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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
n. rg21982 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21982 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, Parte_1
dall'avv. MILITERNI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, Parte_2
dall'avv. MILITERNI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
NAPOLI il 23/10/1982 e che dalla loro unione nascevano tre figli e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
1 autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 25.01.2010, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 1580/2010 del
09.02.2010 resa nel procedimento RG 39364/2009, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
(moglie/ricorrente) ed il Sig. (marito/resistente), ordinando Parte_2
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) si dà atto che la Sig.ra (moglie/ricorrente), ha già abbandonato Parte_1
la casa coniugale, sita in Bacoli (NA), alla via Roma n. 164 con i mobili ed i suppellettili che l'arredano;
c) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, per tale motivo, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento per loro medesimi;
d) per espresso accordo tra le parti, spese, competenze ed oneri del presente procedimento sono posti sono da intendersi compensati fra le stesse.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 23/10/1982 (atto n.524, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1982);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21982 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, Parte_1
dall'avv. MILITERNI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in calce, Parte_2
dall'avv. MILITERNI DIEGO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via Vannella Gaetani n. 27,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Parte_2
NAPOLI il 23/10/1982 e che dalla loro unione nascevano tre figli e , tutti maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
1 autosufficienti, riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 25.01.2010, era intervenuta separazione in forza di OMOLOGA 1580/2010 del
09.02.2010 resa nel procedimento RG 39364/2009, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del 1970, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la Sig.ra Parte_1
(moglie/ricorrente) ed il Sig. (marito/resistente), ordinando Parte_2
all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) si dà atto che la Sig.ra (moglie/ricorrente), ha già abbandonato Parte_1
la casa coniugale, sita in Bacoli (NA), alla via Roma n. 164 con i mobili ed i suppellettili che l'arredano;
c) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, per tale motivo, rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento per loro medesimi;
d) per espresso accordo tra le parti, spese, competenze ed oneri del presente procedimento sono posti sono da intendersi compensati fra le stesse.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto;
di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a NAPOLI il 23/10/1982 (atto n.524, parte II, s. A, reg. Atti Matrimonio anno 1982);
• omologa le condizioni pattuite dai coniugi
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 21/03/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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