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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 03/07/2024, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2138/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, fraz. Filetto, via Sabbionara n. 13, con il patrocinio dell'Avv. DARIO ZAULI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lugo (RA), via Bramante n. 11/1
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA INGOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via della Lirica n. 7
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 06.05.2024, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già precisate nel ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.05.2024, la difesa di parte convenuta insisteva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, a spese compensate. pagina 1 di 5 In data 14.06.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 29.08.2023, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio con il convenuto in data 21.12.1981 a Klagenfurt (Austria), che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 23.08.1982 e in data 04.12.1983, Controparte_1 Persona_1 attualmente residenti rispettivamente a Ravenna, frazione di Gambellara, via Del Dottore n. 23, e a Ravenna, frazione di Fornace Zarattini, via Attilio Orioli n. 47, che, dopo i primi anni di vita coniugale, si era trasferita con il nucleo familiare in Italia, che il sig. divenuto invalido poco dopo il CP_1 matrimonio, non aveva contributo economicamente in alcun modo alla vita familiare tanto che era stata costretta a svolgere i lavori più umili per provvedere al mantenimento del nucleo familiare e che, con il passare degli anni, fortunatamente i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica, formando una propria famiglia ed andando a vivere altrove. La ricorrente deduceva altresì che nel 2018 il marito era divenuto alcolista e che, dopo aver smesso di CP_ frequentare il aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti tanto che, nelle date del 21.04.2023 e del 22.05.2023, subiva due aggressioni dal convenuto riportando un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra e una ferita lacero-contusa del cuoio capelluto, di aver quindi sporto denuncia trasferendosi presso l'abitazione del figlio e presentando un ricorso per ordine di protezione che veniva accolto inaudita altera parte dal Tribunale di Ravenna che disponeva l'allontanamento del convenuto dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla moglie e dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, ma che, tuttavia, il sig. non ottemperava all'ordine CP_1 rimanendo presso la residenza familiare. La sig.ra pur sostenendo la sussistenza dei presupposti per richiedere l'addebito della separazione CP_1 al marito, affermava di essere interessata esclusivamente ad ottenere la pronuncia sul vincolo e chiedeva pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. senza disporre alcun assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento a carico di un coniuge e in favore dell'altro. In tutti i casi, con vittoria di spese e onorari di causa”. In data 06.11.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 05.02.2024 affermando di nulla opporre alla Controparte_1 domanda di separazione e di aver più volte rappresentato alla moglie la piena disponibilità a sottoscrivere un ricorso congiunto per la separazione personale. Il convenuto deduceva in particolare di aver appena ottenuto l'indennità di accompagnamento non essendo in grado né di deambulare, né di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana, che la sig.ra Parte_1 aveva inviato al proprietario dell'abitazione adibita a casa familiare raccomanda di disdetta della
[...] locazione e che il Tribunale di Ravenna all'udienza tenutasi in data 11.12.2023, aveva convalidato lo sfratto per finita locazione dell'immobile, fissando come data per il rilascio il 28.02.2024, che stava seguendo con CP_ costanza e impegno il percorso di disintossicazione con il e che, in considerazione delle proprie condizioni di salute, auspicava che l'attrice coinvolgesse i figli nella sua assistenza.
pagina 2 di 5 Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza di Controparte_1 comparizione personale dei coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta, di accogliere nel merito le seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione personale di nato in [...] il [...] Controparte_1 residente a [...], C.F.: e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_1
, nata a [...] il [...] i quali contrassero matrimonio in Klagenfurt (Austria) C.F._1 in data 21/12/1981 senza null'altro disporre e con spese di procedimento compensate”. In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il Giudice procedeva a sentire personalmente la ricorrente che confermava le circostanze allegate nel ricorso e di volersi separare dal marito e, preso atto della mancata comparizione del convenuto, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza dello 06.03.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e stabilendo che la parte convenuta allegasse alle note sostitutive d'udienza dichiarazione sottoscritta personalmente dal sig. in cui il medesimo confermava di volersi CP_1 separare dalla moglie. Il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e la dichiarazione scritta del convenuto, con ordinanza emessa in data 18.03.2024, dopo aver rilevato che il certificato di matrimonio prodotto era in lingua tedesca, ordinava a parte ricorrente di produrre traduzione giurata in lingua italiana di tale certificato e rinviava il processo all'udienza del 15.05.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 22.04.2024, parte ricorrente depositava la traduzione giurata in lingua italiana del certificato di matrimonio austriaco. Le parti provvedevano a depositare telematicamente le note di trattazione scritta ove insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate rispettivamente nelle date dello 06.05.2024 e dello 09.05.2024. Con ordinanza emessa in data 11.06.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 14.06.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Nel caso di specie, entrambi i coniugi risiedono nel territorio italiano, di talché è indubbio che sussista la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio i).
pagina 3 di 5 In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. È, dunque, evidente che, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, si rileva come la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento. La richiesta congiunta delle parti, l'evoluzione del rapporto coniugale, come descritta nel ricorso e comprovata dal provvedimento per ordine di protezione prodotto agli atti, e la già intervenuta separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano inequivocabilmente come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Non osta alla pronuncia sul vincolo la circostanza che il matrimonio contratto in Austria non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile. L'art. 28 della l. n. 218/1995, recante la riforma del sistema italiano internazionale privato, stabilisce che
“(i)l matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Ebbene, dal certificato di matrimonio prodotto agli atti con traduzione giurata, risulta che il matrimonio sia stato validamente contratto in Austria, di talché deve ritenersi pienamente valido anche nell'ordinamento italiano. Il principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile è stato affermato chiaramente dalla Corte di Cassazione in un'ormai risalente pronuncia secondo cui, nel caso di matrimonio contratto da cittadini italiani all'estero secondo le norme ivi stabilite, il vincolo spiega i propri effetti in Italia indipendentemente dalle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. (Cass. civ., sez. I, 14.02.1975, n. 569). Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste ed essendo i figli maggiorenni della coppia già economicamente autosufficienti. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dal sig. Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.08.1962 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Klagenfurt (Austria) il 21.12.1981;
pagina 4 di 5 - COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17 giugno 2024
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2138/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Ravenna, fraz. Filetto, via Sabbionara n. 13, con il patrocinio dell'Avv. DARIO ZAULI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lugo (RA), via Bramante n. 11/1
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. CRISTINA INGOLI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, via della Lirica n. 7
- CONVENUTO -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI
Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 06.05.2024, la difesa di parte attrice insisteva per l'accoglimento delle conclusioni già precisate nel ricorso. Nelle note di trattazione scritta depositate telematicamente in data 09.05.2024, la difesa di parte convenuta insisteva affinché il Tribunale pronunciasse la separazione personale dei coniugi, a spese compensate. pagina 1 di 5 In data 14.06.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione giudiziale ex art. 473-bis.12 c.p.c. depositato in data 29.08.2023, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver
[...] Controparte_1 contratto matrimonio con il convenuto in data 21.12.1981 a Klagenfurt (Austria), che, dall'unione coniugale, erano nati i figli in data 23.08.1982 e in data 04.12.1983, Controparte_1 Persona_1 attualmente residenti rispettivamente a Ravenna, frazione di Gambellara, via Del Dottore n. 23, e a Ravenna, frazione di Fornace Zarattini, via Attilio Orioli n. 47, che, dopo i primi anni di vita coniugale, si era trasferita con il nucleo familiare in Italia, che il sig. divenuto invalido poco dopo il CP_1 matrimonio, non aveva contributo economicamente in alcun modo alla vita familiare tanto che era stata costretta a svolgere i lavori più umili per provvedere al mantenimento del nucleo familiare e che, con il passare degli anni, fortunatamente i figli avevano raggiunto l'indipendenza economica, formando una propria famiglia ed andando a vivere altrove. La ricorrente deduceva altresì che nel 2018 il marito era divenuto alcolista e che, dopo aver smesso di CP_ frequentare il aveva iniziato a porre in essere comportamenti violenti tanto che, nelle date del 21.04.2023 e del 22.05.2023, subiva due aggressioni dal convenuto riportando un trauma contusivo al primo dito della mano sinistra e una ferita lacero-contusa del cuoio capelluto, di aver quindi sporto denuncia trasferendosi presso l'abitazione del figlio e presentando un ricorso per ordine di protezione che veniva accolto inaudita altera parte dal Tribunale di Ravenna che disponeva l'allontanamento del convenuto dalla casa familiare, prescrivendogli di non avvicinarsi a meno di cinquecento metri dalla moglie e dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, ma che, tuttavia, il sig. non ottemperava all'ordine CP_1 rimanendo presso la residenza familiare. La sig.ra pur sostenendo la sussistenza dei presupposti per richiedere l'addebito della separazione CP_1 al marito, affermava di essere interessata esclusivamente ad ottenere la pronuncia sul vincolo e chiedeva pertanto al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito: - dichiarare la separazione personale tra la Sig.ra ed il Sig. senza disporre alcun assegno di Parte_1 Controparte_1 mantenimento a carico di un coniuge e in favore dell'altro. In tutti i casi, con vittoria di spese e onorari di causa”. In data 06.11.2023, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero. Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 05.02.2024 affermando di nulla opporre alla Controparte_1 domanda di separazione e di aver più volte rappresentato alla moglie la piena disponibilità a sottoscrivere un ricorso congiunto per la separazione personale. Il convenuto deduceva in particolare di aver appena ottenuto l'indennità di accompagnamento non essendo in grado né di deambulare, né di compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana, che la sig.ra Parte_1 aveva inviato al proprietario dell'abitazione adibita a casa familiare raccomanda di disdetta della
[...] locazione e che il Tribunale di Ravenna all'udienza tenutasi in data 11.12.2023, aveva convalidato lo sfratto per finita locazione dell'immobile, fissando come data per il rilascio il 28.02.2024, che stava seguendo con CP_ costanza e impegno il percorso di disintossicazione con il e che, in considerazione delle proprie condizioni di salute, auspicava che l'attrice coinvolgesse i figli nella sua assistenza.
pagina 2 di 5 Il sig. chiedeva pertanto al Tribunale di Ravenna, previa sostituzione dell'udienza di Controparte_1 comparizione personale dei coniugi con il deposito delle note di trattazione scritta, di accogliere nel merito le seguenti conclusioni: “pronunciare la separazione personale di nato in [...] il [...] Controparte_1 residente a [...], C.F.: e (C.F. CodiceFiscale_3 Parte_1
, nata a [...] il [...] i quali contrassero matrimonio in Klagenfurt (Austria) C.F._1 in data 21/12/1981 senza null'altro disporre e con spese di procedimento compensate”. In sede di prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c., il Giudice procedeva a sentire personalmente la ricorrente che confermava le circostanze allegate nel ricorso e di volersi separare dal marito e, preso atto della mancata comparizione del convenuto, rinviava il procedimento per la precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c. all'udienza dello 06.03.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e stabilendo che la parte convenuta allegasse alle note sostitutive d'udienza dichiarazione sottoscritta personalmente dal sig. in cui il medesimo confermava di volersi CP_1 separare dalla moglie. Il Giudice relatore delegato, viste le note di trattazione scritta e la dichiarazione scritta del convenuto, con ordinanza emessa in data 18.03.2024, dopo aver rilevato che il certificato di matrimonio prodotto era in lingua tedesca, ordinava a parte ricorrente di produrre traduzione giurata in lingua italiana di tale certificato e rinviava il processo all'udienza del 15.05.2024, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. In data 22.04.2024, parte ricorrente depositava la traduzione giurata in lingua italiana del certificato di matrimonio austriaco. Le parti provvedevano a depositare telematicamente le note di trattazione scritta ove insistevano per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate rispettivamente nelle date dello 06.05.2024 e dello 09.05.2024. Con ordinanza emessa in data 11.06.2024, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 14.06.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare si rileva come sia pacifica la sussistenza della giurisdizione italiana in relazione alla domanda proposta. L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Nel caso di specie, entrambi i coniugi risiedono nel territorio italiano, di talché è indubbio che sussista la giurisdizione dello Stato italiano ai sensi del criterio i).
pagina 3 di 5 In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. È, dunque, evidente che, in applicazione del criterio di cui alla lett. a), deve farsi applicazione della legge italiana. Nel merito, si rileva come la domanda di separazione sia fondata e meritevole di accoglimento. La richiesta congiunta delle parti, l'evoluzione del rapporto coniugale, come descritta nel ricorso e comprovata dal provvedimento per ordine di protezione prodotto agli atti, e la già intervenuta separazione di fatto della coppia costituiscono elementi che comprovano inequivocabilmente come la convivenza sia divenuta intollerabile e sia cessata fra i coniugi ogni comunione spirituale e materiale. Non osta alla pronuncia sul vincolo la circostanza che il matrimonio contratto in Austria non sia stato trascritto nei registri dello Stato Civile. L'art. 28 della l. n. 218/1995, recante la riforma del sistema italiano internazionale privato, stabilisce che
“(i)l matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento”. Ebbene, dal certificato di matrimonio prodotto agli atti con traduzione giurata, risulta che il matrimonio sia stato validamente contratto in Austria, di talché deve ritenersi pienamente valido anche nell'ordinamento italiano. Il principio della rilevanza meramente dichiarativa della trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato civile è stato affermato chiaramente dalla Corte di Cassazione in un'ormai risalente pronuncia secondo cui, nel caso di matrimonio contratto da cittadini italiani all'estero secondo le norme ivi stabilite, il vincolo spiega i propri effetti in Italia indipendentemente dalle norme nazionali relative alle pubblicazioni ed alla trascrizione. (Cass. civ., sez. I, 14.02.1975, n. 569). Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste ed essendo i figli maggiorenni della coppia già economicamente autosufficienti. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa dal sig. Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
19.08.1962 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio a Controparte_1
Klagenfurt (Austria) il 21.12.1981;
pagina 4 di 5 - COMPENSA le spese di lite tra le parti. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 17 giugno 2024
Il Giudice estensore Dott.ssa Elena Orlandi
Il Presidente
Dott.ssa Mariapia Parisi
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