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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 09/10/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. P. Perfetti ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, C.F. , residente in [...], Corso Parte_1 CodiceFiscale_1
Piave n. 44 , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Gai del foro di Asti (C.F. C.F._2
con studio in Asti Piazza San Giuseppe n. 1, in forza di procura speciale in atti ed
[...] elettivamente domiciliata presso la stessa in Asti (AT), Piazza San Giuseppe n. 1, avverso
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ORIETTA Parte_2
ACCONCIATURE”, CF. , residente in [...]
Aghemio, n. 35 - ed elettivamente domiciliata in Corso Alfieri, n. 241, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ratto del Foro di Asti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, , contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte resistente sig.ra , quale Parte_2 titolare della ditta Orietta Acconciature, e per l'effetto condannare la stessa al pronto pagamento in favore della ricorrente della soma di € 1.204,00 per morosità sui canoni di locazione, spese condominiali e pagamento rinnovo contatto locazione 2024 relativamente all'immobile sito in Villafranca d'Asti (AT), Via Aghemio n. 13, per le causali descritte in atti, oltre interessi come per legge a decorrere dal 03.04.2024 sino al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e CPA come per legge.” Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni avversa eccezione e conclusione : NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate dalla controparte nel proprio atto introduttivo , con condanna alle spese di giudizio .
- Condannare parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa e d'ufficio nella sentenza.” OSSERVATO
Parte attrice agisce nella presente sede, per vedere riconosciute spettanze, assseritamente riconducibili al contratto di locazione inter partes, in forza del quale ritiene la ricorrente esser ancora creditrice, in particolare deducendo, a difetto della controparte:
“…da aprile 2023 non versa l'aumento ISTAT di € 32,00 , come previsto nel contratto di locazione e comunicato dalla sig.ra (doc. 2) , relativamente al canone di Pt_1 locazione, pertanto da aprile 2023 a luglio 2024 la sig.ra isulta morosa Pt_2 di € 512,00 per canoni di locazione (si specifica che la sig aga il canone Pt_2 di locazione, senza l'aumento ISTAT);
- inoltre la sig.ra isulta morosa di € 525,00 per spese condominiali 2023 e Pt_2 di € 183,00 per ominiali I semestre 2024;
- infine la sig.ra ha corrisposto per il rinnovo del contratto 2024 € 44,00 a Pt_2 fronte di € 51,0 residuano € 7,00 ;
- nonostante la lettera PEC di diffida inviata dalla sig.ra in data Parte_1
03.04.2024 (doc. 3 ) e la lettera PEC con invito alla stipulazione di negoziazione assistita inviata dal sottoscritto legale in data 17.04.2024 (doc. 4), la sig.ra Pt_2
non ha ancora provveduto a sanare la propria morosità che ammo
[...]
512,00 per aumento ISTAT su canoni di locazione, € 525,00 spese condominiali 2023
, € 183,00 per spese condominiali I semestre 2024 e € 7,00 residuo rinnovo contratto di locazione 2024, quindi per un totale di € 1.227,00;
- ad oggi la resistente non ha versato alcunché...” La domanda è infondata. Le voci invocate non paiono sussistere, al momento della introduzione del giudizio, tenuto conto che: a) La locatrice non aveva in precedenza invocato il diritto alla corresponsione di canone maggiorato ex ISTAT, in tal modo inducendo la convenuta al ragionevole convincimento di pagare correttamente, mediante la corresponsione della somma nominale di cui al contratto, che peraltro era anche regolarmente ricevuta, di talché l'accipiens dava modo per fatti concludenti (inequivoci) di ritenere detti versamenti come satisfattivi – si osserva in proposito anche come il doc. 2 attoreo manchi della prova certa circa la effettiva comunicazione al destinatario di quanto ivi riportato;
b) Parimenti, dai docc. 1 e 2 della convenuta emerge aver la conduttrice corrisposto per intero sia le spese condominiali, afferenti al contratto in questione, sia gli oneri per rinnovo contratto, ciò che è comprovato per tabulas, non avendo, avverso la documentazione in oggetto, parte ricorrente introdotto elementi tali, da sconfessare l'esistenza dei pagamenti documentati dalla conduttrice. La azione è dunque infondata, pur ritenendo il giudice di non poter dare applicazione all'art. 96 cpc, anche tenuto conto che la matematica individuazione delle poste in contestazione era comunque soggettivamente suscettibile di errore. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale Definitivamente pronunziando, Rigetta le domande attoree;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in € 3.650,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per legge. Asti, 7.10.2025
Il gi dott. Perfetti
Il Tribunale di Asti, in persona del dott. P. Perfetti ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, C.F. , residente in [...], Corso Parte_1 CodiceFiscale_1
Piave n. 44 , rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Gai del foro di Asti (C.F. C.F._2
con studio in Asti Piazza San Giuseppe n. 1, in forza di procura speciale in atti ed
[...] elettivamente domiciliata presso la stessa in Asti (AT), Piazza San Giuseppe n. 1, avverso
, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “ORIETTA Parte_2
ACCONCIATURE”, CF. , residente in [...]
Aghemio, n. 35 - ed elettivamente domiciliata in Corso Alfieri, n. 241, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Ratto del Foro di Asti che la rappresenta e difende in forza di procura speciale.
Conclusioni di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, , contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'inadempimento di parte resistente sig.ra , quale Parte_2 titolare della ditta Orietta Acconciature, e per l'effetto condannare la stessa al pronto pagamento in favore della ricorrente della soma di € 1.204,00 per morosità sui canoni di locazione, spese condominiali e pagamento rinnovo contatto locazione 2024 relativamente all'immobile sito in Villafranca d'Asti (AT), Via Aghemio n. 13, per le causali descritte in atti, oltre interessi come per legge a decorrere dal 03.04.2024 sino al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ex D.M. 55/2014 e CPA come per legge.” Conclusioni di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Asti, respinta ogni avversa eccezione e conclusione : NEL MERITO: rigettare tutte le domande formulate dalla controparte nel proprio atto introduttivo , con condanna alle spese di giudizio .
- Condannare parte ricorrente ai sensi dell'art. 96 cpc per responsabilità aggravata al risarcimento dei danni da liquidare in via equitativa e d'ufficio nella sentenza.” OSSERVATO
Parte attrice agisce nella presente sede, per vedere riconosciute spettanze, assseritamente riconducibili al contratto di locazione inter partes, in forza del quale ritiene la ricorrente esser ancora creditrice, in particolare deducendo, a difetto della controparte:
“…da aprile 2023 non versa l'aumento ISTAT di € 32,00 , come previsto nel contratto di locazione e comunicato dalla sig.ra (doc. 2) , relativamente al canone di Pt_1 locazione, pertanto da aprile 2023 a luglio 2024 la sig.ra isulta morosa Pt_2 di € 512,00 per canoni di locazione (si specifica che la sig aga il canone Pt_2 di locazione, senza l'aumento ISTAT);
- inoltre la sig.ra isulta morosa di € 525,00 per spese condominiali 2023 e Pt_2 di € 183,00 per ominiali I semestre 2024;
- infine la sig.ra ha corrisposto per il rinnovo del contratto 2024 € 44,00 a Pt_2 fronte di € 51,0 residuano € 7,00 ;
- nonostante la lettera PEC di diffida inviata dalla sig.ra in data Parte_1
03.04.2024 (doc. 3 ) e la lettera PEC con invito alla stipulazione di negoziazione assistita inviata dal sottoscritto legale in data 17.04.2024 (doc. 4), la sig.ra Pt_2
non ha ancora provveduto a sanare la propria morosità che ammo
[...]
512,00 per aumento ISTAT su canoni di locazione, € 525,00 spese condominiali 2023
, € 183,00 per spese condominiali I semestre 2024 e € 7,00 residuo rinnovo contratto di locazione 2024, quindi per un totale di € 1.227,00;
- ad oggi la resistente non ha versato alcunché...” La domanda è infondata. Le voci invocate non paiono sussistere, al momento della introduzione del giudizio, tenuto conto che: a) La locatrice non aveva in precedenza invocato il diritto alla corresponsione di canone maggiorato ex ISTAT, in tal modo inducendo la convenuta al ragionevole convincimento di pagare correttamente, mediante la corresponsione della somma nominale di cui al contratto, che peraltro era anche regolarmente ricevuta, di talché l'accipiens dava modo per fatti concludenti (inequivoci) di ritenere detti versamenti come satisfattivi – si osserva in proposito anche come il doc. 2 attoreo manchi della prova certa circa la effettiva comunicazione al destinatario di quanto ivi riportato;
b) Parimenti, dai docc. 1 e 2 della convenuta emerge aver la conduttrice corrisposto per intero sia le spese condominiali, afferenti al contratto in questione, sia gli oneri per rinnovo contratto, ciò che è comprovato per tabulas, non avendo, avverso la documentazione in oggetto, parte ricorrente introdotto elementi tali, da sconfessare l'esistenza dei pagamenti documentati dalla conduttrice. La azione è dunque infondata, pur ritenendo il giudice di non poter dare applicazione all'art. 96 cpc, anche tenuto conto che la matematica individuazione delle poste in contestazione era comunque soggettivamente suscettibile di errore. Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale Definitivamente pronunziando, Rigetta le domande attoree;
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in € 3.650,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA per legge. Asti, 7.10.2025
Il gi dott. Perfetti