Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Terza Sezione CIVILE
Nella persona del G.O.P dott. Annalisa Ballerini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al R.G. n. 5193/2023 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2023 e trattenuta in decisione all'udienza del 03/12/2024 e vertente tra
Parte_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
P_
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI
Parte convenuta opposta precisava le conclusioni a verbale dell'udienza del 03/12/2024, conclusioni che devono intendersi qui integralmente richiamate, mentre nessuno compariva per parte attrice, stante la rinuncia al mandato da parte del difensore , il quale provvedeva tuttavia al deposito delle memorie di cui all'art. 190 cpc ,non essendosi costituito altro nuovo difensore.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato
[...]
, titolare dell'omonima ditta individuale, conveniva in giudizio la per Pt_1 P_ chiedere la revoca e/o l'annullamento, o in ogni caso l'inammissibilità, del decreto con il
,per fornitura di energia elettrica , in quanto ritenutosi estranea al rapporto sottostante tale addebito. Infatti disconosceva il contratto di fornitura che la aveva prodotto e le P_
sottoscrizioni ivi apposte, sostenendo che gli importi riportati erano incongrui e soprattutto che , in riferimento al POD n. IT001E05393100 , aveva già in essere un rapporto di fornitura con la società , la quale le aveva addebitato nel mese di luglio 2022 CP_2
l'importo di cui sopra a titolo di indennizzo per l'insoluto ora preteso da . P_
L'opposta, invero, attraverso il meccanismo indennitario CMOR previsto da ARERA, aveva già fatto valere la presunta morosità dell'opponente al nuovo gestore il quale CP_2 dal canto suo aveva addebitato l'insoluto direttamente nella fattura emessa, accollandosi il presunto debito di . Questa in definitiva contestava la legittimazione attiva di Parte_1
, che a questo punto , essendo già stata indennizzata da o che comunque P_ CP_2
era diventata la nuova titolare del rapporto per essersi accollata tale presunto debito, CP_2
non aveva alcun titolo. Concludeva pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo.
Si costituiva in giudizio la contestando quanto asserito da e P_ Parte_1 chiedendo di rigettare l'opposizione per manifesta infondatezza, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Firenze.
L'opposta asseriva che l'importo ingiunto faceva riferimento al contratto di fornitura di energia elettrica stipulato in data 3.04.2021 , ma riguardava solamente le ultime due fatture emesse e non pagate e precisamente quelle relative ai mesi di ottobre e novembre
2021, mentre il periodo iniziale di fornitura, quello compreso tra il 1.06.2021 e il
30.09.2021, era stato regolarmente corrisposto. Ne derivava quindi che la contestazione sollevata da parte opponente , che disconosceva la firma apposta sul contratto, non era corrispondente a verità dal momento che la IG.ra , titolare dell'omonima Parte_1
ditta, aveva provveduto a pagare le prime quattro fatture senza addurre alcuna sorta di opposizione ,confermando quindi la validità e sussistenza del rapporto contrattuale. In merito poi al punto sollevato dall'opponente circa il meccanismo indennitario CMOR previsto da ARERA con il quale avrebbe già fatto valere la presunta morosità P_ dell'opponente nei confronti di , parte opposta faceva presente che il rapporto CP_2 di fornitura di energia posto in essere tra l'impresa individuale CA OF ed aveva CP_2
avuto inizio proprio il 1.12.2021, cioè immediatamente dopo la chiusura della fornitura con , come dimostrato dalla fattura rodotta ( doc 2 fasc. opponente), e che P_ CP_2
detta pratica CMOR , attivata solo in data 23.06.2022, si era conclusa negativamente in data 8.08.2022. Cioè a dire che il fornitore entrante, aveva annullato la richiesta CP_2
CMOR avanzata da stante il mancato pagamento da parte dell'opponente della P_
2 morosità in oggetto. Da qui la legittima richiesta da parte della società opposta del decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Firenze per le somme rimaste impagate. Concludeva pertanto per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente e dopo che questo giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, demandava le parti in mediazione, la quale si concludeva negativamente per non essersi la IG.ra presentata agli Parte_1
incontri fissati , dopo aver aderito al procedimento.
All'udienza del 3.12.2024 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito delle memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e deve quindi essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi di seguito esposti.
In ottemperanza al principio generale di riparto di cui all'art. 2697 cc, incombe su colui che intende far valere il proprio diritto in giudizio l'onere di provare i fatti costitutivi dello stesso, gravando invece sulla parte convenuta l'onere di provare i fatti modificativi, estintivi e impeditivi del diritto ex adverso azionato ( ex multis ,Cass n.16917/12, Cass. n.
12018/10). In particolare costituisce regola ormai consolidata nella prassi giurisprudenziale quella per cui grava sul creditore- attore , oltre all'onere di allegazione dell'inadempimento di controparte, anche l'incombente di fornire la prova del titolo della pretesa creditoria. Orbene, nel caso di specie, il titolo su cui trae fondamento la pretesa creditoria della consiste nel contratto di fornitura di energia elettrica P_
somministrata alla ditta individuale e sulla base del quale sono state emesse le Parte_1
relative fatture. Siffatto contratto risulta, quindi, non solo regolarmente stipulato dalle parti, come emerge dalla documentazione allegata ( doc.
2-9 fasc. parte opposta), ma anche del tutto eseguito, dal momento che la ditta CA OF , a fronte della fornitura erogatale , ha pagato alla le prime quattro fatture di cui al contratto sottoscritto, P_
smentendo pertanto quanto sostenuto in sede di opposizione, e cioè che il medesimo non era stato dalla stessa firmato. A tal proposito occorre poi fare presente che il disconoscimento della sottoscrizione invocato al riguardo dall'opponente ,risulta essere stato formulato in maniera del tutto generica e priva di riscontri probatori e per tale ragione la contestazione va del tutto disattesa.
E' ben vero che costituisce principio consolidato nella prassi giurisprudenziale ( Cass. n.
5915/11; Cass. n. 299/16) quello per cui la fattura , poiché dichiarazione unilaterale
3 dell'emittente, pur integrando una prova sufficiente per l'emissione del decreto ingiuntivo
, non è altrettanto idonea allo stesso tempo a comprovare l'esistenza del credito in sede di giudizio di cognizione, ma è altrettanto vero come detto principio debba coordinarsi , nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore. In particolare l'attendibilità è retta da una mera presunzione semplice di veridicità, suscettibile di essere smentita con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'utente che dimostri la non rispondenza del consumo reale con quello indicato in fattura , stando poi al gestore dal canto suo provare il corretto funzionamento del contatore centrale e la corrispondenza tra il dato fornito e quello trascritto nella bolletta ( Cass. n.
10313/04). Ora, nel caso di specie ,parte attrice opponente, pur allegando le fatture oggetto di contestazione nelle quali emerge un aumento consistente del consumo rispetto ai precedenti, non ha dimostrato tuttavia il disfunzionamento del sistema di rilievo dei consumi ,essendosi invero limitata ad una generica contestazione e ad un disconoscimento della firma apposta sul contratto senza alcun riscontro probatorio. Tale comportamento ha confermato di fatto la piena applicazione della presunzione di veridicità e correttezza del sistema di lettura allegata da , che ha fornito dal canto suo tutti i dati relativi ai P_
consumi forniti.
Non solo ,ma parte opponente ha cercato altresì di camuffare la realtà dei fatti adducendo una circostanza del tutto non vera, e cioè che aveva già ottenuto il rimborso del P_
presunto debito da parte di , gestore a questa subentrato nel mese di dicembre 2021, CP_2
attraverso il meccanismo indennitario CMOR , dal momento che addebitava alla CP_2 [...]
l'importo dovuto ad solo successivamente , dopo che le richieste di messa Pt_1 P_
in mora di parte convenuta erano rimaste prive di riscontro, e precisamente con la fattura emessa in data 14.07.22 ( doc.2 fasc. opponente ), per poi annullare la richiesta indennitaria per mancato pagamento del corrispettivo, la cui titolarità rimaneva a tutti gli effetti della , primo ente erogante. P_
Ne deriva dunque, dovendosi ritenere dimostrati la stipula del contratto e l'avvenuta erogazione del servizio nella misura risultante dalle fatture , oltre all'inadempimento di parte opponente e alla mancata allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della sua domanda , che il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM n. 55/14 con applicazione dei valori medi relativi alle fasi di studio, introduttiva , e decisoria , stante la semplicità della lite e l'assenza di fase istruttoria.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e conferma il decreto ingiuntivo n.
982/23 RG 2133/23 emesso dal Tribunale di Firenze;
2) condanna altresì , in proprio e nella sua qualità di titolare della Parte_1
omonima ditta individuale, al rimborso delle spese processuali in favore di P_
, liquidate in complessive Euro 1.701,00 per onorari e diritti, oltre al rimborso
[...]
delle spese di mediazione, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 1/04/2025
Il G.O.P.
Dott. Annalisa Ballerini
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