TRIB
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 26/09/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. 7058/2025 V.G.
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori
Magistrati:
dott. Alina Rossato Presidente rel. dott. Barbara De Munari Giudice dott. Luisa Bettio Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al V.G. al n° 7058/2025, promosso congiuntamente da
, con l'avv. BRESCIANI MARCO Parte_1 ricorrente
e
, con l'avv. BRESCIANI MARCO Controparte_1
ricorrente
e con l'intervento del P.M. oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 51 c.p.c.
Con ricorso depositato l'08.07.2025, le parti chiedevano congiuntamente al Tribunale di
Padova di dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio concordatario, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle trascrizioni dovute,
e con ogni conseguente effetto di legge, alle seguenti condizioni, riportate anche nelle note scritte per l'udienza cartolare del 16.09.2025: 2
1. I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei passaporti o altro documento valido per l'espatrio;
2. Nulla è previsto a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne avendo Persona_1 costei raggiunto la totale indipendenza economica;
3. L'immobile di Selvazzano Dentro via Veneto 3B, già di proprietà esclusiva del signor Pt_1 ed in sede di separazione consensuale adibito a residenza coniugale ed assegnato alla madre
[...] in virtù della prevalente residenza con la figlia minore e già rilasciato dalla signora CP_1
rimane nella esclusiva piena disponibilità del suo legittimo proprietario.
[...]
4. I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere pretese economiche l'uno nei confronti dell'altro e viceversa, avendo già regolato tra loro ogni questione patrimoniale.
5. Spese legali compensate.
FATTO E DIRITTO
I sig.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario in data 03.10.1998 in Padova (PA), registrato agli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 681, Parte II, Serie A e successivamente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Selvazzano Dentro (PA), anno 1998, n. 78, Parte II, Serie B. Dall'unione matrimoniale è nata la figlia in data 01.01.2001, maggiorenne Persona_1 economicamente autosufficiente e con residenza autonoma. Successivamente, cessata l'affectio coniugalis e divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza, i sig.ri e consensualmente adivano l'intestato Tribunale al fine di Pt_1 CP_1 sentir pronunciare la loro separazione personale. In seguito alla udienza dinnanzi al Presidente delegato, avvenuta il 04.12.2012, la separazione consensuale veniva omologata con Decreto
n. 7206/2012 del 20.12.2012, depositato il 03.01.2013, alle condizioni riportate nel verbale di udienza presidenziale.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 3 n. 2, lett.
b), L. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza presidenziale, avvenuta il
04.12.2012.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Dal momento che le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, delle stesse va preso atto. Inoltre, si dà atto che la condizione di cui al punto
3., pur facendo parte dell'accordo e della regolamentazione dei propri reciproci interessi, costituisce espressione della libertà negoziale delle parti. 3
Nulla sulle spese, stante la natura del presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai sig.ri e in data 03.10.1998 in Padova (PA), Parte_1 Controparte_1 registrato agli atti di matrimonio del Comune di Padova n. 681, Parte II, Serie A e successivamente trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Selvazzano
Dentro (PA), anno 1998, n. 78, Parte II, Serie B;
2) Ordina agli Ufficiali di Stato Civile dei Comuni di Padova e di Selvazzano Dentro
(PD) di annotare la Sentenza nei relativi registri;
3) Prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti come sopra riportate;
4) Nulla sulle spese.
Padova, 23.09.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Alina Rossato