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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 868 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manco e Parte_1 C.F._1
Viola Manco, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Specchia (LE), alla Via Prov.le per Ruffano
appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Falconieri, giusta Controparte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Nardò, alla via Pilanuova, n. 44
appellata
*******
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale
1 del 20.05.2025.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2728/2022, pubblicata in data 30.09.2022, notificata il 10.10.2022, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con atto di citazione del 30.08.2017 dalla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannava al
[...] Parte_1 pagamento di € 9.966,00, oltre interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, in favore della società attrice;
condannava la convenuta anche al pagamento delle spese di lite.
1.1. Invero, la società agiva in giudizio assumendo che nel mese Controparte_1 di ottobre 2016 aveva commissionato, presso il punto esposizione della società attrice, Parte_1 la fornitura e la posa in opera di un portone sezionale Classic “Ferraro” mod. master colore legno rovere scuro TL96E, comprensiva di configurazione di telecomandi, fine corsa in chiusura ed in apertura,
l'esecuzione del bilanciamento al sezionale del portone, la fornitura di motorizzazione ed assemblaggio e configurazione di quest'ultimo, nonché lo smontaggio di una serranda e la registrazione dei serramenti per l'immobile sito in Matino, alla Via Savona n. 90, per un costo complessivo di € 9.966,00, comprensivo di IVA. La società aggiungeva di aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte nel gennaio 2017 e di aver emesso, nei confronti della convenuta, la fattura n. 102 del 03.04.2017, ma che, nonostante i molteplici solleciti, ed infine la diffida di pagamento del 22.3.2018, rimaneva insoluta, in quanto la convenuta non provvedeva a corrispondere le somme per il lavoro svolto.
A fronte del perdurante inadempimento della , la società attrice chiedeva di accertare e dichiarare Pt_1 che la convenuta aveva commissionato le opere eseguite dalla Controparte_1 senza erogare la somma portata dalla fattura n. 102 del 03.04.2017, pari ad € 9.966,00 e, per l'effetto, condannare la al pagamento del predetto importo. Pt_2
1.2.Ritualmente costituitasi in giudizio, contestava l'avversa ricostruzione fattuale, Parte_1 dichiarandosi estranea alle vicende di giudizio, per non aver mai commissionato la realizzazione del manufatto di cui alla richiamata fattura. In particolare, a parere della convenuta, la realizzazione del portone era stata richiesta dal marito della stessa, titolare della ditta Autunno Persona_1
Pavimenti S.r.l., in occasione di un lavoro di pavimentazione eseguito presso l'abitazione di Parte_3
, socio della per il prezzo amichevole di € 3.600,00,
[...] Controparte_1 peraltro interamente versato in contanti. Peraltro, la rilevava un'incongruenza temporale nella Pt_1
2 prospettazione formulata dalla società attrice, posto che le opere erano state commissionate nell'ottobre
2016, consegnate senza alcun DDT a gennaio 2017 e fatturate solo in aprile 2017, con richiesta di pagamento a quasi un anno di distanza, in data 30.03.2018, oltretutto senza alcuna prova dell'avvenuta registrazione del documento fiscale nelle scritture obbligatorie della società. Riscontrava altresì
l'irregolarità della fattura emessa in quanto sulla stessa veniva riportata l'IVA al 10%, benché si fosse proceduto alla sostituzione di infissi e di ristrutturazione di una abitazione qualificabile come prima casa, che avrebbe consentito l'imposta al 4%. Riteneva, infine, che le somme portate nella fattura prodotta fossero fuori mercato rispetto ai prezzi dell'epoca, in evidente contrasto con lo stesso preventivo redatto dalla ditta fornitrice oltre al fatto che la fattura riportava opere che in realtà non Parte_4 erano mai state eseguite.
Chiedeva quindi il rigetto della pretesa di pagamento di controparte.
->>>
2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e prova testimoniale, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendola supportata da adeguato riscontro probatorio. In particolare, l'assunto della società attrice trovava conferma nella documentazione agli atti, specie nella fattura n. 102 del 03.04.2017, che elencava analiticamente i lavori eseguiti dalla Controparte_1
e nelle dichiarazioni dei testi escussi;
in particolare quelle rese da e
[...] Controparte_2
i quali avevano attestato l'esecuzione dei lavori su richiesta della convenuta, la quale Controparte_3 poi non aveva corrisposto le somme per le prestazioni ricevute. Conseguentemente, il primo giudice, alla luce del compendio probatorio agli atti, reputava provato che il portone fosse stato commissionato dalla
, nonchè la corretta esecuzione dei lavori da parte della Pt_1 Controparte_1 oltre al mancato pagamento da parte della committente di quanto dovuto.
Di contro, la non aveva assolto l'onere probatorio, su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., Pt_1 di provare la assunta differente descrizione dei fatti, tenuto anche conto che l'unico teste di parte convenuta ascoltato in corso di causa, cadendo in contraddizione, aveva, di fatto, Testimone_1 confermato gli accadimenti, come descritti da parte attrice. Quindi, avendo Parte_1 effettivamente commissionato le opere in questione, senza provvedere al relativo pagamento, il Tribunale la condannava al pagamento di € 9.966,00, oltre interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, in favore della società Controparte_1
Le spese di lite venivano poste a carico della convenuta soccombente.
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3. Con atto di citazione notificato il 04.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, che censura nel merito, articolando un unico motivo di gravame, e segnatamente:
- Violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 e 246 c.p.c., nonché 2697 c.c.: l'appellante si duole che il primo giudice abbia accolto la domanda attorea, sulla scorta di un malgoverno delle
3 risultanze istruttorie, nonché di una errata applicazione delle regole in materia di onere probatorio.
In particolare, il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento su un'asserita prova documentale, vale a dire la fattura, senza considerare che la stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, non solo perché formata unilateralmente, ma anche poiché trattasi di un documento oggetto di contestazione, per cui avrebbe un mero valore indiziario. A parere della deducente, il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto delle incongruenze e contraddizioni dell'avversa ricostruzione e, in particolare, dell'arco temporale intercorrente tra la commissione dell'opera (2016) e l'emissione del pagamento (2017), della consegna senza alcun DDT, dell'applicazione dell'IVA al 10% e non al 4%, cui la Pt_1 avrebbe avuto diritto, del prezzo amichevole concordato, nonché del deterioramento dei rapporti commerciali tra la società attrice e la tutte circostanze che, se adeguatamente Parte_5 valutate, avrebbero condotto al rigetto della domanda attorea. Parimenti, il primo giudice avrebbe errato a valorizzare le dichiarazioni rese dai testi escussi, tutti inattendibili perché legati all'attrice da rapporti di dipendenza e/o parentela, nonché ad addebitare alla convenuta il mancato assolvimento dell'onere probatorio, richiamando impropriamente il disposto di cui all'art. 2697
c.c., pur avendo rigettato parte delle istanze istruttorie della stessa.
A tal proposito, la deducente lamenta il mancato ascolto del teste ritenuto Persona_1 incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.c., laddove, invece, nel caso di specie non ricorrerebbe una delle ipotesi di cui all'art. 246 c.c., in quanto i coniugi versano in regime di separazione dei beni. Il primo giudice avrebbe altresì trascurato le contestazioni relative al quantum della richiesta risarcitoria, non solo in ordine all'avvenuto pagamento dell'importo di €.3.600,00, ma anche quelle relative alla non conformità delle somme portate nella fattura prodotta rispetto ai prezzi di mercato dell'epoca, nonché quelle relative all'elencazione delle opere menzionate nel predetto documento fiscale, alcune di queste mai eseguite. L'appellante reitera pertanto l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (interrogatorio formale, prova testimoniale con il teste e CTU tecnica), in quanto ammissibili e rilevanti Persona_1 ai fini dell'accertamento dell'“an” e dell'eventuale “quantum”.
3.1. Si è costituita in giudizio la società contestando nel merito Controparte_1 le censure avanzate dall'appellante e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 02.07.24, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 25.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio, per cui all'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva riservata per la decisione, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali,
4 essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
La lettura del materiale probatorio acquisito al processo effettuata dal primo giudice appare, pur all'esito di un attento vaglio da parte della Corte, corretta e condivisibile, sicché infondato appare l'articolato motivo di censura dedotto in gravame.
4.1. In primo luogo, va segnalato che la fattura n. 102 del 3.4.2017 appare sicuramente idonea a fornire prova del rapporto negoziale qui scrutinato: la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito e, in quanto documento fiscale emesso dal venditore o prestatore di servizi, ha un'intrinseca valenza probatoria.
Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto. Con sentenza n. 3581/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Più recentemente la Cassazione ( v. cass. civile sez. II, 07/02/2025, n.3091) ha ribadito che la fattura commerciale è elemento di prova delle prestazioni eseguite se il debitore le ha accettate nel corso del rapporto senza muovere alcuna contestazione.
Naturalmente, la sua efficacia probatoria non è assoluta, sicché il suo valore probatorio può comunque essere messo in discussione, come nel caso di contestazione del contenuto da parte del destinatario, della sussistenza di vizi formali, della sussistenza della prova contraria, nonché nel caso di mancanza di accettazione.
4.2. Nella ipotesi qui scrutinata, a rafforzare la efficacia probatoria del dato documentale rappresentato dalla fattura, si pongono, oltre alla mancata contestazione della fattura e delle prestazioni ivi descritte che la debitrice ha accettato nel corso del rapporto, senza muovere mai alcuna contestazione ( pur a fronte di numerose e ripetute richieste di pagamento), anche le prove orali acquisite in primo grado, che, attraverso le dichiarazioni di tutti i testi escussi, consentono di ritenere provata sia la conclusione del contratto direttamente da parte della sia l'avvenuta esecuzione del contratto a perfetta regola Pt_2
d'arte.
4.3. Il teste ( escusso alla udienza del 18.1.2020) conferma la esecuzione dei lavori di montaggio;
CP_3 anche il teste di parte appellante, riferisce che lo smontaggio dei montanti e il montaggio Testimone_1
5 del portone al posto della serranda fu effettato dalla ditta appellata. Piena è dunque la prova della conclusione e della esecuzione del contratto, laddove, invece, l'assunto secondo cui tale accordo negoziale fu concluso dal marito della è del tutto indimostrato. Pt_2 Persona_1
In proposito, la teste riferisce che fu la a sottoscrivere il preventivo per l'acquisto e la CP_2 Pt_2 posa in opera del portone, mentre non vi è, di contro, alcuna prova di un accordo verbale concluso invece, dal coniuge della appellante. Il dato rinveniente dall'aliquota del 10% in luogo di quella del 4% - addotto nel motivo di appello quale prova deduttiva che il contratto sia stato concluso dal marito - appare invero dato del tutto inconferente: la aliquota applicabile fa riferimento di essere l'immobile oggetto di intervento prima casa del proprietario formale della stessa, non ha alcun rilievo a tal fine il soggetto, diverso dal proprietario, che possa aver contratto in luogo del proprietario stesso.
4.4. Quanto alla incapacità del marito a testimoniale, la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice non può essere messa in discussione , sul rilievo non tanto che l' fosse coniuge della Per_1
se pure in regime di separazione dei beni, quanto piuttosto del fatto che, l' era Pt_2 Per_1 chiamato a avesse testimoniare di essere stato lui a concludere il negozio e non la moglie, ma è evidente che per tale posizione il teste era interessato direttamente alla vicenda, in quanto portatore di un suo interesse personale, gravando in tal caso su di lui l'adempimento del contratto e l'obbligo di pagarne il prezzo. Tanto ne esclude la capacità a testimoniare ex art. 246 cpc. La conferma di tale soluzione prescinde dal fatto che l'istanza di escussione del teste in appello, in riforma della ordinanza 14.11.2019, sia per altro verso inammissibile. L'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie non è stata, infatti, mai riproposta in sede di conclusioni delle istanze istruttorie in primo grado e tanto equivale ad una implicita rinuncia delle istanze da parte dell'appellante. La giurisprudenza di legittimità più recente ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
In tal senso recentissime: Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471.
Alla luce dei richiamati principi della Suprema Corte, (conf. anche Cass. n. 19352/2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito definitivamente proposte;
e Cass. n. 16290/2016), il diniego alle richieste istruttorie compiuto dal giudice di prime cure e la mancata specifica reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze – per come si apprezza dalla lettura del verbale della udienza del 24.6.2021- preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di appello.
La istanza istruttoria in scrutinio pertanto va disattesa.
6 4.5. Alla luce di tanto, non vi è alcuna prova che il contratto in esame sia stato concluso da Per_1
[...]
Emerge invece che sia stata la ad ordinare il portone. Tale portone le è stato fornito nei tempi Pt_2 convenuti, senza alcuna contestazione immediata da parte della committente sulla esecuzione dei lavori.
Peraltro, le osservazioni relative alle incongruenze delle deposizioni dei due testi di parte appellata, sulla data di invio della fattura non appaiono tali da scardinare un quadro probaotorio univoco e solido, soprattutto se si valuta come il teste evidentemente riferisca come “consegnata” non già la CP_3 fattura, ma molto probabilmente la DDT o il documento di trasporto del bene, che viene di solito consegnata dagli operai, posto che la fattura di regola è, invece, inviata successivamente a mezzo posta, come riferito senza alcuna incertezza dalla teste e come di fatto è avvenuto. Tra l'altro non CP_2 sussiste alcuna incongruenza neppure sulla data, perché il teste riferisce la consegna del CP_3 portone “nei primi mesi del 2017” arco temporale compatibile con la data del 3.4.2017, di successivo invio della fattura.
4.6. All'esito di tali considerazioni, dunque, non può che rilevarsi, convenendo con il tribunale, la mancata prova degli assunti di parte appellante, a fronte della piena prova del credito azionato da controparte. Giova ricordare che pacificamente il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altro fatto estintivo, quale il pagamento del terzo. Principio sulla ripartizione dell'onere probatorio che il tribunale ha correttamente applicato.
La società ha provato infatti la conclusione del contratto con la Controparte_1
e la sua esecuzione, nonché il prezzo del bene consegnato ed installato, e ha dedotto Pt_2
l'inadempimento della obbligata, che di contro nulla ha provato, né sul soggetto che assume essersi obbligato in sua vece, né sul pagamento totale e/o parziale del prezzo, né infine su accordi inerenti un prezzo inferiore a quello indicato in fattura.
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5. Il gravame va quindi disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 04.11.22 nei confronti della società in Controparte_1
7 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2728/2022 del
30.09.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, Controparte_1 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Falconieri, procuratore della parte vittoriosa, antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonio F. Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al N. 868 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022 promossa da
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Manco e Parte_1 C.F._1
Viola Manco, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliata presso il loro studio legale in Specchia (LE), alla Via Prov.le per Ruffano
appellante
e
(P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Falconieri, giusta Controparte_1 mandato in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Nardò, alla via Pilanuova, n. 44
appellata
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale
1 del 20.05.2025.
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MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 2728/2022, pubblicata in data 30.09.2022, notificata il 10.10.2022, il Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta con atto di citazione del 30.08.2017 dalla società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, condannava al
[...] Parte_1 pagamento di € 9.966,00, oltre interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, in favore della società attrice;
condannava la convenuta anche al pagamento delle spese di lite.
1.1. Invero, la società agiva in giudizio assumendo che nel mese Controparte_1 di ottobre 2016 aveva commissionato, presso il punto esposizione della società attrice, Parte_1 la fornitura e la posa in opera di un portone sezionale Classic “Ferraro” mod. master colore legno rovere scuro TL96E, comprensiva di configurazione di telecomandi, fine corsa in chiusura ed in apertura,
l'esecuzione del bilanciamento al sezionale del portone, la fornitura di motorizzazione ed assemblaggio e configurazione di quest'ultimo, nonché lo smontaggio di una serranda e la registrazione dei serramenti per l'immobile sito in Matino, alla Via Savona n. 90, per un costo complessivo di € 9.966,00, comprensivo di IVA. La società aggiungeva di aver eseguito i lavori commissionati a regola d'arte nel gennaio 2017 e di aver emesso, nei confronti della convenuta, la fattura n. 102 del 03.04.2017, ma che, nonostante i molteplici solleciti, ed infine la diffida di pagamento del 22.3.2018, rimaneva insoluta, in quanto la convenuta non provvedeva a corrispondere le somme per il lavoro svolto.
A fronte del perdurante inadempimento della , la società attrice chiedeva di accertare e dichiarare Pt_1 che la convenuta aveva commissionato le opere eseguite dalla Controparte_1 senza erogare la somma portata dalla fattura n. 102 del 03.04.2017, pari ad € 9.966,00 e, per l'effetto, condannare la al pagamento del predetto importo. Pt_2
1.2.Ritualmente costituitasi in giudizio, contestava l'avversa ricostruzione fattuale, Parte_1 dichiarandosi estranea alle vicende di giudizio, per non aver mai commissionato la realizzazione del manufatto di cui alla richiamata fattura. In particolare, a parere della convenuta, la realizzazione del portone era stata richiesta dal marito della stessa, titolare della ditta Autunno Persona_1
Pavimenti S.r.l., in occasione di un lavoro di pavimentazione eseguito presso l'abitazione di Parte_3
, socio della per il prezzo amichevole di € 3.600,00,
[...] Controparte_1 peraltro interamente versato in contanti. Peraltro, la rilevava un'incongruenza temporale nella Pt_1
2 prospettazione formulata dalla società attrice, posto che le opere erano state commissionate nell'ottobre
2016, consegnate senza alcun DDT a gennaio 2017 e fatturate solo in aprile 2017, con richiesta di pagamento a quasi un anno di distanza, in data 30.03.2018, oltretutto senza alcuna prova dell'avvenuta registrazione del documento fiscale nelle scritture obbligatorie della società. Riscontrava altresì
l'irregolarità della fattura emessa in quanto sulla stessa veniva riportata l'IVA al 10%, benché si fosse proceduto alla sostituzione di infissi e di ristrutturazione di una abitazione qualificabile come prima casa, che avrebbe consentito l'imposta al 4%. Riteneva, infine, che le somme portate nella fattura prodotta fossero fuori mercato rispetto ai prezzi dell'epoca, in evidente contrasto con lo stesso preventivo redatto dalla ditta fornitrice oltre al fatto che la fattura riportava opere che in realtà non Parte_4 erano mai state eseguite.
Chiedeva quindi il rigetto della pretesa di pagamento di controparte.
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2. All'esito dell'istruzione probatoria, espletata mediante produzione documentale e prova testimoniale, il Tribunale accoglieva la domanda attorea, ritenendola supportata da adeguato riscontro probatorio. In particolare, l'assunto della società attrice trovava conferma nella documentazione agli atti, specie nella fattura n. 102 del 03.04.2017, che elencava analiticamente i lavori eseguiti dalla Controparte_1
e nelle dichiarazioni dei testi escussi;
in particolare quelle rese da e
[...] Controparte_2
i quali avevano attestato l'esecuzione dei lavori su richiesta della convenuta, la quale Controparte_3 poi non aveva corrisposto le somme per le prestazioni ricevute. Conseguentemente, il primo giudice, alla luce del compendio probatorio agli atti, reputava provato che il portone fosse stato commissionato dalla
, nonchè la corretta esecuzione dei lavori da parte della Pt_1 Controparte_1 oltre al mancato pagamento da parte della committente di quanto dovuto.
Di contro, la non aveva assolto l'onere probatorio, su di sé gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., Pt_1 di provare la assunta differente descrizione dei fatti, tenuto anche conto che l'unico teste di parte convenuta ascoltato in corso di causa, cadendo in contraddizione, aveva, di fatto, Testimone_1 confermato gli accadimenti, come descritti da parte attrice. Quindi, avendo Parte_1 effettivamente commissionato le opere in questione, senza provvedere al relativo pagamento, il Tribunale la condannava al pagamento di € 9.966,00, oltre interessi dal dì della domanda sino al soddisfo, in favore della società Controparte_1
Le spese di lite venivano poste a carico della convenuta soccombente.
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3. Con atto di citazione notificato il 04.11.2022 ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, che censura nel merito, articolando un unico motivo di gravame, e segnatamente:
- Violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116 e 246 c.p.c., nonché 2697 c.c.: l'appellante si duole che il primo giudice abbia accolto la domanda attorea, sulla scorta di un malgoverno delle
3 risultanze istruttorie, nonché di una errata applicazione delle regole in materia di onere probatorio.
In particolare, il primo giudice avrebbe fondato il proprio convincimento su un'asserita prova documentale, vale a dire la fattura, senza considerare che la stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, non solo perché formata unilateralmente, ma anche poiché trattasi di un documento oggetto di contestazione, per cui avrebbe un mero valore indiziario. A parere della deducente, il Tribunale avrebbe omesso di tenere conto delle incongruenze e contraddizioni dell'avversa ricostruzione e, in particolare, dell'arco temporale intercorrente tra la commissione dell'opera (2016) e l'emissione del pagamento (2017), della consegna senza alcun DDT, dell'applicazione dell'IVA al 10% e non al 4%, cui la Pt_1 avrebbe avuto diritto, del prezzo amichevole concordato, nonché del deterioramento dei rapporti commerciali tra la società attrice e la tutte circostanze che, se adeguatamente Parte_5 valutate, avrebbero condotto al rigetto della domanda attorea. Parimenti, il primo giudice avrebbe errato a valorizzare le dichiarazioni rese dai testi escussi, tutti inattendibili perché legati all'attrice da rapporti di dipendenza e/o parentela, nonché ad addebitare alla convenuta il mancato assolvimento dell'onere probatorio, richiamando impropriamente il disposto di cui all'art. 2697
c.c., pur avendo rigettato parte delle istanze istruttorie della stessa.
A tal proposito, la deducente lamenta il mancato ascolto del teste ritenuto Persona_1 incapace a testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.c., laddove, invece, nel caso di specie non ricorrerebbe una delle ipotesi di cui all'art. 246 c.c., in quanto i coniugi versano in regime di separazione dei beni. Il primo giudice avrebbe altresì trascurato le contestazioni relative al quantum della richiesta risarcitoria, non solo in ordine all'avvenuto pagamento dell'importo di €.3.600,00, ma anche quelle relative alla non conformità delle somme portate nella fattura prodotta rispetto ai prezzi di mercato dell'epoca, nonché quelle relative all'elencazione delle opere menzionate nel predetto documento fiscale, alcune di queste mai eseguite. L'appellante reitera pertanto l'istanza di ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi in primo grado (interrogatorio formale, prova testimoniale con il teste e CTU tecnica), in quanto ammissibili e rilevanti Persona_1 ai fini dell'accertamento dell'“an” e dell'eventuale “quantum”.
3.1. Si è costituita in giudizio la società contestando nel merito Controparte_1 le censure avanzate dall'appellante e chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa, all'udienza del 02.07.24, è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con provvedimento del 25.10.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo per la precisazione delle conclusioni innanzi ad un nuovo Collegio, per cui all'udienza del 20 maggio 2025 la causa veniva riservata per la decisione, senza nuova concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali,
4 essendo state tali memorie già depositate, e non essendo stata svolta, dopo la rimessione sul ruolo, alcuna attività istruttoria.
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4. L'appello è infondato e va pertanto disatteso.
La lettura del materiale probatorio acquisito al processo effettuata dal primo giudice appare, pur all'esito di un attento vaglio da parte della Corte, corretta e condivisibile, sicché infondato appare l'articolato motivo di censura dedotto in gravame.
4.1. In primo luogo, va segnalato che la fattura n. 102 del 3.4.2017 appare sicuramente idonea a fornire prova del rapporto negoziale qui scrutinato: la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito e, in quanto documento fiscale emesso dal venditore o prestatore di servizi, ha un'intrinseca valenza probatoria.
Pertanto, essa può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, nelle ipotesi in cui il debitore le abbia accettate, senza contestazioni, nel corso dell'esecuzione del rapporto. Con sentenza n. 3581/2024 la Corte di Cassazione ha stabilito che “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione, che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”. Più recentemente la Cassazione ( v. cass. civile sez. II, 07/02/2025, n.3091) ha ribadito che la fattura commerciale è elemento di prova delle prestazioni eseguite se il debitore le ha accettate nel corso del rapporto senza muovere alcuna contestazione.
Naturalmente, la sua efficacia probatoria non è assoluta, sicché il suo valore probatorio può comunque essere messo in discussione, come nel caso di contestazione del contenuto da parte del destinatario, della sussistenza di vizi formali, della sussistenza della prova contraria, nonché nel caso di mancanza di accettazione.
4.2. Nella ipotesi qui scrutinata, a rafforzare la efficacia probatoria del dato documentale rappresentato dalla fattura, si pongono, oltre alla mancata contestazione della fattura e delle prestazioni ivi descritte che la debitrice ha accettato nel corso del rapporto, senza muovere mai alcuna contestazione ( pur a fronte di numerose e ripetute richieste di pagamento), anche le prove orali acquisite in primo grado, che, attraverso le dichiarazioni di tutti i testi escussi, consentono di ritenere provata sia la conclusione del contratto direttamente da parte della sia l'avvenuta esecuzione del contratto a perfetta regola Pt_2
d'arte.
4.3. Il teste ( escusso alla udienza del 18.1.2020) conferma la esecuzione dei lavori di montaggio;
CP_3 anche il teste di parte appellante, riferisce che lo smontaggio dei montanti e il montaggio Testimone_1
5 del portone al posto della serranda fu effettato dalla ditta appellata. Piena è dunque la prova della conclusione e della esecuzione del contratto, laddove, invece, l'assunto secondo cui tale accordo negoziale fu concluso dal marito della è del tutto indimostrato. Pt_2 Persona_1
In proposito, la teste riferisce che fu la a sottoscrivere il preventivo per l'acquisto e la CP_2 Pt_2 posa in opera del portone, mentre non vi è, di contro, alcuna prova di un accordo verbale concluso invece, dal coniuge della appellante. Il dato rinveniente dall'aliquota del 10% in luogo di quella del 4% - addotto nel motivo di appello quale prova deduttiva che il contratto sia stato concluso dal marito - appare invero dato del tutto inconferente: la aliquota applicabile fa riferimento di essere l'immobile oggetto di intervento prima casa del proprietario formale della stessa, non ha alcun rilievo a tal fine il soggetto, diverso dal proprietario, che possa aver contratto in luogo del proprietario stesso.
4.4. Quanto alla incapacità del marito a testimoniale, la correttezza della soluzione adottata dal primo giudice non può essere messa in discussione , sul rilievo non tanto che l' fosse coniuge della Per_1
se pure in regime di separazione dei beni, quanto piuttosto del fatto che, l' era Pt_2 Per_1 chiamato a avesse testimoniare di essere stato lui a concludere il negozio e non la moglie, ma è evidente che per tale posizione il teste era interessato direttamente alla vicenda, in quanto portatore di un suo interesse personale, gravando in tal caso su di lui l'adempimento del contratto e l'obbligo di pagarne il prezzo. Tanto ne esclude la capacità a testimoniare ex art. 246 cpc. La conferma di tale soluzione prescinde dal fatto che l'istanza di escussione del teste in appello, in riforma della ordinanza 14.11.2019, sia per altro verso inammissibile. L'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie non è stata, infatti, mai riproposta in sede di conclusioni delle istanze istruttorie in primo grado e tanto equivale ad una implicita rinuncia delle istanze da parte dell'appellante. La giurisprudenza di legittimità più recente ricorda che nel caso in cui – come nella specie - il giudice di primo grado non accolga tutte e/o alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
In tal senso recentissime: Cass. Civ. 31 maggio 2019 n. 15029; Cass. Civ. 27 febbraio 2019 n. 5471.
Alla luce dei richiamati principi della Suprema Corte, (conf. anche Cass. n. 19352/2017, precisandosi che tale onere di riproposizione non può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito definitivamente proposte;
e Cass. n. 16290/2016), il diniego alle richieste istruttorie compiuto dal giudice di prime cure e la mancata specifica reiterazione in sede di conclusioni di tali istanze – per come si apprezza dalla lettura del verbale della udienza del 24.6.2021- preclude la deducibilità del vizio scaturente dalla asserita illegittimità del diniego quale motivo di appello.
La istanza istruttoria in scrutinio pertanto va disattesa.
6 4.5. Alla luce di tanto, non vi è alcuna prova che il contratto in esame sia stato concluso da Per_1
[...]
Emerge invece che sia stata la ad ordinare il portone. Tale portone le è stato fornito nei tempi Pt_2 convenuti, senza alcuna contestazione immediata da parte della committente sulla esecuzione dei lavori.
Peraltro, le osservazioni relative alle incongruenze delle deposizioni dei due testi di parte appellata, sulla data di invio della fattura non appaiono tali da scardinare un quadro probaotorio univoco e solido, soprattutto se si valuta come il teste evidentemente riferisca come “consegnata” non già la CP_3 fattura, ma molto probabilmente la DDT o il documento di trasporto del bene, che viene di solito consegnata dagli operai, posto che la fattura di regola è, invece, inviata successivamente a mezzo posta, come riferito senza alcuna incertezza dalla teste e come di fatto è avvenuto. Tra l'altro non CP_2 sussiste alcuna incongruenza neppure sulla data, perché il teste riferisce la consegna del CP_3 portone “nei primi mesi del 2017” arco temporale compatibile con la data del 3.4.2017, di successivo invio della fattura.
4.6. All'esito di tali considerazioni, dunque, non può che rilevarsi, convenendo con il tribunale, la mancata prova degli assunti di parte appellante, a fronte della piena prova del credito azionato da controparte. Giova ricordare che pacificamente il creditore che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale del suo diritto, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero da altro fatto estintivo, quale il pagamento del terzo. Principio sulla ripartizione dell'onere probatorio che il tribunale ha correttamente applicato.
La società ha provato infatti la conclusione del contratto con la Controparte_1
e la sua esecuzione, nonché il prezzo del bene consegnato ed installato, e ha dedotto Pt_2
l'inadempimento della obbligata, che di contro nulla ha provato, né sul soggetto che assume essersi obbligato in sua vece, né sul pagamento totale e/o parziale del prezzo, né infine su accordi inerenti un prezzo inferiore a quello indicato in fattura.
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5. Il gravame va quindi disatteso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato il 04.11.22 nei confronti della società in Controparte_1
7 persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 2728/2022 del
30.09.2022, così provvede:
1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza appellata;
2. Condanna al pagamento, in favore della parte appellata, Parte_1 [...]
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 3000,00, Controparte_1 oltre accessori di legge e di tariffa, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Falconieri, procuratore della parte vittoriosa, antistatario;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto Dott. Antonio F. Esposito
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