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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 193/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2374/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 34 00134 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001154637000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020249001154637000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020249001154637000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1038/2025 depositato il 31/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ricorrente, , impugna in questa sede l'intimazione di pagamento meglio in epigrafe indicata e le sottese cartelle di pagamento chiedendone l'annullamento. A fondamento del ricorso la contribuente sostiene di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali a cui si riferisce la richiesta;
eccepisce altresì la prescrizione triennale del credito perché relativo a vecchie tasse automobilistiche del 2009/2010 e 2013/2014. Si è costituita l'Ader chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dei documenti prodotti che avrebbero interrotto i termini di prescrizione del credito. Si è costituita anche la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso. Udita la discussione delle parti, la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. La cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente il 9.12.2014 e la seconda all'08.09.2018 da tali date sono decorsi i termini di prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche del 2009.10 e 2013.14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno poste a carico delle resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 90 per spese ed euro 250, per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Cz, 27.10.2025
Il Giudice
AN NO
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2374/2024 depositato il 03/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 34 00134 Roma RM
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001154637000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020249001154637000 BOLLO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020249001154637000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1038/2025 depositato il 31/10/2025
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La ricorrente, , impugna in questa sede l'intimazione di pagamento meglio in epigrafe indicata e le sottese cartelle di pagamento chiedendone l'annullamento. A fondamento del ricorso la contribuente sostiene di non aver mai ricevuto le cartelle esattoriali a cui si riferisce la richiesta;
eccepisce altresì la prescrizione triennale del credito perché relativo a vecchie tasse automobilistiche del 2009/2010 e 2013/2014. Si è costituita l'Ader chiedendo il rigetto del ricorso sulla scorta dei documenti prodotti che avrebbero interrotto i termini di prescrizione del credito. Si è costituita anche la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso. Udita la discussione delle parti, la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. La cartella di pagamento è stata notificata al ricorrente il 9.12.2014 e la seconda all'08.09.2018 da tali date sono decorsi i termini di prescrizione triennale del credito relativo alle tasse automobilistiche del 2009.10 e 2013.14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo e vanno poste a carico delle resistenti in solido tra loro.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la resistente costituita al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 90 per spese ed euro 250, per compensi, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Cz, 27.10.2025
Il Giudice
AN NO