Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10284
CS
Rigetto
Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Opere non conformi alle NTA del PRG

    Il TAR ha ritenuto che la non conformità alle norme urbanistiche in area vincolata escluda la condonabilità.

  • Rigettato
    Opere non corrispondenti alle tipologie del condono

    Il Consiglio di Stato ha confermato che le opere, comportando aumento di superficie utile e nuova volumetria in area vincolata, non sono sanabili.

  • Rigettato
    Opere realizzate su area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico

    La presenza di vincoli paesaggistici ed idrogeologici anteriori alle opere, che comportano aumento di superficie utile, ostano al condono.

  • Rigettato
    Opere eseguite successivamente alla data del 31 marzo 2003

    Il TAR ha ritenuto non provata l'anteriorità delle opere, basandosi sulla domanda di variante successiva.

  • Rigettato
    Immobile interessato da notizia di reato e sottoposto a provvedimento di sospensione lavori

    Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del diniego basandosi sulla sussistenza di altre motivazioni valide.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata: errore nei presupposti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che le opere, comportando un cambio di destinazione d'uso abitativo, incidono sul carico urbanistico e non sono semplici modifiche senza opere.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata: principio di prova offerto dall’appellante

    Il Consiglio di Stato ha confermato la valutazione del TAR sulla mancata dimostrazione dell'anteriorità delle opere.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata: violazione della normativa condonistica

    Il Consiglio di Stato ha ribadito che le opere realizzate in aree vincolate, se comportano aumento di superficie utile e volumetria, non sono sanabili.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata: omessa pronuncia

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto assorbente la legittimità di una delle motivazioni del diniego, rendendo superfluo l'esame delle altre censure.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, è chiamato a pronunciarsi sull'appello proposto dalla società -OMISSIS- s.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto il ricorso avverso l'ordinanza del Comune di -OMISSIS- di diniego di condono edilizio. L'istanza di condono, presentata ai sensi della legge n. 326/03 e della legge regionale n. 12/04, riguardava la realizzazione di cinque locali abitativi in un sottotetto di un complesso alberghiero. Il Comune aveva respinto l'istanza per plurime ragioni: non conformità alle NTA del PRG, non corrispondenza alle tipologie di condono previste, realizzazione su area soggetta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, esecuzione delle opere successivamente alla data del 31 marzo 2003 e immobile interessato da notizia di reato con provvedimento di sospensione lavori. La società appellante aveva articolato il proprio gravame in cinque motivi, lamentando erroneità della sentenza impugnata per errore nei presupposti, per mancata considerazione del principio di prova offerto, per violazione della normativa condonistica e per omessa pronuncia. Si era costituito in giudizio il Comune, chiedendo il rigetto dell'appello.

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza impugnata. Il Collegio ha preliminarmente richiamato il principio secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola delle giustificazioni è sufficiente a sorreggere l'atto. Nel merito, ha ritenuto che l'ostatività della disciplina speciale in tema di condono trovasse applicazione, in particolare l'art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che esclude la sanabilità di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincoli (ambientale, paesistico, idrogeologico) qualora comportino aumento di superficie utile e nuova volumetria, come nel caso di specie. Il Consiglio ha altresì precisato che le opere devono essere valutate unitariamente, anche in zona vincolata, per comprenderne l'impatto complessivo. Ha inoltre qualificato la trasformazione del sottotetto in locali abitativi come "nuova costruzione" e "variazione essenziale" ai sensi della normativa urbanistica, incidendo sul carico urbanistico. Pertanto, la legittimità del diniego è stata confermata in relazione alla presenza dei vincoli anteriori alle opere e all'impossibilità di ricomprendere le opere realizzate nei "condoni". La questione di costituzionalità sollevata è stata ritenuta manifestamente infondata. Di conseguenza, l'accoglimento di un solo motivo di rigetto ha reso superfluo l'esame degli altri motivi di appello, con conseguente condanna dell'appellante alle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 23/12/2025, n. 10284
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 10284
    Data del deposito : 23 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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