CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4248 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2406/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgia La Leggia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Cecchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 547/2017, R.G. n. 8663/2016, emesso in data 3.3.2017, il Tribunale di Velletri ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.320,00, oltre interessi e spese, portata dalla fattura n. 8/2015.
***
Proponeva opposizione la deducendo che: Pt_1
- sia nel ricorso notificato che nella procura mancava la firma digitale, pertanto, l'atto inviato era irregolare perché non estratto dal fascicolo digitale;
- l'integrazione documentale richiesta dal giudice in sede monitoria era intervenuta tardivamente, sicché, a norma dell'art. 640 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere rigettato;
- la fattura, quale atto di parte, non era idonea a giustificare la pretesa creditoria;
- le lavorazioni ivi indicate non erano mai state effettuate né commissionate, avendo eseguito soltanto un piccolo intervento riparatorio, per il quale Controparte_1
l'opponente aveva già corrisposto l'importo di € 400,00;
- la società aveva poi inviato alla n preventivo, non accettato da quest'ultima, di Pt_1 oltre € 17.000,00 per l'esecuzione di un lavoro di più ampio spessore;
- la compagnia aveva quantificato il danno subito dalla n soli € 3.920,00; CP_2 Pt_1
- la aveva successivamente commissionato ad altri le opere necessarie, in linea Pt_1 con quanto accertato dalla compagnia di assicurazione;
- la somma pretesa per una semplice riparazione era, quindi, esagerata e non vi era prova che, rispetto a quanto già corrisposto, fosse stato concordato un diverso importo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
in subordine, ridurre l'importo dovuto in favore di nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia, in conformità a quanto effettivamente eseguito e dimostrato dalla parte opposta in adempimento al suo onere probatorio.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda dell'opponente e, Controparte_1 per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e ridurre l'importo alla somma ritenuta provata nel corso del giudizio.
*** pagina 2 di 12 Espletate le prove orali (interrogatorio del legale rappresentante della opposta e prova testimoniale), con sentenza n. 453/2022, R.G. n. 3103/2017, pubblicata in data 3.3.2022, il
Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, così motivando:
‹‹Va anzitutto rilevato che la ha domandato l'adempimento di un contratto, come si ricava Controparte_1 dalle espressioni utilizzate nel ricorso;
il procedimento ingiuntivo è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta e la unicità del procedimento, includente quindi l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso, teso ad ottenere la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento (cfr. C. n.13950/1999).
Va allora scrutinata la domanda dell'appaltatrice per l'adempimento (corrispettivo dell'opera) del negozio.
Individuata la questione dibattuta, va verificata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697
c.c.).
L'appaltatrice, la quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso. Del resto, le fatture commerciali sono irrilevanti, avuto riguardo alla formazione unilaterale e tenuto conto che provenendo dalla parte che intende avvalersene non possono servire a provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita o gli altri elementi costitutivi del contratto;
nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. C. n.17050/2011). ha allora narrato: “[…] Abbiamo rotto […] abbiamo tolto le canne vecchie ed abbiamo messo le Controparte_3 canne nuove […] Preciso che le canne erano arrivate al primo ed al secondo bagno […]”. Ebbene le dichiarazioni della persona interrogata, (sinteticamente) riprodotte, consentono di ritenere l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo prodotto (cfr. punti n.1, n.2, n.3, n.5 e n.11), realizzazione comprovata altresì dalle fotografie depositate dall'ente commerciale. D'altra parte, le enunciazioni di (“[…] Ribadisco che Testimone_1 noi abbiamo sostituito le sole tubature generali ADR Non siamo intervenuti sulle tubazioni dei bagni […]”) e
(“[…] non siamo entrati nella cucina e bagni […]”) non sminuiscono la testimonianza di Testimone_2 CP_3 le lavorazioni compiute dai due predetti testimoni si riferiscono ad altri ambienti.
[...]
L'esecuzione delle opere indicate implica, per anteriorità logica, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Inoltre la società chiedendo il pagamento del proprio compenso ha dimostrato la congruità della somma, tramite la prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate.
Dalle argomentazioni di cui sopra deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza con riduzione dei parametri medi per la non complessità delle questioni trattate››.
***
Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹1) In via preliminare, in riforma integrale della sentenza emessa dal Dott. Camilletti, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'inesistenza e/o nullità/annullabilità della sentenza per violazione degli articoli 112 e pagina 3 di 12 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulle preliminari questioni di mancata notifica della copia conforme estratta dal fascicolo telematico e per violazione dell'art. 640 c.p.c.
2) Nel merito, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello, revocare/annullare/dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, Dott. Camilletti, in quanto illogica, irragionevole, manifestamente incongruente e, per l'effetto, dichiarare che l'ing. nulla deve alla per i lavori di cui è Pt_1 Controparte_1 causa non essendo stata provata dall'odierna appellata l'esistenza del contratto di appalto, la sua validità,
l'esecuzione nonché la quantificazione corretta delle prestazioni svolte;
3) Revocare la condanna alle spese legali di cui alla sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizi la parte appellata››.
***
Si è costituita, in data 13.9.2022, chiedendo, in via principale, di Controparte_1 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
nel merito e in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un eventuale minor lavoro svolto da revocare il decreto ingiuntivo opposto riducendone l'importo alla somma Controparte_1 ritenuta provata nel corso del giudizio;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e onorari del giudizio di appello.
***
All'udienza del 15.9.2022, l'appellante ha rappresentato che solo per un refuso nell'atto di appello si faceva riferimento all'istanza di sospensione e la Corte ha, quindi, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Illegittimità' e nullità della sentenza impugnata ex art. 112 e 161
c.p.c. per omessa pronuncia sulle preliminari questioni di mancata notifica della copia conforme estratta dal fascicolo telematico e per violazione dell'art. 640 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni di irregolarità del decreto ingiuntivo formulate nell'atto di citazione in opposizione (pagg. 2 e 3); in primo luogo, la procura e il ricorso, erano privi di firma digitale e non risultavano estratti dal fascicolo d'ufficio, sicché, non apparivano autenticabili nella loro conformità; in secondo luogo, il giudice della fase monitoria aveva emesso il decreto ingiuntivo nonostante il pagina 4 di 12 ricorrente avesse adempiuto tardivamente all'ordine di depositare l'integrazione documentale, in violazione dell'art. 640 c.p.c.; l'omessa pronuncia sulle predette questioni comporterebbe, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata.
***
Il motivo è infondato.
Va premesso che il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda (o su un'eccezione) qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa (cfr. Cass. n. 10744 del 17/04/2019), sicché va comunque escluso che si possa configurare la nullità della sentenza di primo grado.
In ogni caso, l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito
(Cass. n. 6174 del 14/03/2018).
Esclusa quindi la nullità della sentenza, devono essere esaminate in questa sede le due eccezioni oggetto della prima doglianza.
Orbene, la ha eccepito in primo grado che alla stessa erano stati notificati: copia del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo privo di firma sia digitale che sulla copia cartacea;
copia della prima pagina del ricorso con delega a margine firmata in forma cartacea;
copia del provvedimento di ingiunzione con sottoscrizione digitale del magistrato;
attestazione di conformità dell'atto inviato a quanto estratto dal fascicolo informatico;
relata di notifica.
Mancando la firma digitale nelle copie notificate del ricorso e della procura (“la coccarda laterale per meglio comprendere”), sostiene l'opponente che l'atto era “irregolare” e non autenticabile dal difensore, pur affermando che non intendeva contestare l'identità tra gli atti inviati e quelli esistenti nel fascicolo telematico (al cui interno era correttamente presente la firma digitale del difensore del ricorrente).
L'eccezione è destituita di fondamento.
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, come nella specie.
L'atto ha infatti raggiunto lo scopo, tanto che la ha proposto opposizione nei termini, Pt_1 né è stata lamentata alcuna difformità tra gli atti notificati e quelli presenti nel fascicolo telematico, con particolare riguardo al ricorso e alla procura alle liti (cfr. Cass. S.U. 18.4.2016
n. 7665, con cui, in tema di processo civile telematico, si è ribadito che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del pagina 5 di 12 processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
cfr. anche Cass. 12.5.2016 n. 9772), il che riveste carattere assorbente.
Si consideri poi che la stessa opponente dava atto della presenza della firma digitale nel ricorso depositato nel fascicolo telematico.
Del resto, è ancora la stessa parte a ribadire, nell'atto di impugnazione, che la mancanza di firma digitale comporterebbe “un'irregolarità rilevante” e non certo una nullità.
La a, altresì, eccepito in primo grado che la ricorrente non aveva rispettato il termine Pt_1 di quindici giorni assegnato dal giudice del procedimento monitorio per integrare la documentazione, avendo depositato la documentazione richiesta solo nel febbraio 2017, né risultava che fosse stata depositata istanza di proroga del termine, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, ferma la possibilità di riproporlo.
Anche questa eccezione è priva di fondamento.
Come previsto dall'art. 152 c.p.c., i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente;
i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
L'art. 640 c.p.c. prevede che il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova;
se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
La norma non prevede che, in caso di mancato rispetto del termine fissato, il ricorso debba essere rigettato.
Il termine assegnato dal giudice con provvedimento del 3.12.2016 (non in atti e di cui non risulta la data di comunicazione, ciò a detta della stessa parte opponente, ora appellante) pacificamente non aveva natura perentoria, in quanto non previsto dalla legge, sicché a nulla rileva che la ricorrente abbia proceduto a depositare la documentazione richiesta oltre il termine fissato dal giudice.
In conclusione, il primo motivo deve essere respinto.
***
Il secondo motivo (erroneamente numerato come terzo) è rubricato ‹‹Nel merito: illegittimità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provata l'esistenza del contratto di appalto il contenuto e l'esecuzione dello stesso dalle risultanze probatorie››.
pagina 6 di 12 Lamenta l'appellante che la pronuncia del giudice di primo grado sarebbe illogica e contraddittoria, poiché non era stata in alcun modo fornita la prova dell'esistenza del contratto di appalto e della sua esecuzione;
proprio le dichiarazioni del teste riportate solo CP_3 parzialmente in sentenza, dimostravano la mancata esecuzione dei lavori richiamati in preventivo e, quindi, l'esecuzione dei soli minori interventi riconosciuti dalla e da Pt_1 questa già saldati;
il teste infatti, ‹‹aveva dichiarato di aver solo assistito al colloquio tra l'Ing. CP_3
e il legale rappresentante della e di aver effettivamente “solo rimosso una mattonella Pt_1 Controparte_1 si ed una no per non rompere tutto il pavimento” senza aver eseguito ulteriori lavorazioni né di aver visto alcuno della eseguirle››; ciò provava che aveva svolto solo parte dei Controparte_1 Controparte_1 lavori di demolizione del pavimento di cui al punto 2) del preventivo in atti e la riparazione del tronco di tubatura danneggiata;
inoltre, già era noto il punto in cui era localizzata la perdita, il che faceva escludere categoricamente l'effettuazione di lavori rientranti nelle altre voci di cui al preventivo, in quanto non necessarie;
tale circostanza era confermata da tutti i testi di parte opponente, non citati dal giudice, se non in modo lacunoso, i quali avevano dichiarato espressamente di aver svolto loro i lavori di cui ai numeri 3, 5 e 11 del preventivo,
‹‹contrariamente ai testi di parte appellata che hanno dichiarato o di nulla sapere perché non presenti in loco
(cfr. testimonianze rese dall'Ing. dal teste sempre dell'allora opposta ed odierna appellata, sig. Tes_3 Pt_2
o perchè hanno dichiarato espressamente di aver svolto i minor lavori parziali di cui al punto 2) del preventivo come il teste Quest'ultimo, infatti, ha altresì dichiarato di NON sapere dei lavori effettuati e di cui ai punti CP_3
5) e 6) del preventivo, ossia, sullo spostamento del contatore dell'acqua e sulla realizzazione delle linee per l'acqua calda e fredda››; il giudice avrebbe erroneamente interpretato anche le dichiarazioni dei testi di parte opponente e che dimostravano che tutti i lavori svolti all'interno Tes_2 Tes_1 dell'immobile erano opera di soggetti esterni a per quanto concerneva i Controparte_1 bagni, ‹‹tutti i testi concordano nell'affermare che non è stato effettuato alcun tipo di lavoro al loro interno e pertanto non è chiaro come possa il Giudice di prime cure ritenere che siano stati provati, perchè effettuati dalla i lavori di cui al punto 5) del preventivo in atti quando, le dichiarazioni testimoniali espongono Controparte_1
l'esatto contrario›› (cfr. dichiarazioni dei testi e Tes_4 CP_3 Pt_2 Tes_3 Tes_5 quest'ultimo aveva solo confermato le circostanze dello smontaggio da parte della i parte del pavimento, circostanza mai contestata). Controparte_1
***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo ai punti 1, 2, 3, 5
e 11 sulla base delle dichiarazioni rese dal teste e delle fotografie in atti e ha Controparte_3
pagina 7 di 12 affermato che le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_1 Testimone_2 sminuivano quanto sopra, in quanto si riferivano ad altri ambienti.
Ora, se è vero che i testi di parte opposta e nessun valido Tes_6 Testimone_7 contributo hanno apportato (e infatti non sono stati menzionati nella gravata sentenza), è vero però che il teste ha reso dichiarazioni complete e chiare, che il giudice ha riportato CP_3 solo in parte.
Il teste, infatti, ha dichiarato di aver assistito alla conversazione durante la quale il legale rappresentante della società sig. ha detto alla che doveva “rompere per Tes_8 Pt_1 individuare la perdita” e per “fare l'impianto nuovo”, proposta accettata dalla Pt_1
Ha dichiarato che avevano “rotto una mattonella sì ed una no per non rompere tutto il pavimento”, avevano “fatto le tracce” e avevano “tolto le canne vecchie e messo le canne nuove” (si tratta dei lavori di cui ai punti 1 e 2 del preventivo).
Ha inoltre confermato l'esecuzione dei lavori descritti al cap. 4 della memoria istruttoria di parte opposta, riguardanti lo smontaggio della cucina esistente, con demolizione delle maioliche, e, successivamente, a lavori ultimati, il rimontaggio della cucina (si tratta dei lavori di cui al punto 3 del preventivo - ove si specificava che tali lavori erano necessari in quanto il
“contatore dell'acqua tubo portante” partiva proprio da sotto la cucina, da dove partivano anche le tubature che andavano in caldaia, in cucina e nei bagni - nonché dei lavori di cui al punto 11, cioè rimontaggio dei pensili della cucina).
Ha infine confermato l'esecuzione dei lavori descritti al cap. 7 riguardanti la realizzazione di due impianti acqua fredda/calda per la cucina e la caldaia, precisando però che aveva aiutato il solo a “passare le canne” e che le canne erano arrivate al primo o al secondo Tes_8 bagno, ma non ricordava da dove erano partiti (si tratta dei lavori di cui al punto 5 del preventivo, ove si menzionavano anche lo spostamento del contatore dell'acqua, di cui il teste non ricordava, e l'installazione dei rubinetti di arresto).
L'altro teste di parte opposta, (che non è stato menzionato dal primo giudice e Tes_9 sul quale l'appellante non si sofferma), ha riferito di aver personalmente rotto il pavimento del corridoio e del bagno perché vi erano dei tubi da rimuovere e ha confermato l'esecuzione di tutti i lavori descritti nei capitoli di prova, aggiungendo che aveva smontato la cucina con l'aiuto di “un altro ragazzo”.
Le dichiarazioni dei testi trovano conforto nella documentazione fotografica depositata da parte opposta e mai contestata in primo grado da parte opponente, la quale soltanto in appello afferma in maniera laconica che i rilievi fotografici ritraevano, non i lavori della pagina 8 di 12 ma “i lavori che stava effettuando l'ing. ttraverso il e l'Ing. Controparte_1 Pt_1 Tes_1
Tes_4
L'allegazione è del tutto tardiva, oltre che generica, non avendo la preso posizione Pt_1 sulle fotografie, invero totalmente ignorate, come risulta dalla lettura delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Né viene spiegata la ragione per la quale la stessa avrebbe consentito a Pt_1 di accedere nell'immobile e di fotografare le opere asseritamente eseguite Controparte_1 da terzi.
A fronte di quanto sopra, correttamente il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni rese dai testi e riguardavano altri lavori. Tes_1 Tes_2
Il teste di parte opponente infatti, ha dichiarato di aver “eliminato la dorsale idrica Tes_1 nell'appartamento” e di “aver creato delle tubazioni di adduzione delle acque nuova”.
Ha precisato di aver rotto il pavimento, trovando un precedente impianto idrico in ferro, e di non aver sostituito tutto l'impianto ma soltanto le tubature generali partendo dal contatore, per un compenso di € 600,00 circa, nonché di aver fatto anche dei lavori di apertura tracce sulle pareti della cucina, di aver installato delle saracinesche generali dove stava il contatore e di aver spostato “dentro” il contatore;
ha aggiunto che non era intervenuto sulle tubature dei bagni e che non aveva installato rubinetti.
Il teste di parte opponente ha dichiarato di aver fatto una traccia per rifare l'impianto Tes_2 idrico, ma di non aver assistito al rifacimento dello stesso, e di aver eseguito i lavori di piastrellatura nel salone e nel corridoio, mentre non erano entrati in cucina e nei bagni.
Il teste compagno della a confermato i lavori fatti dal che non Tes_10 Pt_1 Tes_1 avevano interessato i bagni, nonché i lavori di piastrellatura eseguiti dal e i lavori alle Tes_2 pareti eseguiti dallo stesso teste.
Ne consegue che, avuto riguardo alle opere indicate ai punti del preventivo considerati dal primo giudice, le argomentazioni e le conclusioni esposte nella gravata sentenza sono corrette e condivisibili, avendo parte opposta fornito la prova sia del contratto di appalto che dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, mentre parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova piena del fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Ancora nel merito: illegittimità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provati nella misura di € 7.320,00 i lavori svolti dalla
Controparte_4
pagina 9 di 12 Lamenta l'appellante la genericità, l'irragionevolezza, l'illogicità e l'incongruenza della sentenza nella parte in cui non avrebbe motivato l'iter logico che aveva condotto il giudice a ritenere provato l'importo di € 7.320,00, anziché quello di € 17.000,00, precedentemente richiesto per gli stessi lavori, o quello versato dall' , i cui periti avevano quantificato le CP_2 opere in € 3.920,00; il Tribunale avrebbe ‹‹errato nel ricostruire le vicende storiche anche perché non si
è minimamente pronunciato sull'eccezione dell'odierna appellante in base alla quale la fattura prodotta in atti e sulla cui scorta è stato emesso il decreto oggetto di opposizione, è un mero atto di parte›› privo di valore probatorio, dovendo l'opposto dimostrare l'esistenza e l'effettiva esecuzione dei lavori, circostanza mai provata, dal momento che i rilievi fotografici effettuati da Controparte_1 ritraevano i lavori che la tava effettuando tramite il e il Pt_1 Tes_1 Tes_4
***
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
L'opposta ha dedotto in primo grado di aver realizzato le lavorazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e
11 del preventivo per un totale di € 6.680,00 oltre IVA, arrotondato a € 6.400,00, da cui è stato detratto l'acconto di € 400,00, per giungere, quindi, ad un totale di € 6.000,00 oltre IVA, come da fattura (€ 7.320,00).
Per ogni voce è indicato il corrispettivo.
L'unica contestazione mossa dalla in primo grado attiene al difetto di valore Pt_1 probatorio della fattura e alla mancata prova del contratto e delle prestazioni, essendosi la stessa limitata a dedurre che l'impresa avrebbe dovuto dare prova del relativo ammontare, tenuto conto del fatto che la compagnia aveva risarcito la somma di € 3.900,00, in cui rientrava la semplice riparazione eseguita, a fronte del preventivo di € 17.000,00, sicché appariva ancor più assurda la pretesa creditoria per € 7.320,00 per lavori mai commissionati ed eseguiti da terzi.
Come si è detto sopra, correttamente il giudice ha affermato che la prova del contratto e dei lavori indicati nel preventivo era stata fornita dall'opposta.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa in ordine al quantum debeatur, con riguardo alle singole voci contenute nel preventivo, né in sede stragiudiziale (non risultando che la abbia dato riscontro alla diffida di pagamento del 25.7.2015 a firma del legale Pt_1 dell'impresa, in cui si legge che era stata inviata una precedente raccomandata l'8.5.2015) né in sede giudiziale.
A nulla vale il confronto con la somma liquidata dalla compagnia assicurativa, che costituisce frutto della discrezionale quantificazione da parte di quest'ultima e che certamente non ha pagina 10 di 12 valore di prova dell'ammontare delle opere eseguite dall'impresa, fermo restando che la stessa appellante asserisce (cfr. pag. 8) di non aver mai consegnato il preventivo alla compagnia.
Del pari irrilevante è il confronto con il preventivo, poiché la somma di € 17.000,00 è riferita a tutti i lavori ivi contemplati e non a quelli oggetto della richiesta di pagamento.
Da ultimo, si osserva che nessuna censura specifica è stata mossa al ragionamento del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'opposta avesse dimostrato la congruità della somma tramite la prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate, atteso che l'appellante neppure esamina le singole voci e i corrispondenti singoli prezzi, neppure per allegarne la non congruità.
Ne consegue che il motivo deve essere disatteso.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 453/2022, R.G. n. 3103/2017, pubblicata il 3.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
pagina 11 di 12 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2406/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 3.7.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Giorgia La Leggia, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata nel primo grado di giudizio
APPELLANTE
E
p.i. Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Nicola Cecchi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATA
pagina 1 di 12
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 547/2017, R.G. n. 8663/2016, emesso in data 3.3.2017, il Tribunale di Velletri ingiungeva a il pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 7.320,00, oltre interessi e spese, portata dalla fattura n. 8/2015.
***
Proponeva opposizione la deducendo che: Pt_1
- sia nel ricorso notificato che nella procura mancava la firma digitale, pertanto, l'atto inviato era irregolare perché non estratto dal fascicolo digitale;
- l'integrazione documentale richiesta dal giudice in sede monitoria era intervenuta tardivamente, sicché, a norma dell'art. 640 c.p.c., il ricorso per decreto ingiuntivo doveva essere rigettato;
- la fattura, quale atto di parte, non era idonea a giustificare la pretesa creditoria;
- le lavorazioni ivi indicate non erano mai state effettuate né commissionate, avendo eseguito soltanto un piccolo intervento riparatorio, per il quale Controparte_1
l'opponente aveva già corrisposto l'importo di € 400,00;
- la società aveva poi inviato alla n preventivo, non accettato da quest'ultima, di Pt_1 oltre € 17.000,00 per l'esecuzione di un lavoro di più ampio spessore;
- la compagnia aveva quantificato il danno subito dalla n soli € 3.920,00; CP_2 Pt_1
- la aveva successivamente commissionato ad altri le opere necessarie, in linea Pt_1 con quanto accertato dalla compagnia di assicurazione;
- la somma pretesa per una semplice riparazione era, quindi, esagerata e non vi era prova che, rispetto a quanto già corrisposto, fosse stato concordato un diverso importo.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'illegittimità e l'inefficacia del decreto ingiuntivo;
in subordine, ridurre l'importo dovuto in favore di nella misura ritenuta di Controparte_1 giustizia, in conformità a quanto effettivamente eseguito e dimostrato dalla parte opposta in adempimento al suo onere probatorio.
***
Si costituiva in giudizio chiedendo di rigettare la domanda dell'opponente e, Controparte_1 per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo;
in via subordinata, revocare il decreto ingiuntivo e ridurre l'importo alla somma ritenuta provata nel corso del giudizio.
*** pagina 2 di 12 Espletate le prove orali (interrogatorio del legale rappresentante della opposta e prova testimoniale), con sentenza n. 453/2022, R.G. n. 3103/2017, pubblicata in data 3.3.2022, il
Tribunale di Velletri rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo, così motivando:
‹‹Va anzitutto rilevato che la ha domandato l'adempimento di un contratto, come si ricava Controparte_1 dalle espressioni utilizzate nel ricorso;
il procedimento ingiuntivo è infatti composto di due fasi distinte, ma intrinsecamente congiunte dalla identità della cognizione richiesta e la unicità del procedimento, includente quindi l'eventuale opposizione, chiarisce che al fine di individuare il contenuto e la portata della domanda, il giudice è tenuto a fare riferimento al primario ricorso, teso ad ottenere la pronuncia dell'ingiunzione di pagamento (cfr. C. n.13950/1999).
Va allora scrutinata la domanda dell'appaltatrice per l'adempimento (corrispettivo dell'opera) del negozio.
Individuata la questione dibattuta, va verificata la posizione delle parti in tema di onere della prova (ex art. 2697
c.c.).
L'appaltatrice, la quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo del negozio, deve provare l'esistenza del contratto, il contenuto e l'esecuzione dello stesso. Del resto, le fatture commerciali sono irrilevanti, avuto riguardo alla formazione unilaterale e tenuto conto che provenendo dalla parte che intende avvalersene non possono servire a provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita o gli altri elementi costitutivi del contratto;
nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr. C. n.17050/2011). ha allora narrato: “[…] Abbiamo rotto […] abbiamo tolto le canne vecchie ed abbiamo messo le Controparte_3 canne nuove […] Preciso che le canne erano arrivate al primo ed al secondo bagno […]”. Ebbene le dichiarazioni della persona interrogata, (sinteticamente) riprodotte, consentono di ritenere l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo prodotto (cfr. punti n.1, n.2, n.3, n.5 e n.11), realizzazione comprovata altresì dalle fotografie depositate dall'ente commerciale. D'altra parte, le enunciazioni di (“[…] Ribadisco che Testimone_1 noi abbiamo sostituito le sole tubature generali ADR Non siamo intervenuti sulle tubazioni dei bagni […]”) e
(“[…] non siamo entrati nella cucina e bagni […]”) non sminuiscono la testimonianza di Testimone_2 CP_3 le lavorazioni compiute dai due predetti testimoni si riferiscono ad altri ambienti.
[...]
L'esecuzione delle opere indicate implica, per anteriorità logica, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico. Inoltre la società chiedendo il pagamento del proprio compenso ha dimostrato la congruità della somma, tramite la prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate.
Dalle argomentazioni di cui sopra deriva il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo che deve essere munito di efficacia esecutiva.
Le spese seguono la soccombenza con riduzione dei parametri medi per la non complessità delle questioni trattate››.
***
Ha proposto appello formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
‹‹1) In via preliminare, in riforma integrale della sentenza emessa dal Dott. Camilletti, in accoglimento del primo motivo di appello, dichiarare l'inesistenza e/o nullità/annullabilità della sentenza per violazione degli articoli 112 e pagina 3 di 12 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulle preliminari questioni di mancata notifica della copia conforme estratta dal fascicolo telematico e per violazione dell'art. 640 c.p.c.
2) Nel merito, in accoglimento del primo e secondo motivo di appello, revocare/annullare/dichiarare la nullità della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri, Dott. Camilletti, in quanto illogica, irragionevole, manifestamente incongruente e, per l'effetto, dichiarare che l'ing. nulla deve alla per i lavori di cui è Pt_1 Controparte_1 causa non essendo stata provata dall'odierna appellata l'esistenza del contratto di appalto, la sua validità,
l'esecuzione nonché la quantificazione corretta delle prestazioni svolte;
3) Revocare la condanna alle spese legali di cui alla sentenza impugnata e, per l'effetto, condannare alle spese di lite per entrambi i gradi di giudizi la parte appellata››.
***
Si è costituita, in data 13.9.2022, chiedendo, in via principale, di Controparte_1 rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
nel merito e in via subordinata, nell'ipotesi in cui fosse stato accertato un eventuale minor lavoro svolto da revocare il decreto ingiuntivo opposto riducendone l'importo alla somma Controparte_1 ritenuta provata nel corso del giudizio;
in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e onorari del giudizio di appello.
***
All'udienza del 15.9.2022, l'appellante ha rappresentato che solo per un refuso nell'atto di appello si faceva riferimento all'istanza di sospensione e la Corte ha, quindi, rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 26.5.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 3.7.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 20 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Il primo motivo di appello denuncia ‹‹Illegittimità' e nullità della sentenza impugnata ex art. 112 e 161
c.p.c. per omessa pronuncia sulle preliminari questioni di mancata notifica della copia conforme estratta dal fascicolo telematico e per violazione dell'art. 640 c.p.c.››.
Lamenta l'appellante che il giudice avrebbe omesso di pronunciare sulle eccezioni di irregolarità del decreto ingiuntivo formulate nell'atto di citazione in opposizione (pagg. 2 e 3); in primo luogo, la procura e il ricorso, erano privi di firma digitale e non risultavano estratti dal fascicolo d'ufficio, sicché, non apparivano autenticabili nella loro conformità; in secondo luogo, il giudice della fase monitoria aveva emesso il decreto ingiuntivo nonostante il pagina 4 di 12 ricorrente avesse adempiuto tardivamente all'ordine di depositare l'integrazione documentale, in violazione dell'art. 640 c.p.c.; l'omessa pronuncia sulle predette questioni comporterebbe, ai sensi dell'art. 161 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata.
***
Il motivo è infondato.
Va premesso che il giudice di appello, cumulandosi davanti al medesimo le fasi rescindente e rescissoria, ha il potere di pronunciare su di una domanda (o su un'eccezione) qualora il primo giudice abbia omesso di decidere su di essa (cfr. Cass. n. 10744 del 17/04/2019), sicché va comunque escluso che si possa configurare la nullità della sentenza di primo grado.
In ogni caso, l'omesso esame di una questione puramente processuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabile soltanto con riferimento alle domande ed eccezioni di merito
(Cass. n. 6174 del 14/03/2018).
Esclusa quindi la nullità della sentenza, devono essere esaminate in questa sede le due eccezioni oggetto della prima doglianza.
Orbene, la ha eccepito in primo grado che alla stessa erano stati notificati: copia del Pt_1 ricorso per decreto ingiuntivo privo di firma sia digitale che sulla copia cartacea;
copia della prima pagina del ricorso con delega a margine firmata in forma cartacea;
copia del provvedimento di ingiunzione con sottoscrizione digitale del magistrato;
attestazione di conformità dell'atto inviato a quanto estratto dal fascicolo informatico;
relata di notifica.
Mancando la firma digitale nelle copie notificate del ricorso e della procura (“la coccarda laterale per meglio comprendere”), sostiene l'opponente che l'atto era “irregolare” e non autenticabile dal difensore, pur affermando che non intendeva contestare l'identità tra gli atti inviati e quelli esistenti nel fascicolo telematico (al cui interno era correttamente presente la firma digitale del difensore del ricorrente).
L'eccezione è destituita di fondamento.
L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale, come nella specie.
L'atto ha infatti raggiunto lo scopo, tanto che la ha proposto opposizione nei termini, Pt_1 né è stata lamentata alcuna difformità tra gli atti notificati e quelli presenti nel fascicolo telematico, con particolare riguardo al ricorso e alla procura alle liti (cfr. Cass. S.U. 18.4.2016
n. 7665, con cui, in tema di processo civile telematico, si è ribadito che la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del pagina 5 di 12 processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
cfr. anche Cass. 12.5.2016 n. 9772), il che riveste carattere assorbente.
Si consideri poi che la stessa opponente dava atto della presenza della firma digitale nel ricorso depositato nel fascicolo telematico.
Del resto, è ancora la stessa parte a ribadire, nell'atto di impugnazione, che la mancanza di firma digitale comporterebbe “un'irregolarità rilevante” e non certo una nullità.
La a, altresì, eccepito in primo grado che la ricorrente non aveva rispettato il termine Pt_1 di quindici giorni assegnato dal giudice del procedimento monitorio per integrare la documentazione, avendo depositato la documentazione richiesta solo nel febbraio 2017, né risultava che fosse stata depositata istanza di proroga del termine, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere rigettato, ferma la possibilità di riproporlo.
Anche questa eccezione è priva di fondamento.
Come previsto dall'art. 152 c.p.c., i termini per il compimento degli atti del processo sono stabiliti dalla legge;
possono essere stabiliti dal giudice anche a pena di decadenza, soltanto se la legge lo permette espressamente;
i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori.
L'art. 640 c.p.c. prevede che il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova;
se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
La norma non prevede che, in caso di mancato rispetto del termine fissato, il ricorso debba essere rigettato.
Il termine assegnato dal giudice con provvedimento del 3.12.2016 (non in atti e di cui non risulta la data di comunicazione, ciò a detta della stessa parte opponente, ora appellante) pacificamente non aveva natura perentoria, in quanto non previsto dalla legge, sicché a nulla rileva che la ricorrente abbia proceduto a depositare la documentazione richiesta oltre il termine fissato dal giudice.
In conclusione, il primo motivo deve essere respinto.
***
Il secondo motivo (erroneamente numerato come terzo) è rubricato ‹‹Nel merito: illegittimità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provata l'esistenza del contratto di appalto il contenuto e l'esecuzione dello stesso dalle risultanze probatorie››.
pagina 6 di 12 Lamenta l'appellante che la pronuncia del giudice di primo grado sarebbe illogica e contraddittoria, poiché non era stata in alcun modo fornita la prova dell'esistenza del contratto di appalto e della sua esecuzione;
proprio le dichiarazioni del teste riportate solo CP_3 parzialmente in sentenza, dimostravano la mancata esecuzione dei lavori richiamati in preventivo e, quindi, l'esecuzione dei soli minori interventi riconosciuti dalla e da Pt_1 questa già saldati;
il teste infatti, ‹‹aveva dichiarato di aver solo assistito al colloquio tra l'Ing. CP_3
e il legale rappresentante della e di aver effettivamente “solo rimosso una mattonella Pt_1 Controparte_1 si ed una no per non rompere tutto il pavimento” senza aver eseguito ulteriori lavorazioni né di aver visto alcuno della eseguirle››; ciò provava che aveva svolto solo parte dei Controparte_1 Controparte_1 lavori di demolizione del pavimento di cui al punto 2) del preventivo in atti e la riparazione del tronco di tubatura danneggiata;
inoltre, già era noto il punto in cui era localizzata la perdita, il che faceva escludere categoricamente l'effettuazione di lavori rientranti nelle altre voci di cui al preventivo, in quanto non necessarie;
tale circostanza era confermata da tutti i testi di parte opponente, non citati dal giudice, se non in modo lacunoso, i quali avevano dichiarato espressamente di aver svolto loro i lavori di cui ai numeri 3, 5 e 11 del preventivo,
‹‹contrariamente ai testi di parte appellata che hanno dichiarato o di nulla sapere perché non presenti in loco
(cfr. testimonianze rese dall'Ing. dal teste sempre dell'allora opposta ed odierna appellata, sig. Tes_3 Pt_2
o perchè hanno dichiarato espressamente di aver svolto i minor lavori parziali di cui al punto 2) del preventivo come il teste Quest'ultimo, infatti, ha altresì dichiarato di NON sapere dei lavori effettuati e di cui ai punti CP_3
5) e 6) del preventivo, ossia, sullo spostamento del contatore dell'acqua e sulla realizzazione delle linee per l'acqua calda e fredda››; il giudice avrebbe erroneamente interpretato anche le dichiarazioni dei testi di parte opponente e che dimostravano che tutti i lavori svolti all'interno Tes_2 Tes_1 dell'immobile erano opera di soggetti esterni a per quanto concerneva i Controparte_1 bagni, ‹‹tutti i testi concordano nell'affermare che non è stato effettuato alcun tipo di lavoro al loro interno e pertanto non è chiaro come possa il Giudice di prime cure ritenere che siano stati provati, perchè effettuati dalla i lavori di cui al punto 5) del preventivo in atti quando, le dichiarazioni testimoniali espongono Controparte_1
l'esatto contrario›› (cfr. dichiarazioni dei testi e Tes_4 CP_3 Pt_2 Tes_3 Tes_5 quest'ultimo aveva solo confermato le circostanze dello smontaggio da parte della i parte del pavimento, circostanza mai contestata). Controparte_1
***
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha ritenuto provata l'esecuzione dei lavori indicati nel preventivo ai punti 1, 2, 3, 5
e 11 sulla base delle dichiarazioni rese dal teste e delle fotografie in atti e ha Controparte_3
pagina 7 di 12 affermato che le dichiarazioni rese dai testi e non Testimone_1 Testimone_2 sminuivano quanto sopra, in quanto si riferivano ad altri ambienti.
Ora, se è vero che i testi di parte opposta e nessun valido Tes_6 Testimone_7 contributo hanno apportato (e infatti non sono stati menzionati nella gravata sentenza), è vero però che il teste ha reso dichiarazioni complete e chiare, che il giudice ha riportato CP_3 solo in parte.
Il teste, infatti, ha dichiarato di aver assistito alla conversazione durante la quale il legale rappresentante della società sig. ha detto alla che doveva “rompere per Tes_8 Pt_1 individuare la perdita” e per “fare l'impianto nuovo”, proposta accettata dalla Pt_1
Ha dichiarato che avevano “rotto una mattonella sì ed una no per non rompere tutto il pavimento”, avevano “fatto le tracce” e avevano “tolto le canne vecchie e messo le canne nuove” (si tratta dei lavori di cui ai punti 1 e 2 del preventivo).
Ha inoltre confermato l'esecuzione dei lavori descritti al cap. 4 della memoria istruttoria di parte opposta, riguardanti lo smontaggio della cucina esistente, con demolizione delle maioliche, e, successivamente, a lavori ultimati, il rimontaggio della cucina (si tratta dei lavori di cui al punto 3 del preventivo - ove si specificava che tali lavori erano necessari in quanto il
“contatore dell'acqua tubo portante” partiva proprio da sotto la cucina, da dove partivano anche le tubature che andavano in caldaia, in cucina e nei bagni - nonché dei lavori di cui al punto 11, cioè rimontaggio dei pensili della cucina).
Ha infine confermato l'esecuzione dei lavori descritti al cap. 7 riguardanti la realizzazione di due impianti acqua fredda/calda per la cucina e la caldaia, precisando però che aveva aiutato il solo a “passare le canne” e che le canne erano arrivate al primo o al secondo Tes_8 bagno, ma non ricordava da dove erano partiti (si tratta dei lavori di cui al punto 5 del preventivo, ove si menzionavano anche lo spostamento del contatore dell'acqua, di cui il teste non ricordava, e l'installazione dei rubinetti di arresto).
L'altro teste di parte opposta, (che non è stato menzionato dal primo giudice e Tes_9 sul quale l'appellante non si sofferma), ha riferito di aver personalmente rotto il pavimento del corridoio e del bagno perché vi erano dei tubi da rimuovere e ha confermato l'esecuzione di tutti i lavori descritti nei capitoli di prova, aggiungendo che aveva smontato la cucina con l'aiuto di “un altro ragazzo”.
Le dichiarazioni dei testi trovano conforto nella documentazione fotografica depositata da parte opposta e mai contestata in primo grado da parte opponente, la quale soltanto in appello afferma in maniera laconica che i rilievi fotografici ritraevano, non i lavori della pagina 8 di 12 ma “i lavori che stava effettuando l'ing. ttraverso il e l'Ing. Controparte_1 Pt_1 Tes_1
Tes_4
L'allegazione è del tutto tardiva, oltre che generica, non avendo la preso posizione Pt_1 sulle fotografie, invero totalmente ignorate, come risulta dalla lettura delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Né viene spiegata la ragione per la quale la stessa avrebbe consentito a Pt_1 di accedere nell'immobile e di fotografare le opere asseritamente eseguite Controparte_1 da terzi.
A fronte di quanto sopra, correttamente il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni rese dai testi e riguardavano altri lavori. Tes_1 Tes_2
Il teste di parte opponente infatti, ha dichiarato di aver “eliminato la dorsale idrica Tes_1 nell'appartamento” e di “aver creato delle tubazioni di adduzione delle acque nuova”.
Ha precisato di aver rotto il pavimento, trovando un precedente impianto idrico in ferro, e di non aver sostituito tutto l'impianto ma soltanto le tubature generali partendo dal contatore, per un compenso di € 600,00 circa, nonché di aver fatto anche dei lavori di apertura tracce sulle pareti della cucina, di aver installato delle saracinesche generali dove stava il contatore e di aver spostato “dentro” il contatore;
ha aggiunto che non era intervenuto sulle tubature dei bagni e che non aveva installato rubinetti.
Il teste di parte opponente ha dichiarato di aver fatto una traccia per rifare l'impianto Tes_2 idrico, ma di non aver assistito al rifacimento dello stesso, e di aver eseguito i lavori di piastrellatura nel salone e nel corridoio, mentre non erano entrati in cucina e nei bagni.
Il teste compagno della a confermato i lavori fatti dal che non Tes_10 Pt_1 Tes_1 avevano interessato i bagni, nonché i lavori di piastrellatura eseguiti dal e i lavori alle Tes_2 pareti eseguiti dallo stesso teste.
Ne consegue che, avuto riguardo alle opere indicate ai punti del preventivo considerati dal primo giudice, le argomentazioni e le conclusioni esposte nella gravata sentenza sono corrette e condivisibili, avendo parte opposta fornito la prova sia del contratto di appalto che dell'esecuzione delle prestazioni ivi indicate, mentre parte opponente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito la prova piena del fatto modificativo o estintivo dell'obbligazione.
***
Il terzo motivo è rubricato ‹‹Ancora nel merito: illegittimità, irragionevolezza, contraddittorietà e carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui ritiene provati nella misura di € 7.320,00 i lavori svolti dalla
Controparte_4
pagina 9 di 12 Lamenta l'appellante la genericità, l'irragionevolezza, l'illogicità e l'incongruenza della sentenza nella parte in cui non avrebbe motivato l'iter logico che aveva condotto il giudice a ritenere provato l'importo di € 7.320,00, anziché quello di € 17.000,00, precedentemente richiesto per gli stessi lavori, o quello versato dall' , i cui periti avevano quantificato le CP_2 opere in € 3.920,00; il Tribunale avrebbe ‹‹errato nel ricostruire le vicende storiche anche perché non si
è minimamente pronunciato sull'eccezione dell'odierna appellante in base alla quale la fattura prodotta in atti e sulla cui scorta è stato emesso il decreto oggetto di opposizione, è un mero atto di parte›› privo di valore probatorio, dovendo l'opposto dimostrare l'esistenza e l'effettiva esecuzione dei lavori, circostanza mai provata, dal momento che i rilievi fotografici effettuati da Controparte_1 ritraevano i lavori che la tava effettuando tramite il e il Pt_1 Tes_1 Tes_4
***
Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
L'opposta ha dedotto in primo grado di aver realizzato le lavorazioni di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e
11 del preventivo per un totale di € 6.680,00 oltre IVA, arrotondato a € 6.400,00, da cui è stato detratto l'acconto di € 400,00, per giungere, quindi, ad un totale di € 6.000,00 oltre IVA, come da fattura (€ 7.320,00).
Per ogni voce è indicato il corrispettivo.
L'unica contestazione mossa dalla in primo grado attiene al difetto di valore Pt_1 probatorio della fattura e alla mancata prova del contratto e delle prestazioni, essendosi la stessa limitata a dedurre che l'impresa avrebbe dovuto dare prova del relativo ammontare, tenuto conto del fatto che la compagnia aveva risarcito la somma di € 3.900,00, in cui rientrava la semplice riparazione eseguita, a fronte del preventivo di € 17.000,00, sicché appariva ancor più assurda la pretesa creditoria per € 7.320,00 per lavori mai commissionati ed eseguiti da terzi.
Come si è detto sopra, correttamente il giudice ha affermato che la prova del contratto e dei lavori indicati nel preventivo era stata fornita dall'opposta.
Nessuna specifica contestazione è stata mossa in ordine al quantum debeatur, con riguardo alle singole voci contenute nel preventivo, né in sede stragiudiziale (non risultando che la abbia dato riscontro alla diffida di pagamento del 25.7.2015 a firma del legale Pt_1 dell'impresa, in cui si legge che era stata inviata una precedente raccomandata l'8.5.2015) né in sede giudiziale.
A nulla vale il confronto con la somma liquidata dalla compagnia assicurativa, che costituisce frutto della discrezionale quantificazione da parte di quest'ultima e che certamente non ha pagina 10 di 12 valore di prova dell'ammontare delle opere eseguite dall'impresa, fermo restando che la stessa appellante asserisce (cfr. pag. 8) di non aver mai consegnato il preventivo alla compagnia.
Del pari irrilevante è il confronto con il preventivo, poiché la somma di € 17.000,00 è riferita a tutti i lavori ivi contemplati e non a quelli oggetto della richiesta di pagamento.
Da ultimo, si osserva che nessuna censura specifica è stata mossa al ragionamento del primo giudice, il quale ha ritenuto che l'opposta avesse dimostrato la congruità della somma tramite la prova della natura, dell'entità e della consistenza delle opere realizzate, atteso che l'appellante neppure esamina le singole voci e i corrispondenti singoli prezzi, neppure per allegarne la non congruità.
Ne consegue che il motivo deve essere disatteso.
***
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
*** L'appellante deve essere condannata, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta.
*** Va dato atto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, in tema di raddoppio del contributo unificato, che l'impugnazione è stata integralmente rigettata (cfr. Cass. n.
26907/2018; Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del
Tribunale di Velletri n. 453/2022, R.G. n. 3103/2017, pubblicata il 3.3.2022, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 Controparte_1 spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge;
pagina 11 di 12 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, per il versamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante.
Roma, 3.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 12 di 12