Articolo 13 della Legge 9 ottobre 1971, n. 825
Articolo 12Articolo 14
Versione
17 ottobre 1971
Art. 13.
In conseguenza della riforma tributaria di cui alla presente legge e contestualmente all'abolizione delle imposte di consumo, verranno emanate norme intese a salvaguardare il diritto al posto di lavoro, in base alla posizione giuridica, economica e previdenziale acquisita, da ciascuna unita' lavorativa, del personale delle imposte di consumo, sia di quello che risulti iscritto al fondo di previdenza di cui al regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e successive modificazioni, sia di quello dipendente dai comuni, nel numero in servizio al 1 gennaio 1970, nonche' il trattamento previdenziale acquisito nei rispettivi fondi di previdenza dal personale collocato a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti delegati.
Nell'interesse del servizio potranno prevedersi eventuali disposizioni per l'esodo volontario del personale.
Le norme delegate dovranno prevedere la facolta' della amministrazione comunale di mantenere in servizio, a domanda, il personale dipendente delle imposte di consumo.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1971
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