Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:
Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 832/2022 R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 17.09.2024 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra c.f. ), in persona del suo Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Monteprandone (AP) alla Via del Lavoro n.
16, elettivamente domiciliata in Ancona, Corso Garibaldi n. 91/A, presso lo studio dell'Avv.
Gerardo Sallustro, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo De Lauretis, giusta procura in calce all'atto di appello appellante e
c.f. ), già a sua volta Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 incorporante in persona del suo legale Controparte_3 rappresentate pro-tempore, con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156 e quivi elettivamente domiciliata alla Via Federico Campana n. 36, presso lo studio dell'Avv. Prof. Gino Cavalli
e dell'Avv. Massimiliano Bianchi, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello appellata
OGGETTO: rapporti bancari in c/c – strumentalità del conto anticipi –TAEG/ISC –
1
9.02.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 69/2022 emessa in data 9.02.2022 il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di al fine di sentir dichiarare la gratuità ex art.
[...] Controparte_1
1815, co. 2, c.c. del finanziamento a tasso variabile stipulato in data 13.09.2013 con
[...]
per €.50.000 in quanto affetto da usura, anatocismo, nullità di clausole Controparte_2 per violazione di norme imperative e indeterminatezza dell'oggetto risultando TAEG e TAN superiori a quelli dichiarati in contratto nonché adducendo, relativamente al contratto di conto corrente di corrispondenza acceso in data 12.03.1990 con Controparte_3
e ai successivi contratti di apertura di credito con annesse variazioni,
[...]
l'indeterminatezza di tutte le condizioni applicate, l'assenza di causa nell'applicazione della c.m.s. e l'applicazione di interessi anatocistici e usurari, dichiarata dal giudicante la nullità ex art. 1346 e 1284 c.c. della clausola di rinvio agli usi su piazza per la determinazione degli interessi con conseguente ricalcolo degli stessi al tasso legale fino al 9.07.1992 e successivo tasso BOT ex art. 117 TUB fino al data della prima valida pattuizione, ricondotti alla capitalizzazione semplice gli interessi anatocistici per mancata espressa pattuizione della reciprocità delle condizioni di cui all'art. 120 T.U.B. e alla delibera attuativa del CICR del
9.02.2000, espunte in assenza di una valida pattuizione anche le c.m.s. e le spese non pattuite, esclusa altresì qualsiasi forma di usurarietà relativamente al contratto di conto corrente, espunte dal conteggio tutte le rimesse solutorie sul saldo ricalcolato come individuate dal
CTU nel decennio antecedente al giorno di proposizione della domanda giudiziale, ha accertato che, alla data del 21.07.2014, il conto corrente presentava un saldo attivo per il correntista di €.22.480,52; quanto al rapporto di mutuo, rigettate la censura relativa alla indeterminatezza del TAEG e del TAN e l'eccezione di anatocismo in ordine al metodo di rimborso del mutuo “alla francese”, nonché di usura soggettiva, ha rigettato la domanda di accertamento dell'illegittimità delle clausole contenenti tassi, condizioni e costi applicati dalla banca, ha accertato l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, ultralegali, spese e commissioni non validamente pattuite, ha dichiarato prescritte tutte le rimesse solutorie
2 avvenute in data antecedente al 17.10.2007, compensando le spese di lite e ponendo le spese di CTU a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma per avere accolto l'eccezione di prescrizione della banca e affermato, in adesione alle risultanze della CTU che ha espunto dal conteggio sul saldo ricalcolato tutte le rimesse solutorie eseguite anteriormente al 17.10.2007 (10 anni antecedenti al giorno di proposizione della domanda giudiziale), che il ricalcolo eseguito riporta il saldo a credito di
€.22.480,52 senza considerare che le rimesse confluite sul conto anticipi godono di una loro autonomia in quanto, nel caso in esame, non si tratta di aperture di credito “pure”, ma appoggiate su conti correnti di corrispondenza, le cui condizioni di applicazione sono continuamente richiamate all'interno dei separati contratti di apercredito;
la sentenza è viziata anche per aver rigettato l'eccezione di indeterminatezza del TAEG e del TAN, per essere superiori a quelli dichiarati in contratto di oltre 5 punti percentuali, comportando tale mancanza di trasparenza una violazione delle norme di ordine pubblico economico, con conseguente nullità delle relative clausole;
censurabile è, infine, la sentenza per avere il primo giudice erroneamente ritenuto la legittimità del piano di ammortamento alla francese
- questione molto dibattuta in sede giurisprudenziale e comunque rimasta ancora aperta - senza considerare l'indeterminatezza delle pattuizioni del contratto, non avendo la banca indicato che l'ammortamento sarebbe avvenuto con il regime della capitalizzazione composta e non con quello della capitalizzazione semplice, né rilevando che l'adozione dell'ammortamento alla francese si porrebbe in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto introdurrebbe un occulto fenomeno anatocistico.
Si è regolarmente costituita in giudizio contestando in modo specifico Controparte_1
l'avverso gravame e facendo rilevare che il principio dell'inesigibilità dei crediti della banca in pendenza del rapporto di conto corrente vale soltanto quando il conto sia affidato e il debito del correntista resti all'interno del limite dell'affidamento, non dubitandosi che la banca possa richiedere in ogni momento al cliente che abbia un debito “scoperto” il rientro nei limiti del fido, anche senza dover prima procedere alla chiusura del rapporto;
erronea è da ritenersi la CTP attorea che include ai fini della determinazione del TAEG elementi eventuali che non vi possono rientrare, tra cui le spese legate alla cessazione del contratto
(quali cancellazione ipoteca, rinnovo, restrizione, accollo) e il costo di assicurazione, per cui il TAEG/ISC indicato nel contratto di finanziamento corrisponde a quello effettivo del rapporto, né risulta formulata una domanda di risarcimento conseguente alla declaratoria di
3 nullità della clausola;
infine, l'ammortamento “alla francese” non produce alcun effetto anatocistico, dal momento che la quota interessi inclusa in ogni rata è calcolata esclusivamente sul capitale residuo e non su altri interessi precedentemente maturati, per cui in mancanza di un occulto fenomeno anatocistico nell'utilizzo di tale tipologia di capitalizzazione è da ritenersi infondata l'eccepita indeterminatezza per mancata indicazione da parte della banca che l'ammortamento sarebbe avvenuto con il regime della capitalizzazione composta e non con quello della capitalizzazione semplice.
A seguito di ordinanza del 17.09.2024, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e non merita accoglimento.
Con il primo motivo di gravame parte appellante critica la sentenza nella parte in cui, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha accertato sulla base del ricalcolo eseguito dal CTU che il conto corrente in contestazione, alla data del 21.7.2014, presentava un saldo attivo per il correntista di €.22.480,52 a seguito dell'erronea espunzione dal conteggio di tutte le rimesse solutorie relative al decennio antecedente alla data di instaurazione del giudizio, non considerando che i rapporti bancari esaminati non rientrano tra le aperture di credito “pure”, ma risultano appoggiati sui conti correnti di corrispondenza, le cui condizioni di applicazione vengono continuamente richiamate all'interno dei separati contratti di apercredito, con la conseguenza che nessuna prescrizione sarebbe applicabile, poiché ogni singolo movimento costituisce soltanto una annotazione in conto e non un pagamento, che può aversi solo alla chiusura del conto medesimo.
La censura non coglie nel segno.
Osserva il Collegio come la prassi della girocontazione che la banca esegue periodicamente sul conto corrente ordinario di corrispondenza in ordine alle competenze che maturano sul conto corrente anticipi (qualificati tali anche dalla difesa appellante), non possa avere alcun rilievo in ragione del condivisibile principio della unitarietà del conto corrente ordinario e del conto anticipi, che all'atto pratico risulta depurato dalle voci afferenti alle proprie competenze, in quanto formato dalle sole poste a debito oggetto delle anticipazioni eseguite, atteso che l'addebito di tutte le competenze avviene sul solo conto ordinario.
E' dunque evidente come il saldo del conto ordinario sia indissolubile dal rapporto del conto anticipi, che non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile rispetto al saldo del
4 conto corrente di corrispondenza, in quanto esso quale conto c.d. “tecnico” costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale al conto corrente ordinario.
La circostanza, dunque, che gli interessi maturati per effetto delle singole anticipazioni vengano addebitati sul conto ordinario, concorrendo a formarne il relativo ed unitario saldo debitore, esclude che essi possano conservare la propria natura di interessi ai fini dell'applicazione del divieto ex art. 1283 c.c. al conto anticipi e che ogni singolo movimento ad una mera annotazione in conto e non a un pagamento.
Sull'argomento, la costante giurisprudenza della Suprema Corte è dell'avviso che il conto anticipi, congegnato in modo tale che i saldi generati dalle annotazioni e dai flussi sulle anticipazioni di credito (annotazioni a debito del cliente a seguito dell'anticipazione e flussi positivi derivanti dalle rimesse c.d. autoliquidanti del cliente) confluiscano in un conto corrente d'appoggio, devono intendersi strettamente collegati a quest'ultimo, col quale costituiscono un rapporto unitario: “Nella prassi bancaria possono costituirsi, in capo al medesimo cliente, sia un ordinario conto corrente di corrispondenza, sia un diverso conto transitorio ad esso collegato, denominato frequentemente come 'conto anticipi su effetti salvo buon fine', od altre espressioni analoghe, in esecuzione di un'operazione di anticipazione di effetti. I diversi conti possono presentarsi, dunque, come avvinti da nessi funzionali reciproci, oppure come del tutto indipendenti.
Nel primo caso, il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza, onde non si giustifica la pretesa creditoria di nessuna delle parti del rapporto, ove fondata su di uno solo di detti conti: ciò, in particolare, quanto alla pretesa della di esigere CP_2
il saldo passivo concernente il predetto conto anticipi, indipendentemente dal conto corrente ordinario cui accede. Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Come questa Corte ha già avuto occasione di osservare, infatti, sovente i conti in questione non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera “evidenza contabile” dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente. Si è, così, rilevato CP_2 come su di essi, in sostanza, l'istituto annota in “dare” al correntista l'importo di dette anticipazioni, di volta in volta erogate in occasione della presentazione di effetti, o della c.d. carta commerciale, importo che riannota in “avere”, una volta che abbia provveduto a riscuotere il credito sottostante in virtù del mandato all'incasso usualmente conferitogli;
onde, poi, dopo l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può dunque tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In
5 tale situazione, il rapporto di debito-credito fra la e il correntista è rappresentato, in CP_2
ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale le anticipazioni affluiscono mediante “giroconto” (così Cass. 20 giugno 2011, n. 13449). Si parla anche di linea di credito c.d. autoliquidante, che consta di un contratto-quadro a disciplina le singole operazioni di anticipazione in conto corrente contro cessione di credito pro solvendo, oppure con mandato all'incasso con annesso patto di compensazione (cfr. Cass. 15 giugno
2020, n. 11524). In tali evenienze, in definitiva, il c.d. conto anticipi costituisce soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla al cliente, annotandosi in esso in “dare” le anticipazioni erogate al correntista CP_2 ed in “avere” l'esito positivo della riscossione del credito sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. Ne deriva che, in presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del (o dei più) conti correnti cui esso è collegato, onde l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso. Si deve, in tali casi, parlare dunque di inscindibilità del saldo finale” (cfr. Cass. civ., sez. I, 5.05.2022, n.14321, con richiami a precedenti pronunce di legittimità).
Tra la giurisprudenza di merito anche antecedente, si veda in particolare Trib. Chieti, sentenza del 19 gennaio 2016: “l'anticipazione su fatture, realizzata nella prassi bancaria solitamente mediante la movimentazione di due diversi conti correnti di corrispondenza, costituisce nella sostanza un unico apporto senza soluzione di continuità. Del resto la tecnica bancaria prevede che lo tesso tipo di procedura (denominata «applicazione di tasso differenziato in c/c») possa essere eseguita su un unico c/c di corrispondenza invero innegabile come tra «conti anticipi» e «conto corrente di corrispondenza» ricorra quantomeno un collegamento negoziale in forza del quale gli interessi ed il capitale (a debito
o a credito) rivenienti dai primi si riversano nel secondo. Può quindi sostenersi che unica è
l'operazione economica di finanziamento ed unico è il rapporto creditizio ancora in essere, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di prescrizione”.
Con il secondo motivo la difesa appellante lamenta la violazione dell'art. 117 TUB in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione il rilievo della CTP di un TAEG del 12,181%, a fronte di un TAEG/ISC dichiarato in contratto del 8,160%, nell'assunto che debbano influire ai fini della sua determinazione sia i costi assicurativi che le garanzie
6 accessorie sottoscritte e pagate dal correntista, tanto che la CTU del 13.05.2019 ricostruisce un TAEG effettivo del 13,841%, quindi ancora superiore.
La doglianza è infondata.
Reputa questa Corte territoriale come non possa discorsi di indeterminatezza delle condizioni contrattuali a causa dell'asserito riferito squilibrio fra il TAEG indicato in contratto e quello effettivamente praticato, nel caso in esame comunque erroneamente determinato in considerazione del fatto che la penale di estinzione anticipata assume la natura di penale per recesso, atteso che “che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà” perché collegata solo indirettamente all'erogazione del credito in quanto “Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l.
n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella” (cfr. Cass. civ., sentenza 7.03.2022, n. 7352).
Va, quindi, considerato che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale il TAEG, altrimenti denominato ISC (indice sintetico di costo), costituisce un indicatore finalizzato ad indicare il costo complessivo di un finanziamento e non un tasso, per cui la sua mancata o erronea indicazione non comporta la nullità del contratto posto che, come chiarito dalla
Suprema Corte “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri
e delle singole voci di costo elencati in contratto” (cfr. Cass. civ., sentenza n. 39169/2021).
In particolare, la Cassazione esplicita il proprio ragionamento puntualizzando che il TAEG racchiude contemporaneamente il tasso di interesse in regime di capitalizzazione composta e tutte le spese accessorie della pratica (spese d'istruttoria, imposte di bollo, ecc.). Secondo la Suprema Corte, quindi, poiché l'ISC/TAEG rappresenta solo un indicatore del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere il cliente in grado di conoscere il costo totale effettivo del credito che gli viene erogato mediante il mutuo, tale parametro non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni la cui erronea indicazione è sanzionata dall'art. 117 TUB mediante la sostituzione dei tassi d'interesse normativamente stabiliti a
7 quelli pattuiti. Deve pertanto concludersi nel senso che la mancata o inesatta indicazione del
TAEG/ISC all'interno del contratto di mutuo stipulato dagli appellanti non integra un vizio così grave da determinare la nullità della pattuizione relativa agli interessi, né parimenti l'automatica applicazione dei tassi legalmente previsti ex art. 117, co. 7 lett. a), TUB, come invece erroneamente inteso da parte appellante, ma potrebbe eventualmente costituire fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (Tribunale Torino
14.11,2018; conforme Tribunale Ancona 08.01.2020, Tribunale Roma 3.01.2020, Tribunale
Modena 6.05.2019), dovendo in tal caso il cliente fornire però la prova che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, tuttavia, tale circostanza non è stata allegata, né provata da parte mutuataria appellante.
Neppure appare meritevole di accoglimento l'ultimo motivo di gravame relativo all'asserita nullità del contratto di finanziamento per indeterminatezza delle condizioni contrattuali ed in particolare del tasso d'interesse, in quanto la banca avrebbe omesso di indicare che l'ammortamento sarebbe avvenuto non con il regime della capitalizzazione semplice, ma non con quello della capitalizzazione composta, in contrasto con l'art. 1283 c.c., in quanto introdurrebbe un occulto fenomeno anatocistico, ritenendo invero questa Corte di poter condividere, unitamente al giudice di prima istanza, l'orientamento giurisprudenziale maggioritario (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere 30 marzo 2022; Trib. Frosinone 30 marzo 2021; Trib. Roma 8 febbraio 2021; Trib. Padova 7 settembre 2021; ABF Bari n.
12533/2020; Collegio Arbitrale di Milano n. 9033 del10 giugno 2022 n. 9033) che considera il piano di ammortamento c.d. “alla francese” non passibile di indeterminatezza del tasso d'interesse e compatibile con la disposizione prevista dall'art. 1283 c.c. in tema di divieto di anatocismo, in quanto strutturato con la previsione che il debitore rientri dalla propria esposizione debitoria mediante la corresponsione periodica di una rata costante (a differenza del piano di ammortamento c.d. alla italiana, che invece è a rata variabile), comprensiva di quota capitale, la cui incidenza rispetto al totale della singola rata aumenta nel tempo, più quota di interessi che, al contrario, si riduce a seguito del rimborso del capitale: “Per rispettare il requisito della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma
2, c.c., è sufficiente, per il caso sia adottato il meccanismo dell'ammortamento alla francese, che venga richiamato il calcolo “a scalare” degli interessi” (ABF di Milano, 11 Maggio
2022, n. 7442).
La tipologia di rimborso dei contratti di finanziamento in esame prevede, quindi, una particolare modalità di rimborso del prestito caratterizzato dalla presenza di una rata ad
8 importo costante formata da una duplice componente: una quota di interessi via via decrescente ed un'altra, in linea capitale, invece progressivamente crescente. All'inizio del periodo di rimborso l'importo della rata sarà costituita maggiormente dalla quota interessi mentre sarà ridotta la quota capitale e, con il trascorrere del piano, si avrà una decrescita della prima quota a sfavore della seconda: pertanto, la rata finale pertanto sarà costituita per lo più dal capitale residuo, mentre la quota di interessi risulterà irrisoria.
Dall'omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta in luogo del regime di capitalizzazione semplice non deriverebbero conseguenze in punto di determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto, né si porrebbero problemi in termini di violazione della c.d. trasparenza bancaria, poiché il cliente al quale viene consegnato il piano di ammortamento in allegato al contratto di mutuo potrebbe desumere comunque la modalità di ammortamento e, dunque, la composizione delle singole rate in cui viene frazionata nel tempo l'obbligazione restitutoria, costituendo il piano di ammortamento -e la relativa strutturazione- la logica e naturale applicazione di quanto contrattualmente pattuito nelle condizioni economiche redatte per iscritto nel corpo del contratto e, dunque, conosciute e conoscibili ex ante dal cliente.
Ed infatti, nel piano di ammortamento alla francese gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo, ossia il debito non ancora restituito, pertanto, essi non potranno produrre altri interessi poiché resteranno separati dalla sorte capitale che sola, per sua natura, sarà produttiva di interessi.
La più recente giurisprudenza di merito, che si è occupata della questione, ha chiarito che
“la quota-interessi si ottiene moltiplicando per il tasso il debito residuo del periodo precedente, tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale
e, pertanto, applicando la formula dell'interesse semplice (Interessi = Capitale x tasso x tempo); la quota-capitale è la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo;
il debito estinto alla fine del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota-capitale versata;
il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per differenza fra il debito iniziale e quello estinto. Ne consegue che gli interessi vengono calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto e che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto
l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti” (cfr. Corte Appello Roma, 30.1.2020
n. 731).
9 Ed ancora, “la previsione di un piano di rimborso con rata fissa (ammortamento alla francese) non comporta violazione dell'art. 1283 c.c. poiché gli interessi vengono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota di interessi della rata di rimborso. In altre parole, il sistema di calcolo nell'ammortamento a rata fissa non genera un effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, sì che non vi sono interessi "scaduti" che producono ulteriori interessi” (così Corte App. Venezia, sentenza 19 febbraio 2021).
Sull'argomento, va infine segnalato che la Suprema Corte a Sezioni Unite, con una recentissima pronuncia in materia di indeterminatezza dell'oggetto, ha enunciato i seguenti principi di diritto: “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale”;
“deve … darsi risposta negativa anche al secondo profilo in cui è articolato il rinvio pregiudiziale, dovendosi escludere che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass. Civ., Sezioni Unite, n.77 del 29.05.2024).
Sulla base di detta ricostruzione le principali ragioni che sono state indicate a supporto dell'opzione interpretativa accolta da questa Corte possono essere così sintetizzate:
nel metodo dell'ammortamento alla francese, gli interessi sono calcolati sul debito residuo e non sugli interessi pregressi;
in ogni rata è garantito il pagamento di tutti gli interessi dovuti a quel momento;
gli interessi sulla rata con scadenza successiva riguardano unicamente il capitale residuo;
la formula matematica (definita di sconto composto) che presiede all'applicazione di tale ammortamento che consente di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite, così che la somma dei valori capitale compresi in tutte le rate del piano di ammortamento sia uguale al capitale mutuato, ma non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che risponde alle regole dell'interesse semplice, venendo conteggiato ad ogni rata sul solo capitale che residua dopo la restituzione del capitale effettuato tramite le rate precedenti;
10 l'applicazione, rispetto al diverso metodo dell'ammortamento all'italiana, di interessi risulta giustificata dal fatto che le rate computate comprendono da subito una quota capitale maggiore;
il sistema così congegnato risulta aderente al disposto di cui all'art. 1194 c.c.;
a difettare è quindi il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come scaduto sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.
A fronte di tali considerazioni, non può accedersi alla richiesta di parte appellante di sostituzione dei tassi legittimamente applicati dalla banca con il tasso BOT ex art. 117, co.
7, TUB, limitandosi in sostanza essa ad affermare che i frutti civili maturati in applicazione di un piano di ammortamento alla francese siano più alti rispetto a quelli che sarebbero maturati con un diverso piano di ammortamento, circostanza di fatto questa non riconducibile -come già detto- ad un fenomeno anatocistico, ma al diverso criterio di formazione della rata, e controbilanciata dall'interesse per il mutuatario di fruire di una rata costante e di importo più basso rispetto a quella che sarebbe dovuta in forza di un diverso tipo di ammortamento.
Alla luce di quanto considerato, la Corte rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
In virtù dell'evoluzione normativa della materia controversa e del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, sussistono i presupposti ex art. 92, co. 2,
c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile ratione temporis, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato a carico della parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza 69/2022 emessa in data 9.02.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto;
- Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;
- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore
11 importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 5.02.2025
Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani
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