Articolo 21 della Legge 11 aprile 1955, n. 294
Articolo 20
Versione
13 maggio 1955
Art. 21.
Il Governo e' autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di due anni, le disposizioni della presente legge con quelle dei regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; 5 aprile 1925, n. 440 , convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254; 2 giugno 1927, n. 1046 , convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1470 , e successive norme modificative e sostitutive; 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133; 13 luglio 1933, n. 1059 , convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 521, 26 ottobre 1933, n. 1598 , convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304; 12 luglio 1934, n. 1290 , convertito nella legge 12 febbraio 1935, n. 303 ; delle leggi 3 giugno 1940, n. 761, 27 gennaio 1941, n. 286 ; dei decreti legislativi 15 settembre 1946, n. 349 , e successive modificazioni; 15 febbraio 1948, n. 159; della legge 10 agosto 1950, n. 792 , e della legge 23 febbraio 1952, n. 102 , e delle altre disposizioni integrative e modificative.
Il Governo e' altresi' autorizzato ad introdurre nel testo unico le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni di cui al precedente comma.

Entrata in vigore il 13 maggio 1955