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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 09/10/2025, n. 1542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1542 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3445 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3445 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LI MA;
attore
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SPECIALE Parte_2
DR ZO;
convenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 settembre 2025, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27 giugno 2024, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra ad Parte_2
Ancona il 03.01.1988.
Con comparsa depositata l'8 ottobre 2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non Parte_2 opponendosi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle indicate dal ricorrente.
Gli atti sono stati ritualmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza dell'8 novembre 2024, le parti hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni del divorzio;
analoga richiesta è stata formulata anche alle successive udienze del 14 maggio e del 25 giugno 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire a un accordo, entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status, con contestuale rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, sussistendo i presupposti di cui alla legge n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1336/2020 del 2 novembre 2020, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
È dunque ampiamente decorso il termine di dodici mesi dall'udienza presidenziale previsto dall'art. 3,
n. 2), lett. b), della citata legge. Inoltre, non è contestato che la separazione sia perdurata ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo periodo trascorso induce a ritenere definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come del resto confermato dalla domanda congiuntamente proposta.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Ancona il 3 gennaio 1988 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona, al n. 3, parte II, serie A, anno 1988.
Deve altresì disporsi la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] ad Ancona il 03.01.1988 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Ancona al n. 3, parte 2, serie A, dell'anno 1988.
pagina 2 di 3 − ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
− spese alla pronuncia definitiva
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA DE
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ancona
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA DE Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa SA NI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3445 del registro degli affari civili contenziosi dell'anno
2024 promossa da:
nato ad [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
LI MA;
attore
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. SPECIALE Parte_2
DR ZO;
convenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 10 settembre 2025, entrambe le parti hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27 giugno 2024, il sig. si è rivolto a questo Tribunale per Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la sig.ra ad Parte_2
Ancona il 03.01.1988.
Con comparsa depositata l'8 ottobre 2024, si è costituita in giudizio la sig.ra non Parte_2 opponendosi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi rispetto a quelle indicate dal ricorrente.
Gli atti sono stati ritualmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza dell'8 novembre 2024, le parti hanno chiesto un rinvio al fine di valutare la possibilità di raggiungere un accordo sulle condizioni del divorzio;
analoga richiesta è stata formulata anche alle successive udienze del 14 maggio e del 25 giugno 2025.
All'udienza del 10 settembre 2025, preso atto dell'impossibilità di addivenire a un accordo, entrambe le parti hanno chiesto l'emissione di una sentenza parziale sullo status, con contestuale rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata, sussistendo i presupposti di cui alla legge n. 898/1970.
Dalla documentazione prodotta risulta che, con sentenza n. 1336/2020 del 2 novembre 2020, il
Tribunale di Ancona ha dichiarato la separazione personale dei coniugi.
È dunque ampiamente decorso il termine di dodici mesi dall'udienza presidenziale previsto dall'art. 3,
n. 2), lett. b), della citata legge. Inoltre, non è contestato che la separazione sia perdurata ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo periodo trascorso induce a ritenere definitivamente cessata la comunione spirituale e materiale tra i coniugi, come del resto confermato dalla domanda congiuntamente proposta.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Ancona il 3 gennaio 1988 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Ancona, al n. 3, parte II, serie A, anno 1988.
Deve altresì disporsi la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio in ordine alle ulteriori domande.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...] ad Ancona il 03.01.1988 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Parte_2
Ancona al n. 3, parte 2, serie A, dell'anno 1988.
pagina 2 di 3 − ordina all'ufficiale di stato civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
− dispone la rimessione della causa di fronte al Giudice istruttore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
− spese alla pronuncia definitiva
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
SA NI IA DE
pagina 3 di 3