Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della Dott. Flora
Scelza, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., a seguito della riserva assunta in data 11-3-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r. g. 3463/2023
(alla quale sono riunite le cause aventi n. r. g. 3488/2023 e n. r. g. 3541/2023)
TRA
, e , rappresentati Parte_1 Parte_2 Parte_3
e difesi dall'Avv. Luigi Mazza, e con lo stesso elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrenti
E
1) in persona dei curatori p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Lo Presti, e con lo stesso elettivamente domiciliata come in atti;
2) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_4
Antonio Scarpato e dall'Avv. Lidia Manfredini, e con gli stessi elettivamente domiciliata come in atti;
3) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Iossa Enrico CP_2
Maria, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti;
4) in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Cavalcanti e CP_3 dall'Avv. Anna Oliva, e con le stesse elettivamente domiciliato come in atti.
Resistenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti ricorsi in riassunzione depositati in data 20, 21 e 23 Giugno 2023, presso il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, e successivamente riuniti, gli istanti in epigrafe, lavoratori dipendenti della licenziati per giustificato CP_1
motivo oggettivo, dopo aver inizialmente ricorso al Giudice del Lavoro di AP Nord dichiaratosi territorialmente incompetente, proseguivano il giudizio con cui convenivano dinanzi all'odierno Tribunale le resistenti in epigrafe per le ragioni di seguito illustrate.
1
dipendenze della società operante servizi di nettezza e igiene urbana, con CP_1
mansioni di operaio raccoglitore, di cui dettagliava modalità, orari e retribuzione in ricorso, presso il cantiere di Ottaviano senza alcun inquadramento economico e previdenziale e di essere stato regolarizzato a decorrere dal 4-5-2021 con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali;
che il contratto era stato oggetto di sedici proroghe mensili ed era terminato in data 31-8-2022, presso il cantiere di Ottaviano.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto in data 10-3-2020 alle Parte_2
dipendenze della con stesse mansioni, con contratto a tempo determinato part- CP_1
time di 24 ore settimanali;
che in precedenza aveva lavorato presso il cantiere CP_1
di Ottaviano con contratto interinale;
che il contratto era stato oggetto di trenta proroghe mensili ed era terminato in data 31-8-2022, presso il cantiere di Ottaviano.
Il ricorrente riferiva di essere stato assunto in data 1-2-2018, con stesse Parte_3
mansioni, con contratto a tempo determinato part-time di 24 ore settimanali;
che il contratto terminava in data 16-9-2018 a seguito di otto proroghe mensili;
che successivamente continuava a lavorare presso il cantiere della società di CP_1
Ottaviano, con contratti interinali a tempo determinato sottoscritti dapprima con la società
OPEN Job Metis Spa (dal 5-10-2018 al 31-10-2019) e poi con la società interinale
EM Spa (14-11-2019 al 29-2-2020); che dal 10-3-2020 veniva nuovamente assunto dalla società presso il cantiere di Ottaviano con contratto part-time a tempo CP_1
determinato di 24 ore settimanali, quest'ultimo oggetto di trenta proroghe mensili fino al
31-8-2022.
Tutti i ricorrenti rappresentavano cha a decorrere dal 31-8-2022 la cedeva, con CP_1 contratto di fitto d'azienda, il cantiere di Ottaviano alla e che dall'1- Parte_4
9-22 al 15-10-2022 avevano continuato a lavorare per la società presso il CP_1
cantiere di AP (Centro Direzionale); che in data 13-10-2022 venivano licenziati dalla con decorrenza dal 16-10-2022 per giustificato motivo oggettivo per CP_1
dismissione di ogni commessa ed attività in essere;
che a seguito dei licenziamenti non avevano ricevuto il pagamento del TFR e dei ratei maturati per ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità, festività e permessi;
che con PEC del 4-10-2022, indirizzata alle società d alla (quest'ultima, a CP_1 Parte_4 CP_2 decorrere dall'1-10-22, aggiudicataria dell'appalto di rimozione rifiuti presso il Comune di Ottaviano), i ricorrenti impugnavano i contratti di lavoro a termine intercorsi con la e chiedevano la conversione dei rapporti di lavoro intercorsi a tempo CP_1
2 indeterminato fin dalle assunzioni;
che con PEC del 23-10-22, indirizzata alle stesse società, provvedevano ad impugnare sia il licenziamento a loro intimato dalla CP_1 sia il mancato inserimento nell'elenco dei dipendenti stabilmente occupati presso il cantiere di Ottaviano, ai fini del fitto di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. intercorso tra la e la nonché il successivo passaggio di cantiere CP_1 Parte_4
effettuato in data 30-9-2022 dalla alla che la società Parte_4 CP_2 escludeva il ricorrenti dall'elenco dei dipendenti occupati e normalmente CP_1 adibiti al cantiere di Ottaviano e di conseguenza ne impediva l'assunzione con passaggio diretto alle dipendenze della che si era obbligata ad assumere Parte_4 coloro i quali risultassero in servizio da 240 giorni precedenti l'inizio della nuova attività; che il , con ordinanza n. 27 del 12-8-22, risolveva in danno della Controparte_4
il contratto di appalto per irregolare espletamento del servizio di igiene urbana CP_1
ed affidava il servizio alla società seconda classificata della procedura di CP_2
gara; che il TAR Campania, con decreto del 17-8-2022, accoglieva in via di urgenza il ricorso presentato della per l'annullamento della predetta ordinanza CP_1 determinando la prosecuzione dell'appalto con la società fino al 31-8-2022; CP_1 che a decorrere dall'1-9-22 i dipendenti occupati presso il cantiere di Ottaviano transitavano alle dipendenze della concessionaria ai sensi dell'art. Parte_4
2112 c.c.; che il TAR Campania, con sentenza del 27-9-22, accoglieva il ricorso presentato dalla società ed annullava il decreto di aggiudicazione emesso CP_2
dal ; Controparte_5
che il Comune di Ottaviano, con ordinanza del 27-9-2022, ordinava alla di CP_2
effettuare i servizi di igiene ambientale presso il Comune di Ottaviano per il periodo dall'1-10-22 al 31-12-2022 e di procedere al passaggio di cantiere secondo le modalità di cui all'art. 6 del CCNL FISE ed a decorrere dal 1 ottobre 2022.
Ciò premesso, dopo aver articolato dettagliate argomentazioni giuridiche relativamente alla sussistenza del loro diritto alla conversione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato pieno per effetto dell'illegittimità delle numerose proroghe intercorse, nonché relativamente alla violazione e/o elusione della normativa sul trasferimento d'azienda, anche per il mancato inserimento dei loro nominativi dall'elenco dei dipendenti normalmente e stabilmente associati al cantiere del Comune di Ottaviano ed oggetto di trasferimento alla cessionaria nonché, ulteriormente, Parte_4
relativamente al mancato pagamento delle differenze retributive e del TFR, così come dettagliatamente indicati nel ricorso e nei relativi conteggi, concludevano chiedendo di
3 accertarsi e dichiararsi l'intervenuto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della presso il cantiere di Ottaviano come dedotto nelle rispettive premesse CP_1
introduttive (per dal 17-1-21 al 31-8-22; per dal 10- Parte_1 Parte_2
3-2020 al 31-8-22 e per dall'1-2-2018 al 31-8-22); declararsi l'illegittimità, Parte_3
nullità e/o inefficacia dei licenziamenti a loro intimati dalla per giustificato CP_1
motivo oggettivo con lettera del 13 ottobre 2022 e decorrenza del successivo 16 ottobre
2022; ordinare alle società e di integrare la lista dei CP_1 Parte_4
lavoratori stabilmente addetti ed occupati presso il cantiere di Ottaviano anche col nominativo dei ricorrenti;
per l'effetto dichiararsi la continuità giuridica dei loro rapporti di lavoro subordinato con la cessionaria per il periodo dall'1 Parte_4
settembre 2022 al 30 settembre 2022 ed a decorrere con continuità giuridica dal 01 ottobre
2022 ed economica dal 16 ottobre 2022 con la attuale aggiudicataria CP_2 dell'appalto di rimozione dei rifiuti solidi urbani presso il cantiere del Comune di
Ottaviano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Ccnl Igiene Ambientale-FISE, il tutto previo inserimento dei ricorrenti nell'elenco dei lavoratori stabilmente e continuativamente occupati presso il cantiere di Ottaviano;
accertarsi e dichiararsi il loro diritto a percepire dalla e dalla responsabile solidalmente, CP_1 Parte_4
anche a titolo risarcitorio, tutte le retribuzioni effettivamente maturate e non percepite: per , dalla data del 17 gennaio 2021 al 31 agosto 2022, con interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi I.N.P.S. ed accessori di legge, avendo quale parametro di riferimento l'importo lordo mensile di €.18.273,72 (di cui
€.2.401,11 a titolo di T.F.R. maturato dal 17 gennaio 2021 al 31 agosto 2022); per dalla data del 10-3-2020 al 31-8-2022, con interessi e rivalutazione Parte_2
monetaria, oltre al versamento dei contributi I.N.P.S. ed accessori di legge, avendo quale parametro di riferimento l'importo lordo mensile di euro 22.941,35 (di cui euro 3.584,89
a titolo di TFR maturato dal 10-3-2020 al 31-8-2022); per , dall'1-2-2018 Parte_3
al 31-8-2022, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi
I.N.P.S. ed accessori di legge, avendo quale parametro di riferimento l'importo lordo mensile di € 42.596,35 (di cui euro 3.672,81 a titolo di TFR maturato dall'1-2-2018 al
31-8-2022); nonché l'ulteriore importo di €.1.606,06 a titolo di mancato preavviso in ragione dell'illegittimità e/o nullità, e/o inefficacia dell'intimato licenziamento per giustificato motivo oggettivo a loro intimato dalla con lettera del 13 ottobre CP_1
2022; con vittoria di spese per tutti i ricorrenti.
4 Con tre distinte memorie difensive per i singoli procedimenti dell'1-11-23, dell'8-11-23 CP_ e del 5-1-24, si costituiva in giudizio l' che, anche reiterando le conclusioni depositate innanzi al Giudice dichiaratosi territorialmente incompetente, concludeva chiedendo, in caso di accertata fondatezza dei ricorsi, condannarsi il datore di lavoro a versare all' CP_3
i contributi omessi nei limiti della prescrizione, oltre somme aggiuntive e sanzioni;
con vittoria di spese.
Con tre distinte memorie difensive in riassunzione per i singoli procedimenti del 3-11-
2023, del 6-11-2023 e del 3-1-2024 si costituiva in giudizio la società che CP_2
contestava integralmente gli assunti introduttivi dei ricorrenti e concludeva chiedendo rigettarsi i ricorsi per infondatezza;
in via gradata, accertarsi e dichiararsi la CP_2
non obbligata al pagamento delle retribuzioni che dovessero essere riconosciute ai ricorrenti per effetto dell'eventuale affermazione del loro diritto al passaggio di cantiere;
vittoria di spese.
Con tre distinte memorie difensive in riassunzione per i singoli procedimenti del 9-11-
23, del 24-11-23 e del 22-4-24 si costituiva in giudizio la società Parte_4
preliminarmente rappresentando che dopo la declaratoria di incompetenza del
[...]
Tribunale di AP Nord era intervenuta la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di apertura della procedura di liquidazione giudiziaria della e, comunque, CP_1
riportandosi al contenuto delle proprie memorie difensive precedentemente depositate innanzi al Giudice dichiaratasi territorialmente incompetente. La Parte_4
pertanto, chiedeva preliminarmente dichiararsi le domande improcedibili e/o
[...]
inammissibili perché non proposte dinanzi al Giudice del Fallimento e dichiararsi l'incompetenza del Giudice adito, con riguardo alle domande formulate nei confronti della (fallita), in favore del Giudice del Fallimento del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata; nonché, riportandosi alle rassegnate conclusioni, chiedeva per tutti i giudizi di: “Accertare e dichiarare che, per effetto del mancato perfezionamento del contratto di trasferimento di ramo di azienda con riguardo al servizio di igiene ambientale in
Ottaviano, quale conseguenza della prematura risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione appaltante in danno della finanche prima l'inizio di CP_1
efficacia del fitto, difetta la legittimazione passiva (titolarità passiva) della
[...]
(chiamata in causa) in ragione dell'inapplicabilità alla fattispecie degli Parte_4
effetti di automatico trasferimento del contratto di lavoro previsti dall'art. 2112 c.c. per
l'ipotesi di valido trasferimento dell'azienda o di un suo ramo;
In via del tutto gradata e nel merito, o, se ritenuto, quale ragione assorbente anche “a monte” dell'eccezione
5 suddetta, rigettarsi la domanda del ricorrente per le ragioni ulteriori precauzionalmente sopra esposte e per quelle addotte dalla che la scrivente difesa fa proprie”; con CP_1
vittoria di spese.
Con nota depositata in data 18-10-2024 l'avv. Esposito Donatello, procuratore della
, rappresentava di aver rinunciato al mandato professionale Parte_4
come da comunicazione indirizzata alla che allegava. Parte_4
Con atto di costituzione di nuovo difensore depositato telematicamente in data 15-11-
2024 si costituivano in giudizio per la l'Avv. Lidia Manfredini Parte_4
e l'Avv. Antonio Scarpato.
Con tre distinte memorie difensive in riassunzione per i singoli procedimenti del 24-4-
24, del 24-4-24 e del 13-6-2024, si costituiva in giudizio la
[...]
N. 4/2023 del Tribunale di Torre Annunziata, preliminarmente Controparte_1
rappresentando che il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione Crisi di Impresa e
Procedure Concorsuali con sentenza n. 4/2023 del 01.06.2023 disponeva l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della e che, pertanto, a partire da CP_1
tale data, la società cessava ogni attività; chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda, né richiesto alcun provvedimento giudiziario a suo danno;
nel merito contestava integralmente gli assunti introduttivi. Ciò premesso, concludeva chiedendo: “1) in limine litis, accertato che nessuna domanda risulta formulata nei confronti di codesta Curatela, dichiarare la sua carenza di legittimazione passiva e, contestualmente, l'estromissione dal presente giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della resistente, in persona del l.r.p.t. 2) in subordine, dichiarare improcedibile, improponibile e/o inammissibile l' avversa domanda di risarcimento danni oltre che ogni domanda patrimoniale di condanna al pagamento di differenze retributive, o, comunque, dichiarare l'incompetenza funzionale di codesto Giudice in favore del Tribunale di Torre
Annunziata – Sezione Crisi d' Impresa e Procedure Concorsuali, e per l'effetto condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della resistente Curatela, in persona del l.r.p.t. 3) In ogni caso, rigettare integralmente la domanda nel merito poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto, condannare il ricorrente al pagamento di spese e competenze di giudizio in favore della resistente
Curatela, in persona del l.r.p.t.”
In corso di causa veniva esperito il tentativo di conciliazione che sortiva esito negativo e veniva disposto il libero interrogatorio del ricorrente , successivamente la Parte_1
6 causa veniva rinviata e all'udienza dell'11-3-25, con trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, il Giudice si riservava la decisione della stessa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che con contratto di affitto di ramo di azienda del 5 agosto
2022, la società " concedeva in fitto alla " un CP_1 Parte_4
ramo d'azienda avente ad oggetto l'intero complesso produttivo e funzionale all'esercizio del servizio integrato di raccolta e trasporto rifiuti presso i Comuni di Quarto, Ottaviano,
Cesa e Orta di Atella, comprensivo del relativo compendio di personale come specificato, automezzi e attrezzature elencati nei relativi allegati, nonché i diritti e le prerogative discendenti dalla propria posizione in graduatoria relativamente alle gare indette per i
Comuni di San Nicola La Strada, Vico Equense e Meta e per il Comune di Ottaviano.
In data 11 agosto 2022, quindi anteriormente al subentro della società
[...]
, con Determina Registro dell'11 agosto 2022, il Comune di Parte_4
Ottaviano disponeva: “di risolvere in danno della Ditta GPN s.r.l. … , per grave inadempimento, grave errore e grave ritardo, il contratto di appalto in proroga … sottoscritto in data 21 maggio 2015, per l'esecuzione del "Servizio di raccolta rifiuti delle frazioni differenziate con il metodo porta a porta e relativo trasporto, spazzamento stradale del territorio comunale di Ottaviano (NA) per un periodo di anni 7 (sette) …", ai sensi e per gli effetti dell'art.136 del Codice dei contratti pubblici in applicazione
(Decreto Legislativo n. 163/2006) e dell'art.1453 del Codice Civile espressamente richiamato all'Art.15 del Capitolato Speciale d'Appalto”, con decorrenza dal 16 agosto
2022.
Pertanto, il non ha mai preso atto del subentro della Controparte_4 [...]
nel detto contratto di appalto, né, per i motivi esposti, la Parte_4 [...]
poteva subentrare nel contratto di appalto alla Parte_4 CP_1
Di conseguenza va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della
[...]
rispetto alle domande azionate dai ricorrenti nel presente Parte_4
giudizio.
Quanto alla deve rilevarsi che a suo carico il Tribunale di Torre Annunziata – CP_1
Sezione Crisi di Impresa e Procedure Concorsuali con sentenza n. 4/2023 del 01.06.2023 ha disposto l'apertura della procedura di Liquidazione giudiziale.
7 Tale circostanza comporta che le istanze di natura sostanzialmente retributive rivolte contro la vanno proposte dinanzi al Giudice Sezione Crisi di Impresa e CP_1
Procedure Concorsuali e non già dinanzi al Giudice del Lavoro.
E' del tutto evidente, infatti, che i ricorrenti agiscono nei confronti della non CP_1
certo per poter ambire alla costituzione di un rapporto di lavoro, considerato che attualmente l'appalto in Ottaviano è in capo alla , altra convenuta, ma solo per CP_2
ragioni economiche, per poter ricevere presunte spettanze di lavoro.
Tutte le domande formulate - anche quelle di accertamento e/o costitutive – sono tese a tale obiettivo.
Va da sé che, quindi, opera la vis attractiva del foro fallimentare e, quindi, l'incompetenza del Giudice adito.
Quanto alla posizione della con Ordinanza Commissariale n. 2 del CP_2
29.09.2022, alla stessa veniva affidato provvisoriamente, e sino al 31.12.2022, il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
la al fine di ottemperare l'ordinanza CP_2
commissariale di cui sopra, iniziava a svolgere le attività con i dipendenti di cui all'elenco
Cont trasmesso all'Ente comunale dalla con nota prot. 24068 del 11.08.2022, tra cui i ricorrenti non comparivano, così come non comparivano nemmeno negli elenchi del personale comunicati alla stazione appaltante dal mese di gennaio al mese di luglio 2022.
In data 01.10.2022 la inviava l'elenco aggiornato degli aventi diritto al CP_6
cambio appalto, ed anche in tale elenco i ricorrenti non comparivano.
A questo punto deve richiamarsi quanto disposto dall'art. 6 del CCNL Igiene Ambientale
: “… (comma 3) Ai fini della partecipazione alla gara per la nuova Controparte_7
gestione nel rispetto dei principi di trasparenza e leale concorrenza, l'impresa cessante trasmette al committente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, eventualmente anticipata anche a mezzo fax o posta elettronica, la documentazione relativa al personale a tempo indeterminato di cui al comma 2, primo capoverso;
vale a dire: elenco nominativo dei dipendenti, distinto tra addetti a tempo pieno e addetti a tempo parziale e relativa misura percentuale;
relativo livello di inquadramento, mansioni e/o qualifica;
copia degli accordi collettivi aziendali di contenuto economico;
anzianità nella posizione parametrale B;
ente previdenziale di appartenenza;
nonché, a richiesta del committente, eventuali ulteriori informazioni e documentazione. (comma 4) La predetta documentazione è trasmessa, in ogni caso, entro i 10 giorni calendariali successivi alla data di pubblicazione del bando di gara. In pari tempo, l'impresa cessante trasmette alla
R.S.U. congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti
8 l'elenco nominativo dei dipendenti interessati, distinto tra addetti a tempo pieno e a tempo parziale e relativa misura percentuale, con l'indicazione del relativo livello di inquadramento, delle mansioni e/o qualifica…”.
Quindi, la è succeduta alla nell'appalto, assumendo il personale CP_2 CP_6 di cui all'elenco del 01.10.2022, mentre i rapporti di lavoro dei ricorrenti si sono risolti Cont per licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla in data
12.10.2022. Nessun obbligo aveva la di assumere i ricorrenti. CP_2
Alla luce di quanto esposto, le domande proposte dai ricorrenti non possono trovare accoglimento.
In considerazione della diversa condizione socio economica delle parti in causa e della obiettiva complessità della materia oggetto del presente giudizio, si dispone la compensazione tra le parti delle spese processali.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
a) Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Parte_4
b) Dichiara la propria incompetenza rispetto alle domande proposte nei confronti della
Liquidazione Giudiziale della e la competenza del Tribunale di Torre CP_1
Annunziata – Sezione Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali;
c) Rigetta ogni altra istanza;
d) Compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Nola, all'esito della riserva assunta in data 11-3-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
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