TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5934 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
, nata a [...] il [...],rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. MUSTO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_2 margine del ricorso, dall'avv. MUSTO RAFFAELE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05/04/2024 e , premettendo Parte_1 Parte_2
di aver contratto matrimonio in NAPOLI il 01/06/2006, di aver adottato, nel 2015, il figlio
( nato ad [...] il [...]) riferendo che tra le parti, era intervenuta Persona_1
separazione in forza di sentenza n. 350/2024 del 19.07.2024 resa nel procedimento cumulativo di separazione consensuale e divorzio congiunto r.g. 5934/2024, divenuta cosa giudicata, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: “1. Pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio congiunto), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito e la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la relativa annotazione.
2. Confermare l'assegnazione definitiva della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Napoli in P.zza Margherita n.16 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, in favore di (già proprietaria dell'immobile).
3. Confermare la collocazione prevalente del Parte_1
figlio maggiorenne, , presso la dimora materna dallo stesso scelta.
4. Persona_1
Confermare che il ricorrente potrà esercitare liberamente come padre i diritti di Parte_2
visita con il figlio, , maggiorenne, accordandosi di volta in volta direttamente Persona_1 con quest'ultimo.
5. Confermare a carico di , il versamento mensile al figlio Parte_2
, mediante accredito in c/c, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, dell'importo di Per_1
euro 300,00 (trecento/00) a titolo di contributo per il suo mantenimento;
importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio). 6.
Confermare che le spese straordinarie nell'interesse del figlio, da questi non sostenibili, sono poste
a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per sostegno psicologico, quelle per attività sportive, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
7. Compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i
2 suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il
01/06/2006 (atto n.26 ,parte II, S. A, sez. Y, reg. Atti Matrimonio anno 2006 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 13/06/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
3