Decreto cautelare 9 dicembre 2020
Sentenza 6 agosto 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 06/08/2021, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/08/2021
N. 01000/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di titolare della ditta individuale -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ingroia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria in Venezia, piazza San Marco, 63;
Prefettura -OMISSIS-, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Direzione Interregionale ET, Ministero Economia e Finanze, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento Fasc. n. -OMISSIS-del Prefetto della Provincia -OMISSIS-, in data 3 novembre 2020, concernente l’-OMISSIS- della parte ricorrente;
- del provvedimento Prot. n. -OMISSIS-, emesso dal Direttore dell'Ufficio dei Monopoli per il ET e il Trentino Alto Adige - Sezione operativa territoriale di -OMISSIS-, concernente revoca della gestione della Rivendita ordinaria di generi di monopolio -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto, il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori, in modalità videoconferenza, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame la ricorrente ha impugnato -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 84 comma 4, 87, 88, 89 bis e 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, emessa nei suoi confronti e nei confronti della ditta individuale -OMISSIS- dal Prefetto della Provincia -OMISSIS-, nonché il consequenziale provvedimento di revoca della gestione della Rivendita ordinaria di generi di -OMISSIS- emesso dal competente Ufficio dei Monopoli.
L’impugnazione è basata sui seguenti motivi.
I - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per aver attribuito alla signora -OMISSIS- condotte cui è estranea. Violazione di legge e segnatamente dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990.
L’-OMISSIS- impugnata non individuerebbe “ nessuna specifica condotta e/o fatto in alcun modo riconducibile alla odierna pervenuta ” e si fonderebbe essenzialmente sul solo rapporto di affinità della ricorrente con la famiglia -OMISSIS-, affinità acquisita in virtù del matrimonio con il signor -OMISSIS--OMISSIS-.
Le precedenti interdittive della Prefettura di Milano del 10 novembre 2013 e della Prefettura -OMISSIS- del 7 gennaio 2014 riguarderebbero fatti risalenti, concernenti la famiglia -OMISSIS-, non la ricorrente.
L’ulteriore -OMISSIS- della Prefettura di Verona del 15 maggio 2018 riguarderebbe direttamente la ricorrente, ma sarebbe stata emessa con riferimento alla società -OMISSIS-., della quale la -OMISSIS- sarebbe mera prestanome, “ perché aveva accondisceso alle richieste del marito che, visti i numerosi precedenti di polizia, non avrebbe mai potuto ottenere le relative concessioni” .
Nel corso del matrimonio la ricorrente avrebbe subito continue -OMISSIS-, da parte del marito e a seguito del ricevimento della notifica dell’-OMISSIS- impugnata avrebbe cessato di fatto il rapporto coniugale, proponendo denuncia - querela nei confronti del signor -OMISSIS--OMISSIS- e andando a risiedere presso una struttura fornita dal -OMISSIS-
In ragione di tali elementi sarebbe quindi venuta meno qualsivoglia illecita influenza della famiglia -OMISSIS- nell’attività imprenditoriale della ricorrente.
II - Violazione di legge e segnatamente degli artt. 88, 91, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011.
Non sarebbe provato che la ricorrente “ si lasci condizionare dalla -OMISSIS-e si lasci imporre le condizioni ”, né che abbia deciso “ di scendere consapevolmente a patti con -OMISSIS-nella prospettiva di un qualsivoglia vantaggio per la propria attività ”.
La Prefettura avrebbe desunto il condizionamento -OMISSIS- sulla base di mere presunzioni derivanti dal rapporto di coniugio-affinità con la famiglia -OMISSIS-.
L’-OMISSIS- presupporrebbe che il destinatario “ sia stato -OMISSIS- anche in via non definitiva, ma una condanna deve pur sempre esservi stata”, mentre la ricorrente non sarebbe mai stata oggetto di condanne penali.
Inoltre la ricorrente avrebbe interrotto ogni rapporto con il marito e i provvedimenti impugnati costituirebbero un ulteriore ostacolo rispetto al “ tentativo tutt’altro che semplice, di allontanare la propria impresa -OMISSIS- ”.
2. Costituitosi in giudizio il Ministero dell’Interno ha depositato un’analitica relazione della Prefettura -OMISSIS- in cui vengono evidenziati i passaggi salienti dell’ampia motivazione che sorregge l’-OMISSIS- impugnata.
2.1. Alla camera di Consiglio del 13 gennaio 2021 la difesa della ricorrente, in relazione alla prospettata fissazione del merito a breve, ha dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare.
2.3. In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato memoria e altresì:
- ordinanza con cui il Tribunale -OMISSIS- ha autorizzato la ricorrente medesima e il marito a vivere separati, affidando i figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre assegnando la casa coniugale alla signora -OMISSIS-;
- denuncia della ricorrente nei confronti del marito per minacce;
- relazione dei servizi sociali che confermerebbe l’interruzione del rapporto coniugale;
- comunicazione ex art. 282 quater cod. proc. pen. di avvenuta esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del marito della ricorrente.
2.4. All’udienza del 26 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Le censure dedotte dalla ricorrente, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente non sono fondate.
3.1. Per costante giurisprudenza:
- le -OMISSIS-non hanno il fine di punire, nemmeno in modo indiretto, una condotta penalmente rilevante e non sono, nemmeno latamente, provvedimenti sanzionatori, ma hanno la precipua finalità di prevenire anticipatamente un grave pericolo (Cons. Stato, Sez. III, 25 settembre 2017, n. 4453);
- la verifica della legittimità dell'informativa antimafia deve essere effettuata sulla base di una valutazione unitaria degli elementi e dei fatti che, visti nel loro complesso, possono costituire un'ipotesi ragionevole e probabile di permeabilità della singola impresa ad ingerenze della criminalità organizzata di stampo -OMISSIS- sulla base della regola causale del " più probabile che non ", integrata da dati di comune esperienza, evincibili dall'osservazione dei fenomeni sociali (qual è quello -OMISSIS-), e che risente della estraneità al sistema delle informazioni antimafia di qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2021, n. 3379);
- ai fini dell’adozione dell’-OMISSIS- -OMISSIS-, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata; d’altro lato, detti elementi vanno considerati in modo unitario, e non atomistico, cosicché ciascuno di essi acquisti valenza nella sua connessione con gli altri (Cons. Stato, Sez. III, 18 aprile 2018, n. 2343);
- la valutazione del tentativo di infiltrazione mafiosa deve avvenire nella logica delle caratteristiche fattuali e sociologiche del fenomeno -OMISSIS- che, peraltro, non sempre si concretizza in fatti univocamente illeciti o in accertate responsabilità penali e spesso si ferma sulla soglia dell'intimidazione, dell'influenza e del condizionamento latente di attività economiche formalmente lecite; di conseguenza l'informazione -OMISSIS- non può e non deve necessariamente fondarsi su prove o collegarsi ad accertamenti in sede penale di carattere definitivo e certo sull'esistenza della contiguità dell'impresa con organizzazione malavitose, ma può essere sorretta da elementi sintomatici e indiziari da cui emergano sufficienti elementi del pericolo che possa verificarsi il tentativo di ingerenza nell'attività imprenditoriale della criminalità organizzata; d'altronde, non trattandosi di provvedimenti nemmeno latamente sanzionatori, è estranea al sistema delle -OMISSIS-qualsiasi logica penalistica di certezza probatoria raggiunta al di là del ragionevole dubbio (Cons. Stato, Sez. III, 22 marzo 2017, n. 1312);
- i fatti, che l'Autorità prefettizia deve valorizzare, prescindono dall'atteggiamento antigiuridico della volontà mostrato dai singoli e finanche da condotte penalmente rilevanti, non necessarie per l’emissione dell’informazione -OMISSIS-, ma sono rilevanti nel loro valore oggettivo, storico, sintomatico, perché rivelatori del condizionamento che la mafia, in molteplici, cangianti e sempre nuovi modi, può esercitare sull'impresa anche al di là e persino contro la volontà del singolo (Cons. Stato, Sez. III, 20 dicembre 2017, n. 5978);
– anche soggetti semplicemente conniventi con la mafia, per quanto non concorrenti, nemmeno esterni, con siffatta forma di criminalità, e persino imprenditori soggiogati dalla sua forza intimidatoria e vittime di estorsioni sono passibili di informativa antimafia; ciò anche in considerazione del fatto che la criminalità organizzata di matrice mafiosa non si avvale solo di soggetti organici o affiliati ad essa, ma anche di soggetti compiacenti, cooperanti, collaboranti, nelle più varie forme e qualifiche societarie, sia attivamente, per interesse economico, politico o amministrativo, sia passivamente, per omertà o, non ultimo, per il timore della sopravvivenza propria e della propria impresa (T.A.R. Lombardia, Milano, 22 novembre 2019, n. 2480).
3.2. Diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, nella fattispecie in esame, una molteplicità di elementi di fatto supportano – in applicazione del principio del “ più probabile che non ” – la conclusione alla quale è pervenuta la Prefettura -OMISSIS-, oltre il rapporto di coniugio , la signora -OMISSIS- ha avuto molteplici rapporti di cointeresse di carattere economico con il marito -OMISSIS--OMISSIS- e la sua famiglia e in particolare:
- è socio unico e legale rappresentante di -OMISSIS-., società con elementi di collegamento con -OMISSIS-destinataria di vari provvedimenti interdittivi, adottati dalla Prefettura di Milano e dalla Prefettura -OMISSIS-, confermati con le sentenze della Sezione III del Consiglio di Stato 14 dicembre 2016, n. 5268, 17 gennaio 2017, n. 164 e 14 febbraio 2017, n. 671, e a sua volta destinataria di informazione antimafia -OMISSIS- della Prefettura di Verona. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha proposto ricorso che è stato respinto da questo Tribunale con sentenza n. 784 del 28 giugno 2019, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4542 del 14 luglio 2020;
- era socia paritaria insieme al marito di -OMISSIS- al momento in cui tale società è stata colpita dall’-OMISSIS- della Prefettura di Milano, tutt’ora valida ed efficace;
- ha ceduto al marito nel maggio 2016 un fondo rustico in affitto;
- nel giugno 2016 durante un controllo è stata trovata in compagnia del marito e di-OMISSIS-da cui la società -OMISSIS-. aveva pochi giorni prima rilevato una pompa di benzina;
- era socia unitamente al marito di -OMISSIS-avente sede nel suo paese di origine -OMISSIS-
- era socia di-OMISSIS-con altri soggetti legati alla famiglia -OMISSIS-;
- nell’ambito della ditta individuale -OMISSIS-, esercente l’attività di tabaccheria, ha dato lavoro ad una persona collegata alla famiglia -OMISSIS- e ha preso in locazione un terreno della famiglia -OMISSIS-;
- risulta essere stata “ in stretto contatto ” con -OMISSIS-società che ha la medesima sede legale di -OMISSIS-ed è destinataria di provvedimento interdittivo antimafia emesso dalla Prefettura di Verona;
- -OMISSIS-. si avvale del medesimo studio di commercialisti che ha gestito la contabilità di altre società riconducibili alla famiglia -OMISSIS-.
Non oggetto di contestazione – nel ricorso non viene mossa alcuna censura al riguardo – è il collegamento del marito e della sua famiglia con la criminalità organizzata.
Alla luce di tali complessivi elementi, la valutazione posta in essere dalla Prefettura -OMISSIS- non presenta alcuno dei vizi logici lamentati dalla ricorrente: gli elementi evidenziati dalla Prefettura risultano del tutto idonei a supportare il provvedimento adottato.
4. Quanto alla sostenuta cesura nei rapporti con il marito e con la famiglia -OMISSIS- a seguito della separazione di fatto e alla denuncia presentata, è sufficiente rilevare che si tratterebbe in ogni caso di fatti sopravvenuti.
E la legittimità del provvedimento deve essere verificata in relazione agli elementi di fatto presenti al momento della sua adozione.
In ogni caso spetta alla Prefettura ogni valutazione circa l’idoneità di tali elementi sopravvenuti a supportare una diversa conclusione in ordine al rischio di infiltrazione mafiosa.
Ai sensi dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., infatti, in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
Peraltro non risulta che, a seguito dell’-OMISSIS- impugnata, la ricorrente abbia in qualche modo interrotto i rapporti di cointeresse economico di cui sopra, rinunciando ai ruoli societari ricoperti.
5. In definitiva il ricorso deve essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente liquidandole nella somma di € 1.000,00 a titolo di compensi e spese, oltre ad IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e i soggetti richiamati.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.