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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/11/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 825/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI ME BE - Presidente
CE BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 825/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti AL Antonietta e Parte_1
AL Adriano)
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Catania Davide Antonio) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
3.06.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. “I. Che il sig. lavora come forestale e provvederà in maniera esclusiva al Controparte_1
mantenimento del figlio , esonerando espressamente la sig.ra , Persona_1 Parte_1
la quale non lavora, alla contribuzione e al mantenimento del figlio e a tutte le spese universitarie dello stesso, spese mediche e straordinarie. Gli altri due figli, ad oggi, sono economicamente autonomi;
2. Che la sig.ra , non lavora ed è senza reddito, tuttavia, rinuncia alla richiesta Parte_1 di un assegno di mantenimento per sé stessa, in ragione del fatto che il sig. Controparte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio , mentre gli altri due figli Persona_1
sono economicamente autonomi;
3. Che i coniugi concordano che la casa coniugale, con sede in RO (AG) residente in via Luigi
Pirandello n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al sig. , in Controparte_1 virtù del fatto che in essa vivono anche i figli e che il sig. provvederà personalmente e a CP_1 proprie spese a pagarne le utenze e tutte le spese ordinarie”.
Che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve
2 ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto a RO (AG) l'8 aprile 1995 da Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato ad [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di RO al n.3, parte I, dell'anno 1995;
omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 3.06.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
CE BE
IL PRESIDENTE
GI ME BE
(atto firmato digitalmente)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
GI ME BE - Presidente
CE BE - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 825/2025 degli affari di volontaria giurisdizione
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv.ti AL Antonietta e Parte_1
AL Adriano)
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...] (Avv. Catania Davide Antonio) Controparte_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
12 novembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che i coniugi e , con ricorso depositato in data Parte_1 Controparte_1
3.06.2025, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile alle seguenti condizioni:
1. “I. Che il sig. lavora come forestale e provvederà in maniera esclusiva al Controparte_1
mantenimento del figlio , esonerando espressamente la sig.ra , Persona_1 Parte_1
la quale non lavora, alla contribuzione e al mantenimento del figlio e a tutte le spese universitarie dello stesso, spese mediche e straordinarie. Gli altri due figli, ad oggi, sono economicamente autonomi;
2. Che la sig.ra , non lavora ed è senza reddito, tuttavia, rinuncia alla richiesta Parte_1 di un assegno di mantenimento per sé stessa, in ragione del fatto che il sig. Controparte_1 provvederà in via esclusiva al mantenimento del figlio , mentre gli altri due figli Persona_1
sono economicamente autonomi;
3. Che i coniugi concordano che la casa coniugale, con sede in RO (AG) residente in via Luigi
Pirandello n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi, verrà assegnata al sig. , in Controparte_1 virtù del fatto che in essa vivono anche i figli e che il sig. provvederà personalmente e a CP_1 proprie spese a pagarne le utenze e tutte le spese ordinarie”.
Che all'udienza cartolare del 12.11.2025, le parti hanno depositato le note di trattazione scritta confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
che il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto alla domanda;
ritenuto che
la domanda volta alla declaratoria dello scioglimento del matrimonio civile è fondata e deve essere accolta;
che, infatti, dalla documentazione prodotta risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del
Tribunale e l'emissione della sentenza di omologa della separazione consensuale, passata in giudicato. che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve
2 ritenersi irreversibile la frattura spirituale e materiale fra i coniugi;
che la domanda, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve quindi essere accolta;
ritenuto che
, in ragione del rito, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA
Lo scioglimento del matrimonio civile contratto a RO (AG) l'8 aprile 1995 da Parte_1
nata a [...] il [...] e , nato ad [...] il [...],
[...] Controparte_1
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di RO al n.3, parte I, dell'anno 1995;
omologa le condizioni di divorzio concordate nel ricorso introduttivo depositato il 3.06.2025, sopra riportate;
nulla sulle spese;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO, per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R.
03.11.2000 n. 396. Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 20.11.2025
L'ESTENSORE
CE BE
IL PRESIDENTE
GI ME BE
(atto firmato digitalmente)
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