Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 14/07/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01231/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1231 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Seppi e Matteo Miatto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TI Pubbliche di Assistenza NE - I.P.A.V., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della determina del direttore dell’area coesione sociale del Comune di IA prot. n.-OMISSIS-, avente ad oggetto « contributo retta in casa di riposo a favore del sig. -OMISSIS- nato il -OMISSIS- »;
- per quanto d’interesse del ricorrente, del « Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di IA a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di -OMISSIS-autorizzate all’ingresso in strutture residenziali », approvato con la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di IA -OMISSIS- (modificato con ladeliberazione n. -OMISSIS-), nonché della delibera della Giunta comunale del Comune di IA -OMISSIS-;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, dichiarato invalido civile al -OMISSIS- con decorrenza dal -OMISSIS- a causa di numerose patologie sia -OMISSIS-, risulta ricoverato dal -OMISSIS- presso il Centro Servizi San Lorenzo, gestito da TI Pubbliche di Assistenza NE (di seguito, breviter , I.P.A.V.).
Dopo una prima domanda respinta per motivi formali, il ricorrente presentava in data -OMISSIS- una nuova domanda al Comune di IA (di seguito, breviter , Comune) di compartecipazione al pagamento della retta di degenza, producendo la documentazione relativa al proprio « Indicatore della situazione economica equivalente » (di seguito, breviter , ISEE) per l’anno 2024 (pari ad € -OMISSIS-).
Il Comune riscontrava la domanda con la determina dirigenziale prot. n.-OMISSIS-, autorizzando l’erogazione, in favore del ricorrente, di un contributo giornaliero di € 21,76. In particolare il Comune: a) individuava in € 60,00 l’importo giornaliero della retta di degenza richiesta dall’I.P.A.V.; b) quantificava in € -OMISSIS- quanto percepito annualmente dal ricorrente per « pensioni, rendite, beni mobili », così determinando in € 42,24 l’importo giornaliero disponibile; c) sottraeva da tale importo la somma quotidiana di € 4,00, ritenuta necessaria per le spese personali; d) giungeva così a determinare in € 38,24 pro die la capacità economica del ricorrente, tenuto a sostenere personalmente tale esborso, ponendo a carico del Comune la sola differenza pari ad € 21,76 al giorno.
2. Il ricorrente impugnava la predetta determina, sostenendo che il Comune avrebbe calcolato l’entità del contributo concesso sulla base di presupposti errati e ne chiedeva l’annullamento, unitamente al « Regolamento di accesso alle prestazioni economiche erogate dal Comune di IA a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone con disabilità e delle persone con problemi di -OMISSIS-autorizzate all’ingresso in strutture residenziali » (di seguito, breviter , Regolamento), nonché alla delibera di Giunta comunale -OMISSIS-
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la violazione degli artt. 3, 32, 38, 53 e 97 Cost., nonché del d.P.C.M. n. 159 del 2013 e degli artt. 3, 7, 8 e 10 legge n. 241 del 1990, oltre ad un eccesso di potere per travisamento di fatto, illogicità e difetto di motivazione.
A detta del ricorrente l’ISEE rappresenta il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni assistenziali e, quindi, la soglia della spesa per il ricovero dell’assistito, soglia la cui determinazione compete unicamente allo Stato, che ha disciplinato la materia con d.P.C.M. n. 159 del 2013. Quindi il ricorrente, richiamata la giurisprudenza in materia, deduce che alcune disposizioni del Regolamento - segnatamente gli artt. 8 e 10 - quantificano le risorse economiche disponibili dell’assistito prendendo in considerazione tutti i redditi dallo stesso percepiti a qualsiasi titolo (pensioni, rendite, ecc.), comprendendovi erroneamente anche la pensione di invalidità (malgrado la stessa non costituisca un reddito, avendo natura compensativa della situazione di inabilità) e computando tutti i beni mobili, quindi anche le somme depositate su conto corrente (cd. giacenza media), malgrado le stesse siano già considerate come componenti dell’ISEE. Inoltre, sempre a detta del ricorrente, è errata anche la quantificazione della somma quotidianamente lasciata a sua disposizione, in quanto non ancorata alle spese effettivamente necessarie e sostenute, nonché alla normativa di riferimento.
Deduce altresì il ricorrente che la quantificazione, effettuata dal Comune, della sua capacità contributiva, e quindi della quota posta a suo carico, comporta che egli debba sostenere un costo annuo di € -OMISSIS- superiore all’ammontare della certificazione ISEE per il 2024, pari ad € -OMISSIS-.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Comune, prima dell’emanazione della determina dell’8 luglio 2024, non aveva esternato le modalità di calcolo per quantificare l’importo della propria contribuzione, così impedendogli di rappresentare le corrette coordinate normative di riferimento.
3. Il Comune depositava una memoria difensiva in cui premetteva che: a) dall’istruttoria effettuata era emerso che l’ISEE del ricorrente era pari ad € -OMISSIS-, il suo patrimonio mobiliare ammontava ad €-OMISSIS- e che egli percepisce due pensioni, una di categoria 003 (SO), dell’importo di € 435,23 mensili lordi, ed un’altra di categoria 044 (Invciv), pari ad € 805,12 mensili lordi; b) il ricorrente è stato riconosciuto invalido civile al -OMISSIS-, senza diritto all’indennità di accompagnamento, e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dalla nipote emerge che la sua capacità reddituale netta annua ammonta a € -OMISSIS-; c) posto che la retta giornaliera è pari ad € 60,00 e la somma giornaliera per le piccole spese è individuata in € 4,00 dalla delibera di Giunta comunale -OMISSIS-, l’importo della contribuzione è stato calcolato applicando il Regolamento.
Quindi il Comune, in replica al primo motivo di ricorso, contestava i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente in quanto relativi a soggetti disabili, ossia a soggetti che presentano difficoltà o limitazioni di natura fisica o mentale, congenite ovvero acquisite (per malattia, infortuni, ecc.), mentre l’anzianità è una fase della vita connotata da decadimenti fisici e mentali che possono determinare una condizione di non autosufficienza. Sulla base di tale distinzione, il Comune sosteneva che alla diversità della condizione (disabilità ovvero anzianità) corrispondono una diversità della struttura residenziale in cui il soggetto è ospitato e una diversa disciplina per la compartecipazione alla retta richiesta dalla struttura.
Inoltre il Comune - premesso che, secondo l’art. 6, comma 4, legge n. 328 del 2000, l’intervento dei Comuni è meramente eventuale, mentre l’obbligato principale è la persona ricoverata - contestava la pretesa di utilizzare l’ISEE come strumento diretto di quantificazione del contributo, senza considerare la natura sussidiaria dell’intervento economico comunale, e sosteneva che per gli anziani rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione stabilire modalità applicative dell’ISEE diverse da quelle relative ai disabili.
Infine, alla censura incentrata sulla mancata partecipazione al procedimento il Comune replicava precisando di aver agito nel rispetto del Regolamento e che la quantificazione del proprio contributo rappresenta un mero calcolo matematico, rispetto al quale l’apporto partecipativo dell’interessato non può influire sul contenuto del provvedimento, sicché trova comunque applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241 del 1990.
4. Il ricorrente con memoria ex art. 73 c.p.a., in replica alle difese del Comune sosteneva : a) che le prestazioni per il ricovero degli anziani in strutture sanitarie rientrano fra quelle individuate come espressione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale, di cui all’art. 22 legge n. 328 del 2000, e ai sensi dell’art. 25 della stessa legge l’accesso alle prestazioni socio-assistenziali agevolate e la misura della compartecipazione ai relativi costi da parte dei beneficiari sono oggetto della disciplina statale di cui al d.P.C.M. n. 159 del 2013; b) di non essere solo anziano, ma anche persona affetta da una grave disabilità, così ricadendo nell’ambito di applicazione dell’allegato 3 al d.P.C.M. n. 159 del 2013, che menziona i soggetti ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti propri della loro età, inabili al -OMISSIS-; c) l’art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016 esclude dal reddito disponibile i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della condizione di disabilità, per cui i Comuni non possono tenerne conto nel calcolo del contributo economico da porre a carico del beneficiario.
5. Con memoria ex art. 73 c.p.a. il Comune precisava ulteriormente che: a) la condizione delle persone disabili è disciplinata dal d.lgs. n. 62 del 2024 (attuativo della delega di cui alla legge n. 227 del 2021), mentre la condizione delle persone anziane è disciplinata dal d.lgs. n. 29 del 2024 (attuativo della delega di cui alla legge n. 33 del 2023); b) mentre, nel caso dei disabili la normativa è focalizzata sugli ostacoli che la persona incontra in qualsiasi fascia di età, nel caso degli anziani la normativa è focalizzata sui bisogni che possono insorgere con l’avanzare dell’età, emergendo dalle definizioni normative che la disabilità è considerata come una compromissione che distingue la persona -OMISSIS- e che genera disuguaglianza, per cui l’ordinamento se ne fa totalmente carico, onde eliminare le disuguaglianze, mentre l’invecchiamento è una condizione che riguarda tutti e non genera disuguaglianza, per cui l’ordinamento non se ne fa parimenti carico, mirando solo a consentire all’anziano una vita dignitosa; c) il Regolamento reca discipline diverse, una per gli anziani ed un’altra per i disabili.
6. Alla pubblica udienza del 26 marzo 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’individuazione dei criteri in base ai quali determinare l’importo che l’assistito deve sostenere a titolo di compartecipazione alla retta dovuta per le prestazioni erogategli nella struttura ove è ricoverato e, quindi, l’entità del contributo che il Comune di ultima residenza del beneficiario è tenuto ad erogare.
2. Ancor prima di procedere all’esame delle suesposte censure, giova evidenziare che il ricorrente, pur essendo un “anziano” , avuto riguardo al mero criterio anagrafico (essendo nato nel 1949 ed avendo, quindi, 75 anni alla data di proposizione del presente giudizio), è anche un “-OMISSIS-” in quanto dichiarato invalido al -OMISSIS-, a seguito dell’accertamento di diverse patologie. Si legge, infatti, nel verbale redatto il 4 giugno 2021 che la commissione medica istituita presso il Centro medico legale dell’I.N.P.S. di IA ha diagnosticato al ricorrente le seguenti patologie: « Psicosi ossessiva in terapia. Vasculopatia cronica. Insufficienza renale cronica. Ipertrofia prostatica. Incontinenza urinaria », riconoscendolo « invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88. 124/98) grave -OMISSIS- ».
Tanto premesso, ciò che rileva ai fini dell’accertamento della spettanza della contribuzione del Comune non è l’elemento anagrafico correlato al superamento di una soglia d’età, bensì lo stato di menomazione fisica o psichica che pregiudica la capacità del soggetto di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
In ogni caso - anche a voler ritenere che una parte delle patologie sofferte dal ricorrente siano connesse al decadimento fisico dovuto all’incedere dell’età - la « Psicosi ossessiva » non è una patologia psichiatrica la cui insorgenza possa dirsi correlata all’età, così come la « Vasculopatia cronica » è una patologia riscontrabile anche in soggetti di età non avanzata. Si tratta quindi, almeno in parte, di patologie che non sono dipendenti dall’età del soggetto, ma ne causano l’invalidità.
Non colgono, quindi, nel segno le difese del Comune incentrate sulla possibilità di prevedere, in casi come quello in esame, una disciplina diversa da quella dettata per la compartecipazione al costo della retta di degenza per i soggetti disabili.
3. Tanto premesso, il ricorrente lamenta che l’importo della quota posta giornalmente a suo carico per effetto del calcolo effettuato nell’impugnata determina prot. n.-OMISSIS- pone a suo carico un esborso complessivo annuale superiore al valore del suo ISEE. Infatti, a fronte di un ISEE pari ad € -OMISSIS- (sul quale non vi è contestazione), il ricorrente è tenuto a pagare € -OMISSIS- annui, avendo il Comune limitato la propria compartecipazione al costo della retta ad € 21,76 pro die (per un importo globale annuo pari ad € 7.964,22). Tale ripartizione sarebbe illegittima in quanto l’ISEE (con il valore economico ivi espresso) rappresenta la misura massima della compartecipazione al pagamento della retta da parte dell’assistito.
Il Comune, a sua volta, sostiene che, nel caso delle persone anziane, l’ISEE non costituisce il mezzo di individuazione delle risorse impiegabili dal beneficiario della prestazione, atteso l’asserito carattere sussidiario ed eventuale dell’intervento comunale, potendo quindi l’ente locale introdurre discrezionalmente modalità particolari di applicazione dell’ISEE. La ripartizione delle quote di compartecipazione effettuata con l’avversata determina discende inoltre dall’applicazione del Regolamento, che agli artt. da 8 a 10 detta i criteri per la determinazione dell’entità della prestazione economica rispettivamente per le persone anziane, per le persone con disabilità e per i soggetti con problemi di salute mentale.
4. Le censure sollevate dal ricorrente sono fondate.
L’art. 6 d.P.C.M. n. 159 del 2013, dettato per il calcolo dell’ISEE, menziona “ le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età ” senza effettuare alcuna distinzione fra disabili ed anziani e, quindi, senza consentire ai Comuni di prevedere distinzioni fra le due categorie di soggetti. Inoltre, l’allegato 3 del d.P.C.M. n. 159 del 2013 classifica, ai fini ISEE, gli “ Invalidi civili ultrasessantacinquenni ” - i quali presentano (come il ricorrente) “ difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età invalidi -OMISSIS- ” - in una condizione di “ disabilità grave ”.
4.1. Si deve allora rammentare che questo Tribunale ha più volte affrontato il tema della determinazione, da parte dei Comuni, della quota di compartecipazione a carico di soggetti portatori di handicap (qual è l’odierno ricorrente), con una giurisprudenza oramai consolidata nel valorizzare l’ISEE quale « indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati » (in questi termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 24 marzo 2023, n. 3072).
Ciò consente al Collegio di definire il giudizio con una sentenza ai sensi dell’art. 74 c.p.a., rinviando ai numerosi precedenti della Sezione (da ultimo, sentenza 7 aprile 2025, n. 494).
4.2. In particolare, il quadro normativo di riferimento è stato già illustrato da questo Tribunale nella sentenza n. 261 del 14 febbraio 2024, evidenziando quanto segue.
« Per giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, come ribadito anche nella sentenza n. 6926 del 2020, cui si rimanda per la ricostruzione del complesso quadro normativo e giurisprudenziale sulla materia, la disciplina statale sull’ISEE rileva sia per l’accesso che per la compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie e sociali, come si può desumere dal dato testuale del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 che, all’art. 2, espressamente prevede che l’ISEE costituisce lo strumento “… di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni”, e, come affermato dal Consiglio di Stato, alla luce del complesso quadro normativo e dei principi costituzionali e internazionali in materia, <<l’ISEE resta, dunque, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva”. Il Consiglio di Stato, infatti, ha ritenuto che non sia possibile “accreditare in subiecta materia spazi di autonomia regolamentare in capo ai Comuni in distonia con i vincoli rinvenienti dalla sopra richiamata cornice normativa di riferimento al punto da consentire…la introduzione di criteri ulteriori e derogatori rispetto a quelli che il legislatore riserva, dopo aver accordato preferenza all’indicatore ISEE, in prima battuta, allo Stato e, in via integrativa, alla Regione”, e ha ritenuto illegittimo il regolamento comunale che ha assegnato “un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (id est pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle mentovate sentenze di questo Consiglio, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti>> (C. Stato, n. 3671 del 2018).
Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6926 del 2020 citata, dopo aver ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale in materia ed essersi soffermato anche sulla questione relativa al rapporto tra ISEE e indennità di accompagnamento, ha affermato che <<va quindi ribadito il principio, desumibile dalla giurisprudenza della Sezione, secondo cui non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale, nell’adozione del regolamento comunale, in violazione della disciplina statale dell’ISEE, così come prevista dal DPCM n. 159/2013>>; in tal senso, C. Stato n. 5684 del 2019 ha concluso nel senso che <<in definitiva, l’ISEE, nei termini sopra ricostruiti, serve, dunque, per valutare la situazione economica (calcolata non solo su base reddituale ma anche del patrimonio valorizzato in percentuale) al fine di regolarne l’accesso a varie prestazioni pubbliche, tra le quali, in particolare, spiccano quelle sociali e sociosanitarie. È, dunque, nel solco delle divisate, vincolanti coordinate normative che il Comune … avrebbe dovuto stimare le condizioni di partecipazione dei privati utenti alle prestazioni in argomento (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. III, sentt. 27.11.2018 n. 6708 e 13.11.2018 n. 6371), mantenendosi, peraltro, aderente alle voci che compongono la situazione economica quale definita dalla richiamata disciplina di settore, applicabile ratione temporis, e che indica in dettaglio 1) il reddito, nelle articolazioni ivi previste, 2) il patrimonio, immobiliare e mobiliare, quest’ultimo corretto da una franchigia predeterminata>> .
La Regione Veneto con l. r. n. 1/2004 ha recepito il parametro ISEE quale criterio di accesso agli interventi rivolti alle persone non autosufficienti; nel Veneto pertanto non “residua alcuna potestà regolamentare né in capo alle ULSS né in capo ai Comuni” (C. Stato n. 3640/2015; cfr. n. 1505/2020), non potendo in alcun modo derogare “in peius” quanto previsto dalla normativa statuale.
La disciplina statale sull’ISEE contenuta nel DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 costituisce, infatti, l’indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve pertanto scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate non essendo consentita la pretesa di creare criteri avulsi dall’ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva (Tar Veneto n. 61/2021).
Ai sensi dell’art. 2 sexies, d.l. n. 42 del 2016, conv. in l. n. 89 del 2016, ai fini ISEE <<a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all’articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF>>.
Va precisato, in tal senso, che tanto il “patrimonio mobiliare” del quale dispone il ricorrente, quanto la titolarità di una pensione di invalidità, in considerazione di quanto precisato dalla giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado, possono rilevare e vanno considerati nei ristretti limiti indicati dal d.m. n. 159 del 2013».
5. Così ricostruita la cornice normativa, è illegittima la determina comunale prot. n.-OMISSIS- che ha quantificato le quote di compartecipazione del Comune e del ricorrente al pagamento della retta di degenza.
Infatti tale determina, ponendo a carico del ricorrente un importo (quotidiano di € 38,24, e quindi) annuale di € -OMISSIS-, nettamente superiore all’ISEE del medesimo ammontante ad € -OMISSIS-, si pone in contrasto con il richiamato quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, che assegna all’ISEE il valore ed il ruolo di indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva del privato nella compartecipazione ai costi delle prestazioni socio-assistenziali rivolte in suo favore, rappresentando il limite dello sforzo economico dal medesimo sostenibile.
Inoltre, la determina prende in considerazione tutti i redditi percepiti dal ricorrente e, quindi, anche la pensione di invalidità del medesimo, che ai sensi del ricordato art. 2-sexies d.l. n. 42 del 2016 è invece esclusa ai fini ISEE dal reddito disponibile, potendo essere considerata unicamente nei ristretti limiti consentiti dal d.P.C.M. n. 159 del 2013.
Anche l’individuazione della somma da lasciare a disposizione dell’interessato, quantificata in € 4,00 pro die , è avvenuta in modo non corretto in quanto individuata dalla delibera di Giunta comunale -OMISSIS- in un importo fisso, senza tener conto dei concreti bisogni dell’interessato e senza considerare che la compartecipazione dell’interessato dev’essere determinata in modo tale da lasciare nella sua disponibilità una quota almeno pari al 50% del cd. reddito minimo di inserimento, secondo il principio espresso nell’art. 24, comma 1, lett. g), legge n. 328 del 2000. Pertanto, è illegittima anche la predetta delibera, nella parte in cui quantifica in € 4,00 l’importo da lasciare a disposizione del soggetto.
6. Parimenti sono illegittime le disposizioni sotto riportate del Regolamento, in quanto recanti criteri per determinare l’entità della compartecipazione comunale che si pongono in contrasto con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
Infatti, l’art. 9 del Regolamento prevede per i soggetti disabili la corresponsione di un contributo da commisurare a « fasce ISEE » (e non da quantificare sulla base dell’importo risultante dall’ISEE), mentre gli artt. 8 e 10 per le persone anziane e per i soggetti con problemi di -OMISSIS-prevedono (rispettivamente) l’individuazione delle risorse economiche pro die del beneficiario, da effettuarsi sommando le “risorse economiche a qualsiasi titolo percepite al netto delle ritenute (pensioni, rendite), ivi compresa l’indennità di accompagnamento” , nonché i beni mobili come risultanti (o desunti) dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica e certificazione ISEE (cd. giacenza media), detratta la quota dei beni mobili che rimane nella disponibilità del beneficiario per le spese che il medesimo deve sostenere, secondo quanto previsto dalla Giunta comunale con apposita delibera (della cui illegittimità per contrarietà a specifiche indicazioni normative già s’è detto).
7. In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono, quindi, essere annullati nei limiti innanzi indicati, mentre può essere assorbito il secondo motivo, dal cui accoglimento il ricorrente non potrebbe conseguire maggiori utilità.
8. Conformandosi alla presente decisione, il Comune di IA dovrà rideterminare la quota di compartecipazione a carico del ricorrente secondo i criteri in precedenza indicati, assumendo a proprio carico la parte residua.
9. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei limiti indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Polidori, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
Giampaolo De Piazzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giampaolo De Piazzi | Carlo Polidori |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.