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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 1376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1376 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 07.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2358/2022rg sez. lav., vertente
T R A nato a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore CF ( ) e dall'avv. C.F._2
Raffaella Nadia Coppola (CF ) giusta procura in atti e presso C.F._3
questi elettivamente domiciliato in Caserta via Unità Italiana 77;
Appellante
E
in persona del suo Presidente Controparte_1
pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato
Itala De Benedictis (pec t) per procura Email_1
generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del Persona_1
22.03.2024 c;
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 ha proposto appello nei Parte_1
confronti dell' ed ha impugnato la sentenza n. 972/2022 del 7.04.2022, con la quale CP_1
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. lavoro, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva a fini pensionistici ex L. 257/1992 e succ. modificazioni, per il periodo dal 26.06.1965 al 26.01.1989 e dal 5.10.1990 al 31.12.1990, ha rigettato la domanda ritenendo compiuta la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione.
Avverso la statuizione è insorto l'appellante, che con unico motivo di appello ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione da parte del primo giudice delle disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva a fini pensionistici di cui all'art. 13 co 8 L. 257/1992 e succ mod., da ritenersi invero imprescrittibile, in quanto corollario della imprescrittibilità del diritto alla pensione e concludendo, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
Si è costituito in giudizio l' che, richiamate le eccezioni e deduzioni già a base CP_1
della memoria di primo grado e in parte fatte proprie dal giudice di prime cure, ha insistito per la intervenuta prescrizione dell'indebito ed, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda, chiedendo rigettarsi l'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
L'appello è infondato e va rigettato.
Appaiono, infatti, del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
CP_ E' documentato che l'appellante ha presentato domanda all' per la rivalutazione del beneficio contributivo solo in data 21.05.2015 da considerarsi il primo e l'unico atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto deve richiamarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha affermato in fattispecie assolutamente identica alla presente (v. CASS 15.9.2016 n.18132): "nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" - Cass. 12685 del 19 maggio
2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 mano 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 - ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del
4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n.
12052 del 31 maggio 2011”
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, la Suprema Corte ha, poi, precisato che essa “decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione” e non già dal pensionamento del lavoratore (cfr. Cass. n. 2856 del 02/02/2017).
Nella specie l'istante ha ottenuto la certificazione dell'INAIL del riconoscimento dell'esposizione all'amianto nel 2002.
Tale domanda, alla stregua dell'insegnamento di legittimità, rappresenta il dies a quo di decorrenza della prescrizione, perché si identifica con il momento in cui il lavoratore ha avuto consapevolezza dell'esposizione.
Risultano, quindi, trascorsi oltre dieci anni tra tale momento e il primo atto interruttivo del 21.05.2015.
La conclusione è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile -Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" – così Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376 -). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento (confermato da Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). Ed invero, i principi esposti contraddicono le considerazioni dell'appellante sulla imprescrittibilità del diritto alla rivalutazione previsto dalla legge
257/1992 e rendono superflua ogni ulteriore considerazione, sia in tema di decadenza che in relazione al merito del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, ribadito anche di recente che il momento storico cui ancorare la consapevolezza del pensionato, ai fini dell'individuazione del dies
a quo, è quello della presentazione della domanda amministrativa e non già quello della data di pensionamento: La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all per il riconoscimento CP_1
dell'esposizione). (vedi Sez.
6 - L, Ordinanze n. 14599 del 09/05/2022 e n. 2856 del
02/02/2017). Come già evidenziato, è documentato che l'istante ha presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto nel 2002, ottenendo la relativa CP_ certificazione e, successivamente, domanda all' per la rivalutazione del beneficio contributivo in data 21.05.2015.
Il lasso temporale decorso tra le due domande è superiore al decennio e deve ritenersi, conformemente alle pronunce innanzi richiamate, che già nel 2002 l'appellante avesse piena consapevolezza del rischio e della potenziale lesività dell'esposizione all'amianto.
Le considerazioni esposte conducono, in definitiva, al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/22, considerato indeterminabile il valore della domanda ed applicando i valori minimi, tenuto conto dell'omesso espletamento della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002 in ordine al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, stante le condizioni reddituali dichiarate dall'appellante.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 07.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati dott. Mariavittoria Papa Presidente dott. Nicoletta Giammarino Consigliere dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 07.04.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2358/2022rg sez. lav., vertente
T R A nato a [...] il [...] CF: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pastore CF ( ) e dall'avv. C.F._2
Raffaella Nadia Coppola (CF ) giusta procura in atti e presso C.F._3
questi elettivamente domiciliato in Caserta via Unità Italiana 77;
Appellante
E
in persona del suo Presidente Controparte_1
pro – tempore, per la carica domiciliato in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato
Itala De Benedictis (pec t) per procura Email_1
generale alle liti a rogito Notaio di Roma in Repertorio al n. 37875 del Persona_1
22.03.2024 c;
Appellato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.09.2022 ha proposto appello nei Parte_1
confronti dell' ed ha impugnato la sentenza n. 972/2022 del 7.04.2022, con la quale CP_1
il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sez. lavoro, nel giudizio avente ad oggetto la richiesta di accertamento del diritto del ricorrente alla rivalutazione contributiva a fini pensionistici ex L. 257/1992 e succ. modificazioni, per il periodo dal 26.06.1965 al 26.01.1989 e dal 5.10.1990 al 31.12.1990, ha rigettato la domanda ritenendo compiuta la prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione.
Avverso la statuizione è insorto l'appellante, che con unico motivo di appello ha dedotto l'errata interpretazione ed applicazione da parte del primo giudice delle disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva a fini pensionistici di cui all'art. 13 co 8 L. 257/1992 e succ mod., da ritenersi invero imprescrittibile, in quanto corollario della imprescrittibilità del diritto alla pensione e concludendo, quindi, per la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda.
Si è costituito in giudizio l' che, richiamate le eccezioni e deduzioni già a base CP_1
della memoria di primo grado e in parte fatte proprie dal giudice di prime cure, ha insistito per la intervenuta prescrizione dell'indebito ed, in ogni caso, per l'infondatezza della domanda, chiedendo rigettarsi l'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'odierna udienza, sulla documentazione in atti, la causa è stata decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
L'appello è infondato e va rigettato.
Appaiono, infatti, del tutto condivisibili le argomentazioni esposte dal giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
CP_ E' documentato che l'appellante ha presentato domanda all' per la rivalutazione del beneficio contributivo solo in data 21.05.2015 da considerarsi il primo e l'unico atto interruttivo della prescrizione.
Sul punto deve richiamarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione che ha affermato in fattispecie assolutamente identica alla presente (v. CASS 15.9.2016 n.18132): "nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria" - Cass. 12685 del 19 maggio
2008; Cass. n. 7527 del 29 marzo 2010; Cass. n. 8926 del 19 aprile 2011; Cass. n. 6331 del 19 mano 2014; Cass. n. 7934 del 4 aprile 2014; Cass. n. 13578 del 13 giugno 2014 - ed anche specificato che neppure è validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell'azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all'amianto sembra non potersi dubitare, stanti i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia" - cfr. Cass. n. 1629 del 3 febbraio 2012; id. Cass. n. 11400 del 6 luglio 2012; Cass. n. 14531 del 16 agosto 2012; Cass. n. 14472 del 14 agosto 2012; Cass. nn. 20031 e 20032 del 15 novembre 2012; Cass. n. 27148 del
4 dicembre 2013; Cass. n. 4778 del 27 febbraio 2014. L'affermazione che la protezione costituzionale del diritto previdenziale - che ne determina l'imprescrittibilità - "non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva" era stata già contenuta nelle decisioni di questa Corte n. 7138 del 29 marzo 2011 e n.
12052 del 31 maggio 2011”
Quanto al dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione, la Suprema Corte ha, poi, precisato che essa “decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione” e non già dal pensionamento del lavoratore (cfr. Cass. n. 2856 del 02/02/2017).
Nella specie l'istante ha ottenuto la certificazione dell'INAIL del riconoscimento dell'esposizione all'amianto nel 2002.
Tale domanda, alla stregua dell'insegnamento di legittimità, rappresenta il dies a quo di decorrenza della prescrizione, perché si identifica con il momento in cui il lavoratore ha avuto consapevolezza dell'esposizione.
Risultano, quindi, trascorsi oltre dieci anni tra tale momento e il primo atto interruttivo del 21.05.2015.
La conclusione è confermata dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte.
La giurisprudenza di legittimità è, infatti, ormai attestata sulla configurabilità del beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa come un diritto autonomo rispetto al diritto a pensione (solo questo primario ed intangibile -Cass., sez. un., 10 giugno 2003, n. 9219 -) che sorge in conseguenza del "fatto" della esposizione ad amianto e determina una maggiorazione pensionistica avente in un certo qual modo natura risarcitoria, e ciò perché nel sistema assicurativo - previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, "costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità", potendo spiegare effetti molteplici, anche successivamente alla data del pensionamento, e costituire oggetto di autonomo accertamento.
Non si è, allora, in presenza di una prestazione previdenziale a sé stante ovvero di una pretesa all'esatto adempimento di una prestazione previdenziale (pensione) riconosciuta solo in parte, ma di una situazione giuridica ricollegabile ad un "fatto" in relazione al quale viene ad essere determinato - in via meramente consequenziale -, con la maggiorazione, il contenuto del diritto alla pensione (la disposizione di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8,... non ha istituito una nuova prestazione previdenziale, ma soltanto un sistema più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione" – così Corte cost. 20 novembre 2008, n. 376 -). Il lavoratore, laddove abbia la consapevolezza della esposizione ad amianto, può, a prescindere dalla questione se sia o meno pensionato e da quando, agire in giudizio, previa domanda amministrativa, per far valere il suo autonomo diritto. Non, dunque, per rivendicare una componente essenziale del credito previdenziale da liquidarsi ovvero già liquidato (parzialmente), bensì per chiedere qualcosa di nuovo e di autonomo.
Alla luce del suddetto orientamento (confermato da Cass. n. 17941 del 13 agosto 2014) non vi è ragione per non ritenere che, proprio perché vi è differenza tra diritto alla rivalutazione contributiva e diritto alla pensione nonché diritto ai singoli ratei, la prescrizione del diritto alla rivalutazione è definitiva e non può incidere solo sui singoli ratei (di maggiorazione). Ed invero, i principi esposti contraddicono le considerazioni dell'appellante sulla imprescrittibilità del diritto alla rivalutazione previsto dalla legge
257/1992 e rendono superflua ogni ulteriore considerazione, sia in tema di decadenza che in relazione al merito del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, ribadito anche di recente che il momento storico cui ancorare la consapevolezza del pensionato, ai fini dell'individuazione del dies
a quo, è quello della presentazione della domanda amministrativa e non già quello della data di pensionamento: La prescrizione del diritto alla maggiorazione contributiva in conseguenza dell'esposizione all'amianto, che, incidendo su un autonomo diritto e non sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, è definitiva e non limitata ai singoli ratei, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva fatto decorrere la prescrizione dal pensionamento del lavoratore, anziché dall'istanza amministrativa inoltrata all per il riconoscimento CP_1
dell'esposizione). (vedi Sez.
6 - L, Ordinanze n. 14599 del 09/05/2022 e n. 2856 del
02/02/2017). Come già evidenziato, è documentato che l'istante ha presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto nel 2002, ottenendo la relativa CP_ certificazione e, successivamente, domanda all' per la rivalutazione del beneficio contributivo in data 21.05.2015.
Il lasso temporale decorso tra le due domande è superiore al decennio e deve ritenersi, conformemente alle pronunce innanzi richiamate, che già nel 2002 l'appellante avesse piena consapevolezza del rischio e della potenziale lesività dell'esposizione all'amianto.
Le considerazioni esposte conducono, in definitiva, al rigetto dell'appello e alla conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/22, considerato indeterminabile il valore della domanda ed applicando i valori minimi, tenuto conto dell'omesso espletamento della fase istruttoria.
Non sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art.1 comma 17 legge 228/2012 che ha aggiunto il comma 1-quater al DPR n.115 del 2002 in ordine al pagamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, stante le condizioni reddituali dichiarate dall'appellante.
P. Q. M.
La Corte così decide:
- rigetta l'appello;
- condanna parte appellante alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Napoli, il 07.04.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Francesca Gomez de Ayala dott.ssa Mariavittoria Papa