CASS
Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/07/2024, n. 17980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17980 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 9120/2022 proposto da: RI RI, difesa dall'avvocato Jacopo Severo Bartolomei;
-ricorrente- contro Ministero dell’Economia e Finanze;
-intimato- avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 51273/2021 del 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Il 1/6/2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo amministrativo, sul presupposto che la ricorrente, RI RI, non aveva manifestato interesse a una definizione sollecita del processo, poiché Civile Sent. Sez. 2 Num. 17980 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. non aveva depositato istanza di prelievo. Rigettata l’opposizione, la parte privata ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Rimane intimato il Ministero dell’Economia e Finanze. L’interlocutoria n. 3200/2023 ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica non emergendo evidenza decisoria sulla questione di legittimità costituzionale sollecitata con il motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo (p. 7 del ricorso) denuncia che la Corte di appello ha ravvisato erroneamente la carenza di interesse alla definizione del processo amministrativo presupposto nella mancata presentazione dell’istanza di prelievo. In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che l’istanza non è un rimedio diretto a prevenire che il processo si protragga oltre il ragionevole. Infatti, tale istanza non sollecita il giudice ad adottare un «modello procedimentale alternativo» per l’accelerazione del corso del giudizio (questa è la nozione di rimedio preventivo accolta dalla giurispru- denza della Corte costituzionale), bensì manifesta unicamente l’interesse perdurante della parte ad una pronuncia di merito. Su questa base si deduce la violazione dell’art. 2 l. 89/2001 e si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art.
1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall’art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co.
2-bis l. 89/2001, per contrasto con l’art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu), nella parte in cui la norma subor- dina il diritto all’indennizzo per la durata non ragionevole del processo am- ministrativo e l’ammissibilità della correlativa domanda giudiziale al depo- sito dell’istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 del codice del processo ammini- strativo (c.p.a.), almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini ex art. 2 co.
2-bis l. 89/2001, senza che tale strumento spieghi alcuna efficacia acceleratoria del processo presupposto. 2.1. – Il motivo è infondato. 3 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. Come sottolinea il P.M. nelle sue conclusioni, successivamente all’ordi- nanza che ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica è stata emanata Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato non fondata una que- stione di legittimità costituzionale corrispondente a quella sollecitata dalla ricorrente. Tale pronuncia si colloca nell’indirizzo – già segnato da una pro- nuncia precedente (Corte cost. 121/2020) – che sta concretizzando la no- zione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accele- razione del processo di cognizione) in senso leggermente diverso dall’idea risvegliata dalla prima lettura di tale espressione. 2.2. - Ci si riferisce all’idea (comune a molti ordinamenti processuali eu- ropei) che un processo di cognizione possa ben articolarsi al suo interno in più modelli di trattazione alternativi (ancorché comunicanti attraverso stru- menti di passaggio dall’uno all’altro e/o di conversione dell’uno nell’altro). La scelta tra i due o più moduli è affidata al giudice, che l’adotta ove possi- bile in collaborazione con le parti. Tale struttura risponde alla funzione di selezionare il modello processuale più adeguato alle caratteristiche concrete di complessità della controversia dedotta a giudizio, quali si rivelano nella fase introduttiva, al fine di imprimere al corso del processo una progressione (dalla fase preparatoria alla decisione) ragionevolmente proporzionata a tali caratteristiche. Esemplare di tale impianto, nel processo civile italiano dopo la riforma del 2021/2022 (d.lgs. 149/2022, adottato in attuazione della l. 206/2021), è il procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c. nel suo ruolo alternativo rispetto al rito ordinario ex art. 163 ss. c.p.c. Non è certo un caso che la richiesta di passaggio a tale procedimento sia prevista all’esordio dell’art.
1-ter co. 1 l. 89/2001 fra i rimedi preventivi (così come, in precedenza, ivi era prevista la richiesta di passaggio al rito sommario di cognizione). 2.3. - Corte cost. 121/2020 ha allargato tale nozione di modello procedi- mentale alternativo. Rigettando la questione di legittimità costituzionale re- lativa alla previsione quale rimedio preventivo (art.
1-ter co. 1 l. 89/2001) 4 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), la Corte costituzionale ha sostenuto che «la richiesta di adozione di un tale modello è […] ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché […] in questo caso non si tratta […] di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimen- tali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime pro- cessuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria» (rectius: acceleratoria). La Corte costituzionale riconduce così entro la nozione di «modelli proce- dimentali alternativi» i «modelli sub-procedimentali». Scolpire in termini netti i fenomeni compresi in quest’ultimo concetto non rileva per la pronun- cia attuale. Basterà sottolineare il tratto di indeterminatezza di tale con- cetto, che non è certamente risolto dal rinvio al «quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale». Una indeterminatezza che si af- fida consapevolmente alle occasioni di concretizzazione sorgenti dalla casi- stica futura. Immediatamente rilevanti sono invece le indicazioni in termini negativi, di esclusione. Sebbene il caso che ha fornito alla Corte costituzio- nale l’occasione di compiere questo passo evolutivo della propria giurispru- denza sia un modulo decisorio, non è scontato che il modello sub-procedi- mentale debba sempre coincidere senza residui con una delle tre fasi in cui tradizionalmente si articola nell’ordinamento italiano un processo di cogni- zione (fase introduttiva o preparatoria, fase istruttoria e fase decisoria). Si tratta piuttosto di un ambito (quello dei modelli sub-procedimentali) che conosce come elementi rigidi solo i due confini. Dall’un lato, è da escludere ormai che il modello procedimentale alternativo debba distendersi necessa- riamente lungo tutto l’arco del processo (debba essere, cioè, in senso pro- prio, un «modello di trattazione» che sorregge normativamente l’iter pro- cedimentale dall’introduzione della causa fino alla decisione, come il proce- dimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c.). Dal lato 5 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. opposto, è parimenti da escludere che il modello procedimentale alternativo possa dischiudersi a seguito di una istanza di decisione o di accelerazione della causa che si esaurisca nell’esprimere la permanenza dell’interesse della parte e non si traduca anche nell’entrata in gioco di accorgimenti pro- cedimentali effettivamente e adeguatamente volti ad accelerare il corso del processo in direzione della decisione. 2.4. – Sotto il profilo dell’equilibrio tra poteri delle parti e poteri del giu- dice sull’adozione effettiva del modello sub-procedimentale, Corte cost. 121/2020 rimane perfettamente fedele ai modelli europei, nel senso che la scelta è affidata alla discrezionalità del giudice (sul punto essa rinvia a Cass. 22094/2019), fermo restando la collaborazione della parte, che si esprime appunto nel «manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito sem- plificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso». 2.5. – Peraltro, il fatto che il «modello procedimentale alternativo» non possa consistere in un’istanza fine a se stessa di decisione o di accelerazione della causa era già segnato da un orientamento saldo della giurisprudenza costituzionale, che ha trovato modo di manifestarsi di nuovo anche succes- sivamente a Corte cost. 121/2020. Accogliendo una questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione quale rimedio preventivo dell’istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione, Corte cost. 142/2023 ha accer- tato che essa non si risolve nella proposizione di modelli procedimentali alternativi volti ad accelerare il corso del processo. Infatti, la disciplina at- tuale del giudizio di cassazione non collega ad essa «alcun effetto significa- tivo sui tempi del procedimento», non dispone, cioè, l’attivazione, pur affi- data ad una determinazione concreta della Corte, di un modulo procedi- mentale che accelera la decisione della causa. La Corte dà inoltre un’indi- cazione operativa: le peculiarità del giudizio di legittimità non agevolano, ma neppure escludono che sia possibile introdurre «semplificazioni 6 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. procedurali» che riducano i tempi del processo, come è attestato dal nuovo (ex d.lgs. 149/2022) art. 380-bis c.p.c. Allo stato, due conclusioni riescono così confermate: (a) la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione può legittimare un contenimento quantitativo dell’indennizzo (cfr. Corte cost. 169/2019); (b) è incostituzionale che il mancato deposito di tale istanza non consenta alla parte di domandare l’in- dennizzo da irragionevole durata del processo (cfr. Corte cost. 175/2021). 2.6. – Il cambio leggero di passo nella direzione della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell’art.
1-ter co. 1 l. 89/2001. In questa direzione si è mossa già Cass. 21874/2023. Pronunciandosi per la prima volta su un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., questa Corte ha sta- tuito che, pur nei processi civili davanti al giudice di pace (nella disciplina anteriore al d.lgs. 149/2022), la parte ha l’onere di esperire il rimedio pre- ventivo dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. In questa ipotesi si sono ravvisati quali accorgi- menti procedimentali adeguatamente volti ad accelerare il corso del pro- cesso: (a) la rinuncia alla richiesta di concessione di un termine per il de- posito di memorie conclusionali;
(b) il potere del giudice di decidere la causa nella stessa udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni della decisione;
(c) la pubblicazione della sentenza già con la sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del giudice, esonerando la cancelleria dagli incombenti di pubblicazione e di comunicazione che al- trimenti le competono. 2.7. - Questo indirizzo più recente della giurisprudenza costituzionale ha aperto la strada verso Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, nella parte in cui dispone - per via del rinvio all’art.
1-ter co. 3 (modificato dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015) - l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo amministrativo nel caso di mancata 7 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. presentazione, quale rimedio preventivo, dell’istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. almeno sei mesi prima che sia trascorso il termine ragionevole ex art. 2 co.
2-bis l. 89/2001. Corte cost. 107/2023 ha rilevato che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un’ac- celerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata», senza che contrasti con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo impiego sia intermediato dalla decisione del giudice «chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza pro- spettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria». Ad avviso della Corte costituzionale, si at- tua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. Contrariamente a quanto adombra la ricorrente, una soluzione di questo tipo non entra in tensione con la giurisprudenza della Cedu. A quanto è dato di constatare, la nozione di modello procedimentale alternativo, in quanto chiamato a delineare indefettibilmente tutto lo svolgimento del processo di cognizione (dall’introduzione della causa fino alla decisione) non collima con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in questa materia, la quale adotta una nozione più sfumata: cfr., tra le pronunce più recenti, Keaney C Irlanda, 30/4/2020, n. 109: «L'art. 6 § 1 impone agli Stati con- traenti il dovere di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale che le Corti possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l'ob- bligo di trattare le cause entro un termine ragionevole. Quando il sistema giudiziario è carente da questo punto di vista, la soluzione più efficace è un rimedio volto ad accelerare il procedimento per evitare che diventi eccessi- vamente lungo. Un rimedio di questo tipo offre un innegabile vantaggio ri- spetto a un rimedio esclusivamente risarcitorio, poiché previene violazioni ulteriori in relazione al medesimo processo e non si limita a riparare la 8 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. violazione a posteriori, come nel caso di un rimedio risarcitorio. Di conse- guenza, questo tipo di rimedio è ‘effettivo’ (effective), nella misura in cui accelera la decisione della Corte […]». Come è agevole constatare, sotto questo profilo, giurisprudenza europea e giurisprudenza costituzionale italiana «vanno mano nella mano». 2.8. - Il ricorso è rigettato. Il Ministero è rimasto intimato, quindi non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-
-ricorrente- contro Ministero dell’Economia e Finanze;
-intimato- avverso il decreto della Corte di appello di Roma n. 51273/2021 del 2/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore Remo Caponi;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. Alessandro Pepe, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso. Fatti di causa Il 1/6/2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo amministrativo, sul presupposto che la ricorrente, RI RI, non aveva manifestato interesse a una definizione sollecita del processo, poiché Civile Sent. Sez. 2 Num. 17980 Anno 2024 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 01/07/2024 2 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. non aveva depositato istanza di prelievo. Rigettata l’opposizione, la parte privata ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Rimane intimato il Ministero dell’Economia e Finanze. L’interlocutoria n. 3200/2023 ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica non emergendo evidenza decisoria sulla questione di legittimità costituzionale sollecitata con il motivo di ricorso. Ragioni della decisione 1. - L’unico motivo (p. 7 del ricorso) denuncia che la Corte di appello ha ravvisato erroneamente la carenza di interesse alla definizione del processo amministrativo presupposto nella mancata presentazione dell’istanza di prelievo. In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che l’istanza non è un rimedio diretto a prevenire che il processo si protragga oltre il ragionevole. Infatti, tale istanza non sollecita il giudice ad adottare un «modello procedimentale alternativo» per l’accelerazione del corso del giudizio (questa è la nozione di rimedio preventivo accolta dalla giurispru- denza della Corte costituzionale), bensì manifesta unicamente l’interesse perdurante della parte ad una pronuncia di merito. Su questa base si deduce la violazione dell’art. 2 l. 89/2001 e si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale dell’art.
1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall’art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co.
2-bis l. 89/2001, per contrasto con l’art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu), nella parte in cui la norma subor- dina il diritto all’indennizzo per la durata non ragionevole del processo am- ministrativo e l’ammissibilità della correlativa domanda giudiziale al depo- sito dell’istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 del codice del processo ammini- strativo (c.p.a.), almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini ex art. 2 co.
2-bis l. 89/2001, senza che tale strumento spieghi alcuna efficacia acceleratoria del processo presupposto. 2.1. – Il motivo è infondato. 3 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. Come sottolinea il P.M. nelle sue conclusioni, successivamente all’ordi- nanza che ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica è stata emanata Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato non fondata una que- stione di legittimità costituzionale corrispondente a quella sollecitata dalla ricorrente. Tale pronuncia si colloca nell’indirizzo – già segnato da una pro- nuncia precedente (Corte cost. 121/2020) – che sta concretizzando la no- zione di «modelli procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accele- razione del processo di cognizione) in senso leggermente diverso dall’idea risvegliata dalla prima lettura di tale espressione. 2.2. - Ci si riferisce all’idea (comune a molti ordinamenti processuali eu- ropei) che un processo di cognizione possa ben articolarsi al suo interno in più modelli di trattazione alternativi (ancorché comunicanti attraverso stru- menti di passaggio dall’uno all’altro e/o di conversione dell’uno nell’altro). La scelta tra i due o più moduli è affidata al giudice, che l’adotta ove possi- bile in collaborazione con le parti. Tale struttura risponde alla funzione di selezionare il modello processuale più adeguato alle caratteristiche concrete di complessità della controversia dedotta a giudizio, quali si rivelano nella fase introduttiva, al fine di imprimere al corso del processo una progressione (dalla fase preparatoria alla decisione) ragionevolmente proporzionata a tali caratteristiche. Esemplare di tale impianto, nel processo civile italiano dopo la riforma del 2021/2022 (d.lgs. 149/2022, adottato in attuazione della l. 206/2021), è il procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c. nel suo ruolo alternativo rispetto al rito ordinario ex art. 163 ss. c.p.c. Non è certo un caso che la richiesta di passaggio a tale procedimento sia prevista all’esordio dell’art.
1-ter co. 1 l. 89/2001 fra i rimedi preventivi (così come, in precedenza, ivi era prevista la richiesta di passaggio al rito sommario di cognizione). 2.3. - Corte cost. 121/2020 ha allargato tale nozione di modello procedi- mentale alternativo. Rigettando la questione di legittimità costituzionale re- lativa alla previsione quale rimedio preventivo (art.
1-ter co. 1 l. 89/2001) 4 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale (art. 281-sexies c.p.c.), la Corte costituzionale ha sostenuto che «la richiesta di adozione di un tale modello è […] ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché […] in questo caso non si tratta […] di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di modelli sub-procedimen- tali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime pro- cessuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria» (rectius: acceleratoria). La Corte costituzionale riconduce così entro la nozione di «modelli proce- dimentali alternativi» i «modelli sub-procedimentali». Scolpire in termini netti i fenomeni compresi in quest’ultimo concetto non rileva per la pronun- cia attuale. Basterà sottolineare il tratto di indeterminatezza di tale con- cetto, che non è certamente risolto dal rinvio al «quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale». Una indeterminatezza che si af- fida consapevolmente alle occasioni di concretizzazione sorgenti dalla casi- stica futura. Immediatamente rilevanti sono invece le indicazioni in termini negativi, di esclusione. Sebbene il caso che ha fornito alla Corte costituzio- nale l’occasione di compiere questo passo evolutivo della propria giurispru- denza sia un modulo decisorio, non è scontato che il modello sub-procedi- mentale debba sempre coincidere senza residui con una delle tre fasi in cui tradizionalmente si articola nell’ordinamento italiano un processo di cogni- zione (fase introduttiva o preparatoria, fase istruttoria e fase decisoria). Si tratta piuttosto di un ambito (quello dei modelli sub-procedimentali) che conosce come elementi rigidi solo i due confini. Dall’un lato, è da escludere ormai che il modello procedimentale alternativo debba distendersi necessa- riamente lungo tutto l’arco del processo (debba essere, cioè, in senso pro- prio, un «modello di trattazione» che sorregge normativamente l’iter pro- cedimentale dall’introduzione della causa fino alla decisione, come il proce- dimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c.). Dal lato 5 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. opposto, è parimenti da escludere che il modello procedimentale alternativo possa dischiudersi a seguito di una istanza di decisione o di accelerazione della causa che si esaurisca nell’esprimere la permanenza dell’interesse della parte e non si traduca anche nell’entrata in gioco di accorgimenti pro- cedimentali effettivamente e adeguatamente volti ad accelerare il corso del processo in direzione della decisione. 2.4. – Sotto il profilo dell’equilibrio tra poteri delle parti e poteri del giu- dice sull’adozione effettiva del modello sub-procedimentale, Corte cost. 121/2020 rimane perfettamente fedele ai modelli europei, nel senso che la scelta è affidata alla discrezionalità del giudice (sul punto essa rinvia a Cass. 22094/2019), fermo restando la collaborazione della parte, che si esprime appunto nel «manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito sem- plificato o al modello decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso». 2.5. – Peraltro, il fatto che il «modello procedimentale alternativo» non possa consistere in un’istanza fine a se stessa di decisione o di accelerazione della causa era già segnato da un orientamento saldo della giurisprudenza costituzionale, che ha trovato modo di manifestarsi di nuovo anche succes- sivamente a Corte cost. 121/2020. Accogliendo una questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione quale rimedio preventivo dell’istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione, Corte cost. 142/2023 ha accer- tato che essa non si risolve nella proposizione di modelli procedimentali alternativi volti ad accelerare il corso del processo. Infatti, la disciplina at- tuale del giudizio di cassazione non collega ad essa «alcun effetto significa- tivo sui tempi del procedimento», non dispone, cioè, l’attivazione, pur affi- data ad una determinazione concreta della Corte, di un modulo procedi- mentale che accelera la decisione della causa. La Corte dà inoltre un’indi- cazione operativa: le peculiarità del giudizio di legittimità non agevolano, ma neppure escludono che sia possibile introdurre «semplificazioni 6 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. procedurali» che riducano i tempi del processo, come è attestato dal nuovo (ex d.lgs. 149/2022) art. 380-bis c.p.c. Allo stato, due conclusioni riescono così confermate: (a) la mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione può legittimare un contenimento quantitativo dell’indennizzo (cfr. Corte cost. 169/2019); (b) è incostituzionale che il mancato deposito di tale istanza non consenta alla parte di domandare l’in- dennizzo da irragionevole durata del processo (cfr. Corte cost. 175/2021). 2.6. – Il cambio leggero di passo nella direzione della segmentazione dei modelli procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi dell’art.
1-ter co. 1 l. 89/2001. In questa direzione si è mossa già Cass. 21874/2023. Pronunciandosi per la prima volta su un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., questa Corte ha sta- tuito che, pur nei processi civili davanti al giudice di pace (nella disciplina anteriore al d.lgs. 149/2022), la parte ha l’onere di esperire il rimedio pre- ventivo dell’istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’art. 281-sexies c.p.c. In questa ipotesi si sono ravvisati quali accorgi- menti procedimentali adeguatamente volti ad accelerare il corso del pro- cesso: (a) la rinuncia alla richiesta di concessione di un termine per il de- posito di memorie conclusionali;
(b) il potere del giudice di decidere la causa nella stessa udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposi- zione delle ragioni della decisione;
(c) la pubblicazione della sentenza già con la sottoscrizione del verbale d’udienza da parte del giudice, esonerando la cancelleria dagli incombenti di pubblicazione e di comunicazione che al- trimenti le competono. 2.7. - Questo indirizzo più recente della giurisprudenza costituzionale ha aperto la strada verso Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 co. 1 l. 89/2001, nella parte in cui dispone - per via del rinvio all’art.
1-ter co. 3 (modificato dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015) - l’inammissibilità della domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo amministrativo nel caso di mancata 7 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. presentazione, quale rimedio preventivo, dell’istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. almeno sei mesi prima che sia trascorso il termine ragionevole ex art. 2 co.
2-bis l. 89/2001. Corte cost. 107/2023 ha rilevato che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un’ac- celerazione del giudizio attraverso un «modello procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata», senza che contrasti con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo impiego sia intermediato dalla decisione del giudice «chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza pro- spettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e dell’istruttoria». Ad avviso della Corte costituzionale, si at- tua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo e l’esigenza di salvaguardare il rispetto delle garanzie previste nel processo amministrativo. Contrariamente a quanto adombra la ricorrente, una soluzione di questo tipo non entra in tensione con la giurisprudenza della Cedu. A quanto è dato di constatare, la nozione di modello procedimentale alternativo, in quanto chiamato a delineare indefettibilmente tutto lo svolgimento del processo di cognizione (dall’introduzione della causa fino alla decisione) non collima con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in questa materia, la quale adotta una nozione più sfumata: cfr., tra le pronunce più recenti, Keaney C Irlanda, 30/4/2020, n. 109: «L'art. 6 § 1 impone agli Stati con- traenti il dovere di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale che le Corti possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l'ob- bligo di trattare le cause entro un termine ragionevole. Quando il sistema giudiziario è carente da questo punto di vista, la soluzione più efficace è un rimedio volto ad accelerare il procedimento per evitare che diventi eccessi- vamente lungo. Un rimedio di questo tipo offre un innegabile vantaggio ri- spetto a un rimedio esclusivamente risarcitorio, poiché previene violazioni ulteriori in relazione al medesimo processo e non si limita a riparare la 8 di 8 – 9120/2022 – 2 – 11/4/2024 (12) – Caponi Est. violazione a posteriori, come nel caso di un rimedio risarcitorio. Di conse- guenza, questo tipo di rimedio è ‘effettivo’ (effective), nella misura in cui accelera la decisione della Corte […]». Come è agevole constatare, sotto questo profilo, giurisprudenza europea e giurisprudenza costituzionale italiana «vanno mano nella mano». 2.8. - Il ricorso è rigettato. Il Ministero è rimasto intimato, quindi non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-