e con il numero 12
(dodici) la cantina;
- pertinenziale autorimessa al piano seminterrato di circa mq. 12 (dodici) distinta nella numerazione interna con il numero 10 (dieci).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
* foglio 1, mappale 667, subalterno 41, via Pescatori n. 18, P. T, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. tot. 93 mq., sup. cat. escluse aree scoperte 90 mq., rc Euro 383,47 (l'appartamento con ripostiglio e cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 42, via Pescatori n. 18, P. S1, cat. C/2, cl. 1, mq. 3, sup. cat. 5 mq, rc Euro 4,34 (la cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 22, corso Sempione n.154, P. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 12, sup. cat.
12 mq, rc Euro 41,52 (l'autorimessa).
Confini:
- dell'appartamento: vano scala comune, appartamento distinto con la lettera "c" e cortile comune sui restanti lati;
- del ripostiglio nel sottoscala: vano scala comune e appartamento distinto con la lettera "c" sui restanti lati;
- della cantina: cortile comune, cantina distinta con il numero 13, autorimessa distinta con il numero
9 e autorimessa distinta con il numero 8;
- dell'autorimessa: cortile comune, autorimessa distinta con il numero 11, terrapieno e autorimessa distinta con il numero 9,
il tutto salvo errori e come in fatto.
B) - Piccolo appezzamento di terreno (orto), attiguo alle porzioni immobiliari di cui alla superiore descrizione, della superficie catastale di metri quadrati 30 (trenta).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Terreni del detto Comune come segue:
* foglio 9, mappale 428, prato, cl. 1, are 00.30, RD euro 0,12, RA euro 0,13.
Confini: mappali 415, 427, 542, 50 tutti del foglio 9 di Catasto Terreni e mappale 888 del foglio 8 di
Catasto Terreni, salvo errori e come in fatto. La signora quale corrispettivo di tale cessione si obbliga ad accollarsi la quota Parte_1 di spettanza del signor del debito residuo nascente dal contratto di mutuo Controparte_1 stipulato dai signori e con Banca Controparte_1 Parte_1 Controparte_4 con atto a rogito Notaio di AV TO in data 22 marzo 2023, Rep.n. Persona_4
2200/1693.
L'accordo patrimoniale di cui sopra viene espressamente stipulato dai signori Controparte_1
e nella gestione e risoluzione della crisi coniugale ed è elemento all'uopo Parte_1 funzionale e indispensabile.
Il detto atto notarile di trasferimento immobiliare avverrà in esecuzione degli accordi nell'ambito della presente separazione dei coniugi e pertanto si richiederà l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.
27/E del 21 luglio 2012. Esenzione di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale).
Le competenze e spese notarili ogni quant'altra connessa al trasferimento rimane ad esclusivo carico della moglie.
Le parti - personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale irrevocabile
- si impegnano alla stipula dell'atto notarile entro 45 giorni dalla pronuncia di sentenza di separazione.
Tale cessione è posta a regolazione dei rapporti patrimoniali ad oggi pendenti e maturati
(esclusivamente) tra i coniugi (fermo ogni altro diritto risarcitorio in capo ai figli minori per i fatti di cui alla sentenza 84/25 emessa il 25.3.2025 dal GIP presso il Tribunale di Verbania).
A fronte di tali trasferimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente più a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
La Signora si impegna altresì alla remissione della querela presentata in data 20/05/2024 Pt_1
- e successiva integrazione del 6/12/2024 – avanti la Stazione dei Carabinieri di AV TO
(VB), con rinuncia ad ogni pretesa civilistica per i fatti per i quali detta querela è stata proposta ed il Signor dichiara sin d'ora di accettare la remissione di querela. Controparte_1
Spese legali compensate.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 30/03/2024, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
in data 28.08.2006, nel comune di Koplik (Albania), che il matrimonio Controparte_1 era stato trascritto presso il Comune di AV TO (VB) nel Registro degli Atti dello Stato
Civile degli Atti di Matrimonio al n. 25 parte II serie B - anno 2020, chiedeva dichiararsi la separazione personale dal marito evidenziando come dall'unione coniugale fossero nati i figli nata il [...] in [...], nato il [...] in [...] Persona_5 Persona_6
e , nata il [...] in [...], come negli ultimi anni la convivenza fosse divenuta Parte_3 intollerabile ed il rapporto coniugale si fosse inesorabilmente compromesso a causa dell'abuso di alcool da parte del marito e dell'atteggiamento umiliante, verbalmente violento e a volte anche fisicamente aggressivo dal medesimo posto in essere nei confronti di essa ricorrente e dei figli, circostanza che aveva, peraltro, condotto all'apertura a carico del medesimo di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti, con applicazione della misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati;
nell'atto introduttivo è stato evidenziato, inoltre, che la ricorrente, a causa delle imposizioni del marito, aveva da sempre avuto le possibilità lavorative compromesse, dovendo impiegare le proprie forze ed energie nella cura della casa e dei figli, che la stessa attualmente svolgeva attività di lavoro dipendente part-time per il complessivo importo annuo di circa € 8.500,00; la medesima risultava comproprietaria al 50%, insieme al marito, dell'unità immobiliare sita in AV TO (VB) Via Via Dei Pescatori, n. 18, dove la stessa viveva insieme ai figli, immobile gravato da mutuo con rate di importo pari ad € 460,00 mensili.
Tanto premesso chiedeva la ricorrente, preliminarmente, un provvedimento inaudita altera parte di affidamento esclusivo a sè dei figli, di porre a carico del marito l'obbligo di corrisponderle un contributo al mantenimento dei stessi nella complessiva somma di € 750,00 oltre al 100% delle spese straordinarie, nonché il riconoscimento del diritto a percepire in via esclusiva l'assegno unico per i figli;
chiedeva, in conclusione, che venisse pronunciata la separazione personale con addebito al marito, l'assegnazione della casa familiare e della autovettura Volkswagen in uso e piena proprietà
a sè, l'affidamento superesclusivo dei figli in suo favore, l'obbligo a carico del padre di corrispondere un contributo al mantenimento dei figli mensile di € 250,00 per ciascun figlio, per un totale di €
750,00, l'intero importo delle spese straordinarie per i figli a carico del padre, disponendo che l'Assegno Unico per i figli venisse da lei interamente percepito dalla madre.
In data 8.7.2024 si costituiva , contestando quanto dedotto da parte Controparte_1 ricorrente, e, concordando sulla domanda di separazione, chiedeva dichiararsi l'affidamento condiviso dei figli minorenni ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e residenza a fini anagrafici presso la madre stabilendo le modalità di visita da parte del padre non collocatario, prevedendo, a titolo di contributo al mantenimento per i tre figli minorenni, la somma mensile di €
450,00, la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive da concordarsi, mediche non coperte dal S.S.N. e straordinarie, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e rigettare ogni altra domanda svolta CP_5 da controparte, con vittoria di spese e compensi della presente procedura.
Con ordinanza datata 24.1.2025 venivano i seguenti provvedimenti urgenti e provvisori:
“affida i figli minori in via superesclusiva alla madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni dei figli;
assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale con mobili ed arredi, con facoltà per il resistente di asportare i propri beni ed effetti personali;
dispone la presa in carico dei minori da parte del servizio sociale territorialmente competente al quale spetterà valutare se vi siano i presupposti per gli incontri protetti tra padre e figli e, se del caso, determinare le modalità e i tempi;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la complessiva somma di euro 600,00 mensili (euro
200,00 per figlio), annualmente rivalutabile Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Verbania;
l'assegno unico sarà integralmente percepito dalla madre”
All'udienza del 29 ottobre 2025, le parti precisavano congiuntamente le conclusioni nel senso in epigrafe indicato e la causa veniva, pertanto, rimessa al collegio per la decisione.
Le condizioni di separazione tra i coniugi concordate consentono l'accoglimento della domanda, essendo tra loro cessata la comunione materiale o spirituale.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate non trovano ostacolo nella legge e appaiano rispondenti all'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione.
Va dato atto che le parti concordano che l'autovettura Wolkswagen Golf tg EB308WE (attualmente intestata ad entrambi i coniugi) divenga di esclusiva proprietà di la quale si farà Parte_1 carico del relativo passaggio di proprietà; il resistente sin da ora si impegna a compiere tutti gli atti necessari per il perfezionamento dello stesso.
Va dato atto, altrettanto, che si obbliga a trasferire con atto notarile a Controparte_1 la piena proprietà della quota indivisa pari a 1/2 (un mezzo) della casa Parte_1 coniugale - già di proprietà della signora per la restante quota indivisa di 1/2 Parte_1 (un mezzo) sito nel comune di AV TO (VB) alla via Pescatori n. 18 così catastalmente identificato:
A) - porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato condominiale denominato "
[...]
", e precisamente: Controparte_3
- appartamento al piano terra composto da corridoio d'ingresso, soggiorno, cucina, tre camere, bagno, balcone e piccolo ripostiglio posto nel sottoscala sul pianerottolo comune, con annessa cantina al piano seminterrato, distinti nella numerazione interna rispettivamente con la lettera "d"
l'appartamento, il numero 14 (quattordici) il piccolo ripostiglio nel sottoscala e con il numero 12
(dodici) la cantina;
- pertinenziale autorimessa al piano seminterrato di circa mq. 12 (dodici) distinta nella numerazione interna con il numero 10 (dieci).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:
* foglio 1, mappale 667, subalterno 41, via Pescatori n. 18, P. T, cat. A/3, cl. 3, vani 5,5, sup. cat. tot.
93 mq., sup. cat. escluse aree scoperte 90 mq., rc Euro 383,47 (l'appartamento con ripostiglio e cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 42, via Pescatori n. 18, P. S1, cat. C/2, cl. 1, mq. 3, sup. cat. 5 mq, rc Euro 4,34 (la cantina);
* foglio 1, mappale 667, subalterno 22, corso Sempione n.154, P. S1, cat. C/6, cl. 3, mq. 12, sup. cat.
12 mq, rc Euro 41,52 (l'autorimessa).
Confini:
- dell'appartamento: vano scala comune, appartamento distinto con la lettera "c" e cortile comune sui restanti lati;
- del ripostiglio nel sottoscala: vano scala comune e appartamento distinto con la lettera "c" sui restanti lati;
- della cantina: cortile comune, cantina distinta con il numero 13, autorimessa distinta con il numero
9 e autorimessa distinta con il numero 8;
- dell'autorimessa: cortile comune, autorimessa distinta con il numero 11, terrapieno e autorimessa distinta con il numero 9, il tutto salvo errori e come in fatto.
B) - Piccolo appezzamento di terreno (orto), attiguo alle porzioni immobiliari di cui alla superiore descrizione, della superficie catastale di metri quadrati 30 (trenta).
Quanto sopra risulta censito al Catasto Terreni del detto Comune come segue:
* foglio 9, mappale 428, prato, cl. 1, are 00.30, RD euro 0,12, RA euro 0,13.
Confini: mappali 415, 427, 542, 50 tutti del foglio 9 di Catasto Terreni e mappale 888 del foglio 8 di
Catasto Terreni, salvo errori e come in fatto. quale corrispettivo di tale cessione si obbliga ad accollarsi la quota di spettanza Parte_1 di del debito residuo nascente dal contratto di mutuo stipulato dai signori Controparte_1
e con con atto a rogito Controparte_1 Parte_1 Controparte_6
Notaio di AV TO in data 22 marzo 2023, Rep.n. 2200/1693. Persona_4
L'accordo patrimoniale di cui sopra viene espressamente stipulato dai signori Controparte_1
e nella gestione e risoluzione della crisi coniugale ed è elemento all'uopo Parte_1 funzionale e indispensabile;
il detto atto notarile di trasferimento immobiliare avverrà in esecuzione degli accordi nell'ambito della presente separazione dei coniugi e pertanto si richiederà l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 (Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 luglio 2012. Esenzione di imposta di bollo, di registro, ipotecaria e catastale). Le competenze e spese notarili ogni quant'altra connessa al trasferimento rimane ad esclusivo carico della moglie. Le parti - personalmente o a mezzo di procuratore speciale munito di procura speciale irrevocabile - si impegnano alla stipula dell'atto notarile entro 45 giorni dalla pronuncia di sentenza di separazione. Tale cessione è posta a regolazione dei rapporti patrimoniali ad oggi pendenti e maturati (esclusivamente) tra i coniugi (fermo ogni altro diritto risarcitorio in capo ai figli minori per i fatti di cui alla sentenza 84/25 emessa il 25.3.2025 dal GIP presso il Tribunale di
Verbania).
A fronte di tali trasferimenti di cui sopra le parti dichiarano di nulla avere reciprocamente più a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione.
Va dato atto, infine, che la Signora si impegna altresì alla remissione della querela Pt_1 presentata in data 20/05/2024 - e successiva integrazione del 6/12/2024 – avanti la Stazione dei
Carabinieri di AV TO (VB), con rinuncia ad ogni pretesa civilistica per i fatti per i quali detta querela è stata proposta ed il Signor dichiara sin d'ora di accettare la Controparte_1 remissione di querela.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, dichiara la separazione personale tra i coniugi e uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in data 28.08.2006, nel comune di Koplik (Albania), matrimonio trascritto presso il
Comune di AV TO (VB) nel Registro degli Atti dello Stato Civile degli Atti di Matrimonio al n. 25 parte II serie B - anno 2020;
affida i tre figli minori in via super-esclusiva alla madre, con residenza abituale presso quest'ultima e con facoltà per la stessa di assumere in autonomia tutte le decisioni riguardanti la salute, l'educazione e l'istruzione dei minori;
assegna in uso alla ricorrente la casa coniugale, sita in AV (VB) in via dei Pescatori nr. 18;
pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie, con bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente bancario intestato a la somma di Parte_1
Euro 450 (quattrocentocinquanta/00 – Euro 150 per ciascun figlio) a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza Per_1 Per_2 Pt_4 economica di questi ultimi a prescindere dal conseguimento della maggiore età degli stessi, somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT;
dispone che l'assegno unico e universale per i figli venga integralmente percepito da Parte_1 quale genitore affidatario in via (super)esclusiva della prole;
[...]
pone a carico del padre la quota del 50% delle spese scolastiche, sportive, mediche non coperte dal
S.S.N. e straordinarie in genere, secondo il protocollo d'intesa sulle spese ordinarie e straordinarie per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. tra Tribunale di Verbania,
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e CP_5
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 03/11/2025
Il Presidente – Est
Dott. Monica Barco