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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/09/2025, n. 3848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3848 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6742/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6742/2024 del R.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via F. Galdo n. . Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Salerno, alla via Raffaele studio dell'avv. Elisabetta Buldo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario c Controparte_1 data 30 ottobre 2005 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, (11.04.2006) e (22.06.2009), chiedeva Per_1 Per_2 pronunciarsi cu nte la separazione iuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alle domande formulate dal coniuge in ordine alla nale e al successivo divorzio, prestando formale consenso alle condizioni dallo stesso dedotte e proposte. All'udienza del 23.01.2025, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e, con sentenza non definitiva n. 558/2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi, ratificando il suddetto accordo e, con separata ordinanza, fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18 settembre 2025, le parti confermavano la reciproca volonta di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite, gia sottoscritte e depositate in atti, depositando contestualmente l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono i requisiti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 18 settembre 2025 che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1- la casa coniugale, in uno a tutti i mobili d'arredo, viene assegnata alla signora che provvederà al pagamento del canone e degli oneri Controparte_1 hé delle relative utenze;
2- Entrambi i figli coabiteranno con la madre, con facoltà per il padre, per quel che concerne la figlia minorenne, di visita e frequentazione previo accordo delle parti;
3- le parti convengono, con riferimento alla minore , l'affidamento congiunto Per_2 ad entrambi i genitori (con esercizio disgiunto residenza privilegiata (collocazione) presso la madre, alla quale resta assegnato il relativo assegno familiare.
4- le decisioni inerenti alla cura, l'educazione e l'istruzione e la crescita della minore verranno assunte da entrambi i genitori;
5- i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno concordati tra i genitori;
in particolare il padre comunicherà con almeno tre giorni di anticipo alla madre i giorni della settimana e le ore in cui potrà tenere con sé la minore, compatibilmente ai suoi impegni ed esigenze scolastiche;
durante il periodo delle festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con una alternanza annuale il giorno 24 e/o 25 dicembre e il giorno 31 dicembre e/o gennaio con il padre, così come per le festività Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre con alternanza annuale, con il padre;
inoltre per quanto concerne i periodi di maggiore permanenza della minore con il padre, questi periodi saranno concordati preventivamente ed in ogni caso saranno subordinati al parere favorevole della minore;
Per_2
6- la signora allo stato rinuncia a personale mantenimento/ Controparte_1 contribuzione r . Parte_1
di verserà a titolo di contributo per il Parte_2 Pt_1 Controparte_1 nto la somma ensili complessiva (200,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% per le spese straordinarie della minore da concordare preventivamente.
8- Le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da NT AL, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30 ottobre 2005 nel Comune di Salerno tra , nato a Parte_1
Salerno il 26.11.1980, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Salerno il 25.04.1984, C. istro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comu 5, Atto n.362, Parte II, Serie A); B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6742/2024 del R.G., avente ad oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 iliato in Salerno, alla via F. Galdo n. . Roberto Lenza dal quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2 miciliata in Salerno, alla via Raffaele studio dell'avv. Elisabetta Buldo dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione nuovo difensore
RESISTENTE
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 10 settembre 2024, , Parte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario c Controparte_1 data 30 ottobre 2005 nel Comune di Salerno e che, dall' unione coniugale, erano nati due figli, (11.04.2006) e (22.06.2009), chiedeva Per_1 Per_2 pronunciarsi cu nte la separazione iuge e la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che Controparte_1 aderiva alle domande formulate dal coniuge in ordine alla nale e al successivo divorzio, prestando formale consenso alle condizioni dallo stesso dedotte e proposte. All'udienza del 23.01.2025, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e, con sentenza non definitiva n. 558/2025, il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi, ratificando il suddetto accordo e, con separata ordinanza, fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. All'udienza del 18 settembre 2025, le parti confermavano la reciproca volonta di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni pattuite, gia sottoscritte e depositate in atti, depositando contestualmente l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e il Giudice delegato riservava la decisione al Collegio.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Nel caso di specie, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Pertanto, sussistono i requisiti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tanto premesso, i coniugi hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 18 settembre 2025 che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
1- la casa coniugale, in uno a tutti i mobili d'arredo, viene assegnata alla signora che provvederà al pagamento del canone e degli oneri Controparte_1 hé delle relative utenze;
2- Entrambi i figli coabiteranno con la madre, con facoltà per il padre, per quel che concerne la figlia minorenne, di visita e frequentazione previo accordo delle parti;
3- le parti convengono, con riferimento alla minore , l'affidamento congiunto Per_2 ad entrambi i genitori (con esercizio disgiunto residenza privilegiata (collocazione) presso la madre, alla quale resta assegnato il relativo assegno familiare.
4- le decisioni inerenti alla cura, l'educazione e l'istruzione e la crescita della minore verranno assunte da entrambi i genitori;
5- i tempi di permanenza della minore presso il padre verranno concordati tra i genitori;
in particolare il padre comunicherà con almeno tre giorni di anticipo alla madre i giorni della settimana e le ore in cui potrà tenere con sé la minore, compatibilmente ai suoi impegni ed esigenze scolastiche;
durante il periodo delle festività natalizie e pasquali la minore trascorrerà con una alternanza annuale il giorno 24 e/o 25 dicembre e il giorno 31 dicembre e/o gennaio con il padre, così come per le festività Pasquali la minore trascorrerà il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempre con alternanza annuale, con il padre;
inoltre per quanto concerne i periodi di maggiore permanenza della minore con il padre, questi periodi saranno concordati preventivamente ed in ogni caso saranno subordinati al parere favorevole della minore;
Per_2
6- la signora allo stato rinuncia a personale mantenimento/ Controparte_1 contribuzione r . Parte_1
di verserà a titolo di contributo per il Parte_2 Pt_1 Controparte_1 nto la somma ensili complessiva (200,00 per ciascun figlio) entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% per le spese straordinarie della minore da concordare preventivamente.
8- Le parti si scambiano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. Devono essere compiute le formalita di rito. Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso introdotto da NT AL, così provvede: A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 30 ottobre 2005 nel Comune di Salerno tra , nato a Parte_1
Salerno il 26.11.1980, C.F.: , nata CodiceFiscale_1 Controparte_1
a Salerno il 25.04.1984, C. istro CodiceFiscale_2
Atti Matrimonio del Comu 5, Atto n.362, Parte II, Serie A); B) dispone in conformita all'accordo raggiunto dalle parti e richiamato in parte motiva;
C) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; D) dichiara compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 22 settembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi