Ordinanza cautelare 9 settembre 2011
Ordinanza presidenziale 5 gennaio 2021
Sentenza 17 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza presidenziale 05/01/2021, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/01/2021
N. 00014/2021 REG.PROV.PRES.
N. 01569/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2011, proposto da
CO VE, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Covini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio EL EL in Venezia-Mestre, via Cappuccina, 9/G;
contro
il Comune di Alleghe; la Provincia di Belluno, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro termpore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. 1396/2011, Reg. Ord. prot. n. 4408, emanata il 18 giugno "Ordinanza - ingiunzione di demolizione di opere eseguite con varianti essenziali rispetto al permesso di costruire" adottato dall'Amministrazione resistente in data 18/6/2011 e comunicato in data 20/6/2011 a mezzo del quale viene ordinato al sig. VE CO, quale proprietario e affittuario, di procedere entro 90 giorni dalla data di notifica alla "demolizione delle opere eseguite in difformità della concessione edilizia in data 27/6/1994 n. 26/94".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che, ai fini del decidere, occorre acquisire dalla parte ricorrente e dal Comune di Alleghe una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, e le demolizioni eventualmente eseguite, con allegati tutti gli atti del procedimento, nonché in specie, eventuali istanze di sanatoria sopravvenute ai provvedimenti impugnati
P.Q.M.
Invita
La parte ricorrente e il Comune di Alleghe a depositare, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la documentazione sopra richiesta.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Venezia il giorno 5 gennaio 2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO