Versione
1 luglio 1967
1 luglio 1967
Art. 1. Titolo professionale
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.
Il titolo di biologo spetta a coloro che, in possesso del titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo, abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio di tale professione.
Giurisprudenza • 10
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/08/2024, n. 7059Provvedimento: […] 1. violazione degli artt. 112 c.p.c e 34 c.p.a.; ultrapetizione. 2. Error in judicando: violazione e falsa applicazione art. 74 c.p.a. e dell'art. 100 c.p.c. 3. (in via subordinata) Error in judicando: violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 396/1967, nonché degli artt. 9, 11, 12, 13 e 49 della stessa L. n. 396/1967, degli artt. 30, 31, 32 e 33 DPR n. 328/2001, dell'art. 97 Cost, del C.C.N.L. Comparto Sanità 2016-2018, del DPR 220/2001, della legge n. 3/2018.Leggi di più...
- esame di abilitazione per l'iscrizione all'Ordine Nazionale dei Biologi·
- art. 74 c.p.a.·
- ultrapetizione·
- equiparazione tra laureati in biologia e scienze biologiche·
- concorso pubblico·
- biologi e biologi junior·
- abilitazione professionale·
- requisiti di ammissione·
- art. 34 c.p.a.·
- art. 112 c.p.c.·
- legge n. 396/1967·
- DPR n. 328/2001·
- valutazione delle prove di concorso·
- art. 87 c.p.a.·
- corrispondenza tra chiesto e pronunciato