Articolo 11 della Legge 18 gennaio 1994, n. 59
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 febbraio 1994
Art. 11. Cariche del consiglio dell'ordine -
Validita' delle sedute 1. Il consiglio dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. 2. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro piu' anziano per iscrizione all'albo e, nel caso di pari anzianita' di iscrizione, il piu' anziano per eta'. 3. Per la validita' delle sedute del consiglio dell'ordine occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri che lo compongono.
Entrata in vigore il 11 febbraio 1994