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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 30/06/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 21 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.01.2025 da:
- C.F. – nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e - C.F. - nata a [...] Parte_2 C.F._2
Tronto (AP) il 26/09/1983, entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Antimiani del
Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 10.01.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Lapedona (FM) il 16.08.2008, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lapedona con atto Anno
2008 – Numero 2 – Parte 2 – Serie A;
- tra essi coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- il rapporto coniugale nel corso del tempo si è deteriorato a causa di reciproche incomprensioni che hanno evidenziato un'incompatibilità caratteriale;
- venuta meno l'affezione tra i coniugi, si rende impossibile il protrarsi della convivenza;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. le parti convengono che l'appartamento, già abitazione coniugale, sito in San
Benedetto del Tronto (AP), via Monte Grappa n.5, di loro comune proprietà, venga posto in vendita alle migliori condizioni di mercato senza un termine specifico per la conclusione della vendita;
2. su espresso accordo compensativo intercorso tra le parti, le stesse convengono che il ricavato della suddetta compravendita immobiliare venga ripartito nella seguente misura: 75% a favore del Signor e il restante 25% a favore della Parte_1
GN ; Parte_2
3. sino all'atto notarile di vendita l'immobile sarà abitato in via esclusiva dal Signor
il quale provvederà al pagamento delle utenze, oltreché delle spese Parte_1
di ordinaria amministrazione e di tutte quelle che conseguono comunque all'uso della casa;
4. qualora l'immobile non venga venduto entro il 31/12/2026, lo stesso successivamente a tale data sarà abitato in via esclusiva dalla GN Pt_2 per un periodo di due anni alle medesime condizioni economiche sopra
[...]
indicate;
5. al termine di ciascun periodo biennale, in assenza di vendita, l'uso esclusivo dell'immobile si alternerà tra i coniugi ogni due anni seguendo lo stesso schema e alle medesime condizioni sino alla vendita definitiva dell'immobile;
6. i beni mobili, inclusi i doni nuziali, attualmente presenti nell'abitazione coniugale, vengono lasciati nella disponibilità del coniuge che abiterà l'immobile, sino al momento della sua vendita;
7. prima della vendita dell'immobile i beni mobili, inclusi i doni nuziali, presenti nella casa coniugale saranno equamente suddivisi di comune accordo tra i coniugi nel rispetto del valore affettivo ed economico dei beni stessi;
8. entrambe le parti si impegnano a collaborare attivamente per favorire la vendita dell'immobile, mantenendolo in condizioni decorose e garantendo la possibilità di visite a potenziali acquirenti;
9. le spese straordinarie relative all'immobile resteranno a carico dei proprietari in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo la pendente compravendita immobiliare descritta ai punti 1 e 2;
11. i coniugi si impegnano ad estinguere i conti correnti cointestati nn. 876 e 1876 presso Banca Credem – Filiale di San Benedetto del Tronto (AP);
12. eventuali somme residue presenti sui conti correnti sopra specificati, al momento dell'estinzione, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra le parti;
13. spese legali compensate. Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è venuta meno l'affezione tra i coniugi e la convivenza è ormai divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra i coniugi nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Considerando che i coniugi hanno proposto domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione delle spese di lite viene demandata al momento della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni tra questi concordate per come sopra riportate e trascritte;
- Dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lapedona (FM) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune all'Anno 2008 – Numero 2 – Parte 2 – Serie A;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 21 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 10.01.2025 da:
- C.F. – nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e - C.F. - nata a [...] Parte_2 C.F._2
Tronto (AP) il 26/09/1983, entrambi residenti in [...] ed entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Antimiani del
Foro di Ascoli Piceno;
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili); conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato il 10.01.2025 i ricorrenti sulla premessa che:
- hanno contratto matrimonio concordatario in Lapedona (FM) il 16.08.2008, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Lapedona con atto Anno
2008 – Numero 2 – Parte 2 – Serie A;
- tra essi coniugi vige il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale non sono nati figli;
- il rapporto coniugale nel corso del tempo si è deteriorato a causa di reciproche incomprensioni che hanno evidenziato un'incompatibilità caratteriale;
- venuta meno l'affezione tra i coniugi, si rende impossibile il protrarsi della convivenza;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
1. le parti convengono che l'appartamento, già abitazione coniugale, sito in San
Benedetto del Tronto (AP), via Monte Grappa n.5, di loro comune proprietà, venga posto in vendita alle migliori condizioni di mercato senza un termine specifico per la conclusione della vendita;
2. su espresso accordo compensativo intercorso tra le parti, le stesse convengono che il ricavato della suddetta compravendita immobiliare venga ripartito nella seguente misura: 75% a favore del Signor e il restante 25% a favore della Parte_1
GN ; Parte_2
3. sino all'atto notarile di vendita l'immobile sarà abitato in via esclusiva dal Signor
il quale provvederà al pagamento delle utenze, oltreché delle spese Parte_1
di ordinaria amministrazione e di tutte quelle che conseguono comunque all'uso della casa;
4. qualora l'immobile non venga venduto entro il 31/12/2026, lo stesso successivamente a tale data sarà abitato in via esclusiva dalla GN Pt_2 per un periodo di due anni alle medesime condizioni economiche sopra
[...]
indicate;
5. al termine di ciascun periodo biennale, in assenza di vendita, l'uso esclusivo dell'immobile si alternerà tra i coniugi ogni due anni seguendo lo stesso schema e alle medesime condizioni sino alla vendita definitiva dell'immobile;
6. i beni mobili, inclusi i doni nuziali, attualmente presenti nell'abitazione coniugale, vengono lasciati nella disponibilità del coniuge che abiterà l'immobile, sino al momento della sua vendita;
7. prima della vendita dell'immobile i beni mobili, inclusi i doni nuziali, presenti nella casa coniugale saranno equamente suddivisi di comune accordo tra i coniugi nel rispetto del valore affettivo ed economico dei beni stessi;
8. entrambe le parti si impegnano a collaborare attivamente per favorire la vendita dell'immobile, mantenendolo in condizioni decorose e garantendo la possibilità di visite a potenziali acquirenti;
9. le spese straordinarie relative all'immobile resteranno a carico dei proprietari in proporzione alle rispettive quote di proprietà;
10. i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, salvo la pendente compravendita immobiliare descritta ai punti 1 e 2;
11. i coniugi si impegnano ad estinguere i conti correnti cointestati nn. 876 e 1876 presso Banca Credem – Filiale di San Benedetto del Tronto (AP);
12. eventuali somme residue presenti sui conti correnti sopra specificati, al momento dell'estinzione, saranno ripartite tra le parti nella misura del 50%, salvo diverso accordo tra le parti;
13. spese legali compensate. Le parti chiedevano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 09.04.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi a sé, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte;
detta udienza veniva successivamente rinviata al 25.06.2025, visto il trasferimento del Presidente reggente, nonché magistrato relatore, ad altra sede giudiziaria. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda proposta dalle parti merita accoglimento in quanto
è venuta meno l'affezione tra i coniugi e la convivenza è ormai divenuta intollerabile, come dimostra il contegno processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti stesse.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra i coniugi nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi dei medesimi.
Considerando che i coniugi hanno proposto domanda congiunta di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la regolamentazione delle spese di lite viene demandata al momento della sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_2 Parte_1
alle condizioni tra questi concordate per come sopra riportate e trascritte;
- Dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata a cura della Cancelleria all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lapedona (FM) in quanto l'atto è stato trascritto nel Registro Atti di Matrimonio di detto Comune all'Anno 2008 – Numero 2 – Parte 2 – Serie A;
- spese al definitivo.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 30/6/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi