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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/02/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4293/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4293/2023
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 9:28 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Urzì su delega dell'avv. Corsaro, il quale chiede procedersi alla discussione pur in assenza del procuratore della parte opponente.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Urzì precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 9:29.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Alle ore 10:24 sopraggiunge l'avv. Gugliotta per parte opponente, la quale prende atto del superiore verbale.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 4293/2023 promossa da:
) rappresentato, difeso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. LIVIA LUCIA GUGLIOTTA in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 45, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. ALFIO ANTONIO CORSARO in VIA NAPOLI 107, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire della parte opposta CP_1
e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Da un punto di vista generale, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto pagina 2 di 7 azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cass. 21757/2021).
Venendo al merito della controversia sottoposta all'esame del Tribunale, emerge dagli atti di causa che
– odierna opposta e proprietaria di un'unità immobiliare all'interno dell'edificio Controparte_1
condominiale di via Timeo 5 in Aci Castello – chiese all'allora amministratore condominiale ed odierno opponente copia della documentazione meglio specificata Parte_1
nella comunicazione di posta elettronica certificata del 18 luglio 2022 (trattasi, in particolare, del “[…]
visto di congruità e di conformità da parte di professionisti terzi, con spese a carico del , CP_2
relativi ai lavori eseguiti sulla facciata nel decorso anno 2021; […] copie conformi della delibera
assembleare, preventivo di spesa, contratto di appalto, contabilità dei lavori, comunicazioni di inizio e
fine lavori al Comune di Acicastello e/o Sovrintendenza ai beni culturali ove prevista, contabilità
amministrativa completa di fatture e relativi bonifici alla Società esecutrice dei lavori […]” - cfr. doc.
13 di parte opponente).
Al riscontro fatto pervenire dal suddetto amministratore con successiva comunicazione di posta elettronica certificata dell'11 agosto 2022 (cfr. doc. 14 di parte opponente e relativa documentazione ivi allegata), seguì la formalizzazione delle doglianze della condomina circa l'omessa trasmissione di tutta la documentazione precedentemente richiesta e, in data 5 ottobre 2022, il deposito del ricorso con il quale la chiese ed ottenne dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 581 del 25 gennaio CP_1
2023, con il quale venne intimato all'amministratore del condominio di via Timeo 5 in Aci Castello di consegnare all'odierna opposta i seguenti “[…] documenti: a) Contratti impresa-committente,
Disciplinare di incarico Tecnici-Committenti; b) Relativo computo metrico dei lavori allegato, firmato
e Quadro Economico delle Spese;
c) Fatture e Bonifici oggetto della cessione;
d) Contabilità redatta
dal Direttore dei Lavori: Libretto misure, SAL firmato dal D.L.; e) Foto dei Lavori (immobile esistente
e da inizio lavori ad oggi); f) Pratica al comune ( ) e/o altri Enti (Sovraintendenza, ecc); Parte_2
g) Istruttoria al Comune con ricevuta di protocollo […]”.
pagina 3 di 7 Come allegato anche dall'opponente nelle proprie difese (cfr. pag. 6 della citazione), seguì alla notificazione del suddetto provvedimento monitorio – avvenuta in data 1° febbraio 2023 – un'ulteriore comunicazione di posta elettronica certificata del con la quale questi fece pervenire alla Pt_1
condomina, oltre a copia della documentazione già precedentemente inviata con missiva dell'11 agosto
2022, anche alcune fotografie dei lavori sopra menzionati, nonché copia dello stato finale dei suddetti lavori e del certificato di esecuzione a regola d'arte – questi ultimi risalenti al 27-28 ottobre 2022 e, dunque, di formazione successiva non solo alla precedente comunicazione inviata dall'amministratore in data 11 agosto 2022, ma anche al deposito dello stesso ricorso monitorio (cfr. doc. 17 di parte opponente).
Premesse le superiori evidenze fattuali, come evincibili dal compendio documentale acquisito agli atti del processo, deve anche sottolinearsi che, se pacificamente il venne nominato Pt_1
amministratore del plesso condominiale al termine dell'anno 2018, fu poi la stessa assemblea dei condomini – con delibera presa in data 5 novembre 2022 – a non riconfermare la nomina dell'opponente, che, per espressa volontà assembleare, sarebbe rimasto “[…] in carica al 31 12 2022 per provvedere di seguito all'approvazione della gestione ordinaria 2022 e le gestioni straordinarie rimanenti […]” (cfr. doc. 8 di parte opposta).
Così opinando, non pare trovare allora applicazione alcuna prorogatio imperii nel senso pur invocato dalla , se è vero che la perpetuatio di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, CP_1
dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni,
fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico (Cass. 12120/2018).
Nel caso di specie, per quanto evincibile dalla suddetta delibera del 5 novembre 2022, la collettività dei condomini espresse la volontà, da un lato, di non rinnovare il mandato gestorio al e, Pt_1
dall'altro, di accordare una conservazione in capo a questi dei poteri di amministratore sino al 31
dicembre 2022 – data dalla quale, in virtù del principio di diritto sopra richiamato ed avuto riguardo alle menzionate evidenze probatorie, l'opponente deve considerarsi definitivamente cessato dalla pagina 4 di 7 carica, pur permanendo in capo a questi l'obbligo di consegnare ai condomini tutta la documentazione in suo possesso afferente al ed ai singoli condomini (art. 1129, co. VIII c.c.). CP_2
Tale è, del resto, la richiesta che ebbe a formulare la all'amministratore prima con la missiva CP_1
del 18 luglio 2022 e, poi, evidentemente, con il ricorso monitorio per cui è causa (con quanto ne consegue in ordine all'infondatezza del motivo di opposizione formulato dal a pagg. 8-10 Pt_1
della citazione) – seppur nelle more dell'emissione del provvedimento monitorio l'incarico del sarebbe venuto poi a scadere, senza però venir meno l'obbligo in capo a questi di cui al cit. Pt_1
art. 1129, co. VIII c.c.
E se nulla può imputarsi all'opponente circa il fatto che, con la comunicazione dell'11 agosto 2022,
questi non inviò alla condomina copia dello stato finale dei lavori e del certificato di esecuzione a regola d'arte – in quanto risalenti al 27-28 ottobre 2022 e, dunque, ad una data successiva alla primigenia richiesta della e finanche alla data di deposito del ricorso monitorio -, è pur vero CP_1
che le fotografie delle opere vennero chieste solamente in sede monitoria e non nell'originaria missiva del 18 luglio 2022 (e, a ben vedere, nemmeno in quella precedente del 27 giugno 2022 – cfr. doc. 9 di parte opposta).
A fronte di tali emergenze probatorie e, in particolare, dell'invio delle suddette fotografie (unitamente al verbale di stato finale dei noti lavori e loro certificazione di esecuzione a regola d'arte) alla parte opposta con la comunicazione di posta elettronica certificata del 13 febbraio 2023, si aggiunga che in tale missiva l'(ormai ex) amministratore ebbe a chiarire che, per quanto concerneva il disciplinare d'incarico, esso non era in realtà mai stato sottoscritto, e che, per quanto concerneva il computo metrico dei lavori, essi erano “[…] stati affidati "a corpo" sulla base delle offerte delle ditte presentate
all'assemblea del 24.5.2021 […]” (cfr. cit. doc. 17 di parte opposta).
In conclusione, deve ritenersi che tutta la documentazione oggetto dell'ingiunzione per cui è causa (ivi inclusa quella di formazione successiva alle intimazioni extragiudiziali inviate al e finanche Pt_1
quella che sarebbe stata poi chiesta per la prima volta in sede monitoria) è stata consegnata alla parte opposta (in parte prima del deposito del ricorso monitorio ed in parte successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, seppur dovendosi tenere conto di tutte le circostanze sopra descritte), con conseguente soddisfacimento del diritto da quest'ultima azionato e sopravvenuta carenza d'interesse ad pagina 5 di 7 agire della condomina nella presente sede giudiziale – ciò che comporta, evidentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, altresì, il rigetto della domanda della di condanna del CP_1 Pt_1
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcuna mala fede o colpa grave nell'opposizione da quest'ultimo interposta, stanti le argomentazioni sopra illustrate.
Dev'essere infine parimenti disattesa la domanda risarcitoria proposta anche da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacché le medesime emergenze probatorie sopra evidenziate consentono di escludere anche in capo all'opposta qualsivoglia mala fede o colpa grave rispetto all'azione giudiziale dalla stessa coltivata.
2. Le spese di lite e di mediazione sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza delle parti e della sopravvenuta carenza d'interesse ad agire della parte opposta, non trascurandosi che il definitivo adempimento all'obbligo in capo all'amministratore uscente di consegna della documentazione in suo possesso è avvenuto nelle more dell'emissione del provvedimento monitorio ottenuto, per le medesime ragioni, dalla condomina opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire di e revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta ogni domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti;
3. compensa le spese di lite e di mediazione.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4293/2023
Oggi 28 febbraio 2025 ad ore 9:28 innanzi al dott. Alessandro Rizzo, sono comparsi: l'avv. Urzì su delega dell'avv. Corsaro, il quale chiede procedersi alla discussione pur in assenza del procuratore della parte opponente.
Il Giudice invita i procuratori delle parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
L'avv. Urzì precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.
Il verbale, redatto dall'Assistente dell'Ufficio del Processo dott.ssa Simona Lanza sotto la direzione del suindicato magistrato, viene riletto ai procuratori presenti e chiuso alle ore 9:29.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. come da provvedimento di seguito pubblicato.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
Alle ore 10:24 sopraggiunge l'avv. Gugliotta per parte opponente, la quale prende atto del superiore verbale.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, nella causa civile iscritta al r.g. n. 4293/2023 promossa da:
) rappresentato, difeso ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. LIVIA LUCIA GUGLIOTTA in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 45, CATANIA
contro
) rappresentato, difeso ed elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso l'avv. ALFIO ANTONIO CORSARO in VIA NAPOLI 107, CATANIA
A seguito della discussione orale all'udienza odierna il Giudice pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies
c.p.c. ed all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
1. Deve dichiararsi la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire della parte opposta CP_1
e, per l'effetto, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Da un punto di vista generale, la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretizzarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto pagina 2 di 7 azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cass. 21757/2021).
Venendo al merito della controversia sottoposta all'esame del Tribunale, emerge dagli atti di causa che
– odierna opposta e proprietaria di un'unità immobiliare all'interno dell'edificio Controparte_1
condominiale di via Timeo 5 in Aci Castello – chiese all'allora amministratore condominiale ed odierno opponente copia della documentazione meglio specificata Parte_1
nella comunicazione di posta elettronica certificata del 18 luglio 2022 (trattasi, in particolare, del “[…]
visto di congruità e di conformità da parte di professionisti terzi, con spese a carico del , CP_2
relativi ai lavori eseguiti sulla facciata nel decorso anno 2021; […] copie conformi della delibera
assembleare, preventivo di spesa, contratto di appalto, contabilità dei lavori, comunicazioni di inizio e
fine lavori al Comune di Acicastello e/o Sovrintendenza ai beni culturali ove prevista, contabilità
amministrativa completa di fatture e relativi bonifici alla Società esecutrice dei lavori […]” - cfr. doc.
13 di parte opponente).
Al riscontro fatto pervenire dal suddetto amministratore con successiva comunicazione di posta elettronica certificata dell'11 agosto 2022 (cfr. doc. 14 di parte opponente e relativa documentazione ivi allegata), seguì la formalizzazione delle doglianze della condomina circa l'omessa trasmissione di tutta la documentazione precedentemente richiesta e, in data 5 ottobre 2022, il deposito del ricorso con il quale la chiese ed ottenne dall'intestato Tribunale il decreto ingiuntivo n. 581 del 25 gennaio CP_1
2023, con il quale venne intimato all'amministratore del condominio di via Timeo 5 in Aci Castello di consegnare all'odierna opposta i seguenti “[…] documenti: a) Contratti impresa-committente,
Disciplinare di incarico Tecnici-Committenti; b) Relativo computo metrico dei lavori allegato, firmato
e Quadro Economico delle Spese;
c) Fatture e Bonifici oggetto della cessione;
d) Contabilità redatta
dal Direttore dei Lavori: Libretto misure, SAL firmato dal D.L.; e) Foto dei Lavori (immobile esistente
e da inizio lavori ad oggi); f) Pratica al comune ( ) e/o altri Enti (Sovraintendenza, ecc); Parte_2
g) Istruttoria al Comune con ricevuta di protocollo […]”.
pagina 3 di 7 Come allegato anche dall'opponente nelle proprie difese (cfr. pag. 6 della citazione), seguì alla notificazione del suddetto provvedimento monitorio – avvenuta in data 1° febbraio 2023 – un'ulteriore comunicazione di posta elettronica certificata del con la quale questi fece pervenire alla Pt_1
condomina, oltre a copia della documentazione già precedentemente inviata con missiva dell'11 agosto
2022, anche alcune fotografie dei lavori sopra menzionati, nonché copia dello stato finale dei suddetti lavori e del certificato di esecuzione a regola d'arte – questi ultimi risalenti al 27-28 ottobre 2022 e, dunque, di formazione successiva non solo alla precedente comunicazione inviata dall'amministratore in data 11 agosto 2022, ma anche al deposito dello stesso ricorso monitorio (cfr. doc. 17 di parte opponente).
Premesse le superiori evidenze fattuali, come evincibili dal compendio documentale acquisito agli atti del processo, deve anche sottolinearsi che, se pacificamente il venne nominato Pt_1
amministratore del plesso condominiale al termine dell'anno 2018, fu poi la stessa assemblea dei condomini – con delibera presa in data 5 novembre 2022 – a non riconfermare la nomina dell'opponente, che, per espressa volontà assembleare, sarebbe rimasto “[…] in carica al 31 12 2022 per provvedere di seguito all'approvazione della gestione ordinaria 2022 e le gestioni straordinarie rimanenti […]” (cfr. doc. 8 di parte opposta).
Così opinando, non pare trovare allora applicazione alcuna prorogatio imperii nel senso pur invocato dalla , se è vero che la perpetuatio di poteri in capo all'amministratore di condominio uscente, CP_1
dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all'art. 1129 c.c. o per dimissioni,
fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all'interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell'assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell'amministratore cessato dall'incarico (Cass. 12120/2018).
Nel caso di specie, per quanto evincibile dalla suddetta delibera del 5 novembre 2022, la collettività dei condomini espresse la volontà, da un lato, di non rinnovare il mandato gestorio al e, Pt_1
dall'altro, di accordare una conservazione in capo a questi dei poteri di amministratore sino al 31
dicembre 2022 – data dalla quale, in virtù del principio di diritto sopra richiamato ed avuto riguardo alle menzionate evidenze probatorie, l'opponente deve considerarsi definitivamente cessato dalla pagina 4 di 7 carica, pur permanendo in capo a questi l'obbligo di consegnare ai condomini tutta la documentazione in suo possesso afferente al ed ai singoli condomini (art. 1129, co. VIII c.c.). CP_2
Tale è, del resto, la richiesta che ebbe a formulare la all'amministratore prima con la missiva CP_1
del 18 luglio 2022 e, poi, evidentemente, con il ricorso monitorio per cui è causa (con quanto ne consegue in ordine all'infondatezza del motivo di opposizione formulato dal a pagg. 8-10 Pt_1
della citazione) – seppur nelle more dell'emissione del provvedimento monitorio l'incarico del sarebbe venuto poi a scadere, senza però venir meno l'obbligo in capo a questi di cui al cit. Pt_1
art. 1129, co. VIII c.c.
E se nulla può imputarsi all'opponente circa il fatto che, con la comunicazione dell'11 agosto 2022,
questi non inviò alla condomina copia dello stato finale dei lavori e del certificato di esecuzione a regola d'arte – in quanto risalenti al 27-28 ottobre 2022 e, dunque, ad una data successiva alla primigenia richiesta della e finanche alla data di deposito del ricorso monitorio -, è pur vero CP_1
che le fotografie delle opere vennero chieste solamente in sede monitoria e non nell'originaria missiva del 18 luglio 2022 (e, a ben vedere, nemmeno in quella precedente del 27 giugno 2022 – cfr. doc. 9 di parte opposta).
A fronte di tali emergenze probatorie e, in particolare, dell'invio delle suddette fotografie (unitamente al verbale di stato finale dei noti lavori e loro certificazione di esecuzione a regola d'arte) alla parte opposta con la comunicazione di posta elettronica certificata del 13 febbraio 2023, si aggiunga che in tale missiva l'(ormai ex) amministratore ebbe a chiarire che, per quanto concerneva il disciplinare d'incarico, esso non era in realtà mai stato sottoscritto, e che, per quanto concerneva il computo metrico dei lavori, essi erano “[…] stati affidati "a corpo" sulla base delle offerte delle ditte presentate
all'assemblea del 24.5.2021 […]” (cfr. cit. doc. 17 di parte opposta).
In conclusione, deve ritenersi che tutta la documentazione oggetto dell'ingiunzione per cui è causa (ivi inclusa quella di formazione successiva alle intimazioni extragiudiziali inviate al e finanche Pt_1
quella che sarebbe stata poi chiesta per la prima volta in sede monitoria) è stata consegnata alla parte opposta (in parte prima del deposito del ricorso monitorio ed in parte successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo, seppur dovendosi tenere conto di tutte le circostanze sopra descritte), con conseguente soddisfacimento del diritto da quest'ultima azionato e sopravvenuta carenza d'interesse ad pagina 5 di 7 agire della condomina nella presente sede giudiziale – ciò che comporta, evidentemente, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, altresì, il rigetto della domanda della di condanna del CP_1 Pt_1
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi alcuna mala fede o colpa grave nell'opposizione da quest'ultimo interposta, stanti le argomentazioni sopra illustrate.
Dev'essere infine parimenti disattesa la domanda risarcitoria proposta anche da parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., giacché le medesime emergenze probatorie sopra evidenziate consentono di escludere anche in capo all'opposta qualsivoglia mala fede o colpa grave rispetto all'azione giudiziale dalla stessa coltivata.
2. Le spese di lite e di mediazione sono compensate ai sensi dell'art. 92, co. II c.p.c. in ragione della reciproca soccombenza delle parti e della sopravvenuta carenza d'interesse ad agire della parte opposta, non trascurandosi che il definitivo adempimento all'obbligo in capo all'amministratore uscente di consegna della documentazione in suo possesso è avvenuto nelle more dell'emissione del provvedimento monitorio ottenuto, per le medesime ragioni, dalla condomina opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa,
1. dichiara la sopravvenuta carenza d'interesse ad agire di e revoca il Controparte_1
decreto ingiuntivo opposto;
2. rigetta ogni domanda di risarcimento del danno proposta dalle parti;
3. compensa le spese di lite e di mediazione.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale il giorno 28 febbraio 2025.
Il Giudice
Dott. Alessandro Rizzo
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7