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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12277/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BIANCHI FRANCESCO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARLOTTI FEDERICA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
2/9/2025 e 4/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “Sulle modalità di frequentazione e mantenimento dei figli 1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati in modo congiunto ai genitori ma con residenza anagrafica presso l'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B, la cui proprietà diverrà, come sotto meglio specificato, della madre e la frequentazione dei figli sarà paritaria a settimane alternate con i genitori,
i quali coopereranno nella gestione dei figli, condividendone la responsabilità genitoriale.
3. La turnazione settimanale sarà seguita anche durante le vacanze scolastiche, sia invernali che estive. I genitori, tuttavia, alterneranno la frequentazione dei giorni di Vigilia, Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Tutte le altre ricorrenze e festività dell'anno verranno trascorse dai minori alternativamente di anno in anno con uno dei due genitori. Durante il periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
tale periodo, in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, dovrà essere concordato previamente entro il mese di aprile di ogni anno con risposta entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, in caso contrario la proposta del periodo di vacanza si riterrà accettata.
4. La responsabilità genitoriale sui minori è esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione e invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria
1 amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari o pericolosi, dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Il trasporto da e per le rispettive case dei genitori e la gestione delle attività sportive, ludiche ed extrascolastiche sarà ad esclusivo carico dei genitori presso cui i minori permarranno secondo gli accordi intercorsi. Le parti, in quanto genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, impegnandosi puntualmente a rispettare le condizioni concordate. Le parti si impegnano altresì a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
5. In considerazione della modalità di frequentazione paritaria dei figli non sarà dovuto tra le parti alcun assegno di mantenimento dei figli.
6. I ricorrenti ripartiranno in misura del 50% ciascuno gli oneri relativi alle spese straordinarie così come elencate nel Nuovo Protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia che si integra con i seguenti punti. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. La misura denominata “Assegno Unico” sarà riscossa in parti uguali tra i coniugi, obbligandosi gli stessi a collaborare lealmente l'un l'altro, con richiesta autonoma a far data dall'anno 2026, affinché tale misura sia erogata al 50% ciascuno con accredito sui rispettivi conti correnti.
8. Per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 l'assegno unico verrà riscosso in forma esclusiva dalla RA la quale si obbliga a sostenere in via integrale ed esclusiva la rata del mutuo fondiario Pt_2
n. 1217873 - 87 a far data dal mese di agosto 2025. Sui rapporti economici tra le parti 9. Il signor si obbliga a Pt_1 lasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025 asportando dalla stessa i seguenti oggetti: robot da cucina "bimby", friggitrice ad aria, n. 2 computer fissi dei figli e , n. 1 fotocopiatrice multifunzione, n. 2 e-bike e Per_1 Per_2
n. 1 radio Bose, n.1 Wall Box per ricarica veicoli elettrici e n.1 motociclo presente nella rimessa della casa coniugale
2 - Il signor si obbliga a trasferire alla RA la piena proprietà della sua quota di immobile adibito a Pt_1 Pt_2 casa coniugale di Brescia, via Foro Boario n. 8/b e così meglio identificato: Catasto Fabbricati del Comune di
Brescia, Foglio 180 sez. NCT con i mappali numeri: Particella 37, Sub. 6, Via Foro Boario 8 P.T Cat. A/2 Classe 6
Consistenza 7 vani z. c.3, Superficie Catastale Totale: mq. 137 - Totale escluse aree scoperte mq 118, Rendita Euro
686,89. part. 37 sub 35 via Foro Boario P S1 CAT C/6 Cl. 7 mq42 z.c.3 sup.cat di mq 42 RC euro 106,29 trattasi di vano autorimessa al piano interrato;
part. 37 sub. 53 via Foro Boario P.T. Cat C/6 Cl. 5 mq12 z.c. 3 sup cat di mq
12 z.c.3 sup.cat di mq 12 R.C. Euro 22,31 trattasi di posto auto scoperto al piano terra, Part. 37 sub. 54 via Foro
Boario P.T. Cat.C/6 Cl. 5 mq 12 z.c.3 sup. cat. di mq 12 RC.Euro 22,31 trattasi di posto auto scoperto al piano terra,
Part. 37 sub. 63 via Foro Boario P.S1 Cat. C/2 Cl. 8 mq 6 z.c. 3 sup.cat 9 RC Euro 17,66 trattasi di cantina al piano interrato. Con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge quali la sottocentrale termica di cui al mappale numero 37 sub. 77, il vano scala e ascensore ovest di cui al mappale numero
37 sub. 78, il corsello autorimesse e il corridoio cantine di cui al mappale numero 37 sub.81, il viale d'accesso di cui al mappale numero 37 sub. 82, la corte d'ingresso di cui al mappale numero 37 sub 83. 10. Il signor Pt_1 si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà (pari ad ½) della casa coniugale sita in Brescia, via Foro
[...]
Boario n.8/b, entro un mese dall'emissione del provvedimento del Tribunale di Brescia per la separazione dei coniugi, salvo quanto previsto dal punto n. 18 del presente ricorso, alla RA che per l'effetto ne Parte_2 diverrà proprietaria esclusiva, accollandosene ogni onere, al prezzo già pattuito tra le parti in euro 30.000,00
(trentamila//00) e come di seguito così rateizzati: euro 7.500,00 al deposito delle note scritte di conferma delle condizioni di separazione, a partire dall'anno 2026, n. 2 rate annuali ciascuna pari ad euro 3.750,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno e così sino al saldo nell'anno 2028. 11. La RA si accollerà integralmente l'importo residuo relativo al mutuo gravante sull'immobile in oggetto con Pt_2 liberazione del marito da ogni vincolo nei confronti dell'istituto bancario e manlevandolo da ogni pretesa relativa al mutuo a far data dal mese di agosto 2025. 12. In forza di quanto sopra la suddetta casa coniugale verrà assegnata dal giudice alla RA 13. I coniugi sin da ora, in merito alla vendita della quota della casa Parte_2 familiare di cui sopra, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali secondo il disposto dell'art.19 della legge
04.03.1987 n.74 come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154. 14. Le spese notarili di cessione della quota di immobile dal signor alla RA saranno in capo a quest'ultima Pt_1 Pt_2 la quale indicherà un Notaio di sua fiducia. 15. La RA , in forza della cessione della quota di Parte_2 proprietà della casa coniugale del marito, si obbliga a sostenere integralmente le rate del mutuo fondiario n.
1217873 – 87 a far data dal 31.08.2025, manlevando il signor da ogni eventuale richiesta dell'istituto Parte_1 bancario concedente il mutuo relativamente al pagamento delle rate mensili dello stesso. 16. Le utenze, spese ordinarie e straordinarie e imposte relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivamente alla RA Pt_2 la quale ne sosterrà il pagamento in via esclusiva dal 31.08.2025, o comunque dalla data di rilascio dell'immobile da parte del signor 17. In merito all'utenza Vodafone la RA si impegna a trasferire entro il termine Pt_1 Pt_2 del 31.08.2025 ad altro contratto a lei intestato l'utenza telefonica inerente la linea fissa dell'abitazione di via Foro
Boario 8/b e la connessione internet e l'utenza telefonica privata a lei intestata con il numero 3473203570, l'utenza sky verrà disdetta;
18. Il mobilio presente nell'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B, ad eccezione di quanto sopra meglio specificato, resterà in proprietà alla RA 19. L'atto notarile di cessione dell'immobile verrà Pt_2
3 stipulato dopo l'omologa della separazione e che la RA si accollerà in forma esclusiva il mutuo fondiario Pt_2
n. 1217873 – 87 con relativa liberazione dalle obbligazioni di pagamento in capo al signor e comunque non Pt_1 prima del 31.08.2025 data di rilascio dell'immobile da parte del signor 20. Nel caso la RA volesse Pt_1 Pt_2 alienare l'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B l'intero ricavato sarà di competenza di quest'ultima la quale dovrà tuttavia con tale somma estinguere, se ancora presente alla data della vendita, il mutuo fondiario n._ 1217873
– 87; il signor rinuncia espressamente a ogni pretesa in relazione alla vendita dell'immobile. 21. La RA Pt_1 si obbliga ad accollarsi integralmente il mutuo fondiario n. 1217873 – 87 obbligandosi a dare notizia al Pt_2 signor dell'avvenuto accollo, dal canto suo il signor si obbliga a collaborare lealmente con la RA Pt_1 Pt_1 in modo che la stessa possa divenire unica titolare di predetto mutuo. 22. I coniugi non hanno investimenti, Pt_2 fondi e piani di accumulo cointestati se non il conto corrente n. 8589 presso Banca Popolare di Sondrio Ag. 1 Via
Crocifissa di Rosa - Brescia. Il conto corrente verrà estinto entro la data del 31 agosto 2025 con la presa in carico dalla Sig.ra delle rate del mutuo, e pertanto facendo venire meno l'esigenza bancaria di un conto corrente Pt_2 cointestato, il residuo a saldo presente sul conto alla data della chiusura conto cointestato, sarà diviso in quote uguali tra le parti. 23. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, a titolo di mantenimento, nulla l'una dall'altra. 24. I coniugi prestano sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. 25. I coniugi dichiarano di aver regolato, con il presente atto, ogni aspetto economico e, con l'esatto adempimento di quanto sopra, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di HE UL RD (BS) (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2003).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
CO ET DR MA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa CO ET Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR MA Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 12277/2025 R.G. promosso da
( ) (avv. BIANCHI FRANCESCO) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. CARLOTTI FEDERICA) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da successive note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate rispettivamente in data
2/9/2025 e 4/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “Sulle modalità di frequentazione e mantenimento dei figli 1. I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2. I figli minori saranno affidati in modo congiunto ai genitori ma con residenza anagrafica presso l'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B, la cui proprietà diverrà, come sotto meglio specificato, della madre e la frequentazione dei figli sarà paritaria a settimane alternate con i genitori,
i quali coopereranno nella gestione dei figli, condividendone la responsabilità genitoriale.
3. La turnazione settimanale sarà seguita anche durante le vacanze scolastiche, sia invernali che estive. I genitori, tuttavia, alterneranno la frequentazione dei giorni di Vigilia, Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta. Tutte le altre ricorrenze e festività dell'anno verranno trascorse dai minori alternativamente di anno in anno con uno dei due genitori. Durante il periodo estivo il padre e la madre trascorreranno con i figli quindici giorni anche non consecutivi;
tale periodo, in relazione ai rispettivi impegni di lavoro, dovrà essere concordato previamente entro il mese di aprile di ogni anno con risposta entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, in caso contrario la proposta del periodo di vacanza si riterrà accettata.
4. La responsabilità genitoriale sui minori è esercitata separatamente da ciascun genitore per gli atti di ordinaria amministrazione e invece, congiuntamente, per gli atti di straordinaria
1 amministrazione, nel senso che le decisioni di maggiore importanza quali, a titolo esemplificativo, la scelta di istituti e indirizzo scolastico, sport particolari o pericolosi, dovranno essere previamente concordate tra i genitori. Il trasporto da e per le rispettive case dei genitori e la gestione delle attività sportive, ludiche ed extrascolastiche sarà ad esclusivo carico dei genitori presso cui i minori permarranno secondo gli accordi intercorsi. Le parti, in quanto genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione e collaborazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli, impegnandosi puntualmente a rispettare le condizioni concordate. Le parti si impegnano altresì a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli.
5. In considerazione della modalità di frequentazione paritaria dei figli non sarà dovuto tra le parti alcun assegno di mantenimento dei figli.
6. I ricorrenti ripartiranno in misura del 50% ciascuno gli oneri relativi alle spese straordinarie così come elencate nel Nuovo Protocollo di intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia che si integra con i seguenti punti. Modalità di concertazione ex ante delle spese. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini
Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
7. La misura denominata “Assegno Unico” sarà riscossa in parti uguali tra i coniugi, obbligandosi gli stessi a collaborare lealmente l'un l'altro, con richiesta autonoma a far data dall'anno 2026, affinché tale misura sia erogata al 50% ciascuno con accredito sui rispettivi conti correnti.
8. Per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2025 l'assegno unico verrà riscosso in forma esclusiva dalla RA la quale si obbliga a sostenere in via integrale ed esclusiva la rata del mutuo fondiario Pt_2
n. 1217873 - 87 a far data dal mese di agosto 2025. Sui rapporti economici tra le parti 9. Il signor si obbliga a Pt_1 lasciare la casa coniugale entro il 31.08.2025 asportando dalla stessa i seguenti oggetti: robot da cucina "bimby", friggitrice ad aria, n. 2 computer fissi dei figli e , n. 1 fotocopiatrice multifunzione, n. 2 e-bike e Per_1 Per_2
n. 1 radio Bose, n.1 Wall Box per ricarica veicoli elettrici e n.1 motociclo presente nella rimessa della casa coniugale
2 - Il signor si obbliga a trasferire alla RA la piena proprietà della sua quota di immobile adibito a Pt_1 Pt_2 casa coniugale di Brescia, via Foro Boario n. 8/b e così meglio identificato: Catasto Fabbricati del Comune di
Brescia, Foglio 180 sez. NCT con i mappali numeri: Particella 37, Sub. 6, Via Foro Boario 8 P.T Cat. A/2 Classe 6
Consistenza 7 vani z. c.3, Superficie Catastale Totale: mq. 137 - Totale escluse aree scoperte mq 118, Rendita Euro
686,89. part. 37 sub 35 via Foro Boario P S1 CAT C/6 Cl. 7 mq42 z.c.3 sup.cat di mq 42 RC euro 106,29 trattasi di vano autorimessa al piano interrato;
part. 37 sub. 53 via Foro Boario P.T. Cat C/6 Cl. 5 mq12 z.c. 3 sup cat di mq
12 z.c.3 sup.cat di mq 12 R.C. Euro 22,31 trattasi di posto auto scoperto al piano terra, Part. 37 sub. 54 via Foro
Boario P.T. Cat.C/6 Cl. 5 mq 12 z.c.3 sup. cat. di mq 12 RC.Euro 22,31 trattasi di posto auto scoperto al piano terra,
Part. 37 sub. 63 via Foro Boario P.S1 Cat. C/2 Cl. 8 mq 6 z.c. 3 sup.cat 9 RC Euro 17,66 trattasi di cantina al piano interrato. Con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del fabbricato ai sensi di legge quali la sottocentrale termica di cui al mappale numero 37 sub. 77, il vano scala e ascensore ovest di cui al mappale numero
37 sub. 78, il corsello autorimesse e il corridoio cantine di cui al mappale numero 37 sub.81, il viale d'accesso di cui al mappale numero 37 sub. 82, la corte d'ingresso di cui al mappale numero 37 sub 83. 10. Il signor Pt_1 si obbliga a trasferire la propria quota di proprietà (pari ad ½) della casa coniugale sita in Brescia, via Foro
[...]
Boario n.8/b, entro un mese dall'emissione del provvedimento del Tribunale di Brescia per la separazione dei coniugi, salvo quanto previsto dal punto n. 18 del presente ricorso, alla RA che per l'effetto ne Parte_2 diverrà proprietaria esclusiva, accollandosene ogni onere, al prezzo già pattuito tra le parti in euro 30.000,00
(trentamila//00) e come di seguito così rateizzati: euro 7.500,00 al deposito delle note scritte di conferma delle condizioni di separazione, a partire dall'anno 2026, n. 2 rate annuali ciascuna pari ad euro 3.750,00 ciascuna con scadenza rispettivamente il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno e così sino al saldo nell'anno 2028. 11. La RA si accollerà integralmente l'importo residuo relativo al mutuo gravante sull'immobile in oggetto con Pt_2 liberazione del marito da ogni vincolo nei confronti dell'istituto bancario e manlevandolo da ogni pretesa relativa al mutuo a far data dal mese di agosto 2025. 12. In forza di quanto sopra la suddetta casa coniugale verrà assegnata dal giudice alla RA 13. I coniugi sin da ora, in merito alla vendita della quota della casa Parte_2 familiare di cui sopra, chiedono l'applicazione dei benefici fiscali secondo il disposto dell'art.19 della legge
04.03.1987 n.74 come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 10.05.1999 n.154. 14. Le spese notarili di cessione della quota di immobile dal signor alla RA saranno in capo a quest'ultima Pt_1 Pt_2 la quale indicherà un Notaio di sua fiducia. 15. La RA , in forza della cessione della quota di Parte_2 proprietà della casa coniugale del marito, si obbliga a sostenere integralmente le rate del mutuo fondiario n.
1217873 – 87 a far data dal 31.08.2025, manlevando il signor da ogni eventuale richiesta dell'istituto Parte_1 bancario concedente il mutuo relativamente al pagamento delle rate mensili dello stesso. 16. Le utenze, spese ordinarie e straordinarie e imposte relative alla casa coniugale saranno a carico esclusivamente alla RA Pt_2 la quale ne sosterrà il pagamento in via esclusiva dal 31.08.2025, o comunque dalla data di rilascio dell'immobile da parte del signor 17. In merito all'utenza Vodafone la RA si impegna a trasferire entro il termine Pt_1 Pt_2 del 31.08.2025 ad altro contratto a lei intestato l'utenza telefonica inerente la linea fissa dell'abitazione di via Foro
Boario 8/b e la connessione internet e l'utenza telefonica privata a lei intestata con il numero 3473203570, l'utenza sky verrà disdetta;
18. Il mobilio presente nell'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B, ad eccezione di quanto sopra meglio specificato, resterà in proprietà alla RA 19. L'atto notarile di cessione dell'immobile verrà Pt_2
3 stipulato dopo l'omologa della separazione e che la RA si accollerà in forma esclusiva il mutuo fondiario Pt_2
n. 1217873 – 87 con relativa liberazione dalle obbligazioni di pagamento in capo al signor e comunque non Pt_1 prima del 31.08.2025 data di rilascio dell'immobile da parte del signor 20. Nel caso la RA volesse Pt_1 Pt_2 alienare l'immobile di Brescia, via Foro Boario n. 8/B l'intero ricavato sarà di competenza di quest'ultima la quale dovrà tuttavia con tale somma estinguere, se ancora presente alla data della vendita, il mutuo fondiario n._ 1217873
– 87; il signor rinuncia espressamente a ogni pretesa in relazione alla vendita dell'immobile. 21. La RA Pt_1 si obbliga ad accollarsi integralmente il mutuo fondiario n. 1217873 – 87 obbligandosi a dare notizia al Pt_2 signor dell'avvenuto accollo, dal canto suo il signor si obbliga a collaborare lealmente con la RA Pt_1 Pt_1 in modo che la stessa possa divenire unica titolare di predetto mutuo. 22. I coniugi non hanno investimenti, Pt_2 fondi e piani di accumulo cointestati se non il conto corrente n. 8589 presso Banca Popolare di Sondrio Ag. 1 Via
Crocifissa di Rosa - Brescia. Il conto corrente verrà estinto entro la data del 31 agosto 2025 con la presa in carico dalla Sig.ra delle rate del mutuo, e pertanto facendo venire meno l'esigenza bancaria di un conto corrente Pt_2 cointestato, il residuo a saldo presente sul conto alla data della chiusura conto cointestato, sarà diviso in quote uguali tra le parti. 23. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, a titolo di mantenimento, nulla l'una dall'altra. 24. I coniugi prestano sin da ora il consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori. 25. I coniugi dichiarano di aver regolato, con il presente atto, ogni aspetto economico e, con l'esatto adempimento di quanto sopra, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 12/07/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di HE UL RD (BS) (atto n. 14, parte II, serie A, anno 2003).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
CO ET DR MA
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