Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026REG.PROV.COLL.
N. 01237/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2025, proposto da
AG US, rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carlentini, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 1° febbraio 2024, n. 74, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 il Cons. NA TT e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FA e TO
1. Con la sentenza in epigrafe questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto il ricorso in riassunzione proposto dalla signora AG US contro il Comune di Carlentini per l’ottemperanza della sentenza dello stesso Consiglio n. 1055/2022, e, per l’effetto, per quanto qui di interesse, ha condannato l’Amministrazione soccombente alla refusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali e accessori di legge.
2. Con l’odierno ricorso, proposto ai sensi degli artt. 112 e ss., Cod. proc. amm., l’interessata ha lamentato che, nonostante la notifica della sentenza e i vari solleciti formulati, come da allegati, l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligazione pecuniaria di cui sopra.
L’interessata ha pertanto domandato che questo Consiglio condanni il Comune di Carlentini al pagamento della predetta somma, oltre spese generali, IVA, CPA, e interessi legali maturati, nonchè alla refusione del contributo unificato, assegnando un termine per provvedere e nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione, con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese dell’odierno giudizio.
Il Comune di Carlentini non si è costituito in giudizio.
La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 aprile 2026.
3. Constatata la ritualità del gravame e la fondatezza della pretesa con esso fatta valere dalla parte ricorrente – considerato che, sulla base delle evidenze documentali da questa depositate e non confutate dalla controparte, il Comune di Carlentini non ha soddisfatto l’obbligazione pecuniaria di cui sopra – il Collegio non può che disporre l’accoglimento del mezzo di tutela all’esame.
Va indi ordinato al Comune di Carlentini, in persona del legale rappresentante pro-tempore , di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe, in specie provvedendo, entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, al pagamento in favore della ricorrente di tutte le somme a essa spettanti per effetto della sentenza ottemperanda, oltre interessi legali dalla data di detta sentenza sino all’effettivo soddisfo, nonché alla restituzione alla medesima del contributo unificato corrisposto per il relativo giudizio.
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin da ora quale commissario ad acta il Prefetto di Siracusa, che provvederà, anche avvalendosi di un funzionario all’uopo delegato, all’esecuzione della sentenza ottemperanda in sostituzione del Comune di Carlentini entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla richiesta motivata da formularsi dall’interessata una volta infruttuosamente decorso il termine perentorio di cui al precedente capo.
4. Le spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Carlentini alla refusione in favore della ricorrente delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di € 1.000,00 (euro mille/00) oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
TO NO, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
NA TT, Consigliere, Estensore
Sebastiano Di Betta, Consigliere
Lunella Caradonna, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| NA TT | TO NO |
IL SEGRETARIO