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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2025, n. 4946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4946 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. to Anna Maria Vittoria Vecchione, delega in atti
-attore- contro
( , in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2
potestà genitoriale su , con il proc. dom. avv.to Raffaele Romanelli, Persona_1
delega in atti e
(p.i. , in persona del suo Procuratore Controparte_2 P.IVA_1
Speciale Dott. , quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con i proc. avv.ti
[...]
AN AS e LI CO, delega in atti
-convenuti- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024 pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva che in data 28.4.2021, intorno alle ore 21.25, mentre attraversava le strisce pedonali della via Roma di Salerno (all'altezza del civico n. 24), era stato investito dal motociclo Piaggio targato EW22789 di proprietà di e Controparte_1
condotto dal di lui figlio . Persona_1
Riferiva di aver riportato, a seguito dell'impatto al suolo, gravi lesioni dalle quali gli era derivata una invalidità permanente del 9%, oltre a quella temporanea assoluta e parziale.
Concludeva quindi a che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore, a titolo di danno patrimoniale e non, della somma di €
22.524,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Costituitosi, non contestava la pretesa avversaria sotto il profilo Controparte_1
dell'an, ma solo del quantum debeatur instando a che il danno patito fosse liquidato senza alcun riconoscimento di eventuali pretese ingiustificate.
La compagnia assicurativa, costituitasi a mezzo della procuratrice, eccepiva invece l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni per non essere trascorsi, alla data di instaurazione del giudizio (9.12.2021), i prescritti
90 giorni dalla ricezione (14.10.2021) della documentazione integrativa inoltratale dal danneggiato.
Contestava poi che vi fosse prova della dinamica del sinistro nei termini descritti da parte attrice e sosteneva che il danno biologico riconducibile alle lesioni riportate dall'attore era inferiore a quello ex adverso allegato, stante la relazione del medico fiduciario della compagnia che aveva quantificato l'invalidità permanente residuata in capo al danneggiato nella minor percentuale del 7%.
Si opponeva, infine, alla richiesta liquidazione del danno morale e concludeva per il rigetto della domanda.
Espletata consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa pagina 2 di 6 veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 4.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di improcedibilità (rectius improponibilità) della domanda attorea sollevata dalla compagnia assicurativa per i motivi già espressi nell'ordinanza del 27.6.2023 (punti a e b), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta (e nella quale si chiariva, tra l'altro, che la richiesta di integrazione contemplata dall'art.148 co.5° cod. ass. non solo non risulta inoltrata nella fattispecie concreta in esame….ma, in ogni caso, ai sensi dello stesso art.148 co.5° cod. ass., fa, per l'appunto, decorrere nuovamente, dalla data di ricezione dei documenti integrativi, i termini di cui ai commi 1° e 2° del medesimo art.148 cod. ass…..che dunque, non possono essere identificati con i termini…..prescritti, invece, dall'art.145 del d.l.vo n.209/'05 ai fini della proponibilità dell'azione).
Nel merito, va rilevato che, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. può essere vita dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione n. 9856/2022).
Ebbene, nel caso in esame, non solo i convenuti non hanno offerto, prima ancora che fornito, la prova richiesta, ma la dinamica del sinistro rappresentata dal danneggiato trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate nella immediatezza dei fatti agli agenti di
P.G. intervenuti, giusto verbale del 29.4.2021 prodotto dall'attore, mentre il convenuto pagina 3 di 6 nulla ha replicato circa la responsabilità del conducente del veicolo di sua Per_1
proprietà nella causazione del sinistro.
Passando allora al vaglio del quantum debeatur, il consulente incaricato (con indagine compiuta e qui condivisa, alla quale non sono state formulate e osservazioni dalle parti) ha accertato in capo ad (cfr. f. 14 relazione dott. Parte_1 Persona_2
dell'8.3.2024):
una Invalidità Temporanea Parziale al 75% di giorni 30;
una ITP al 50% di giorni 50;
una ITP al 25% di giorni 50;
una Invalidità Permanente pari al 9%.
L'ausiliario ha poi confermato la congruità ed inerenza delle spese mediche sostenute per € 894,70.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti, deve farsi allora applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazione avendo riguardo agli importi di cui al D.M. 18/7/2025, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza aprile 2025.
All'attore possono quindi essere riconosciuti a titolo risarcimento del danno biologico le seguenti somme:
€ 18.546,41 per IP al 9%;
€ 1.264, 05 per ITP al 75% per giorni 30
€ 1.404,50 per ITP al 50% per giorni 50;
€ 702,25 per ITP al 25% per giorni 50;
L'importo complessivo € 21.917,21 non può essere aumentato, ex art. 139, comma 3,
CDA, in ragione del fatto che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dal ctu comprendendo i riflessi sull'attività lavorativa e senza accennare ad ulteriori condizionamenti sullo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana. Pertanto, la sofferenza psico-fisica patita non può definirsi di particolare intensità, bensì normalmente legata alle lesioni del tipo in oggetto.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere risarcite le spese ritenute congrue per €
pagina 4 di 6 894,70, ma non quelle preventivate (pari ad € 2.000/3.000) per ottenere un miglioramento della disfunzionalità post traumatica dell'articolazione temporo- mandibolare. Trattasi infatti di spese non sono state ritenute necessarie dal ctu medesimo (cfr. foglio 13 rel. cit.), ma solo eventuali ed auspicabili per ridurre la percentuale di invalidità.
In conclusione, quindi, all'attore può essere liquidata, all'attualità, la somma complessiva di € 22.929,77 [importo ottenuto dal danno biologico devalutato alla data dell'evento sommato al danno patrimoniale il tutto rivalutato ad oggi], oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_1
sinistro per cui è causa;
condanna e (in qualità di procuratrice Controparte_1 Controparte_2
speciale di société anonyme), in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4
, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, Parte_1
della somma calcolata all'attualità di € 22.929,77, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (28.4.2021) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna e (in qualità di procuratrice Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 speciale di société anonyme), in solido tra loro, alla refusione in favore CP_4
dell'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e delle parti convenute, dall'altro, nella misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto del
18.4.2024.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
NI NE
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa NI NE nella causa civile di primo grado iscritta al numero 9961 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. Parte_1 C.F._1
avv. to Anna Maria Vittoria Vecchione, delega in atti
-attore- contro
( , in proprio e quale esercente la Controparte_1 C.F._2
potestà genitoriale su , con il proc. dom. avv.to Raffaele Romanelli, Persona_1
delega in atti e
(p.i. , in persona del suo Procuratore Controparte_2 P.IVA_1
Speciale Dott. , quale procuratrice di Controparte_3 Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con i proc. avv.ti
[...]
AN AS e LI CO, delega in atti
-convenuti- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024 pagina 1 di 6 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attore deduceva che in data 28.4.2021, intorno alle ore 21.25, mentre attraversava le strisce pedonali della via Roma di Salerno (all'altezza del civico n. 24), era stato investito dal motociclo Piaggio targato EW22789 di proprietà di e Controparte_1
condotto dal di lui figlio . Persona_1
Riferiva di aver riportato, a seguito dell'impatto al suolo, gravi lesioni dalle quali gli era derivata una invalidità permanente del 9%, oltre a quella temporanea assoluta e parziale.
Concludeva quindi a che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, al risarcimento in suo favore, a titolo di danno patrimoniale e non, della somma di €
22.524,94 o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Costituitosi, non contestava la pretesa avversaria sotto il profilo Controparte_1
dell'an, ma solo del quantum debeatur instando a che il danno patito fosse liquidato senza alcun riconoscimento di eventuali pretese ingiustificate.
La compagnia assicurativa, costituitasi a mezzo della procuratrice, eccepiva invece l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 145 del Codice delle Assicurazioni per non essere trascorsi, alla data di instaurazione del giudizio (9.12.2021), i prescritti
90 giorni dalla ricezione (14.10.2021) della documentazione integrativa inoltratale dal danneggiato.
Contestava poi che vi fosse prova della dinamica del sinistro nei termini descritti da parte attrice e sosteneva che il danno biologico riconducibile alle lesioni riportate dall'attore era inferiore a quello ex adverso allegato, stante la relazione del medico fiduciario della compagnia che aveva quantificato l'invalidità permanente residuata in capo al danneggiato nella minor percentuale del 7%.
Si opponeva, infine, alla richiesta liquidazione del danno morale e concludeva per il rigetto della domanda.
Espletata consulenza medico legale dal precedente giudice assegnatario, la causa pagina 2 di 6 veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 4.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione.
Deve in primo luogo essere disattesa l'eccezione di improcedibilità (rectius improponibilità) della domanda attorea sollevata dalla compagnia assicurativa per i motivi già espressi nell'ordinanza del 27.6.2023 (punti a e b), da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta (e nella quale si chiariva, tra l'altro, che la richiesta di integrazione contemplata dall'art.148 co.5° cod. ass. non solo non risulta inoltrata nella fattispecie concreta in esame….ma, in ogni caso, ai sensi dello stesso art.148 co.5° cod. ass., fa, per l'appunto, decorrere nuovamente, dalla data di ricezione dei documenti integrativi, i termini di cui ai commi 1° e 2° del medesimo art.148 cod. ass…..che dunque, non possono essere identificati con i termini…..prescritti, invece, dall'art.145 del d.l.vo n.209/'05 ai fini della proponibilità dell'azione).
Nel merito, va rilevato che, in materia di responsabilità civile da sinistri stradali, la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c. può essere vita dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta
(Cassazione n. 9856/2022).
Ebbene, nel caso in esame, non solo i convenuti non hanno offerto, prima ancora che fornito, la prova richiesta, ma la dinamica del sinistro rappresentata dal danneggiato trova conferma nelle dichiarazioni rilasciate nella immediatezza dei fatti agli agenti di
P.G. intervenuti, giusto verbale del 29.4.2021 prodotto dall'attore, mentre il convenuto pagina 3 di 6 nulla ha replicato circa la responsabilità del conducente del veicolo di sua Per_1
proprietà nella causazione del sinistro.
Passando allora al vaglio del quantum debeatur, il consulente incaricato (con indagine compiuta e qui condivisa, alla quale non sono state formulate e osservazioni dalle parti) ha accertato in capo ad (cfr. f. 14 relazione dott. Parte_1 Persona_2
dell'8.3.2024):
una Invalidità Temporanea Parziale al 75% di giorni 30;
una ITP al 50% di giorni 50;
una ITP al 25% di giorni 50;
una Invalidità Permanente pari al 9%.
L'ausiliario ha poi confermato la congruità ed inerenza delle spese mediche sostenute per € 894,70.
Trattandosi di lesioni c.d. micropermanenti, deve farsi allora applicazione dell'art. 139 del Codice delle Assicurazione avendo riguardo agli importi di cui al D.M. 18/7/2025, pubblicato sulla G.U. n. 176 del 31 luglio 2025, con decorrenza aprile 2025.
All'attore possono quindi essere riconosciuti a titolo risarcimento del danno biologico le seguenti somme:
€ 18.546,41 per IP al 9%;
€ 1.264, 05 per ITP al 75% per giorni 30
€ 1.404,50 per ITP al 50% per giorni 50;
€ 702,25 per ITP al 25% per giorni 50;
L'importo complessivo € 21.917,21 non può essere aumentato, ex art. 139, comma 3,
CDA, in ragione del fatto che la percentuale di invalidità permanente è stata determinata dal ctu comprendendo i riflessi sull'attività lavorativa e senza accennare ad ulteriori condizionamenti sullo svolgimento delle normali attività di vita quotidiana. Pertanto, la sofferenza psico-fisica patita non può definirsi di particolare intensità, bensì normalmente legata alle lesioni del tipo in oggetto.
Quanto al danno patrimoniale, possono essere risarcite le spese ritenute congrue per €
pagina 4 di 6 894,70, ma non quelle preventivate (pari ad € 2.000/3.000) per ottenere un miglioramento della disfunzionalità post traumatica dell'articolazione temporo- mandibolare. Trattasi infatti di spese non sono state ritenute necessarie dal ctu medesimo (cfr. foglio 13 rel. cit.), ma solo eventuali ed auspicabili per ridurre la percentuale di invalidità.
In conclusione, quindi, all'attore può essere liquidata, all'attualità, la somma complessiva di € 22.929,77 [importo ottenuto dal danno biologico devalutato alla data dell'evento sommato al danno patrimoniale il tutto rivalutato ad oggi], oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte
n.1712/95.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo con prevalenza del decisum sul disputatum, seguono la soccombenza, mentre gli onorari di ctu vanno posti a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuno in quanto incombente svolto nell'interesse comune.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di nella causazione del Persona_1
sinistro per cui è causa;
condanna e (in qualità di procuratrice Controparte_1 Controparte_2
speciale di société anonyme), in solido tra loro, al pagamento in favore di CP_4
, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non, Parte_1
della somma calcolata all'attualità di € 22.929,77, oltre interessi legali da calcolarsi secondo i criteri di cui alla sentenza della Suprema Corte n.1712/95, dalla data del fatto (28.4.2021) a quella di pubblicazione della sentenza, con esclusione degli interessi sugli interessi;
oltre interessi da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
condanna e (in qualità di procuratrice Controparte_1 Controparte_2
pagina 5 di 6 speciale di société anonyme), in solido tra loro, alla refusione in favore CP_4
dell'avv. Anna Maria Vittoria Vecchione, dichiaratasi antistataria, delle spese di lite che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice, da un lato, e delle parti convenute, dall'altro, nella misura del 50% ciascuna, gli onorari di ctu liquidati con decreto del
18.4.2024.
Così deciso in Salerno, lì 4.12.2025
IL GIUDICE
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