TAR Brescia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 17
TAR
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Diritto di accesso documentale

    Il Tribunale ritiene che l'istanza di accesso, formulata in funzione difensiva, soddisfi i requisiti richiesti. La finalità è verificare il percorso di ingresso dell'autorizzazione NCC nel patrimonio della controinteressata e le ragioni dell'impossibilità di assegnazione al ricorrente. Tale documentazione è necessaria per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici, anche in assenza di un giudizio pendente. Il Tribunale rileva che l'Amministrazione ha erroneamente valutato l'istanza sulla base di considerazioni di merito relative alla vicenda sottostante, anziché limitarsi a verificare il nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e le esigenze difensive.

  • Rigettato
    Tutela della riservatezza

    Il Tribunale rileva che le esigenze di riservatezza dedotte dalla controinteressata sono recessive rispetto al diritto di accesso difensivo, qualora la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di specie, le informazioni commerciali menzionate non sono strettamente indispensabili e, qualora presenti, dovranno essere oscurate. Non vi è violazione del diritto europeo.

  • Accolto
    Diritto di accesso documentale

    Il Tribunale accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di diniego e ordina al Comune di consentire l'accesso agli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza 12/01/2026, n. 17
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 17
    Data del deposito : 12 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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